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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/02/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 1528/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1528/2022 EL Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, e vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore De Parte_1 C.F._1
Sarno e Giuseppe Di Monda.
-ATTRICE in riassunzione-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Zina Scotti. Controparte_1 CodiceFiscale_2
-CONVENUTO in riassunzione-
OGGETTO: “Accertamento ELla proprietà; comunione legale tra coniugi;
donazione indiretta di immobili”.
CONCLUSIONI: Per : Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., Parte_1 sia l'11 che il 12.11.2024; per : Come da comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_1
9.9.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 1.4.2022, ha convenuto, dinanzi a questa Corte, Parte_1
, riassumendo il giudizio, ai sensi ELl'art. 392 c.p.c., a seguito di annullamento, con rinvio, da Controparte_1 parte ELla Corte Suprema di Cassazione (con ordinanza n. 4014/2022, depositata in data 8.2.2022), ELla sentenza n.4347/2016 emessa da questa Corte d'appello.
In particolare la Suprema Corte, a seguito di ricorso proposto da avverso la detta sentenza Parte_1
pagina 1 di 12 n.4347/2016, ha accolto il secondo motivo di ricorso nei limiti di motivazione, rigettato il primo e ritenuto assorbiti gli altri, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa a questa Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione ELle spese EL giudizio di legittimità.
****
Con la sentenza n. 4347/2016, questa Corte aveva rigettato l'appello proposto da Parte_1
(compensando le spese EL secondo grado) avverso la sentenza n. 39/2012 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata con cui, in accoglimento ELla domanda proposta nei confronti ELla stessa Parte_1
(convenuta in giudizio) dall'attore, (con atto notificato il 17/05/2008), aveva accertato e Controparte_1 dichiarato che i due atti notarili di compravendita, uno EL 16.10.1979 (n. rep. 54203; n. racc. 6522) e uno EL
7.11.1979 (n. rep. n. 54286; n. racc. 6558), rappresentassero, in realtà, due donazioni indirette e che, di conseguenza, gli immobili, siti in Torre EL CO, in via Genova (nello specifico un locale cantinato, in catasto alla partita 8482, pag. 5, fg. 20, mappale n. 661/32, e un appartamento al piano rialzato, in catasto alla partita 8482, pag. 20, fg. 20, mappale n. 140/36), oggetto (rispettivamente) ELle stesse, fossero di esclusiva proprietà di
. Controparte_1
Quest'ultimo, in particolare, aveva sostenuto che i detti immobili acquistati con i detti atti, non ricadessero in comunione legale con l'ex coniuge ( , con la quale aveva contratto matrimonio il 5.10.1967 e Parte_1 dalla quale aveva divorziato in virtù di sentenza EL 15.6.2008), ma che fossero stati oggetto di due donazioni indirette da parte di suo (ELl'attore, si intende) padre, , essendo il prezzo stato pagato a mezzo Persona_1 di assegni bancari tratti sul conto corrente n.101666/81 intestato a quest'ultimo ed essendo gli immobili intestati, per volontà EL padre, a lui (all'attore, si intende).
****
, riassumendo il giudizio dinanzi a questa Corte, a seguito ELl'annullamento, con rinvio, da Parte_1 parte ELla Corte Suprema di Cassazione, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) «rigettare» la domanda, proposta da dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Torre EL CO, siccome Controparte_1
«inammissibile», «improcedibile» e «infondata», in fatto e in diritto, e, comunque, per essere «non provata»; 2) «ritenere»
l'appello proposto dalla Sig. fondato e, in integrale suo accoglimento: 3) «dichiarare» che gli immobili Parte_1 oggetto dei due Atti di compravendita per Notaio EL 16/10/1979 (Rep. 54203) e EL 07/11/2009 (Rep. 54286) sono, Per_2 ex lege, comuni, nella misura EL 50% cadauno e (o) congiuntamente per l'intero, ai coniugi e Parte_1 CP_1
; 4) condannare al risarcimento dei danni ai sensi ELl'art 96, co. 1, Cod. Proc. Civ., per aver
[...] Controparte_1 instaurato il giudizio de quo «in mala fede» e «con colpa grave»; 5) condannare al pagamento ELle Controparte_1 spese processuali EL doppio grado EL giudizio e EL grado di cassazione, con distrazione a favore EL solo Avv. Salvatore
De Sarno, costituito in tali processi e, EL presente giudizio, da attribuirsi ai Procuratori costituiti;
6) ordinare al Conservatore dei RR.II., territorialmente competente, di effettuare gli adempimenti conseguenti alla pronuncia che sarà emessa, esonerandolo da ogni responsabilità, con riserva di meglio dedurre, anche in relazione alle difese svolte dal Sig. CP_1
pagina 2 di 12 .”. CP_1
Iscritta la causa al n. 1528/2022 EL Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
9.9.2022, , rassegnando le seguenti conclusioni: “In linea preliminare: 1) Inammissibilità Controparte_1 ELl'appello proposto e/o proseguito all'esito ELla sentenza ELla Corte di Appello di Roma emessa in data 18.09.2014 in corso EL giudizio di gravame avverso la sentenza EL Tribunale di Torre EL CO oggetto EL presente giudizio e divenuta cosa giudicata in senso formale e sostanziale, contenente l'accertamento sulla titolarità esclusiva in capo a CP_1 degli immobili in Torre EL CO, allegata all'esito ELla sua emissione al procedimento di secondo grado (
[...]
Rg.1755/2012) e mai impugnata da controparte neppure in punto di allegazione, con conseguente declaratoria EL principio EL “Ne bis in idem”; 2) Nel caso di superamento di tale evidenza, confermare comunque la sentenza di primo grado
n.39/2012 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Torre EL CO in persona EL GU dott. Lara
Vernaglia Lombardi e per l'effetto: 3) Rigettare l'appello preliminarmente inammissibile alla stregua di tutte le considerazioni innanzi rassegnate in punto di novità ELle domande e ELla documentazione illegittimamente introdotta da controparte contro il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. su cui risulta inequivocabilmente articolata una nuova difesa con motivi di censura alla sentenza EL tutto incompatibile con quella opposta in primo grado e ad essa estranee, nonché per le domande nuove svolte direttamente nella presente sede di rinvio, a cui ci si oppone con dichiarazione di non accettazione EL contraddittorio in ragione ELle suindicate violazioni;
4) Rigettare l'appello nel merito perché EL tutto destituito di fondamento concorrendo presunzioni iuris et de iure a favore di alla stregua di quanto documentato e provato in prime cure Controparte_1 nonché secondo quanto emerge dalla stessa condotta processuale di controparte in riferimento al principio di non contestazione ed alla mancata prova contraria sull'appartenenza ELle somme ad esso appellato;
5) Condannare la Pt_1 alla refusione EL grado di giudizio in Cassazione e di quello presente con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Con ordinanza depositata il 13.9.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione ELle conclusioni all'udienza EL 5.12.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 16.10.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione ELla controversia, per l'udienza EL
12.11.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e
127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta unicamente dalla difesa di (sia l'11 che il Parte_1
12.11.2024), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza EL 13.11.2024 (ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi ELl'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito ELle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito ELle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso va precisato, nel ELineare il thema decidendum e, quindi, l'ambito ELla valutazione che questa
Corte è chiamata ad esprimere in sede di rinvio, quanto segue.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 4014/2022, ha annullato, con rinvio, la sentenza n. 4347/2016 di questa pagina 3 di 12 Corte d'Appello, accogliendo, come detto, il secondo motivo EL ricorso proposto da , rigettando Parte_1 il primo e ritenendo assorbiti gli altri.
In particolare il primo motivo, rigettato dalla Corte di Cassazione, riguardava il lamentato vizio di nullità EL procedimento e ELla sentenza per violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., per avere il Collegio partenopeo ritenuto non contestato la circostanza, addotta dal di aver pagato gli immobili di causa con assegni tratti sul CP_1 conto corrente intestato al padre, e, comunque, che la avesse tenuto una difesa Persona_1 Pt_1 incompatibile con la contestazione EL fatto costitutivo ELl'altrui pretesa.
