Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4950/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa IA Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 4950/2024 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto
[...]
nata a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Micaela Armano, c.f. , presso il cui C.F._3
studio in Napoli alla Via Campania, 15, elettivamente domiciliano come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta depositate in data 02.04.25 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda finalizzata alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il PM ha apposto il visto in data 20.01.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
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premettevano: di aver contratto matrimonio in CA (NA) il 25.09.2002 dalla cui unione nascevano due figlie: IA (ad Aversa il 28.09.2004) e (ad Aversa il 19.01.2008); e che venuto Per_1 meno l'affectio coniugalis le parti addicevano, in via giudiziale, alla separazione, con sentenza di separazione pronunciata il 26.05.2021 dal Tribunale di Napoli Nord;
pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte depositate in data 02.04.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM apponeva il visto in data 20.01.2025.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, in data 30/10/2020, nel procedimento di separazione conclusosi con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1481/2021 pubblicata il
26.05.2021, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
25/09/2002 in CA secondo il rito concordatario, Atto N. 16 parte I - anno 2002 - Comune di
CASANDRINO (NA) - Ufficio 1;
Disporre che i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
Disporre che il sig. manterrà l'affido esclusivo delle minori e IA Pt_2 Per_1
al padre, senza alcuna disciplina del diritto di visita, atteso il disinteresse mostrato dalla resistente.
Disporre che la sig.ra verserà la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) -soggetta a Parte_1
rivalutazione annuale mediante applicazione degli indici Istat- a titolo di mantenimento delle figlie minori (ossia € 200,00 ciascuna), da versarsi al ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie per le minori, purché documentate come da protocollo di intesa del
25.10.2019.
Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile per le annotazioni ex art. 69 d.P.R.
396/2000. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
pagina 2 di 3 Il Tribunale ritiene di poter integralmente recepire le condizioni, in quanto non contrarie alla legge ed essendo l'affido esclusivo già previsto in sede di separazione.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in CA (NA) il 25.09.2002, da
nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Parte_2
IA Capua Vetere il 15.02.1979, alle condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 16, Parte I, anno
2002) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 03.04.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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