TRIB
Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/09/2024, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott. ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott. ssa Maria Rosaria Barbato Giudice relatore
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 bis c.c.., 473- bis 51 c.p.c., iscritto al n. 420/2024 del
Ruolo degli Affari da trattarsi in camera di consiglio, riservato per la decisione all'udienza del 08 luglio 2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Lubrense (Na) alla via Spina n.8 – Lettera :A , C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliato in Sorrento al Corso Italia n. 261 presso lo studio dell'avv.
Elisa Ianieri che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
E
, nata a [...] il [...] residente in [...]alla Parte_2
Via Traversa Caprile n. 7 C.F. elettivamente domiciliata in C.F._2
Massa Lubrense alla via Traversa Caprile 8 presso lo studio dell'avv. Anna Maria
Caputo che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti,
RICORRENTI
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
1 Con ricorso depositato in data 25.01.2024 e Parte_1 Parte_2 premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale nasceva, in data 18.07.2018, la figlia , deducevano di aver stabilito la residenza familiare Per_1 in Massa Lubrense, alla via Spina 8, presso un'unità immobiliare di proprietà dei genitori dell' ; che, a causa di un'insanabile conflittualità, la relazione Pt_1 sentimentale e di convivenza cessava in data 21.07.2023; che la Pt_2 unitamente alla figlia si trasferiva presso la casa dei suoi genitori sita in Massa
Lubrense alla via Traversa Caprile 7, mentre l' restava nella casa di proprietà Pt_1 dei suoi genitori;
che la era in cerca di occupazione, mentre l era Pt_2 Pt_1 dipendente a tempo determinato della ditta individuale intestata a suo padre con un reddito netto mensile di euro 1.000,00; che era loro intenzione CP_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia come da accordi raggiunti e riportati in ricorso, con affido condiviso, collocazione prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita da parte del padre e previsione di un assegno di mantenimento a suo carico.
In particolare in data 07.11.2023 in relazione all'affidamento alla collocazione al diritto di visita ed al mantenimento della figlia minore, i ricorrenti hanno sottoscritto i seguenti patti: a) Affidamento della minore. La minore, , sarà affidata in Per_1 modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre nell'abitazione sita in Massa Lubrense alla via Traversa Caprile n.
7. Entrambi i genitori, comunque, avranno diritto di esercitare la responsabilità disgiunta sulla figlia sulle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, nell'interesse della figlia, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia, impegnandosi a comunicarsi eventuali trasferimenti di residenza senza, però, limitare il diritto di visita del padre;
b) Modalità di visita del padre: il sig. potrà tenere con sé la figlia n. Parte_1 tre giorni consecutivi infrasettimanali alternati, prelevandola direttamente a) dalla casa materna alle ore 9.00 del mattino nel periodo di chiusura della scuola, presso l'istituto scolastico “Bozzaotra di Monticchio” nel periodo di frequenza scolastica
(come da scheda riepilogativa allegata). Inoltre il signor potrà tenere Parte_1 con sé a settimane alternate la minore il giorno della domenica. La minore trascorrerà il giorno dei compleanni con entrambi i genitori, i quali si accorderanno
2 di volta in volta circa le modalità di svolgimento del tempo che trascorreranno congiuntamente con la minore. Inoltre la minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del PÀ (19 marzo) ed il giorno del suo compleanno- ove tali giorni non siano già ricompresi nel diritto di visita e con la madre il giorno della festa della mamma ed il giorno del suo compleanno-ove tali giorni rientrino tra quelli in cui il padre deve esercitare il diritto di visita. Per ciò che concerne le festività natalizie, ad anni alternati, la minore trascorrerà con il padre il 24 e con la madre il 25 dicembre, il 31 dicembre con il padre ed il primo gennaio con la madre, e tutte le restanti festività secondo il principio dell'alternanza, concordando di volta in volta l'orario di prelevamento e di rientro. Per le festività pasquali, la minore trascorrerà con il padre il Lunedì in Albis, con la madre il giorno di Pasqua, viceversa per l'anno successivo, in maniera alternata. Il padre, inoltre, trascorrerà due periodi consecutivi di numero
7 giorni nella stagione estiva e precisamente nel periodo di chiusura delle scuole e il pari diritto spetterà alla madre con sospensione del diritto/dovere di visita spettante al sig. . I periodi saranno concordati entro il 30 maggio di ciascun anno. I Pt_1 genitori devono comunicarsi reciprocamente l'indirizzo del luogo ove si recheranno, eventualmente per le vacanze con la minore;