Tale motivo di ricorso è stato rigettato ritenendo, il Supremo Collegio, che il fatto contestato dalla fosse Pt_1 diverso dalla critica oggetto di tale motivo.
Ragion per cui, in conseguenza di tale statuizione (e ELla conseguente formazione EL giudicato interno, sul punto), deve ritenersi ormai accertato che avesse pagato il prezzo degli immobili oggetto di Controparte_1 causa con assegni da lui tratti sul conto corrente intestato al padre e sul quale egli aveva (soltanto) la ELega ad operare.
E' stato, invece, accolto, come detto, il secondo motivo EL ricorso proposto da . Parte_1
In particolare la Corte di Cassazione ha accertato la sussistenza EL denunziato vizio ELla violazione dei criteri di ripartizione degli oneri probatori, ex art. 2697 c.c., in relazione alla valutazione, compiuta da questa Corte di merito con la sentenza n. 4347/2016, secondo cui sarebbe stato provato l'animus donandi in capo al padre,
, per il solo fatto che il figlio avesse tratto gli assegni sul conto corrente intestato al genitore e per Persona_1 il fallimento ELla prova contraria offerta dalla . Pt_1
La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che, così facendo, questa Corte distrettuale non si fosse avveduta EL fatto che avrebbe dovuto il fornire un'adeguata prova ELla volontà EL padre di beneficiarlo (essendo, la CP_1 concorrenza ELlo spirito di liberalità, elemento costitutivo ELla donazione, la cui prova non grava in senso negativo su chi contesta la donazione, anche indiretta, bensì su ne affermi l'esistenza, nel caso di specie l'attore,
), non spiegando perché tale animus trasparisse dal solo fatto che il figlio, sua sponte, in Controparte_1 quanto ELegato ad operare, avesse emesso assegni tratti sul conto EL padre.
Ha aggiunto, sul punto, la Corte di Cassazione, che questa Corte distrettuale:
- Si fosse limitata a far propria l'opinione EL giudice di primo grado secondo cui, con la traenza degli assegni,
volesse beneficiare il figlio, ma non spiegando da quale elemento probatorio derivasse tale Persona_1 presunzione, posto che gli assegni furono emessi pacificamente da e non dal padre;
Controparte_1
- non avesse neanche affermato come dimostrato che il padre fosse d'accordo con il figlio a porre in essere tale operazione proprio al fine ELl'acquisto dei due immobili oggetto di causa.
In conclusione la Suprema Corte ha ritenuto che, nell'ambito ELla sentenza n. 4347/2016 di questa Corte
d'appello, fossero stati compiuti, sul punto, i due seguenti errori, consistiti:
pagina 4 di 12 Il primo, nell'aver reputato provata la concorrenza ELl'animus donandi in capo al padre dando per scontato che la presumibile – in ragione ELl'intestazione- titolarità in capo a ELla provvista, presente sul Persona_1 conto di traenza degli assegni emessi dal figlio, lumeggiasse la volontà EL padre di donare gli importi al figlio, senza considerare che avrebbe ben potuto trarre gli assegni contro o in assenza ELla volontà Controparte_1 EL padre, ovvero eccedendo rispetto alle sue istruzioni (inoltre, secondo la Corte di Cassazione, anche a voler reputare tale sola circostanza, valorizzata dai giudici di merito, idonea a provare la volontà EL padre di donare al figlio la somma in questione, essa non anche avrebbe dimostrato che tale donazione fosse stata diretta proprio a consentire l'acquisto dei due immobili oggetto di causa);
e, il secondo, nell'aver reputato decisiva l'osservazione che la convenuta avesse fallito la prova contraria offerta, senza però indicare quale prova positiva avesse offerto, al riguardo, l'attore, nonostante fosse gravato dal relativo onere.
E, in accoglimento ELla censura mossa con il secondo motivo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che fossero assorbite le ulteriori critiche mosse dalla ricorrente ( ) afferenti la valutazione degli elementi Parte_1 probatori e ELle condotte tenute dalle parti, questioni rientranti nella valutazione complessiva rimessa a questo giudice EL rinvio.
Alla luce, dunque, dei principi fissati dalla Corte di Cassazione nell'accogliere il secondo motivo (concernente, si ribadisce, la violazione, da parte di questa Corte di merito, dei criteri di riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c. quanto all'animus donandi), in questa sede di rinvio va valutato se, effettivamente, Controparte_1 avesse fornito la prova ELl'elemento soggettivo proprio ELla donazione (anche indiretta) in capo al padre, tenendo conto, nella valutazione complessiva EL quadro probatorio, anche ELle doglianze oggetto degli ulteriori motivi (il terzo, il quarto e il quinto) EL ricorso per Cassazione proposto dalla , ritenuti assorbiti dal Pt_1
Supremo Collegio e, quindi:
a) ELla documentazione, invocata da (oggetto EL terzo motivo), da cui sarebbe stata Parte_1 desumibile la consapevolezza, da parte ELl'attore, ELla pertinenza degli immobili alla comunione legale;
b) ELla valorizzazione o meno, ai fini ELl'inclusione dei beni nella comunione EL bene, ELla condotta ELla
consistita nel non aver partecipato alla stipula dei due atti per cui è causa, a differenza di altre situazioni Pt_1
(questione oggetto EL quarto motivo);
c) ELla prova o meno ELl'autorizzazione EL padre, , al figlio, , ad emettere Persona_1 Controparte_1 gli assegni utilizzati per l'acquisto degli immobili (questione oggetto EL quinto motivo).
Nel compiere tale valutazione complessiva, inoltre, questa Corte non può tenere conto ELle prove orali espletate in primo grado, in relazione alle quali questa Corte, con la sentenza n. 4347/2016, ha ritenuto che, non essendo la relativa valutazione compiuta dal giudice di primo grado stata oggetto di specifica censura da parte ELl'appallante (la ), ne fosse precluso il riesame in secondo grado. Pt_1
pagina 5 di 12 Non risultando, infatti, che (anche) questa statuizione sia stata impugnata da con il ricorso per Parte_1
Cassazione, si è evidentemente formato, sul punto, il giudicato interno.
Vanno richiamati, in relazione a quanto detto sino ad ora, alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di rinvio.
Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (come nel caso di specie in riferimento al secondo motivo, posto che la violazione EL precetto di cui all'art. 2697 c.c. rientra tra le ipotesi di violazioni ELle norme di diritto, ai sensi ELl'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 16/12/2024, n. 32846; Sez. III, Ord., 31/10/2024, n. 28182; Sez. II, Ordinanza, 18/10/2024, n. 27111; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/01/2025, n. 873), è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo
(cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro, Ord., 20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord.,
21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche ELla decisione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
26/02/2024, n. 5090).
Nell'ambito di tale giudizio è, inoltre, precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito ELla controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità EL principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica EL rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti ELla sentenza di cassazione in contrasto con il principio ELla sua intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021,
n. 33458).
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione EL giudicato interno (come, si ribadisce, nel caso di specie, sia con riferimento alle questioni relative al primo motivo di ricorso per Cassazione, che è stato rigettato, sia in riferimento alla valutazione ELle prove orali espletate in primo grado;
cfr. Cass. civ., Sez. V,
01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844).
In definitiva, in questa sede, i termini oggettivi ELla controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732;
Sez. II, 27/10/2010, n. 21961).
pagina 6 di 12 Il giudizio di rinvio integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023, n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284; Sez. V, Ord.,
02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord., 31/05/2021, n. 15143).
