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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/09/2025, n. 4441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4441 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8686/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8686/2019 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in VIA MARCHESE DI SANGIULIANO 112 Parte_1 P.IVA_1
ACIREALE; rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO GIULIANA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. Controparte_1
, domiciliato in Via Rugger Settimo n. 3 Catania;
rappresentata e difesa, unitamente e P.IVA_2
disgiuntamente, dagli Avv.ti Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazzi, giusta procura in atti.
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 12.05.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 11 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec a in data Controparte_1
22.05.2019, la proponeva, dinanzi a questo Tribunale, domanda volta Parte_1 all'accertamento e alla dichiarazione dell'illegittimità dei tassi e delle condizioni economiche applicate dall'istituto di credito convenuto in relazione ai contratti di conto corrente e di conto anticipi stipulati con la nonché all'accertamento del credito vantato nei confronti della stessa (asseritamente della CP_1 somma complessiva di € 159.205,75), con conseguente condanna alla ripetizione di quanto indebitamente percepito dalla stessa nel corso del tempo, ai sensi e per l'effetto dell'art. 2033 c.c.
A fondamento delle proprie pretese, parte attrice in fatto riferiva che: Contr
- avrebbe intrattenuto con il rapporto di conto corrente ordinario n. 3230, nonché il conto anticipi n. 28022; il conto corrente ordinario, inizialmente affidato per € 50.000,00, sarebbe stato acceso nel settembre del 2009 e chiuso in data 14.9.2015, mentre il conto anticipi, affidato per € 500.000,00, sarebbe stato acceso nell'aprile del 2007 ed estinto in data 30.6.2012;
- entrambi i rapporti sarebbero stati instaurati con il semplice scambio di consensi delle parti, senza valida pattuizione scritta;
- le competenze del conto anticipi sarebbero state girocontate sul conto corrente ordinario;
- l' avrebbe applicato interessi ultralegali senza alcuna pattuizione scritta, determinandoli e CP_2 variandoli unilateralmente in violazione dell'art. 118 T.U.B.; avrebbe, inoltre, indebitamente capitalizzato gli interessi, in violazione degli artt. 1283 c.c. e 120 T.U.B., addebitato voci di costo non pattuite o non dovute, regolato arbitrariamente la valuta assegnata alle singole operazioni contabilizzate in conto e applicato interessi superiori al tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996;
- in merito al difetto di forma scritta, tale requisito non potrebbe dirsi soddisfatto dalla lettera del
15.9.1999, priva della sottoscrizione della che concretizzerebbe un mero atto ricognitivo;
la CP_1 nullità per difetto di regolamentazione scritta riguarderebbe anche il conto anticipi;
dalla mancanza di pattuizione scritta deriverebbe che ai tassi applicati debba sostituirsi quello di cui all'art. 117, settimo comma, T.U.B.; la valuta applicata avrebbe inoltre determinato un fido inesistente e l'indebita applicazione di un tasso di interesse unilateralmente determinato dall'Istituto;
- la variazione dei tassi di interesse sarebbe avvenuta in maniera unilaterale ed arbitraria oltre che in violazione dell'art. 118 T.U.B.;
pagina 2 di 11 - la capitalizzazione trimestrale degli interessi era illegittima prima della delibera CICR del 9.2.2000 e successivamente era ammessa solo ove espressamente convenuta e a condizione della reciprocità della sua applicazione;
- la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto sarebbe stata nulla per difetto di causa o comunque per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto; inoltre, nella modulistica sottoscritta dalla società non sarebbe stata precisata la modalità di calcolo;
- l'illegittima antergazione/postergazione delle valute avrebbe determinato la maturazione di competenze fittizie in favore della AN e un ulteriore scostamento tra il tasso nominale annuo ed il tasso effettivo globale concretamente applicato;
- dal superamento del tasso soglia deriverebbe che nessuna somma sarebbe dovuta a titolo di interessi, commissioni e, comunque, a titolo di remunerazione per i crediti concessi;
- complessivamente sarebbero stati illegittimamente addebitati € 159.205,75, di cui € 56.037,59 per il conto corrente ed € 103.168,16 per il conto anticipi;
- le voci illegittimamente addebitate le avrebbero arrecato un notevole pregiudizio facendo lievitare gli importi dei saldi, ridotto la liquidità a sua disposizione, inciso negativamente e gravemente sul regolare svolgimento della propria attività; inoltre, avrebbe subito un grave danno legato alla non corretta segnalazione alla Centrale Rischi di un importo di utilizzo dell'affidamento superiore a quello effettivo.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale Adito, di: “[…] 1) ritenere e dichiarare che al rapporti di conto corrente di cui in premessa ed al conto anticipo allo stesso collegato, sono stati addebitati dalla
interessi e competenze che, complessivamente considerati, Controparte_1 superano il tasso soglia di cui alla L.. 108/1996 e, conseguentemente, ritenere e dichiarare non dovuti gli interessi e le competenze così addebitate. 2) ritenere e dichiarare che i rapporti dedotti non sono validamente regolati da contratto stipulato in forma scritta;
3) ritenere e dichiarare per l'effetto che, ex art. 1284 c.c., al rapporto di conto corrente di cui in premessa ed al conto anticipi ad esso collegato, attesa la mancanza di valida pattuizione scritta, si applichino interessi, per tutta la durata dei rapporti, nella misura prevista dall'art. 117 T.U.B.; 4) ritenere e dichiarare la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi operata nei medesimi rapporti dalla AN Nazionale del
Lavoro, per contrasto con il disposto di cui all'art. 1283 c.c. e, conseguentemente, dichiarare che nulla era dovuto dalla per tale titolo;
5) ritenere e dichiarare la illegittimità delle Parte_1 commissioni di massimo scoperto applicate dalla relativamente ai conti Controparte_1 indicati in narrativa sia perché non validamente pattuite per iscritto, sia per mancanza di causa o
pagina 3 di 11 insufficiente determinatezza dei criteri di calcolo, e, conseguentemente, dichiarare che nulla era dovuto per tale causale;
6) ritenere e dichiarare la illegittimità, in assenza di alcuna pattuizione in tal senso, della postergazione/antergazione delle valute sulle operazioni di accredito registrate sui conti per cui è causa;
7) ritenere e dichiarare l'illegittimità di ogni ulteriore voce di spesa e costo addebitata alla società odierna attrice relativamente ai rapporti sopra indicati, per mancanza di pattuizione scritta;
8) conseguentemente condannare la al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 159.205,75, ovvero al pagamento di quella Parte_1 maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U., in quanto illegittimamente addebitata sui conto per cui è causa e dalla stessa indebitamente riscossa, da Cont maggiorarsi di interessi e rivalutazione;
9) condannare la al risarcimento del danno la somma di
€50.000,00 a titolo di risarcimento danni ovvero quella maggiore o minore somma, da liquidarsi anche in via equitativa;
10) condannare la convenuta al pagamento dei compensi e delle spese relative CP_1 al presente giudizio”.
