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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/09/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1437 / 2025 riuniti RG. n. 1550/25 e n. 1708/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
[...]
Parte_1
[...] con gli avv.ti Giuseppe Russi, Sara Russi e Alberto Vescovini
- RICORRENTI -
contro CP_ (di seguito detta , in persona dell'A.U. , domiciliato in CP_1 CP_2
Comacchio (FE), alla Via Giovanni Goria, 2, o dell'eventuale diverso legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bergamo, al Viale Papa Giovanni
XXIII°, 106, C.F. Pec: P.IVA_1 Email_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, il procuratore della parte concludeva come in atti.
FATTO
Con ricorsi riuniti, i ricorrenti convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo –
Sezione Lavoro, la parte resistente, per sentirla condannare a corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute e il residuo TFR non effettivamente versato ai fondi di previdenza complementare prescelti con vittoria di spese distratte in favore dei
1 procuratori dichiaratisi antistatari.
I ricorrenti a sostegno hanno dedotto:
- di essere stati dipendenti della resistente,
- che alla cessazione del rapporto non è stata liquidata l'indennità sostitutiva delle ferie maturare e non godute pari o per a 42,15 giorni, come risulta dalla busta paga di Parte_1 dicembre 2024, da monetizzare in € 2.868,30 [retribuzione giornaliera € 68,05 x
42,15 = 2.968,30].
o per a 51,15 giorni, come risulta dalla busta paga di Parte_1
dicembre 2024 da monetizzare in € 3.425,51 [retribuzione giornaliera € 66,97 x
51,15 = 3.425,51].
o a 32 giorni di ferie come risulta dalla busta paga di dicembre Parte_1
2024 da monetizzare in € 2.131,78, come dal seguente calcolo [1.714,93 retribuzione mensile : 26 x 32,32 = 2.131,78]
- di aver destinato il proprio TFR al fondo di previdenza complementare, ma che la somma indicata dalla datrice di lavoro nei rispettivi CUD come corrisposta al Fondo è superiore a quella effettivamente risultante dagli estratti conti dei Fondi:
o per pari a € 4.384,87 (3.235,83 + 1.149,04) Parte_1
o pari a € 8.067,55 (9.743,85 – 1.676,30) Parte_1
o pari a € 470,67 (159,76 + 310,91) Parte_1
La parte convenuta, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
Il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione in prima udienza - ha deciso la controversia depositando ex art. 127 ter c.p.c. la sentenza.
DIRITTO
I ricorrenti lamentano il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute e del TFR.
In particolare, le ferie residue risultano dall'ultima busta paga di ciascuno e l'indennità è calcolata sulla base della retribuzione contrattuale.
Quanto al TFR, la datrice di lavoro ha dichiarato di aver versato ai fondi di previdenza complementare ai quali aderivano i ricorrenti una somma superiore a quella effettivamente
2 versata. I ricorrenti hanno quindi diritto al versamento di tale somma, da aggiungersi al TFR rimasto in azienda quantificato nel CUD 2025.
***
Parte convenuta, non costituendosi non ha offerto la prova del pagamento delle predette competenze.
Ed infatti, sebbene la scelta processuale della contumacia non consenta di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico alla parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
***
La convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente gli importi richiesti, essendo stati correttamente calcolati sulla scorta della disciplina legale e contrattuale in materia e alla luce dei cedolini paga consegnati.
Tali importi andranno poi maggiorati di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili o della cessazione del rapporto per le competenze di fine rapporto per il pagamento al saldo effettivo.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, scomputando la fase istruttoria non svolta e con aumento del 15 % per ogni ricorrente considerata la comunanza delle posizioni.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- condanna parte convenuta a corrispondere a o la somma lorda di € 7.253,17, di cui € 4.384,87 a titolo di Parte_1
TFR,
o la somma lorda di € 16.082,53 di cui € 13.759,31 a Parte_1
titolo di residuo TFR,
o la somma lorda di € 2.602,45 di cui € 470,67 a titolo di Parte_1
residuo TFR,
- condanna parte convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquidano complessivamente in € 2.730,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese 3 generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 24 settembre 2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
[...]