Inoltre, le questioni oggetto dei motivi di ricorso per cassazione dichiarati, espressamente, assorbiti, devono ritenersi non decisi e potevano, quindi, essere riproposte (come è avvenuto nel caso di specie) all'esame EL giudice di rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 01/03/2024, n. 5548; si tratta, come detto, ELle doglianze oggetto dei motivi ritenuti assorbiti dalla Suprema Corte e, in particolare, EL terzo, EL quarto e EL quinto).
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Fatte queste necessarie premesse, la Corte ritiene che , sebbene onerato, ai sensi ELl'art. Controparte_1
2697 c.c. (come stabilito, si ribadisce, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4014/2022), dalla relativa prova, non abbia dimostrato in modo sufficiente il c.d. animus donandi in capo al padre, quale elemento costitutivo ELla invocata donazione indiretta, in suo favore, dei due immobili in questione.
Va detto, innanzitutto, che, ai fini ELla prova EL detto elemento soggettivo non era sufficiente la circostanza, ormai da considerarsi pacifica in quanto coperta da giudicato interno (per effetto, si ribadisce, EL rigetto EL primo motivo di ricorso per Cassazione), rappresentata dall'avere pagato, , il prezzo degli immobili Controparte_1 oggetto di causa con assegni da lui tratti sul conto corrente intestato al padre, e sul quale egli aveva solo la ELega ad operare.
La donazione indiretta si identifica, invero, con ogni negozio che, pur non avendo la forma ELla donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'animus donandi emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti impiegati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto EL singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/05/2020, n. 9379; nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte EL destinatario, non potendo trarsi conferma ELl'"animus donandi" dalla sola dichiarazione, resa dall'"accipiens", che il corrispettivo ELla compravendita era stato pagato dai genitori ELl'ex coniuge;
cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/02/2018, n. 4682).
A ciò si aggiunge che il non aveva provato neanche che il padre, a prescindere dalla autorizzazione CP_1 generale ad operare sul suo conto (mediante la c.d. ELega di firma), avesse specificamente prestato il consenso affinchè il denaro fosse destinato all'acquisto dei due immobili, non essendo emerso alcun elemento convincente per ritenere – ai fini ELla invocata donazione indiretta dei detti immobili- il collegamento funzionale tra gli assegni pagina 7 di 12 tratti da sul conto corrente intestato al padre e la finalità, con intento di liberalità, in capo a Controparte_1
(asserito donante), ELl'utilizzazione EL relativo importo proprio per intestare al figlio i detti beni. Persona_1
Invero, dai due atti di compravendita EL 1979 per cui è causa (ridepositati dall'attrice in riassunzione, telematicamente, in questa sede) si evince solo che il prezzo fu “versato precedentemente al presente atto ai venditori” dalla parte acquirente ( ), senza alcuna altra specificazione. Controparte_1
Né una prova convincente ELl'animus donandi in capo a può trarsi, ad avviso ELla Corte, Persona_1 dalle circostanze, evidenziate da , rappresentate dall'avere il padre vissuto, in base al Controparte_1 certificato di residenza prodotto, nell'appartamento in Torre EL CO (ossia in uno dei due immobili oggetto ELle asserite donazioni indirette) dal 17.2.1981 fino al 6.12.2001 (anno EL suo decesso), e dall'essere stata assente,
, alla stipula degli atti di acquisto degli immobili in Torre EL CO (quelli per cui è causa), a Parte_1 differenza degli atti di acquisto di immobili in altro comune (quello di Gaeta), alla cui stipula era stata, invece, presente.
Non si tratta, infatti, di circostanze significative e, comunque, tali da far ritenere dimostrato in modo convincente tale elemento soggettivo, posto che, quanto alla prima, la residenza EL padre nel detto appartamento - iniziata, peraltro, dopo oltre un anno dagli atti EL 1979 per cui è causa – può essere stata determinata da altre ragioni
(rispetto alla invocata donazione indiretta), non emerse in corso di causa, così come il fatto che la non Pt_1 avesse partecipato alla stipula degli atti di acquisto in questione (a differenza, si ribadisce, che in altre occasioni).
Tale mancata partecipazione non può, di per sé, peraltro, significare che la volesse che i detti beni non Pt_1 rientrassero nella comunione legale nonostante acquisiti durante il matrimonio, ex art. 177 c.c.
Anzi, al contrario, la sua partecipazione sarebbe stata necessaria per escludere, eventualmente, ai sensi EL secondo comma ELl'art 179 c.c. – ove non contestati i presupposti oggettivi indicati dalle lettere c), d), e f) EL primo comma ELlo stesso articolo, oppure espressamente riconoscendo il carattere personale ELl'acquisto in capo al coniuge- che i detti beni rientrassero nella comunione legale (cfr., in argomento, Cass. civ., Sez. I,
19/02/2000, n. 1917).
A fronte di tali elementi, ha fornito dati documentali che la Corte reputa, invece, significativi al Parte_1 fine di contrastare la ricostruzione operata da in termini di donazioni indirette (e, quindi, anche Controparte_1 con riferimento all'assenza di animus donandi in capo a ). Persona_1
A fronte, infatti, dei due decreti ingiuntivi (richiamati dalla difesa ELla ), emessi dal Tribunale di Torre EL Pt_1
CO (nel 2003 e nel 2004) su ricorso di - con cui era stato ingiunto alla stessa Controparte_1 [...]
il pagamento di euro 3.060,00 (per avere il ricorrente anticipato per conto ELla stessa le imposte Parte_1 ELl'anno 2006), e il pagamento di Euro 1.921,88 (per avere il ricorrente anticipato i versamenti I.R.P.E.F. relativamente agli immobili di Torre EL CO “comuni” ai coniugi) - l'argomentazione difensiva EL convenuto in riassunzione, sul punto (cfr. pag. 32 ELla comparsa di risposta EL 9.9.2022) , secondo cui il riferito pagamento pagina 8 di 12 ELle imposte sugli immobili ricavato dai decreti ingiuntivi nulla aggiungerebbe in punto di titolarità degli immobili potendo, al più, attribuire all'appellante il diritto al rimborso ELle somme indebitamente versate ma ad oggi mai richieste, appare poco convincente.
La richiesta, infatti, da parte EL , rivolta alla , EL pagamento ELla parte, gravante su Controparte_1 Pt_1 quest'ultima, ELle imposte riferite agli immobili per cui è causa, non può che far propendere, logicamente, nel senso che anche fosse in realtà consapevole ELla comproprietà, in capo alla , dei detti Controparte_1 Pt_1 immobili (anziché ELla sua esclusiva proprietà in conseguenza ELla invocata donazione indiretta).
A ciò va aggiunto che nella comparsa di risposta EL 20.10.2004 (cfr. doc. n. 11 EL fascicolo telematico ELl'attrice in riassunzione), la difesa di aveva dedotto - in un giudizio instaurato da Controparte_1 [...]
nei confronti ELlo stesso per ottenerne la condanna alla corresponsione EL 50% dei canoni di Parte_1 CP_1 locazione di uno dei due immobili per cui è causa, in Torre EL CO, via Genova - che l'unico titolare fosse il convenuto, ancorchè il bene in questione ricadesse sotto il regime ELla comunione legale (quale comunione senza quote), senza fare alcun cenno alla donazione indiretta che, poi, avrebbe invece invocato nel 2008, introducendo il giudizio al quale la presente fase di rinvio si riferisce.
D'altra parte, ribadito che tale documentazione può essere riesaminata in questa sede (in quanto il motivo relativo alla valutazione degli scritti difensivi EL operata da questa Corte con la sentenza n. 4347/2016, è CP_1 stato ritenuto assorbito dalla Cassazione in conseguenza ELl'accoglimento EL secondo motivo), va detto che se è vero, da un lato, che alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore "ad litem" non può essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte, quando quegli scritti non rechino anche la sottoscrizione ELla parte stessa, in calce o a margine ELl'atto, è altrettanto vero, tuttavia, che, in assenza di tale sottoscrizione, le ammissioni medesime, prive EL valore privilegiato di prova legale, costituiscono pur sempre elementi indiziari liberamente apprezzabili nel processo assieme ad altri elementi di prova (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/09/2018,
n. 23634; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/08/2023, n. 23809).