Con comparsa ritualmente depositata in data 23.10.2019 si costituiva in giudizio CP_1 contestando le avverse pretese e chiedendo al Tribunale di rigettare le domande proposte dalla società attrice nei confronti della convenuta, siccome infondate sia in fatto sia in diritto, eccependone CP_1
l'infondatezza anche alla luce della sopravvenuta prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito con riferimento a tutte le operazioni effettuate e annotate sul conto corrente in data anteriore al decennio dalla data di citazione.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 19.11.2019 il GI Dott. La Mantia, originariamente designato, su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 6.04.2020 (poi rinviata d'ufficio al 26.01.2021).
Con ordinanza del 26.01.2021, il G.I. rigettava la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice e disponeva CTU tecnico-contabile, nominando a tal fine il Dott. Per_1
.
[...]
Espletata la relazione di CTU con verbale di trattazione ex art. 83, comma 7, d.l. 18/2020 il GI rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.10.2023.
Con ordinanza di pari data, il GI, non ritenendo ricorrere i presupposti per il richiamo del CTU, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza dell'11.03.2024.
Dopo una serie di rinvii per precisazione delle conclusioni dovuti al trasferimento del GI designato, all'udienza del 12.05.2025( svoltasi innanzi alla sottoscritta, designata nelle more quale GI)la causa pagina 4 di 11 veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Alla luce dell'attività assertiva svolta dalle parti e delle risultanze dell'istruzione probatoria, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Sull'assenza di prova scritta dei contratti bancari in oggetto
Va, preliminarmente, disattesa la doglianza sollevata dalle difese della società correntista in virtù della quale i rapporti di conto corrente e conto anticipi sarebbero stati instaurati con il semplice “scambio dei consensi” delle parti e che non potrebbe dirsi soddisfatto il requisito della forma scritta dalla lettera- contratto del 15.9.1999, in quanto atto meramente ricognitivo sottoscritto soltanto dalla cliente e non anche dalla AN. Contr Esaminando il documento contrattuale (v. doc. 3 prod. , può pacificamente confermarsi che il contratto di conto corrente sia stato concluso formalmente mediante scambio di proposta ed accettazione;
infatti, veniva prodotta in atti la lettera firmata dalla correntista che costituisce l'accettazione della proposta inviata dalla AN (proposta della quale viene riportato il contenuto e che doveva essere stata necessariamente firmata). Pertanto, ai sensi dell'art. 1326 c.c. e 117 T.U.B., si è formata la volontà negoziale mediante la sottoscrizione di due documenti scritti, anche perché l'art. 117
T.U.B. non richiede che la sottoscrizione sia contestualmente apposta sul medesimo supporto documentale.
La questione, ad ogni modo, è stata risolta dalla nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 16 gennaio 2018, n. 898, le quali hanno stabilito il principio per cui il requisito della forma scritta del contratto è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è necessaria la sola sottoscrizione di costui (c.d. “contratto monofirma”), non necessitando anche la sottoscrizione della AN, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Sulle dedotte illegittimità in tema di capitalizzazione trimestrali degli interessi, di commissione di massimo scoperto, valute e spese, e di presunto superamento del tasso soglia usura
Ciò posto, va adesso esaminato il profilo relativo all'accertamento delle illegittimità e irregolarità riscontrate dal cliente dall'esame del conto corrente e del conto anticipi, oggetto del presente giudizio.
Sulla base dei quesiti posti dal Giudice nel mandato, il CTU incaricato Dott. , nell'ambito Per_1 della relazione peritale depositata il 2.09.2021, ha analizzato i rapporti bancari tra e Parte_1
pagina 5 di 11 e ha, anzitutto, ricalcolato il saldo dei rapporti per cui è causa, eliminando la CP_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi e mantenendo le altre condizioni contrattuali.
In particolare, ha distinto la posizione dei due conti oggetto di giudizio: 1) il conto corrente N. 3230, che si apriva originariamente con un saldo di €-4.703,11 e si chiudeva il 14/09/2015 con un saldo finale di zero. Le competenze totali trimestrali addebitate dalla banca ammontavano a €-33.977,40. Dopo il ricalcolo in regime di interesse semplice, il saldo del conto al 14/09/2015 risulta a credito per il correntista, ammontando a € 28.813,12. Questo importo comprende anche gli interessi maturati sul conto anticipi N. 280022 che venivano girati trimestralmente sul conto N. 3230; 2) il conto anticipi N.
280022, che si apriva e si chiudeva con un saldo pari a zero. Il totale delle competenze trimestrali addebitate dalla banca era di € 134.264,15.
Va sottolineato che i c.d. “conti anticipi” costituiscono un tipo di regolamentazione negoziale che implica la “girocontazione” delle competenze in esso maturate sul conto corrente ordinario. Il concetto di “girocontazione” implica, più precisamente, un transito degli interessi passivi, delle spese e della
CMS dal conto anticipi, su cui i predetti importi sono maturati, al conto corrente ordinario. Sembra, dunque, che l'istituto operi su una sorta di “doppio binario” implicante, in primo luogo, la sussistenza astratta di due conti: il conto ordinario ed il conto anticipi;
in secondo luogo, la sussistenza di un doppio aggravio per il conto corrente ordinario, sul quale peseranno anche le “spese” e le “passività”, considerate in via omnicomprensiva, che sono maturate sul conto anticipi e che vengono fatte transitare ogni tot giorni al suo interno. Essi consentono, quindi, di calcolare al loro interno alcune “voci” per ogni trimestre (più precisamente, gli interessi debitori, la CMS e le spese) che saranno poi addebitate sul conto corrente ordinario. Rispetto a quest'ultimo conto, i conti anticipi possono trovarsi in situazioni paragonabili (benché non del tutto sovrapponibili) al collegamento negoziale (che, quando inteso in senso tecnico, conosce requisiti sia oggettivi sia soggettivi) o, per contro, in situazioni di totale indipendenza.