C) Assegno di mantenimento, il signor verserà alla NO , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento della piccola , un assegno mensile di euro 311( trecentoventi) Per_1 da corrispondere entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese a mezzo del bonifico bancario IBAN: [...], prevedendo la rivalutazione annuale in applicazione dell'Indice Istat. Il padre si obbliga, altresì, a corrispondere alla NO il 100% delle spese straordinarie Parte_2 mediche, non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché le spese ludico - sportive, ad eccezione di quelle relative all'istruzione che verranno ripartite in capo a ciascun genitore nella misura del 50%, con espresso richiamo del protocollo sulle spese per i figli in materia di separazione divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. Il sig. rinuncerà in favore della sig.ra a percepire Parte_1 Parte_2
l'assegno unico per la figlia minore che ad oggi ammonta ad euro 189,00 mensili;
d) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia minore, impegnandosi, altresì, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
3 Le parti venivano sentite personalmente all'udienza del 18 giugno 2024, e di comune accordo precisavano i patti sottoscritti in ricorso in ordine all'esercizio del diritto di visita, e precisavano, altresì, che l'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento ammontava ad euro 320,00 mensili e non euro 311,00 come erroneamente riportato in cifre in sede di ricorso.
La causa veniva rinviata all'udienza del 08.07.2024, di cui veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al fine di consentire alle parti di depositare certificato di nascita della minore con attestazione di maternità e paternità.
Alla predetta udienza del 08.07.2024 le parti, assistite dai rispettivi procuratori costituiti, si riportavano integralmente al ricorso sottoscritto alle stesse ed a quanto precisato all'udienza del 18.06.2024 e chiedevano la decisione della causa.
Il P.M. in data 07.02.2024 esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Il G.I., rimetteva la causa in decisione al Collegio.
In via preliminare si dà atto che in data 25.06.2024 le parti provvedevano a depositare estratto per riassunto dell'atto di nascita della minore Persona_2
(nata a [...] il [...]) con indicazione della maternità e della paternità.
Risultano, inoltre, depositate in atti, per quanto concerne , le Parte_1 dichiarazioni dei redditi anni 2021/2023, da cui emerge la percezione di un reddito come lavoratore dipendente di euro 10.419,00 per l'anno 2020, euro 13.106,00 per l'anno 2021 ed euro 13.765,00 per l'anno 2022 (cfr dichiarazione die redditi allegate al ricorso).
I ricorrenti, sentiti personalmente e congiuntamente all'udienza del 18.06.2023, dichiaravano di avere un rapporto sereno tra loro e che vi era una costante e continuativa frequentazione del padre con la minore;
in particolare l Pt_1 dichiarava: “ho un rapporto sereno con la e vedo regolarmente nostra figlia Pt_2
, io vivo con i miei genitori a Massa Lubrense e lavoro a massa Lubrense alla Per_1 ditta di mio padre in qualità di fabbro e percepisco uno stipendio di circa 1.000,00 euro al mese, non ho altre fonti di reddito né sono proprietario di beni immobili. è Per_1 abituata a dormire a casa con me, dove oltre a me ed i miei genitori vivono anche le mie due sorelle” e la dichiarava: “abbiamo un rapporto di dialogo. Io vivo a casa Pt_2
4 con mia madre sempre a Massa Lubrense e quest'anno ho cominciato a lavorare in un'agenzia di pulizia, fino ad ora sono riuscita a guadagnare euro 1.300,00 ma adesso mi hanno ridotto le ore e percepisco 1.000,00 euro al mese, non ho altre fonti di reddito.
a settembre comincerà a frequentare la scuola primaria a Massa Lubrense, è Per_1 abituata a dormire con il papà e frequenta regolarmente la casa e i nonni paterni” (cfr verbale di udienza del 18.06.2024).
Ciò posto, osserva il collegio che le condizioni concordate dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento della minore, possono essere recepite dal Tribunale, siccome non contrastanti con norme imperative e conformi all'interesse della minore;
il Per_1 regime delle visite, come concordato fra le parti, soddisfa il diritto della minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, mentre l'entità dell'assegno concordato fra le parti appare congruo in relazione alla condizione economica delle stesse, come innanzi illustrata.
Le spese di lite, in ragione dell'accordo raggiunto fra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da e così provvede : Parte_1 Parte_2
a) La minore, , è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 residenza privilegiata presso la madre nell'abitazione sita in Massa Lubrense alla via Traversa Caprile n.