E, come correttamente evidenziato dalla difesa di , anche il ctu (arch. ) nominato in Parte_1 Per_3 un giudizio di divisione tra le parti (cfr. pag. 10 di tale ctu, di cui all'allegato n. 9 EL fascicolo telematico ELl'attrice in riassunzione), aveva ritenuto che rientrassero in comunione e, quindi, nella massa da dividere (in egual misura tra le parti in causa), i beni immobili in questione, siti in Torre EL CO.
In definitiva, ribadito che gravava su l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi Controparte_1 costitutivi ELla prospettata donazione indiretta e, quindi, per ciò che rileva in questa sede, anche ELl'animus donandi in capo a , ad avviso di questa Corte tale onere probatorio non è stato compiutamente Persona_1 assolto.
Ciò alla luce dei suddetti elementi, poco significativi, forniti dallo stesso convenuto in riassunzione (attore nel giudizio di primo grado), contrastati debitamente da quelli, appena esaminati, evidenziati da . Parte_1
pagina 9 di 12 Il che comporta, conformemente al principio secondo cui actore non probante, reus absolvitur, il rigetto ELl'originaria domanda proposta dal primo, quale attore nel giudizio n. 488/2008 RG (da lui instaurato dinanzi al
Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Torre EL CO), volta all'accertamento ELla prospettata donazione indiretta e, dunque, ELla sua titolarità esclusiva in relazione ai due immobili siti in via Genova, in Torre EL CO.
L'insufficienza ELla prova si riverbera, invero, in danno ELla parte sulla quale grava l'onere ELla prova, comportando, conseguentemente, il rigetto ELla domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010,
n. 3468; cfr. anche Cass. Civ., Sez. L, n. 4773 EL 10/03/2015).
Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di , può ritenersi che la proprietà Controparte_1 esclusiva degli immobili in questione non potesse essere più messa in discussione in questa sede per l'accertamento, compiuto dalla Corte d'Appello di Roma (Sez. Persone e Famiglia), con la sentenza, passata in giudicato, n.5722/2024 EL 18.9.2014 (cfr. tale sentenza, prodotta telematicamente dal convenuto in riassunzione in allegato alla propria comparsa conclusionale) - emessa nelle more EL giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 4347/2016 di questa Corte (e annullata, con rinvio, dalla Corte di Cassazione) - con cui, nel definire l'appello proposto da per la riforma ELla misura ELl'assegno di mantenimento statuito dal Parte_1
Tribunale di Latina – aveva accertato, sulla base ELle dichiarazioni dei redditi, l'intestazione dei detti immobili di
Torre EL CO unicamente in capo a (mentre aveva accertato la comproprietà degli ex Controparte_1 coniugi al 50% in relazione a quelli situati in Gaeta).
Ai fini ELla determinazione ELl'ammontare ELl'assegno di mantenimento è sufficiente, infatti, un'attendibile ricostruzione ELle complessive situazioni patrimoniali e reddituali ELle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne;
ne consegue che l'indicata titolarità di diritti su beni immobili nella pronuncia relativa alla determinazione ELl'assegno non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile ELla decisione che abbia accordato l'assegno in questione ed è, quindi, insuscettibile di assumere valenza di giudicato sul punto e di essere come tale invocato in diverso giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 21/10/2010, n. 21649).
****
La regolamentazione ELle spese di lite, da compiersi per tutti i gradi di giudizio, in virtù EL c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c. (e anche di quello EL giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema
Corte ha rinviato a questo giudice EL rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base ELl'esito finale ELla lite, con apprezzamento unitario (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/06/2024, n. 17174; Sez. III, 18/06/2003, n. 9690; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord., 12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, applicato il principio ELla soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in base all'esito globale EL processo piuttosto che ai diversi gradi EL giudizio ed al loro risultato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/12/2023, n. 36353; Sez. Unite, Ord.,
pagina 10 di 12 08/11/2022, n. 32906; Sez. I, 09/10/2015, n. 20289), va condannato, in primo luogo, al Controparte_1 pagamento ELle spese processuali dei primi tre gradi di giudizio con distrazione (come richiesto), ex art. 93 c.p.c., in favore EL solo avv. Salvatore De Sarno (unico difensore costituito in tali processi), nonché al pagamento EL presente giudizio di rinvio, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore sia ELl'avv. Salvatore De Sarno che ELl'avv.
Giuseppe Di Monda.
I compensi spettanti ai detti avvocati distrattari di vanno liquidati, come in dispositivo, tenuto Parte_1 conto ELl'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore ELla controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 EL 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022,
n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile per tutti i gradi EL giudizio, vigente al momento ELla presente pronuncia resa in sede di rinvio;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/04/2024, n. 10056), tenendo conto ELla tabella n. 2 per il giudizio di primo grado, ELla tabella n. 12 per il giudizio di appello e per quello di rinvio innanzi a questa Corte di Appello, nonché ELla tabella n. 13 per il giudizio innanzi alla Corte di
Cassazione, in riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 in considerazione EL valore
(indeterminabile, ex art. 5, co.6, DM n. 55/2014) ELla controversia.
****
Non sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione, nei confronti EL ELl'art. 96, co.1 e co.3, c.p.c., CP_1 invocato dalla controparte (ed oggetto EL sesto motivo di ricorso che la Cassazione ha ritenuto assorbito dall'accoglimento EL secondo), non essendovi elementi per ritenere che la domanda proposta dal con CP_1
l'atto introduttivo EL primo grado di giudizio sia stata, oltre che infondata, anche espressione di un vero e proprio abuso EL processo (nel senso ELla violazione di quel grado minimo di diligenza che gli consentisse di avvertirne facilmente l'infondatezza; cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1528/2022 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito ELla ordinanza n. n.
4014/2022 ELla Corte Suprema di Cassazione, depositata in data 8.2.2022, così provvede:
1. Rigetta la domanda, proposta in primo grado da , volta ad ottenere che fosse accertato e Controparte_1 dichiarato che gli atti notarili di compravendita EL 16.10.1979 (n. rep. 54203; n. racc. 6522) e EL 7.11.1979 (n. rep. n. 54286; n. racc. 6558) – aventi ad oggetto, rispettivamente, due immobili siti in Torre EL CO, in via
Genova (nello specifico un locale cantinato, in catasto alla partita 8482, pag. 5, fg. 20, mappale n. 661/32, e un appartamento al piano rialzato, in catasto alla partita 8482, pag. 20, fg. 20, mappale n. 140/36) – integrassero ELle donazioni indirette in suo favore e che, di conseguenza, fosse dichiarato proprietario esclusivo (anziché comproprietario, ciascuno nella misura EL 50%, con ) di tali immobili. Parte_1
pagina 11 di 12 2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore ELl'avv. Salvatore De Sarno, quale Controparte_1 difensore dichiaratosi antistatario di nei primi tre gradi di giudizio, ELle spese EL primo grado, Parte_1 liquidate complessivamente in euro 7.616,00 (per compensi), di quelle EL grado di appello, liquidate complessivamente in euro 11.575,00 (di cui euro 1.584,00 per esborsi ed euro 9.991,00 per compensi) e ELle spese EL giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in euro 5.513,00 (per compensi) nonché, in favore ELl'avv. Salvatore De Sarno e ELl'avv. Giuseppe Di Monda, quali difensori dichiaratisi antistatari di
[...]
, ELle spese EL presente giudizio di rinvio, liquidate complessivamente in euro 10.536,00 (di cui euro Parte_1
545,00 per esborsi ed euro 9.991,00 per compensi), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura EL 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 18.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1528/2022 EL Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, e vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore De Parte_1 C.F._1
Sarno e Giuseppe Di Monda.
