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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/11/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice rel. est.
dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. GIAMMARIA PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. GUARNIERI PAOLA e dall'avv. ANZALONE MATTEO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto
1 con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni:
per , come da note scritte contenenti conclusioni congiunte depositate Parte_1
telematicamente;
per , come da note scritte contenenti conclusioni congiunte depositate Controparte_1
telematicamente;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2052/18, pubblicata in data 8.10.2018, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
(sentenza passata in giudicato, v. documenti in atti). Dall'unione coniugale Controparte_1
Per_ delle parti sono nati i figli il 14/12/2006 ed il 24/07/2008. Per_1
In data 15.09.2025, all'esito del percorso di Coordinazione Genitoriale intrapreso con la dott.ssa
CA Gregori, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo (riportato in dispositivo) per la modifica delle condizioni di divorzio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti per la modifica delle condizioni di divorzio non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia minore e al figlio maggiorenne economicamente non indipendente condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione. Ritiene il
Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- 1) Dandosi atto che la signora ha dichiarato di rinunziare alla richiesta di affido Parte_1
esclusivo dei figli, rilevato che, nelle more del giudizio, il figlio (nato il [...]) Persona_3
Per_ ha raggiunto la maggiore età, confermarsi quanto alla figlia , nata il [...], l'affido in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e residenza effettiva presso la stessa nell'immobile di sua esclusiva proprietà di via Ripa 5; Parte_2
2) In conseguenza di quanto al capo 1) entrambi i genitori si impegnano a collaborare fra loro nella funzione educativa, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia e la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori così che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente, con comunicazione all'altro genitore delle decisioni assunte;
3) Quanto alle frequentazioni tra il padre e la minore, tenuto conto anche delle difficoltà relazionali evidenziatesi anche nel corso del presente giudizio, posto che la madre nulla oppone alla eventuale ripresa dei rapporti tra il padre e figlia, le stesse verranno concordate direttamente tra il padre ed
Per_
nelle modalità e tempi che ne rispettino la sensibilità e le esigenze di vita e di studio;
4) Tenuto conto che seppure maggiorenne, si è iscritto all'università e, pertanto, non è Per_1 autosufficiente, confermarsi in capo al signor l'obbligo di corrispondere mensilmente alla CP_1
signora quale contributo al mantenimento dei due figli la somma di euro 600,00 mensili Pt_1
(300,00 euro per ciascun figlio) sino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
Il predetto importo verrà versato a mezzo bonifico bancario entro il giorno 30 di ogni mese, con rivalutazione secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla data di decisione del presente giudizio.
Quanto alle spese non coperte dall'assegno di mantenimento ordinario che si renderanno necessarie per la crescita e l'educazione dei figli, i genitori si impegnano a sostenerle in misura pari al 50% ciascuno, come dal più recente protocollo d'intesa adottato presso il Tribunale di Bergamo, che qui si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte
3 del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d)
4 spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare, con mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
5) I genitori si impegnano a dare il reciproco assenso per il rilascio, a favore degli stessi e del figlio minore, di documento d'identità o documento equipollente valido per l'espatrio e passaporto”; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dr.ssa Liboria Maria Stancampiano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice rel. est.
dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. GIAMMARIA PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. GUARNIERI PAOLA e dall'avv. ANZALONE MATTEO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto
1 con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni:
per , come da note scritte contenenti conclusioni congiunte depositate Parte_1
telematicamente;
per , come da note scritte contenenti conclusioni congiunte depositate Controparte_1
telematicamente;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2052/18, pubblicata in data 8.10.2018, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
(sentenza passata in giudicato, v. documenti in atti). Dall'unione coniugale Controparte_1
Per_ delle parti sono nati i figli il 14/12/2006 ed il 24/07/2008. Per_1
In data 15.09.2025, all'esito del percorso di Coordinazione Genitoriale intrapreso con la dott.ssa
CA Gregori, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo (riportato in dispositivo) per la modifica delle condizioni di divorzio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti per la modifica delle condizioni di divorzio non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia minore e al figlio maggiorenne economicamente non indipendente condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione. Ritiene il
Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- 1) Dandosi atto che la signora ha dichiarato di rinunziare alla richiesta di affido Parte_1
esclusivo dei figli, rilevato che, nelle more del giudizio, il figlio (nato il [...]) Persona_3
Per_ ha raggiunto la maggiore età, confermarsi quanto alla figlia , nata il [...], l'affido in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e residenza effettiva presso la stessa nell'immobile di sua esclusiva proprietà di via Ripa 5; Parte_2
2) In conseguenza di quanto al capo 1) entrambi i genitori si impegnano a collaborare fra loro nella funzione educativa, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia e la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori così che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente, con comunicazione all'altro genitore delle decisioni assunte;
3) Quanto alle frequentazioni tra il padre e la minore, tenuto conto anche delle difficoltà relazionali evidenziatesi anche nel corso del presente giudizio, posto che la madre nulla oppone alla eventuale ripresa dei rapporti tra il padre e figlia, le stesse verranno concordate direttamente tra il padre ed
Per_
nelle modalità e tempi che ne rispettino la sensibilità e le esigenze di vita e di studio;
4) Tenuto conto che seppure maggiorenne, si è iscritto all'università e, pertanto, non è Per_1 autosufficiente, confermarsi in capo al signor l'obbligo di corrispondere mensilmente alla CP_1
signora quale contributo al mantenimento dei due figli la somma di euro 600,00 mensili Pt_1
(300,00 euro per ciascun figlio) sino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
Il predetto importo verrà versato a mezzo bonifico bancario entro il giorno 30 di ogni mese, con rivalutazione secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla data di decisione del presente giudizio.
Quanto alle spese non coperte dall'assegno di mantenimento ordinario che si renderanno necessarie per la crescita e l'educazione dei figli, i genitori si impegnano a sostenerle in misura pari al 50% ciascuno, come dal più recente protocollo d'intesa adottato presso il Tribunale di Bergamo, che qui si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte
3 del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d)
4 spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare, con mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
5) I genitori si impegnano a dare il reciproco assenso per il rilascio, a favore degli stessi e del figlio minore, di documento d'identità o documento equipollente valido per l'espatrio e passaporto”; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dr.ssa Liboria Maria Stancampiano
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