Diversamente da quanto rilevato dalla società attrice, il conto anticipi è solo un supporto “strumentale” al conto ordinario, non avendo di fatto altra funzione se non quella di conteggiare delle competenze che vengono addebitate sul conto corrente ordinario (di ciò è stato tenuto conto in sede di consulenza tecnica d'ufficio). Non è, pertanto, un vero rapporto di conto corrente, ma può essere considerato solo una “carta di lavoro”, che agevola l' e il correntista al conteggio delle anticipazioni ricevute e CP_2 delle relative competenze maturate sulle stesse.
pagina 6 di 11 Il CTU ha, poi, verificato se la Commissione di SI SC (C.M.S.) applicata da CP_1 avesse superato il tasso soglia di usura calcolato per legge. Per fare ciò, ha confrontato la CMS applicata sul conto N. 3230 con la CMS soglia, calcolata aumentando del 50% la CMS media pubblicata nelle tabelle, non riscontrando eccedenze della CMS effettiva rispetto alla CMS soglia per il periodo analizzato e rilevando come sul conto anticipi N. 280022 non siano state applicate CMS.
Il CTU ha, inizialmente, quantificato l'importo totale del credito spettante al correntista, considerando anche la prescrizione delle rimesse solutorie (ritualmente eccepite dalla convenuta). Tenuto CP_1 conto che il conto non era affidato (circostanza che era già stata posta all'attenzione del GI che si è pronunciato con ordinanza del 18.02.2021), le rimesse effettuate dal correntista fino alla data del
22/05/2009 sono state considerate di natura “solutoria” e, dunque, prescritte. La differenza tra le competenze originariamente applicate dalla e quelle ricalcolate dal CTU ammonta ad € CP_1
6.111,92, che è stato sottratto dal saldo "reale" a credito del correntista.
Pertanto, l'indebito ripetibile, tenuto conto delle rimesse ultradecennali prescritte, ammonterebbe ad €
22.702,10 a favore della società correntista.
Con relazione definitiva, corredata delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, il CTU ha, poi, Contr risposto alle osservazioni del consulente di parte di ( infatti, non ha presentato Parte_1 osservazioni alla consulenza), introducendo calcoli alternativi basati sulle richieste della parte attrice.
Nella relazione principale, il CTU aveva ricalcolato il saldo del conto corrente N. 3230 eliminando la capitalizzazione trimestrale degli interessi e mantenendo le altre condizioni contrattuali. Questo aveva portato a un saldo finale a credito per il correntista di € 28.813,12.
Il CTP ha sollevato delle obiezioni riguardo a questo ricalcolo, sostenendo che avrebbero dovuto essere escluse anche le spese e le competenze non previste nella lettera-contratto del 1999. Il CTU, pur ribadendo che le condizioni applicate dalla erano generalmente più favorevoli al cliente rispetto CP_1
a quelle contrattuali iniziali, ha riconosciuto la complessità della questione e ha effettuato un nuovo ricalcolo (“Prospetto 1A”), escludendo le spese non previste dal contratto, ma mantenendo le commissioni. Questo ricalcolo ha portato ad un saldo a credito più elevato per il correntista, quantificato in € 32.800,17 dopo aver considerato le rimesse prescritte.
Quanto, invece, alla determinazione del tasso soglia usura e alla prescrizione delle rimesse solutorie, il
CTU ha confermato nella relazione definitiva le soluzioni operate nella relazione inviata alle parti del
2.09.2021, ribadendo di essersi attenuto correttamente al mandato del GI nonché alle linee guida della
Sezione riguardo alla prescrizione delle rimesse.
pagina 7 di 11 Ciò posto, si intende aderire alle soluzioni cui è giunto il CTU nel ricalcolare il credito finale del correntista, accogliendo l'ultima delle metodologie alternative proposte dal consulente di parte di ovvero effettuando il ricalcolo escludendo sia le spese non previste dal contratto che Parte_1 le commissioni.
Questo ricalcolo, indicato come "Prospetto 2A", rappresenta del resto il risultato più favorevole per la società correntista-attrice, in quanto esclude sia le spese che le commissioni non previste contrattualmente e garantisce maggior tutela nei confronti del cliente in tema di trasparenza degli operatori bancari con riferimento all'applicazione unilaterale dei tassi e degli interessi.
Il punto di partenza del ricalcolo consiste nella determinazione del saldo "reale" del conto corrente.
Il CTU, accogliendo le osservazioni del CTP, ha operato, quindi, un'epurazione completa degli addebiti considerati illegittimi. Ciò implica che sono stati azzerati sia gli interessi che le commissioni non contrattualizzate, riconoscendo di fatto un maggiore credito a favore del correntista. A seguito di questa operazione, il saldo "reale" a credito è stato quantificato in € 49.318,03.
Dall'ammontare del saldo a credito così determinato, il CTU ha sottratto le competenze che risultano prescritte in base alla normativa vigente. Le competenze prescritte, che la aveva addebitato e che CP_1 non possono più essere ripetute dal correntista in quanto ultradecennali, ammontano a € 15.527,91.
Sottraendo le competenze prescritte dal saldo "reale" a credito, si ottiene il credito finale del correntista: il calcolo finale (€49.318,03 - €15.527,91) porta in questo modo ad una somma a credito di
€ 33.790,12 a favore di Parte_1
Non vi sono, infatti, motivi per disattendere le risultanze cui è giunto il consulente a seguito del ricalcolo effettuato in virtù delle osservazioni del CTP della Parte_1
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi, come nella specie, che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che, in tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995,
n. 12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002, n. 3492).