-ATTRICE in riassunzione-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Zina Scotti. Controparte_1 CodiceFiscale_2
-CONVENUTO in riassunzione-
OGGETTO: “Accertamento ELla proprietà; comunione legale tra coniugi;
donazione indiretta di immobili”.
CONCLUSIONI: Per : Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., Parte_1 sia l'11 che il 12.11.2024; per : Come da comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_1
9.9.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 1.4.2022, ha convenuto, dinanzi a questa Corte, Parte_1
, riassumendo il giudizio, ai sensi ELl'art. 392 c.p.c., a seguito di annullamento, con rinvio, da Controparte_1 parte ELla Corte Suprema di Cassazione (con ordinanza n. 4014/2022, depositata in data 8.2.2022), ELla sentenza n.4347/2016 emessa da questa Corte d'appello.
In particolare la Suprema Corte, a seguito di ricorso proposto da avverso la detta sentenza Parte_1
pagina 1 di 12 n.4347/2016, ha accolto il secondo motivo di ricorso nei limiti di motivazione, rigettato il primo e ritenuto assorbiti gli altri, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa a questa Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione ELle spese EL giudizio di legittimità.
****
Con la sentenza n. 4347/2016, questa Corte aveva rigettato l'appello proposto da Parte_1
(compensando le spese EL secondo grado) avverso la sentenza n. 39/2012 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata con cui, in accoglimento ELla domanda proposta nei confronti ELla stessa Parte_1
(convenuta in giudizio) dall'attore, (con atto notificato il 17/05/2008), aveva accertato e Controparte_1 dichiarato che i due atti notarili di compravendita, uno EL 16.10.1979 (n. rep. 54203; n. racc. 6522) e uno EL
7.11.1979 (n. rep. n. 54286; n. racc. 6558), rappresentassero, in realtà, due donazioni indirette e che, di conseguenza, gli immobili, siti in Torre EL CO, in via Genova (nello specifico un locale cantinato, in catasto alla partita 8482, pag. 5, fg. 20, mappale n. 661/32, e un appartamento al piano rialzato, in catasto alla partita 8482, pag. 20, fg. 20, mappale n. 140/36), oggetto (rispettivamente) ELle stesse, fossero di esclusiva proprietà di
. Controparte_1
Quest'ultimo, in particolare, aveva sostenuto che i detti immobili acquistati con i detti atti, non ricadessero in comunione legale con l'ex coniuge ( , con la quale aveva contratto matrimonio il 5.10.1967 e Parte_1 dalla quale aveva divorziato in virtù di sentenza EL 15.6.2008), ma che fossero stati oggetto di due donazioni indirette da parte di suo (ELl'attore, si intende) padre, , essendo il prezzo stato pagato a mezzo Persona_1 di assegni bancari tratti sul conto corrente n.101666/81 intestato a quest'ultimo ed essendo gli immobili intestati, per volontà EL padre, a lui (all'attore, si intende).
****
, riassumendo il giudizio dinanzi a questa Corte, a seguito ELl'annullamento, con rinvio, da Parte_1 parte ELla Corte Suprema di Cassazione, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) «rigettare» la domanda, proposta da dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Torre EL CO, siccome Controparte_1
«inammissibile», «improcedibile» e «infondata», in fatto e in diritto, e, comunque, per essere «non provata»; 2) «ritenere»
l'appello proposto dalla Sig. fondato e, in integrale suo accoglimento: 3) «dichiarare» che gli immobili Parte_1 oggetto dei due Atti di compravendita per Notaio EL 16/10/1979 (Rep. 54203) e EL 07/11/2009 (Rep. 54286) sono, Per_2 ex lege, comuni, nella misura EL 50% cadauno e (o) congiuntamente per l'intero, ai coniugi e Parte_1 CP_1
; 4) condannare al risarcimento dei danni ai sensi ELl'art 96, co. 1, Cod. Proc. Civ., per aver
[...] Controparte_1 instaurato il giudizio de quo «in mala fede» e «con colpa grave»; 5) condannare al pagamento ELle Controparte_1 spese processuali EL doppio grado EL giudizio e EL grado di cassazione, con distrazione a favore EL solo Avv. Salvatore
De Sarno, costituito in tali processi e, EL presente giudizio, da attribuirsi ai Procuratori costituiti;
6) ordinare al Conservatore dei RR.II., territorialmente competente, di effettuare gli adempimenti conseguenti alla pronuncia che sarà emessa, esonerandolo da ogni responsabilità, con riserva di meglio dedurre, anche in relazione alle difese svolte dal Sig. CP_1
pagina 2 di 12 .”. CP_1
Iscritta la causa al n. 1528/2022 EL Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
9.9.2022, , rassegnando le seguenti conclusioni: “In linea preliminare: 1) Inammissibilità Controparte_1 ELl'appello proposto e/o proseguito all'esito ELla sentenza ELla Corte di Appello di Roma emessa in data 18.09.2014 in corso EL giudizio di gravame avverso la sentenza EL Tribunale di Torre EL CO oggetto EL presente giudizio e divenuta cosa giudicata in senso formale e sostanziale, contenente l'accertamento sulla titolarità esclusiva in capo a CP_1 degli immobili in Torre EL CO, allegata all'esito ELla sua emissione al procedimento di secondo grado (
[...]
Rg.1755/2012) e mai impugnata da controparte neppure in punto di allegazione, con conseguente declaratoria EL principio EL “Ne bis in idem”; 2) Nel caso di superamento di tale evidenza, confermare comunque la sentenza di primo grado
n.39/2012 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Torre EL CO in persona EL GU dott. Lara
Vernaglia Lombardi e per l'effetto: 3) Rigettare l'appello preliminarmente inammissibile alla stregua di tutte le considerazioni innanzi rassegnate in punto di novità ELle domande e ELla documentazione illegittimamente introdotta da controparte contro il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. su cui risulta inequivocabilmente articolata una nuova difesa con motivi di censura alla sentenza EL tutto incompatibile con quella opposta in primo grado e ad essa estranee, nonché per le domande nuove svolte direttamente nella presente sede di rinvio, a cui ci si oppone con dichiarazione di non accettazione EL contraddittorio in ragione ELle suindicate violazioni;
4) Rigettare l'appello nel merito perché EL tutto destituito di fondamento concorrendo presunzioni iuris et de iure a favore di alla stregua di quanto documentato e provato in prime cure Controparte_1 nonché secondo quanto emerge dalla stessa condotta processuale di controparte in riferimento al principio di non contestazione ed alla mancata prova contraria sull'appartenenza ELle somme ad esso appellato;
5) Condannare la Pt_1 alla refusione EL grado di giudizio in Cassazione e di quello presente con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Con ordinanza depositata il 13.9.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione ELle conclusioni all'udienza EL 5.12.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 16.10.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione ELla controversia, per l'udienza EL
12.11.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e
127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta unicamente dalla difesa di (sia l'11 che il Parte_1
12.11.2024), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza EL 13.11.2024 (ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi ELl'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito ELle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito ELle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso va precisato, nel ELineare il thema decidendum e, quindi, l'ambito ELla valutazione che questa
Corte è chiamata ad esprimere in sede di rinvio, quanto segue.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 4014/2022, ha annullato, con rinvio, la sentenza n. 4347/2016 di questa pagina 3 di 12 Corte d'Appello, accogliendo, come detto, il secondo motivo EL ricorso proposto da , rigettando Parte_1 il primo e ritenendo assorbiti gli altri.
In particolare il primo motivo, rigettato dalla Corte di Cassazione, riguardava il lamentato vizio di nullità EL procedimento e ELla sentenza per violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., per avere il Collegio partenopeo ritenuto non contestato la circostanza, addotta dal di aver pagato gli immobili di causa con assegni tratti sul CP_1 conto corrente intestato al padre, e, comunque, che la avesse tenuto una difesa Persona_1 Pt_1 incompatibile con la contestazione EL fatto costitutivo ELl'altrui pretesa.