7. Entrambi i genitori, comunque, avranno diritto di esercitare la responsabilità disgiunta sulla figlia sulle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, nell'interesse della figlia, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia, impegnandosi a comunicarsi eventuali trasferimenti di residenza senza, però, limitare il diritto di visita del padre.
b) Il sig. potrà tenere con sé la figlia n. tre giorni consecutivi Parte_1 infrasettimanali alternati;
il padre potrà tenere con sé la figlia minore dal lunedì, dalle ore 09:00 del mattino o durante il periodo scolastico dall'uscita da scuola, fino al giovedì mattina, con onere di riaccompagnarla a scuola durante
5 il periodo scolastico e a casa della madre durante il periodo di chiusura della scuola e la settimana successiva dal giovedì, dalle ore 09:00 del mattino o durante il periodo scolastico dall'uscita da scuola, fino alla domenica mattina con onere di riaccompagnarla a casa della madre;
la minore resterà con il padre a settimane alterne il giorno della domenica fino al lunedì mattina, con onere di riaccompagnarla a scuola durante il periodo scolastico e a casa della madre durante il periodo di chiusura della scuola;
la minore trascorrerà il giorno dei compleanni con entrambi i genitori, i quali si accorderanno di volta in volta circa le modalità di svolgimento del tempo che trascorreranno congiuntamente con la minore. Inoltre la minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del PÀ (19 marzo) ed il giorno del suo compleanno- ove tali giorni non siano già ricompresi nel diritto di visita e con la madre il giorno della festa della mamma ed il giorno del suo compleanno-ove tali giorni rientrino tra quelli in cui il padre deve esercitare il diritto di visita.
Per ciò che concerne le festività natalizie, ad anni alternati, la minore trascorrerà con il padre il 24 e con la madre il 25 dicembre, il 31 dicembre con il padre ed il primo gennaio con la madre, e tutte le restanti festività secondo il principio dell'alternanza, concordando di volta in volta l'orario di prelevamento e di rientro.
Per le festività pasquali, la minore trascorrerà con il padre il Lunedì in Albis, con la madre il giorno di Pasqua, viceversa per l'anno successivo, in maniera alternata.
Il padre, inoltre, trascorrerà due periodi consecutivi di numero 7 giorni nella stagione estiva e precisamente nel periodo di chiusura delle scuole e il pari diritto spetterà alla madre con sospensione del diritto/dovere di visita spettante al sig. . I periodi saranno concordati entro il 30 maggio di Pt_1 ciascun anno. I genitori devono comunicarsi reciprocamente l'indirizzo del luogo ove si recheranno, eventualmente per le vacanze con la minore.
c) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 320,00 Parte_2 quale contributo al mantenimento della minore, a mezzo del bonifico bancario
IBAN: [...], con rivalutazione annuale in applicazione dell'Indice Istat. Il padre si obbliga, altresì, a corrispondere alla NO il 100% delle spese straordinarie mediche, non Parte_2 erogate dal servizio sanitario Nazionale, nonché le spese ludico -sportive, ad
6 eccezione di quelle relative all'istruzione che verranno ripartite in capo a ciascun genitore nella misura del 50%;
d) dà atto che il sig. rinuncia in favore della sig.ra Parte_1 Pt_2
a percepire l'assegno unico per la figlia minore che ad oggi ammonta
[...] ad euro 189,00 mensili;
e) dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia minore, impegnandosi, altresì,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
f) Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 17.072024
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott. ssa Marianna Lopiano
7
Dott. ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott. ssa Maria Rosaria Barbato Giudice relatore
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 bis c.c.., 473- bis 51 c.p.c., iscritto al n. 420/2024 del
Ruolo degli Affari da trattarsi in camera di consiglio, riservato per la decisione all'udienza del 08 luglio 2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Lubrense (Na) alla via Spina n.8 – Lettera :A , C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliato in Sorrento al Corso Italia n. 261 presso lo studio dell'avv.