Sulla richiesta di integrazione della CTU formulata da parte attrice
pagina 8 di 11 In seno al verbale di precisazione delle conclusioni del 12.05.2025 e nella comparsa conclusionale depositata il 10.07.2025, insiste affinché venga disposta una integrazione della CTU, Parte_1 al fine della rielaborazione del conto corrente n.3230, a far data dalla relativa accensione, rilevando di aver versato in atti, a sostegno della propria domanda di ripetizione, anche l'estratto del libro giornale- Contr mastrino di sottoconto (cfr. doc. 4 prod. , al fine di poter documentare le singole Pt_1 operazioni relative al predetto conto sin dall'origine.
Come già in precedenza rilevato dal GI originariamente designato, tale documento non risulta utilizzabile;
infatti, mentre gli estratti conto, seppure di provenienza unilaterale dalla sono CP_1 inviati al correntista, il quale avrebbe comunque avuto la possibilità di contestare le partite in essi annotate che in mancanza restano cristallizzate, il mastrino di sottoconto è un documento di provenienza unilaterale della parte privo di contraddittorio. Coerentemente non era stato disposto il richiamo del CTU stante la mancata produzione degli estratti conto integrali e di un mero mastrino di conto (v. ord. 9.10.2023).
Da ultimo, diversamente da quanto sostenuto dalla società attrice, non può darsi conto dell'esistenza di un fido “di fatto”.
Secondo la prospettazione di parte attrice, dall'analisi degli estratti conto, emergerebbe che ai rapporti dedotti in giudizio fosse collegata un'apertura di credito a valere sia sul conto corrente (affidato per
€50.000,00) sia sul conto anticipi su fatture (affidato per €500.000,00).
In realtà, dagli estratti conto si evince unicamente l'applicazione di tassi differenziati per classi di importo, né risulta esservi alcun elemento dal quale potere desumere che il conto corrente della fosse assistito da un fido anche “di fatto”. Pt_1
La presenza di saldi passivi negli estratti conto nonché di addebiti in conto di una commissione di massimo scoperto (che può essere applicata sia in presenza di un fido, ma anche di un semplice scoperto) non consentono di valutare l'ammontare e l'epoca degli affidamenti (che comunque la CP_1 nega già dalla propria comparsa vi siano stati), in maniera tale da accertare se i versamenti siano stati effettuati su conto affidato o su conto scoperto;
né la presenza di tassi differenziati per classi di importo risulta essere sintomatica dell'esistenza di un fido, in quanto l'unico elemento certo è l'importo assoggettato ad un determinato tasso e null'altro.
Sulla domanda di condanna della alla corresponsione degli interessi legali CP_1
pagina 9 di 11 Va ora esaminata la domanda di parte attrice volta alla condanna agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di notifica della citazione.
La domanda è da ritenersi inammissibile per le ragioni che seguono.
La giurisprudenza di legittimità sostiene l'inammissibilità della richiesta di interessi legali formulata per la prima volta in seno alla comparsa conclusionale.
La Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che la comparsa conclusionale ha una funzione meramente “illustrativa” e di sintesi delle difese già svolte. Presentare una domanda per la prima volta in questo atto è in contrasto con il principio del contraddittorio e con le preclusioni processuali (cfr.
Cass. civ. n. 25776/2006, n. 1823/2011, n. 17770/2015). Gli interessi, anche se legali, sono considerati una domanda accessoria ma comunque autonoma, che deve essere proposta tempestivamente per consentire alla controparte di difendersi. Il giudice può concedere d'ufficio gli interessi legali solo se sono la conseguenza automatica della condanna al pagamento di una somma di denaro già richiesta dall'attore, ma ciò non esime la parte dall'onere di formulare la domanda nelle sedi sue proprie.
Nondimeno, è noto a questo Tribunale quell'orientamento giurisprudenziale, ancorché minoritario, che considera gli interessi come un elemento “accessorio” e naturale della domanda di ripetizione dell'indebito, ossia un corollario logico della condanna al pagamento di una somma di denaro: in forza di tale argomento, si ritiene che il diritto agli interessi decorra comunque dal giorno della domanda giudiziale, a prescindere dalla specificità della richiesta, in quanto è una conseguenza naturale dell'obbligazione restitutoria. In tal senso, la richiesta, anche se tardiva, non costituirebbe una domanda nuova in senso tecnico, ma una specificazione di quanto già richiesto (cfr. Cass. civ., ordinanza del 3 gennaio 2023, n. 61).
Non si ritiene comunque di aderire a questo recente orientamento, stante la natura dei due diversi interessi legali che è compensativa per quelli semplici e sanzionatoria per quelli di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c.: come rilevato dalle difese della AN convenuta, non si potrebbe in ogni caso sanzionare, nel merito, il comportamento della parte sulla quale non grava alcun obbligo restitutorio fin tanto che non sia stato accertato né l'an né il quantum.
La richiesta di parte attrice, pertanto, non può trovare accoglimento in questa sede.
Sulla richiesta di risarcimento danni formulata da parte attrice
Non può, infine, essere riconosciuta all'attrice la somma di € 50.000,00 richiesta a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla stessa per il comportamento illegittimo perpetrato dalla convenuta. CP_1
pagina 10 di 11 È principio ben noto quello secondo cui, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve anche essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (cfr. ex multis Cass., III sez. civ., n. 24632/2015), atteso che non risulta esservi prova agli atti di una riduzione ingiustificata della capacità reddituale della società correntista né tale elemento si evincerebbe a chiare lettere dalla segnalazione alla Centrale Rischi allegata dall'attrice con memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c.
Quanto alla pronuncia sulle spese di lite, stante l'accoglimento solo parziale della domanda attorea, ad avviso di questo Giudice ricorrono i presupposti per disporre la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo, ponendo la restante parte a carico della convenuta quale soccombente.
Infine, le spese della c.t.u. già liquidate con separato decreto ed inizialmente poste a carico di entrambe le parti in solido, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8686/2019 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA e DICHIARA che risulta dovuta alla la somma complessiva di € Parte_1
33.790,12 per le ragioni esposte in parte motiva.
2) CONDANNA, per l'effetto, a ripetere la somma di € 33.790,12 in favore di CP_1 Parte_1
[...]
3) RIGETTA la richiesta di risarcimento danni formulata da per le ragioni esposte in Parte_1 parte motiva.
4) COMPENSA tra le parti le spese processuali nella misura di un terzo, ponendo a carico di parte convenuta la restante parte, che liquida nell'intero nella misura di € 786,00 per spese e € 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e cpa.
5) PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Catania, l'8 settembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8686/2019 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in VIA MARCHESE DI SANGIULIANO 112 Parte_1 P.IVA_1
ACIREALE; rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO GIULIANA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. Controparte_1
, domiciliato in Via Rugger Settimo n. 3 Catania;
rappresentata e difesa, unitamente e P.IVA_2
disgiuntamente, dagli Avv.ti Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazzi, giusta procura in atti.
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 12.05.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 11 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec a in data Controparte_1
22.05.2019, la proponeva, dinanzi a questo Tribunale, domanda volta Parte_1 all'accertamento e alla dichiarazione dell'illegittimità dei tassi e delle condizioni economiche applicate dall'istituto di credito convenuto in relazione ai contratti di conto corrente e di conto anticipi stipulati con la nonché all'accertamento del credito vantato nei confronti della stessa (asseritamente della CP_1 somma complessiva di € 159.205,75), con conseguente condanna alla ripetizione di quanto indebitamente percepito dalla stessa nel corso del tempo, ai sensi e per l'effetto dell'art. 2033 c.c.
A fondamento delle proprie pretese, parte attrice in fatto riferiva che: Contr
- avrebbe intrattenuto con il rapporto di conto corrente ordinario n. 3230, nonché il conto anticipi n. 28022; il conto corrente ordinario, inizialmente affidato per € 50.000,00, sarebbe stato acceso nel settembre del 2009 e chiuso in data 14.9.2015, mentre il conto anticipi, affidato per € 500.000,00, sarebbe stato acceso nell'aprile del 2007 ed estinto in data 30.6.2012;
- entrambi i rapporti sarebbero stati instaurati con il semplice scambio di consensi delle parti, senza valida pattuizione scritta;
- le competenze del conto anticipi sarebbero state girocontate sul conto corrente ordinario;
- l' avrebbe applicato interessi ultralegali senza alcuna pattuizione scritta, determinandoli e CP_2 variandoli unilateralmente in violazione dell'art. 118 T.U.B.; avrebbe, inoltre, indebitamente capitalizzato gli interessi, in violazione degli artt. 1283 c.c. e 120 T.U.B., addebitato voci di costo non pattuite o non dovute, regolato arbitrariamente la valuta assegnata alle singole operazioni contabilizzate in conto e applicato interessi superiori al tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996;
- in merito al difetto di forma scritta, tale requisito non potrebbe dirsi soddisfatto dalla lettera del
15.9.1999, priva della sottoscrizione della che concretizzerebbe un mero atto ricognitivo;
la CP_1 nullità per difetto di regolamentazione scritta riguarderebbe anche il conto anticipi;
dalla mancanza di pattuizione scritta deriverebbe che ai tassi applicati debba sostituirsi quello di cui all'art. 117, settimo comma, T.U.B.; la valuta applicata avrebbe inoltre determinato un fido inesistente e l'indebita applicazione di un tasso di interesse unilateralmente determinato dall'Istituto;
- la variazione dei tassi di interesse sarebbe avvenuta in maniera unilaterale ed arbitraria oltre che in violazione dell'art. 118 T.U.B.;
pagina 2 di 11 - la capitalizzazione trimestrale degli interessi era illegittima prima della delibera CICR del 9.2.2000 e successivamente era ammessa solo ove espressamente convenuta e a condizione della reciprocità della sua applicazione;
- la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto sarebbe stata nulla per difetto di causa o comunque per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto; inoltre, nella modulistica sottoscritta dalla società non sarebbe stata precisata la modalità di calcolo;
- l'illegittima antergazione/postergazione delle valute avrebbe determinato la maturazione di competenze fittizie in favore della AN e un ulteriore scostamento tra il tasso nominale annuo ed il tasso effettivo globale concretamente applicato;
- dal superamento del tasso soglia deriverebbe che nessuna somma sarebbe dovuta a titolo di interessi, commissioni e, comunque, a titolo di remunerazione per i crediti concessi;
- complessivamente sarebbero stati illegittimamente addebitati € 159.205,75, di cui € 56.037,59 per il conto corrente ed € 103.168,16 per il conto anticipi;
- le voci illegittimamente addebitate le avrebbero arrecato un notevole pregiudizio facendo lievitare gli importi dei saldi, ridotto la liquidità a sua disposizione, inciso negativamente e gravemente sul regolare svolgimento della propria attività; inoltre, avrebbe subito un grave danno legato alla non corretta segnalazione alla Centrale Rischi di un importo di utilizzo dell'affidamento superiore a quello effettivo.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale Adito, di: “[…] 1) ritenere e dichiarare che al rapporti di conto corrente di cui in premessa ed al conto anticipo allo stesso collegato, sono stati addebitati dalla
interessi e competenze che, complessivamente considerati, Controparte_1 superano il tasso soglia di cui alla L.. 108/1996 e, conseguentemente, ritenere e dichiarare non dovuti gli interessi e le competenze così addebitate. 2) ritenere e dichiarare che i rapporti dedotti non sono validamente regolati da contratto stipulato in forma scritta;
3) ritenere e dichiarare per l'effetto che, ex art. 1284 c.c., al rapporto di conto corrente di cui in premessa ed al conto anticipi ad esso collegato, attesa la mancanza di valida pattuizione scritta, si applichino interessi, per tutta la durata dei rapporti, nella misura prevista dall'art. 117 T.U.B.; 4) ritenere e dichiarare la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi operata nei medesimi rapporti dalla AN Nazionale del
Lavoro, per contrasto con il disposto di cui all'art. 1283 c.c. e, conseguentemente, dichiarare che nulla era dovuto dalla per tale titolo;
5) ritenere e dichiarare la illegittimità delle Parte_1 commissioni di massimo scoperto applicate dalla relativamente ai conti Controparte_1 indicati in narrativa sia perché non validamente pattuite per iscritto, sia per mancanza di causa o
pagina 3 di 11 insufficiente determinatezza dei criteri di calcolo, e, conseguentemente, dichiarare che nulla era dovuto per tale causale;
6) ritenere e dichiarare la illegittimità, in assenza di alcuna pattuizione in tal senso, della postergazione/antergazione delle valute sulle operazioni di accredito registrate sui conti per cui è causa;
7) ritenere e dichiarare l'illegittimità di ogni ulteriore voce di spesa e costo addebitata alla società odierna attrice relativamente ai rapporti sopra indicati, per mancanza di pattuizione scritta;
8) conseguentemente condannare la al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 159.205,75, ovvero al pagamento di quella Parte_1 maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U., in quanto illegittimamente addebitata sui conto per cui è causa e dalla stessa indebitamente riscossa, da Cont maggiorarsi di interessi e rivalutazione;
9) condannare la al risarcimento del danno la somma di
€50.000,00 a titolo di risarcimento danni ovvero quella maggiore o minore somma, da liquidarsi anche in via equitativa;
10) condannare la convenuta al pagamento dei compensi e delle spese relative CP_1 al presente giudizio”.