Parte_1
[...] con gli avv.ti Giuseppe Russi, Sara Russi e Alberto Vescovini
- RICORRENTI -
contro CP_ (di seguito detta , in persona dell'A.U. , domiciliato in CP_1 CP_2
Comacchio (FE), alla Via Giovanni Goria, 2, o dell'eventuale diverso legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bergamo, al Viale Papa Giovanni
XXIII°, 106, C.F. Pec: P.IVA_1 Email_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, il procuratore della parte concludeva come in atti.
FATTO
Con ricorsi riuniti, i ricorrenti convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo –
Sezione Lavoro, la parte resistente, per sentirla condannare a corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute e il residuo TFR non effettivamente versato ai fondi di previdenza complementare prescelti con vittoria di spese distratte in favore dei
1 procuratori dichiaratisi antistatari.
I ricorrenti a sostegno hanno dedotto:
- di essere stati dipendenti della resistente,
- che alla cessazione del rapporto non è stata liquidata l'indennità sostitutiva delle ferie maturare e non godute pari o per a 42,15 giorni, come risulta dalla busta paga di Parte_1 dicembre 2024, da monetizzare in € 2.868,30 [retribuzione giornaliera € 68,05 x
42,15 = 2.968,30].
o per a 51,15 giorni, come risulta dalla busta paga di Parte_1
dicembre 2024 da monetizzare in € 3.425,51 [retribuzione giornaliera € 66,97 x
51,15 = 3.425,51].
o a 32 giorni di ferie come risulta dalla busta paga di dicembre Parte_1
2024 da monetizzare in € 2.131,78, come dal seguente calcolo [1.714,93 retribuzione mensile : 26 x 32,32 = 2.131,78]
- di aver destinato il proprio TFR al fondo di previdenza complementare, ma che la somma indicata dalla datrice di lavoro nei rispettivi CUD come corrisposta al Fondo è superiore a quella effettivamente risultante dagli estratti conti dei Fondi:
o per pari a € 4.384,87 (3.235,83 + 1.149,04) Parte_1
o pari a € 8.067,55 (9.743,85 – 1.676,30) Parte_1
o pari a € 470,67 (159,76 + 310,91) Parte_1
La parte convenuta, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
Il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione in prima udienza - ha deciso la controversia depositando ex art. 127 ter c.p.c. la sentenza.
DIRITTO
I ricorrenti lamentano il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute e del TFR.
In particolare, le ferie residue risultano dall'ultima busta paga di ciascuno e l'indennità è calcolata sulla base della retribuzione contrattuale.
Quanto al TFR, la datrice di lavoro ha dichiarato di aver versato ai fondi di previdenza complementare ai quali aderivano i ricorrenti una somma superiore a quella effettivamente
2 versata. I ricorrenti hanno quindi diritto al versamento di tale somma, da aggiungersi al TFR rimasto in azienda quantificato nel CUD 2025.
***
Parte convenuta, non costituendosi non ha offerto la prova del pagamento delle predette competenze.
Ed infatti, sebbene la scelta processuale della contumacia non consenta di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico alla parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
***
La convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente gli importi richiesti, essendo stati correttamente calcolati sulla scorta della disciplina legale e contrattuale in materia e alla luce dei cedolini paga consegnati.
Tali importi andranno poi maggiorati di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili o della cessazione del rapporto per le competenze di fine rapporto per il pagamento al saldo effettivo.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, scomputando la fase istruttoria non svolta e con aumento del 15 % per ogni ricorrente considerata la comunanza delle posizioni.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- condanna parte convenuta a corrispondere a o la somma lorda di € 7.253,17, di cui € 4.384,87 a titolo di Parte_1
TFR,
o la somma lorda di € 16.082,53 di cui € 13.759,31 a Parte_1
titolo di residuo TFR,
o la somma lorda di € 2.602,45 di cui € 470,67 a titolo di Parte_1
residuo TFR,
- condanna parte convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquidano complessivamente in € 2.730,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese 3 generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 24 settembre 2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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