Tale motivo di ricorso è stato rigettato ritenendo, il Supremo Collegio, che il fatto contestato dalla fosse Pt_1 diverso dalla critica oggetto di tale motivo.
Ragion per cui, in conseguenza di tale statuizione (e ELla conseguente formazione EL giudicato interno, sul punto), deve ritenersi ormai accertato che avesse pagato il prezzo degli immobili oggetto di Controparte_1 causa con assegni da lui tratti sul conto corrente intestato al padre e sul quale egli aveva (soltanto) la ELega ad operare.
E' stato, invece, accolto, come detto, il secondo motivo EL ricorso proposto da . Parte_1
In particolare la Corte di Cassazione ha accertato la sussistenza EL denunziato vizio ELla violazione dei criteri di ripartizione degli oneri probatori, ex art. 2697 c.c., in relazione alla valutazione, compiuta da questa Corte di merito con la sentenza n. 4347/2016, secondo cui sarebbe stato provato l'animus donandi in capo al padre,
, per il solo fatto che il figlio avesse tratto gli assegni sul conto corrente intestato al genitore e per Persona_1 il fallimento ELla prova contraria offerta dalla . Pt_1
La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che, così facendo, questa Corte distrettuale non si fosse avveduta EL fatto che avrebbe dovuto il fornire un'adeguata prova ELla volontà EL padre di beneficiarlo (essendo, la CP_1 concorrenza ELlo spirito di liberalità, elemento costitutivo ELla donazione, la cui prova non grava in senso negativo su chi contesta la donazione, anche indiretta, bensì su ne affermi l'esistenza, nel caso di specie l'attore,
), non spiegando perché tale animus trasparisse dal solo fatto che il figlio, sua sponte, in Controparte_1 quanto ELegato ad operare, avesse emesso assegni tratti sul conto EL padre.
Ha aggiunto, sul punto, la Corte di Cassazione, che questa Corte distrettuale:
- Si fosse limitata a far propria l'opinione EL giudice di primo grado secondo cui, con la traenza degli assegni,
volesse beneficiare il figlio, ma non spiegando da quale elemento probatorio derivasse tale Persona_1 presunzione, posto che gli assegni furono emessi pacificamente da e non dal padre;
Controparte_1
- non avesse neanche affermato come dimostrato che il padre fosse d'accordo con il figlio a porre in essere tale operazione proprio al fine ELl'acquisto dei due immobili oggetto di causa.
In conclusione la Suprema Corte ha ritenuto che, nell'ambito ELla sentenza n. 4347/2016 di questa Corte
d'appello, fossero stati compiuti, sul punto, i due seguenti errori, consistiti:
pagina 4 di 12 Il primo, nell'aver reputato provata la concorrenza ELl'animus donandi in capo al padre dando per scontato che la presumibile – in ragione ELl'intestazione- titolarità in capo a ELla provvista, presente sul Persona_1 conto di traenza degli assegni emessi dal figlio, lumeggiasse la volontà EL padre di donare gli importi al figlio, senza considerare che avrebbe ben potuto trarre gli assegni contro o in assenza ELla volontà Controparte_1 EL padre, ovvero eccedendo rispetto alle sue istruzioni (inoltre, secondo la Corte di Cassazione, anche a voler reputare tale sola circostanza, valorizzata dai giudici di merito, idonea a provare la volontà EL padre di donare al figlio la somma in questione, essa non anche avrebbe dimostrato che tale donazione fosse stata diretta proprio a consentire l'acquisto dei due immobili oggetto di causa);
e, il secondo, nell'aver reputato decisiva l'osservazione che la convenuta avesse fallito la prova contraria offerta, senza però indicare quale prova positiva avesse offerto, al riguardo, l'attore, nonostante fosse gravato dal relativo onere.
E, in accoglimento ELla censura mossa con il secondo motivo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che fossero assorbite le ulteriori critiche mosse dalla ricorrente ( ) afferenti la valutazione degli elementi Parte_1 probatori e ELle condotte tenute dalle parti, questioni rientranti nella valutazione complessiva rimessa a questo giudice EL rinvio.
Alla luce, dunque, dei principi fissati dalla Corte di Cassazione nell'accogliere il secondo motivo (concernente, si ribadisce, la violazione, da parte di questa Corte di merito, dei criteri di riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c. quanto all'animus donandi), in questa sede di rinvio va valutato se, effettivamente, Controparte_1 avesse fornito la prova ELl'elemento soggettivo proprio ELla donazione (anche indiretta) in capo al padre, tenendo conto, nella valutazione complessiva EL quadro probatorio, anche ELle doglianze oggetto degli ulteriori motivi (il terzo, il quarto e il quinto) EL ricorso per Cassazione proposto dalla , ritenuti assorbiti dal Pt_1
Supremo Collegio e, quindi:
a) ELla documentazione, invocata da (oggetto EL terzo motivo), da cui sarebbe stata Parte_1 desumibile la consapevolezza, da parte ELl'attore, ELla pertinenza degli immobili alla comunione legale;
b) ELla valorizzazione o meno, ai fini ELl'inclusione dei beni nella comunione EL bene, ELla condotta ELla
consistita nel non aver partecipato alla stipula dei due atti per cui è causa, a differenza di altre situazioni Pt_1
(questione oggetto EL quarto motivo);
c) ELla prova o meno ELl'autorizzazione EL padre, , al figlio, , ad emettere Persona_1 Controparte_1 gli assegni utilizzati per l'acquisto degli immobili (questione oggetto EL quinto motivo).
Nel compiere tale valutazione complessiva, inoltre, questa Corte non può tenere conto ELle prove orali espletate in primo grado, in relazione alle quali questa Corte, con la sentenza n. 4347/2016, ha ritenuto che, non essendo la relativa valutazione compiuta dal giudice di primo grado stata oggetto di specifica censura da parte ELl'appallante (la ), ne fosse precluso il riesame in secondo grado. Pt_1
pagina 5 di 12 Non risultando, infatti, che (anche) questa statuizione sia stata impugnata da con il ricorso per Parte_1
Cassazione, si è evidentemente formato, sul punto, il giudicato interno.
Vanno richiamati, in relazione a quanto detto sino ad ora, alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di rinvio.
Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (come nel caso di specie in riferimento al secondo motivo, posto che la violazione EL precetto di cui all'art. 2697 c.c. rientra tra le ipotesi di violazioni ELle norme di diritto, ai sensi ELl'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 16/12/2024, n. 32846; Sez. III, Ord., 31/10/2024, n. 28182; Sez. II, Ordinanza, 18/10/2024, n. 27111; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/01/2025, n. 873), è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo
(cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro, Ord., 20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord.,
21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche ELla decisione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
26/02/2024, n. 5090).
Nell'ambito di tale giudizio è, inoltre, precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito ELla controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità EL principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica EL rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti ELla sentenza di cassazione in contrasto con il principio ELla sua intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021,
n. 33458).
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione EL giudicato interno (come, si ribadisce, nel caso di specie, sia con riferimento alle questioni relative al primo motivo di ricorso per Cassazione, che è stato rigettato, sia in riferimento alla valutazione ELle prove orali espletate in primo grado;
cfr. Cass. civ., Sez. V,
01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844).
In definitiva, in questa sede, i termini oggettivi ELla controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732;
Sez. II, 27/10/2010, n. 21961).
pagina 6 di 12 Il giudizio di rinvio integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023, n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284; Sez. V, Ord.,
02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord., 31/05/2021, n. 15143).