Con comparsa ritualmente depositata in data 23.10.2019 si costituiva in giudizio CP_1 contestando le avverse pretese e chiedendo al Tribunale di rigettare le domande proposte dalla società attrice nei confronti della convenuta, siccome infondate sia in fatto sia in diritto, eccependone CP_1
l'infondatezza anche alla luce della sopravvenuta prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito con riferimento a tutte le operazioni effettuate e annotate sul conto corrente in data anteriore al decennio dalla data di citazione.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 19.11.2019 il GI Dott. La Mantia, originariamente designato, su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 6.04.2020 (poi rinviata d'ufficio al 26.01.2021).
Con ordinanza del 26.01.2021, il G.I. rigettava la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice e disponeva CTU tecnico-contabile, nominando a tal fine il Dott. Per_1
.
[...]
Espletata la relazione di CTU con verbale di trattazione ex art. 83, comma 7, d.l. 18/2020 il GI rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.10.2023.
Con ordinanza di pari data, il GI, non ritenendo ricorrere i presupposti per il richiamo del CTU, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza dell'11.03.2024.
Dopo una serie di rinvii per precisazione delle conclusioni dovuti al trasferimento del GI designato, all'udienza del 12.05.2025( svoltasi innanzi alla sottoscritta, designata nelle more quale GI)la causa pagina 4 di 11 veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Alla luce dell'attività assertiva svolta dalle parti e delle risultanze dell'istruzione probatoria, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Sull'assenza di prova scritta dei contratti bancari in oggetto
Va, preliminarmente, disattesa la doglianza sollevata dalle difese della società correntista in virtù della quale i rapporti di conto corrente e conto anticipi sarebbero stati instaurati con il semplice “scambio dei consensi” delle parti e che non potrebbe dirsi soddisfatto il requisito della forma scritta dalla lettera- contratto del 15.9.1999, in quanto atto meramente ricognitivo sottoscritto soltanto dalla cliente e non anche dalla AN. Contr Esaminando il documento contrattuale (v. doc. 3 prod. , può pacificamente confermarsi che il contratto di conto corrente sia stato concluso formalmente mediante scambio di proposta ed accettazione;
infatti, veniva prodotta in atti la lettera firmata dalla correntista che costituisce l'accettazione della proposta inviata dalla AN (proposta della quale viene riportato il contenuto e che doveva essere stata necessariamente firmata). Pertanto, ai sensi dell'art. 1326 c.c. e 117 T.U.B., si è formata la volontà negoziale mediante la sottoscrizione di due documenti scritti, anche perché l'art. 117
T.U.B. non richiede che la sottoscrizione sia contestualmente apposta sul medesimo supporto documentale.
La questione, ad ogni modo, è stata risolta dalla nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 16 gennaio 2018, n. 898, le quali hanno stabilito il principio per cui il requisito della forma scritta del contratto è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è necessaria la sola sottoscrizione di costui (c.d. “contratto monofirma”), non necessitando anche la sottoscrizione della AN, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Sulle dedotte illegittimità in tema di capitalizzazione trimestrali degli interessi, di commissione di massimo scoperto, valute e spese, e di presunto superamento del tasso soglia usura
Ciò posto, va adesso esaminato il profilo relativo all'accertamento delle illegittimità e irregolarità riscontrate dal cliente dall'esame del conto corrente e del conto anticipi, oggetto del presente giudizio.
Sulla base dei quesiti posti dal Giudice nel mandato, il CTU incaricato Dott. , nell'ambito Per_1 della relazione peritale depositata il 2.09.2021, ha analizzato i rapporti bancari tra e Parte_1
pagina 5 di 11 e ha, anzitutto, ricalcolato il saldo dei rapporti per cui è causa, eliminando la CP_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi e mantenendo le altre condizioni contrattuali.
In particolare, ha distinto la posizione dei due conti oggetto di giudizio: 1) il conto corrente N. 3230, che si apriva originariamente con un saldo di €-4.703,11 e si chiudeva il 14/09/2015 con un saldo finale di zero. Le competenze totali trimestrali addebitate dalla banca ammontavano a €-33.977,40. Dopo il ricalcolo in regime di interesse semplice, il saldo del conto al 14/09/2015 risulta a credito per il correntista, ammontando a € 28.813,12. Questo importo comprende anche gli interessi maturati sul conto anticipi N. 280022 che venivano girati trimestralmente sul conto N. 3230; 2) il conto anticipi N.
280022, che si apriva e si chiudeva con un saldo pari a zero. Il totale delle competenze trimestrali addebitate dalla banca era di € 134.264,15.
Va sottolineato che i c.d. “conti anticipi” costituiscono un tipo di regolamentazione negoziale che implica la “girocontazione” delle competenze in esso maturate sul conto corrente ordinario. Il concetto di “girocontazione” implica, più precisamente, un transito degli interessi passivi, delle spese e della
CMS dal conto anticipi, su cui i predetti importi sono maturati, al conto corrente ordinario. Sembra, dunque, che l'istituto operi su una sorta di “doppio binario” implicante, in primo luogo, la sussistenza astratta di due conti: il conto ordinario ed il conto anticipi;
in secondo luogo, la sussistenza di un doppio aggravio per il conto corrente ordinario, sul quale peseranno anche le “spese” e le “passività”, considerate in via omnicomprensiva, che sono maturate sul conto anticipi e che vengono fatte transitare ogni tot giorni al suo interno. Essi consentono, quindi, di calcolare al loro interno alcune “voci” per ogni trimestre (più precisamente, gli interessi debitori, la CMS e le spese) che saranno poi addebitate sul conto corrente ordinario. Rispetto a quest'ultimo conto, i conti anticipi possono trovarsi in situazioni paragonabili (benché non del tutto sovrapponibili) al collegamento negoziale (che, quando inteso in senso tecnico, conosce requisiti sia oggettivi sia soggettivi) o, per contro, in situazioni di totale indipendenza.
