Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 25/02/2025, n. 4193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4193 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04193/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10103/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10103 del 2019, proposto da
IS UD, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Bellotti, Nicola Lais, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via C. Monteverdi, 20;
contro
Comune di Ardea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Bosin, con domicilio digitale come in atti;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. 105 del 15 maggio 2019, notificata il 22 maggio 2019 del Comune di Ardea.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ardea;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 dicembre 2024 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione n. 105 del 15 maggio 2019, notificata il 22 maggio 2019, con cui il Comune di Ardea ha ingiunto la demolizione di opere edilizie abusive realizzate su area gravata da uso civico e di proprietà pubblica.
2. A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente ha dedotto tre motivi di censura:
- Difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere responsabile dell’abuso edilizio, avendo ceduto l’immobile in comodato a terzi e non avendo più la disponibilità diretta delle opere contestate;
- Illegittimità della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001, poiché, a suo avviso, essa non sarebbe applicabile agli abusi realizzati su suoli demaniali;
- Irrilevanza edilizia e paesaggistica dell’intervento, sostenendo che l’opera contestata rientrerebbe nelle attività di edilizia libera.
3. Il Comune di Ardea, costituitosi in giudizio, ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la piena legittimità dell’ordinanza impugnata. In particolare, l’ente resistente ha ribadito:
- La sussistenza della legittimazione passiva della ricorrente, ritenendola soggetto pienamente responsabile dell’abuso, anche in ragione della disponibilità giuridica del bene e della precedente richiesta di condono edilizio per le opere abusive insistenti sull’area;
- La corretta applicazione della sanzione pecuniaria, evidenziando che la stessa sarebbe applicabile anche agli abusi su suoli pubblici;
- La rilevanza edilizia e paesaggistica dell’intervento contestato, trattandosi di opere che determinano nuova volumetria e richiedono il necessario titolo edilizio e l’autorizzazione paesaggistica.
4. All’udienza del 13 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via pregiudiziale, il Collegio ritiene infondata la doglianza relativa alla carenza di legittimazione passiva della ricorrente.
6. Dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente risulta aver presentato, sin dal 1995, una domanda di condono edilizio per opere abusivamente realizzate sull’area in questione. Inoltre, una sentenza del Tribunale di Velletri n. 443/05 ha individuato la ricorrente quale “possessore” delle opere abusive, rendendola destinataria di precedenti ordini di demolizione.
7. In base alla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (tra cui la sentenza n. 3345/2022), la nozione di “responsabile dell’abuso” non si riferisce esclusivamente all’esecutore materiale delle opere, ma si estende anche a chi abbia la disponibilità dell’immobile e possa trarne utilità. Il passaggio del bene a terzi, mediante un contratto di comodato, non è sufficiente a sottrarre il precedente possessore dall’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Anzi, la concessione in comodato dell’immobile rappresenta un elemento ulteriore a conferma della disponibilità del bene da parte della ricorrente, dal momento che solo chi ha un’effettiva relazione giuridica con l’immobile può concederlo in uso a terzi.
8. Pertanto, il Comune ha correttamente individuato nella ricorrente la destinataria legittima dell’ordinanza di demolizione. Il primo motivo di ricorso deve dunque essere respinto.
9. Diversamente, merita accoglimento il secondo motivo di ricorso concernente l’applicazione della sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
10. L’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 prevede una sanzione economica nel caso di mancata esecuzione dell’ordine di demolizione. Tuttavia, tale norma si riferisce espressamente agli abusi edilizi su suolo privato, mentre per le opere abusive realizzate su suoli demaniali o di enti pubblici trova applicazione l’art. 35 dello stesso Testo Unico Edilizia.
11. Il principio di legalità impone che le norme sanzionatorie siano applicate nel rispetto del loro tenore letterale, senza possibilità di estensione analogica a situazioni non espressamente contemplate dal legislatore. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, nasce con riferimento agli abusi su suoli privati e non viene espressamente estesa agli abusi su suolo demaniale.
12. Nel caso degli abusi su suolo demaniale, l’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 prevede esclusivamente che, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, l’opera abusiva venga acquisita immediatamente al patrimonio dell’ente proprietario.
13. Alla luce di tali considerazioni, pur consapevole della sussistenza di orientamenti contrastanti in giurisprudenza, nel rispetto del principio di legalità, il Collegio ritiene che la sanzione pecuniaria non possa essere applicata agli abusi edilizi su suolo pubblico. L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata nella parte in cui prevede l’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001.
14. Il Collegio ritiene, invece, infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente sostiene che il manufatto contestato rientrerebbe nelle opere di edilizia libera.
15. Dalla documentazione fotografica acquisita agli atti risulta che l’opera in questione consiste in una struttura in alluminio anodizzato imbullonata a terra, avente una superficie di 28 mq, con copertura in teli PVC avvolgibili. Tale configurazione si discosta dalla nozione di “pergotenda” elaborata dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, n. 5567/2023), che concerne strutture leggere e prive di rilevanza volumetrica.
16. Inoltre, l’area interessata è soggetta a vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 42/2004, per cui qualsiasi intervento edilizio è subordinato a specifica autorizzazione. La mancanza di tale titolo giustifica l’adozione dell’ordinanza impugnata.
17. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla contestazione avverso la sanzione pecuniaria, che deve essere annullata. Per i rimanenti profili, l’ordinanza di demolizione risulta legittima e deve essere confermata.
18. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, il Collegio ritiene equo compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e, in parte, lo respinge nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Maria Grazia D'Alterio, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Maria Grazia D'Alterio |
IL SEGRETARIO