Inoltre, le questioni oggetto dei motivi di ricorso per cassazione dichiarati, espressamente, assorbiti, devono ritenersi non decisi e potevano, quindi, essere riproposte (come è avvenuto nel caso di specie) all'esame EL giudice di rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 01/03/2024, n. 5548; si tratta, come detto, ELle doglianze oggetto dei motivi ritenuti assorbiti dalla Suprema Corte e, in particolare, EL terzo, EL quarto e EL quinto).
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Fatte queste necessarie premesse, la Corte ritiene che , sebbene onerato, ai sensi ELl'art. Controparte_1
2697 c.c. (come stabilito, si ribadisce, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4014/2022), dalla relativa prova, non abbia dimostrato in modo sufficiente il c.d. animus donandi in capo al padre, quale elemento costitutivo ELla invocata donazione indiretta, in suo favore, dei due immobili in questione.
Va detto, innanzitutto, che, ai fini ELla prova EL detto elemento soggettivo non era sufficiente la circostanza, ormai da considerarsi pacifica in quanto coperta da giudicato interno (per effetto, si ribadisce, EL rigetto EL primo motivo di ricorso per Cassazione), rappresentata dall'avere pagato, , il prezzo degli immobili Controparte_1 oggetto di causa con assegni da lui tratti sul conto corrente intestato al padre, e sul quale egli aveva solo la ELega ad operare.
La donazione indiretta si identifica, invero, con ogni negozio che, pur non avendo la forma ELla donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'animus donandi emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti impiegati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto EL singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/05/2020, n. 9379; nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte EL destinatario, non potendo trarsi conferma ELl'"animus donandi" dalla sola dichiarazione, resa dall'"accipiens", che il corrispettivo ELla compravendita era stato pagato dai genitori ELl'ex coniuge;
cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/02/2018, n. 4682).
A ciò si aggiunge che il non aveva provato neanche che il padre, a prescindere dalla autorizzazione CP_1 generale ad operare sul suo conto (mediante la c.d. ELega di firma), avesse specificamente prestato il consenso affinchè il denaro fosse destinato all'acquisto dei due immobili, non essendo emerso alcun elemento convincente per ritenere – ai fini ELla invocata donazione indiretta dei detti immobili- il collegamento funzionale tra gli assegni pagina 7 di 12 tratti da sul conto corrente intestato al padre e la finalità, con intento di liberalità, in capo a Controparte_1
(asserito donante), ELl'utilizzazione EL relativo importo proprio per intestare al figlio i detti beni. Persona_1
Invero, dai due atti di compravendita EL 1979 per cui è causa (ridepositati dall'attrice in riassunzione, telematicamente, in questa sede) si evince solo che il prezzo fu “versato precedentemente al presente atto ai venditori” dalla parte acquirente ( ), senza alcuna altra specificazione. Controparte_1
Né una prova convincente ELl'animus donandi in capo a può trarsi, ad avviso ELla Corte, Persona_1 dalle circostanze, evidenziate da , rappresentate dall'avere il padre vissuto, in base al Controparte_1 certificato di residenza prodotto, nell'appartamento in Torre EL CO (ossia in uno dei due immobili oggetto ELle asserite donazioni indirette) dal 17.2.1981 fino al 6.12.2001 (anno EL suo decesso), e dall'essere stata assente,
, alla stipula degli atti di acquisto degli immobili in Torre EL CO (quelli per cui è causa), a Parte_1 differenza degli atti di acquisto di immobili in altro comune (quello di Gaeta), alla cui stipula era stata, invece, presente.
Non si tratta, infatti, di circostanze significative e, comunque, tali da far ritenere dimostrato in modo convincente tale elemento soggettivo, posto che, quanto alla prima, la residenza EL padre nel detto appartamento - iniziata, peraltro, dopo oltre un anno dagli atti EL 1979 per cui è causa – può essere stata determinata da altre ragioni
(rispetto alla invocata donazione indiretta), non emerse in corso di causa, così come il fatto che la non Pt_1 avesse partecipato alla stipula degli atti di acquisto in questione (a differenza, si ribadisce, che in altre occasioni).
Tale mancata partecipazione non può, di per sé, peraltro, significare che la volesse che i detti beni non Pt_1 rientrassero nella comunione legale nonostante acquisiti durante il matrimonio, ex art. 177 c.c.
Anzi, al contrario, la sua partecipazione sarebbe stata necessaria per escludere, eventualmente, ai sensi EL secondo comma ELl'art 179 c.c. – ove non contestati i presupposti oggettivi indicati dalle lettere c), d), e f) EL primo comma ELlo stesso articolo, oppure espressamente riconoscendo il carattere personale ELl'acquisto in capo al coniuge- che i detti beni rientrassero nella comunione legale (cfr., in argomento, Cass. civ., Sez. I,
19/02/2000, n. 1917).
A fronte di tali elementi, ha fornito dati documentali che la Corte reputa, invece, significativi al Parte_1 fine di contrastare la ricostruzione operata da in termini di donazioni indirette (e, quindi, anche Controparte_1 con riferimento all'assenza di animus donandi in capo a ). Persona_1
A fronte, infatti, dei due decreti ingiuntivi (richiamati dalla difesa ELla ), emessi dal Tribunale di Torre EL Pt_1
CO (nel 2003 e nel 2004) su ricorso di - con cui era stato ingiunto alla stessa Controparte_1 [...]
il pagamento di euro 3.060,00 (per avere il ricorrente anticipato per conto ELla stessa le imposte Parte_1 ELl'anno 2006), e il pagamento di Euro 1.921,88 (per avere il ricorrente anticipato i versamenti I.R.P.E.F. relativamente agli immobili di Torre EL CO “comuni” ai coniugi) - l'argomentazione difensiva EL convenuto in riassunzione, sul punto (cfr. pag. 32 ELla comparsa di risposta EL 9.9.2022) , secondo cui il riferito pagamento pagina 8 di 12 ELle imposte sugli immobili ricavato dai decreti ingiuntivi nulla aggiungerebbe in punto di titolarità degli immobili potendo, al più, attribuire all'appellante il diritto al rimborso ELle somme indebitamente versate ma ad oggi mai richieste, appare poco convincente.
La richiesta, infatti, da parte EL , rivolta alla , EL pagamento ELla parte, gravante su Controparte_1 Pt_1 quest'ultima, ELle imposte riferite agli immobili per cui è causa, non può che far propendere, logicamente, nel senso che anche fosse in realtà consapevole ELla comproprietà, in capo alla , dei detti Controparte_1 Pt_1 immobili (anziché ELla sua esclusiva proprietà in conseguenza ELla invocata donazione indiretta).
A ciò va aggiunto che nella comparsa di risposta EL 20.10.2004 (cfr. doc. n. 11 EL fascicolo telematico ELl'attrice in riassunzione), la difesa di aveva dedotto - in un giudizio instaurato da Controparte_1 [...]
nei confronti ELlo stesso per ottenerne la condanna alla corresponsione EL 50% dei canoni di Parte_1 CP_1 locazione di uno dei due immobili per cui è causa, in Torre EL CO, via Genova - che l'unico titolare fosse il convenuto, ancorchè il bene in questione ricadesse sotto il regime ELla comunione legale (quale comunione senza quote), senza fare alcun cenno alla donazione indiretta che, poi, avrebbe invece invocato nel 2008, introducendo il giudizio al quale la presente fase di rinvio si riferisce.
D'altra parte, ribadito che tale documentazione può essere riesaminata in questa sede (in quanto il motivo relativo alla valutazione degli scritti difensivi EL operata da questa Corte con la sentenza n. 4347/2016, è CP_1 stato ritenuto assorbito dalla Cassazione in conseguenza ELl'accoglimento EL secondo motivo), va detto che se è vero, da un lato, che alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore "ad litem" non può essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte, quando quegli scritti non rechino anche la sottoscrizione ELla parte stessa, in calce o a margine ELl'atto, è altrettanto vero, tuttavia, che, in assenza di tale sottoscrizione, le ammissioni medesime, prive EL valore privilegiato di prova legale, costituiscono pur sempre elementi indiziari liberamente apprezzabili nel processo assieme ad altri elementi di prova (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/09/2018,
n. 23634; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/08/2023, n. 23809).