Diversamente da quanto rilevato dalla società attrice, il conto anticipi è solo un supporto “strumentale” al conto ordinario, non avendo di fatto altra funzione se non quella di conteggiare delle competenze che vengono addebitate sul conto corrente ordinario (di ciò è stato tenuto conto in sede di consulenza tecnica d'ufficio). Non è, pertanto, un vero rapporto di conto corrente, ma può essere considerato solo una “carta di lavoro”, che agevola l' e il correntista al conteggio delle anticipazioni ricevute e CP_2 delle relative competenze maturate sulle stesse.
pagina 6 di 11 Il CTU ha, poi, verificato se la Commissione di SI SC (C.M.S.) applicata da CP_1 avesse superato il tasso soglia di usura calcolato per legge. Per fare ciò, ha confrontato la CMS applicata sul conto N. 3230 con la CMS soglia, calcolata aumentando del 50% la CMS media pubblicata nelle tabelle, non riscontrando eccedenze della CMS effettiva rispetto alla CMS soglia per il periodo analizzato e rilevando come sul conto anticipi N. 280022 non siano state applicate CMS.
Il CTU ha, inizialmente, quantificato l'importo totale del credito spettante al correntista, considerando anche la prescrizione delle rimesse solutorie (ritualmente eccepite dalla convenuta). Tenuto CP_1 conto che il conto non era affidato (circostanza che era già stata posta all'attenzione del GI che si è pronunciato con ordinanza del 18.02.2021), le rimesse effettuate dal correntista fino alla data del
22/05/2009 sono state considerate di natura “solutoria” e, dunque, prescritte. La differenza tra le competenze originariamente applicate dalla e quelle ricalcolate dal CTU ammonta ad € CP_1
6.111,92, che è stato sottratto dal saldo "reale" a credito del correntista.
Pertanto, l'indebito ripetibile, tenuto conto delle rimesse ultradecennali prescritte, ammonterebbe ad €
22.702,10 a favore della società correntista.
Con relazione definitiva, corredata delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, il CTU ha, poi, Contr risposto alle osservazioni del consulente di parte di ( infatti, non ha presentato Parte_1 osservazioni alla consulenza), introducendo calcoli alternativi basati sulle richieste della parte attrice.
Nella relazione principale, il CTU aveva ricalcolato il saldo del conto corrente N. 3230 eliminando la capitalizzazione trimestrale degli interessi e mantenendo le altre condizioni contrattuali. Questo aveva portato a un saldo finale a credito per il correntista di € 28.813,12.
Il CTP ha sollevato delle obiezioni riguardo a questo ricalcolo, sostenendo che avrebbero dovuto essere escluse anche le spese e le competenze non previste nella lettera-contratto del 1999. Il CTU, pur ribadendo che le condizioni applicate dalla erano generalmente più favorevoli al cliente rispetto CP_1
a quelle contrattuali iniziali, ha riconosciuto la complessità della questione e ha effettuato un nuovo ricalcolo (“Prospetto 1A”), escludendo le spese non previste dal contratto, ma mantenendo le commissioni. Questo ricalcolo ha portato ad un saldo a credito più elevato per il correntista, quantificato in € 32.800,17 dopo aver considerato le rimesse prescritte.
Quanto, invece, alla determinazione del tasso soglia usura e alla prescrizione delle rimesse solutorie, il
CTU ha confermato nella relazione definitiva le soluzioni operate nella relazione inviata alle parti del
2.09.2021, ribadendo di essersi attenuto correttamente al mandato del GI nonché alle linee guida della
Sezione riguardo alla prescrizione delle rimesse.
pagina 7 di 11 Ciò posto, si intende aderire alle soluzioni cui è giunto il CTU nel ricalcolare il credito finale del correntista, accogliendo l'ultima delle metodologie alternative proposte dal consulente di parte di ovvero effettuando il ricalcolo escludendo sia le spese non previste dal contratto che Parte_1 le commissioni.
Questo ricalcolo, indicato come "Prospetto 2A", rappresenta del resto il risultato più favorevole per la società correntista-attrice, in quanto esclude sia le spese che le commissioni non previste contrattualmente e garantisce maggior tutela nei confronti del cliente in tema di trasparenza degli operatori bancari con riferimento all'applicazione unilaterale dei tassi e degli interessi.
Il punto di partenza del ricalcolo consiste nella determinazione del saldo "reale" del conto corrente.
Il CTU, accogliendo le osservazioni del CTP, ha operato, quindi, un'epurazione completa degli addebiti considerati illegittimi. Ciò implica che sono stati azzerati sia gli interessi che le commissioni non contrattualizzate, riconoscendo di fatto un maggiore credito a favore del correntista. A seguito di questa operazione, il saldo "reale" a credito è stato quantificato in € 49.318,03.
Dall'ammontare del saldo a credito così determinato, il CTU ha sottratto le competenze che risultano prescritte in base alla normativa vigente. Le competenze prescritte, che la aveva addebitato e che CP_1 non possono più essere ripetute dal correntista in quanto ultradecennali, ammontano a € 15.527,91.
Sottraendo le competenze prescritte dal saldo "reale" a credito, si ottiene il credito finale del correntista: il calcolo finale (€49.318,03 - €15.527,91) porta in questo modo ad una somma a credito di
€ 33.790,12 a favore di Parte_1
Non vi sono, infatti, motivi per disattendere le risultanze cui è giunto il consulente a seguito del ricalcolo effettuato in virtù delle osservazioni del CTP della Parte_1
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi, come nella specie, che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che, in tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995,
n. 12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002, n. 3492).
Sulla richiesta di integrazione della CTU formulata da parte attrice
pagina 8 di 11 In seno al verbale di precisazione delle conclusioni del 12.05.2025 e nella comparsa conclusionale depositata il 10.07.2025, insiste affinché venga disposta una integrazione della CTU, Parte_1 al fine della rielaborazione del conto corrente n.3230, a far data dalla relativa accensione, rilevando di aver versato in atti, a sostegno della propria domanda di ripetizione, anche l'estratto del libro giornale- Contr mastrino di sottoconto (cfr. doc. 4 prod. , al fine di poter documentare le singole Pt_1 operazioni relative al predetto conto sin dall'origine.
Come già in precedenza rilevato dal GI originariamente designato, tale documento non risulta utilizzabile;
infatti, mentre gli estratti conto, seppure di provenienza unilaterale dalla sono CP_1 inviati al correntista, il quale avrebbe comunque avuto la possibilità di contestare le partite in essi annotate che in mancanza restano cristallizzate, il mastrino di sottoconto è un documento di provenienza unilaterale della parte privo di contraddittorio. Coerentemente non era stato disposto il richiamo del CTU stante la mancata produzione degli estratti conto integrali e di un mero mastrino di conto (v. ord. 9.10.2023).
Da ultimo, diversamente da quanto sostenuto dalla società attrice, non può darsi conto dell'esistenza di un fido “di fatto”.
Secondo la prospettazione di parte attrice, dall'analisi degli estratti conto, emergerebbe che ai rapporti dedotti in giudizio fosse collegata un'apertura di credito a valere sia sul conto corrente (affidato per
€50.000,00) sia sul conto anticipi su fatture (affidato per €500.000,00).
In realtà, dagli estratti conto si evince unicamente l'applicazione di tassi differenziati per classi di importo, né risulta esservi alcun elemento dal quale potere desumere che il conto corrente della fosse assistito da un fido anche “di fatto”. Pt_1
La presenza di saldi passivi negli estratti conto nonché di addebiti in conto di una commissione di massimo scoperto (che può essere applicata sia in presenza di un fido, ma anche di un semplice scoperto) non consentono di valutare l'ammontare e l'epoca degli affidamenti (che comunque la CP_1 nega già dalla propria comparsa vi siano stati), in maniera tale da accertare se i versamenti siano stati effettuati su conto affidato o su conto scoperto;
né la presenza di tassi differenziati per classi di importo risulta essere sintomatica dell'esistenza di un fido, in quanto l'unico elemento certo è l'importo assoggettato ad un determinato tasso e null'altro.
Sulla domanda di condanna della alla corresponsione degli interessi legali CP_1
pagina 9 di 11 Va ora esaminata la domanda di parte attrice volta alla condanna agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di notifica della citazione.
La domanda è da ritenersi inammissibile per le ragioni che seguono.
La giurisprudenza di legittimità sostiene l'inammissibilità della richiesta di interessi legali formulata per la prima volta in seno alla comparsa conclusionale.
La Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che la comparsa conclusionale ha una funzione meramente “illustrativa” e di sintesi delle difese già svolte. Presentare una domanda per la prima volta in questo atto è in contrasto con il principio del contraddittorio e con le preclusioni processuali (cfr.
Cass. civ. n. 25776/2006, n. 1823/2011, n. 17770/2015). Gli interessi, anche se legali, sono considerati una domanda accessoria ma comunque autonoma, che deve essere proposta tempestivamente per consentire alla controparte di difendersi. Il giudice può concedere d'ufficio gli interessi legali solo se sono la conseguenza automatica della condanna al pagamento di una somma di denaro già richiesta dall'attore, ma ciò non esime la parte dall'onere di formulare la domanda nelle sedi sue proprie.
Nondimeno, è noto a questo Tribunale quell'orientamento giurisprudenziale, ancorché minoritario, che considera gli interessi come un elemento “accessorio” e naturale della domanda di ripetizione dell'indebito, ossia un corollario logico della condanna al pagamento di una somma di denaro: in forza di tale argomento, si ritiene che il diritto agli interessi decorra comunque dal giorno della domanda giudiziale, a prescindere dalla specificità della richiesta, in quanto è una conseguenza naturale dell'obbligazione restitutoria. In tal senso, la richiesta, anche se tardiva, non costituirebbe una domanda nuova in senso tecnico, ma una specificazione di quanto già richiesto (cfr. Cass. civ., ordinanza del 3 gennaio 2023, n. 61).
Non si ritiene comunque di aderire a questo recente orientamento, stante la natura dei due diversi interessi legali che è compensativa per quelli semplici e sanzionatoria per quelli di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c.: come rilevato dalle difese della AN convenuta, non si potrebbe in ogni caso sanzionare, nel merito, il comportamento della parte sulla quale non grava alcun obbligo restitutorio fin tanto che non sia stato accertato né l'an né il quantum.
La richiesta di parte attrice, pertanto, non può trovare accoglimento in questa sede.
Sulla richiesta di risarcimento danni formulata da parte attrice
Non può, infine, essere riconosciuta all'attrice la somma di € 50.000,00 richiesta a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla stessa per il comportamento illegittimo perpetrato dalla convenuta. CP_1
pagina 10 di 11 È principio ben noto quello secondo cui, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve anche essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (cfr. ex multis Cass., III sez. civ., n. 24632/2015), atteso che non risulta esservi prova agli atti di una riduzione ingiustificata della capacità reddituale della società correntista né tale elemento si evincerebbe a chiare lettere dalla segnalazione alla Centrale Rischi allegata dall'attrice con memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c.
Quanto alla pronuncia sulle spese di lite, stante l'accoglimento solo parziale della domanda attorea, ad avviso di questo Giudice ricorrono i presupposti per disporre la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo, ponendo la restante parte a carico della convenuta quale soccombente.
Infine, le spese della c.t.u. già liquidate con separato decreto ed inizialmente poste a carico di entrambe le parti in solido, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8686/2019 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA e DICHIARA che risulta dovuta alla la somma complessiva di € Parte_1
33.790,12 per le ragioni esposte in parte motiva.
2) CONDANNA, per l'effetto, a ripetere la somma di € 33.790,12 in favore di CP_1 Parte_1
[...]
3) RIGETTA la richiesta di risarcimento danni formulata da per le ragioni esposte in Parte_1 parte motiva.
4) COMPENSA tra le parti le spese processuali nella misura di un terzo, ponendo a carico di parte convenuta la restante parte, che liquida nell'intero nella misura di € 786,00 per spese e € 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e cpa.
5) PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Catania, l'8 settembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
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