E, come correttamente evidenziato dalla difesa di , anche il ctu (arch. ) nominato in Parte_1 Per_3 un giudizio di divisione tra le parti (cfr. pag. 10 di tale ctu, di cui all'allegato n. 9 EL fascicolo telematico ELl'attrice in riassunzione), aveva ritenuto che rientrassero in comunione e, quindi, nella massa da dividere (in egual misura tra le parti in causa), i beni immobili in questione, siti in Torre EL CO.
In definitiva, ribadito che gravava su l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi Controparte_1 costitutivi ELla prospettata donazione indiretta e, quindi, per ciò che rileva in questa sede, anche ELl'animus donandi in capo a , ad avviso di questa Corte tale onere probatorio non è stato compiutamente Persona_1 assolto.
Ciò alla luce dei suddetti elementi, poco significativi, forniti dallo stesso convenuto in riassunzione (attore nel giudizio di primo grado), contrastati debitamente da quelli, appena esaminati, evidenziati da . Parte_1
pagina 9 di 12 Il che comporta, conformemente al principio secondo cui actore non probante, reus absolvitur, il rigetto ELl'originaria domanda proposta dal primo, quale attore nel giudizio n. 488/2008 RG (da lui instaurato dinanzi al
Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Torre EL CO), volta all'accertamento ELla prospettata donazione indiretta e, dunque, ELla sua titolarità esclusiva in relazione ai due immobili siti in via Genova, in Torre EL CO.
L'insufficienza ELla prova si riverbera, invero, in danno ELla parte sulla quale grava l'onere ELla prova, comportando, conseguentemente, il rigetto ELla domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010,
n. 3468; cfr. anche Cass. Civ., Sez. L, n. 4773 EL 10/03/2015).
Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di , può ritenersi che la proprietà Controparte_1 esclusiva degli immobili in questione non potesse essere più messa in discussione in questa sede per l'accertamento, compiuto dalla Corte d'Appello di Roma (Sez. Persone e Famiglia), con la sentenza, passata in giudicato, n.5722/2024 EL 18.9.2014 (cfr. tale sentenza, prodotta telematicamente dal convenuto in riassunzione in allegato alla propria comparsa conclusionale) - emessa nelle more EL giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 4347/2016 di questa Corte (e annullata, con rinvio, dalla Corte di Cassazione) - con cui, nel definire l'appello proposto da per la riforma ELla misura ELl'assegno di mantenimento statuito dal Parte_1
Tribunale di Latina – aveva accertato, sulla base ELle dichiarazioni dei redditi, l'intestazione dei detti immobili di
Torre EL CO unicamente in capo a (mentre aveva accertato la comproprietà degli ex Controparte_1 coniugi al 50% in relazione a quelli situati in Gaeta).
Ai fini ELla determinazione ELl'ammontare ELl'assegno di mantenimento è sufficiente, infatti, un'attendibile ricostruzione ELle complessive situazioni patrimoniali e reddituali ELle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne;
ne consegue che l'indicata titolarità di diritti su beni immobili nella pronuncia relativa alla determinazione ELl'assegno non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile ELla decisione che abbia accordato l'assegno in questione ed è, quindi, insuscettibile di assumere valenza di giudicato sul punto e di essere come tale invocato in diverso giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 21/10/2010, n. 21649).
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La regolamentazione ELle spese di lite, da compiersi per tutti i gradi di giudizio, in virtù EL c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c. (e anche di quello EL giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema
Corte ha rinviato a questo giudice EL rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base ELl'esito finale ELla lite, con apprezzamento unitario (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/06/2024, n. 17174; Sez. III, 18/06/2003, n. 9690; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord., 12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, applicato il principio ELla soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in base all'esito globale EL processo piuttosto che ai diversi gradi EL giudizio ed al loro risultato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/12/2023, n. 36353; Sez. Unite, Ord.,
pagina 10 di 12 08/11/2022, n. 32906; Sez. I, 09/10/2015, n. 20289), va condannato, in primo luogo, al Controparte_1 pagamento ELle spese processuali dei primi tre gradi di giudizio con distrazione (come richiesto), ex art. 93 c.p.c., in favore EL solo avv. Salvatore De Sarno (unico difensore costituito in tali processi), nonché al pagamento EL presente giudizio di rinvio, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore sia ELl'avv. Salvatore De Sarno che ELl'avv.
Giuseppe Di Monda.
I compensi spettanti ai detti avvocati distrattari di vanno liquidati, come in dispositivo, tenuto Parte_1 conto ELl'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore ELla controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 EL 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022,
n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile per tutti i gradi EL giudizio, vigente al momento ELla presente pronuncia resa in sede di rinvio;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/04/2024, n. 10056), tenendo conto ELla tabella n. 2 per il giudizio di primo grado, ELla tabella n. 12 per il giudizio di appello e per quello di rinvio innanzi a questa Corte di Appello, nonché ELla tabella n. 13 per il giudizio innanzi alla Corte di
Cassazione, in riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 in considerazione EL valore
(indeterminabile, ex art. 5, co.6, DM n. 55/2014) ELla controversia.
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Non sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione, nei confronti EL ELl'art. 96, co.1 e co.3, c.p.c., CP_1 invocato dalla controparte (ed oggetto EL sesto motivo di ricorso che la Cassazione ha ritenuto assorbito dall'accoglimento EL secondo), non essendovi elementi per ritenere che la domanda proposta dal con CP_1
l'atto introduttivo EL primo grado di giudizio sia stata, oltre che infondata, anche espressione di un vero e proprio abuso EL processo (nel senso ELla violazione di quel grado minimo di diligenza che gli consentisse di avvertirne facilmente l'infondatezza; cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1528/2022 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito ELla ordinanza n. n.
4014/2022 ELla Corte Suprema di Cassazione, depositata in data 8.2.2022, così provvede:
1. Rigetta la domanda, proposta in primo grado da , volta ad ottenere che fosse accertato e Controparte_1 dichiarato che gli atti notarili di compravendita EL 16.10.1979 (n. rep. 54203; n. racc. 6522) e EL 7.11.1979 (n. rep. n. 54286; n. racc. 6558) – aventi ad oggetto, rispettivamente, due immobili siti in Torre EL CO, in via
Genova (nello specifico un locale cantinato, in catasto alla partita 8482, pag. 5, fg. 20, mappale n. 661/32, e un appartamento al piano rialzato, in catasto alla partita 8482, pag. 20, fg. 20, mappale n. 140/36) – integrassero ELle donazioni indirette in suo favore e che, di conseguenza, fosse dichiarato proprietario esclusivo (anziché comproprietario, ciascuno nella misura EL 50%, con ) di tali immobili. Parte_1
pagina 11 di 12 2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore ELl'avv. Salvatore De Sarno, quale Controparte_1 difensore dichiaratosi antistatario di nei primi tre gradi di giudizio, ELle spese EL primo grado, Parte_1 liquidate complessivamente in euro 7.616,00 (per compensi), di quelle EL grado di appello, liquidate complessivamente in euro 11.575,00 (di cui euro 1.584,00 per esborsi ed euro 9.991,00 per compensi) e ELle spese EL giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in euro 5.513,00 (per compensi) nonché, in favore ELl'avv. Salvatore De Sarno e ELl'avv. Giuseppe Di Monda, quali difensori dichiaratisi antistatari di
[...]
, ELle spese EL presente giudizio di rinvio, liquidate complessivamente in euro 10.536,00 (di cui euro Parte_1
545,00 per esborsi ed euro 9.991,00 per compensi), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura EL 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 18.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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