Elisa Ianieri che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
E
, nata a [...] il [...] residente in [...]alla Parte_2
Via Traversa Caprile n. 7 C.F. elettivamente domiciliata in C.F._2
Massa Lubrense alla via Traversa Caprile 8 presso lo studio dell'avv. Anna Maria
Caputo che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti,
RICORRENTI
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
1 Con ricorso depositato in data 25.01.2024 e Parte_1 Parte_2 premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale nasceva, in data 18.07.2018, la figlia , deducevano di aver stabilito la residenza familiare Per_1 in Massa Lubrense, alla via Spina 8, presso un'unità immobiliare di proprietà dei genitori dell' ; che, a causa di un'insanabile conflittualità, la relazione Pt_1 sentimentale e di convivenza cessava in data 21.07.2023; che la Pt_2 unitamente alla figlia si trasferiva presso la casa dei suoi genitori sita in Massa
Lubrense alla via Traversa Caprile 7, mentre l' restava nella casa di proprietà Pt_1 dei suoi genitori;
che la era in cerca di occupazione, mentre l era Pt_2 Pt_1 dipendente a tempo determinato della ditta individuale intestata a suo padre con un reddito netto mensile di euro 1.000,00; che era loro intenzione CP_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia come da accordi raggiunti e riportati in ricorso, con affido condiviso, collocazione prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita da parte del padre e previsione di un assegno di mantenimento a suo carico.
In particolare in data 07.11.2023 in relazione all'affidamento alla collocazione al diritto di visita ed al mantenimento della figlia minore, i ricorrenti hanno sottoscritto i seguenti patti: a) Affidamento della minore. La minore, , sarà affidata in Per_1 modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre nell'abitazione sita in Massa Lubrense alla via Traversa Caprile n.
7. Entrambi i genitori, comunque, avranno diritto di esercitare la responsabilità disgiunta sulla figlia sulle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, nell'interesse della figlia, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia, impegnandosi a comunicarsi eventuali trasferimenti di residenza senza, però, limitare il diritto di visita del padre;
b) Modalità di visita del padre: il sig. potrà tenere con sé la figlia n. Parte_1 tre giorni consecutivi infrasettimanali alternati, prelevandola direttamente a) dalla casa materna alle ore 9.00 del mattino nel periodo di chiusura della scuola, presso l'istituto scolastico “Bozzaotra di Monticchio” nel periodo di frequenza scolastica
(come da scheda riepilogativa allegata). Inoltre il signor potrà tenere Parte_1 con sé a settimane alternate la minore il giorno della domenica. La minore trascorrerà il giorno dei compleanni con entrambi i genitori, i quali si accorderanno
2 di volta in volta circa le modalità di svolgimento del tempo che trascorreranno congiuntamente con la minore. Inoltre la minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del PÀ (19 marzo) ed il giorno del suo compleanno- ove tali giorni non siano già ricompresi nel diritto di visita e con la madre il giorno della festa della mamma ed il giorno del suo compleanno-ove tali giorni rientrino tra quelli in cui il padre deve esercitare il diritto di visita. Per ciò che concerne le festività natalizie, ad anni alternati, la minore trascorrerà con il padre il 24 e con la madre il 25 dicembre, il 31 dicembre con il padre ed il primo gennaio con la madre, e tutte le restanti festività secondo il principio dell'alternanza, concordando di volta in volta l'orario di prelevamento e di rientro. Per le festività pasquali, la minore trascorrerà con il padre il Lunedì in Albis, con la madre il giorno di Pasqua, viceversa per l'anno successivo, in maniera alternata. Il padre, inoltre, trascorrerà due periodi consecutivi di numero
7 giorni nella stagione estiva e precisamente nel periodo di chiusura delle scuole e il pari diritto spetterà alla madre con sospensione del diritto/dovere di visita spettante al sig. . I periodi saranno concordati entro il 30 maggio di ciascun anno. I Pt_1 genitori devono comunicarsi reciprocamente l'indirizzo del luogo ove si recheranno, eventualmente per le vacanze con la minore;
C) Assegno di mantenimento, il signor verserà alla NO , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento della piccola , un assegno mensile di euro 311( trecentoventi) Per_1 da corrispondere entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese a mezzo del bonifico bancario IBAN: [...], prevedendo la rivalutazione annuale in applicazione dell'Indice Istat. Il padre si obbliga, altresì, a corrispondere alla NO il 100% delle spese straordinarie Parte_2 mediche, non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché le spese ludico - sportive, ad eccezione di quelle relative all'istruzione che verranno ripartite in capo a ciascun genitore nella misura del 50%, con espresso richiamo del protocollo sulle spese per i figli in materia di separazione divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. Il sig. rinuncerà in favore della sig.ra a percepire Parte_1 Parte_2
l'assegno unico per la figlia minore che ad oggi ammonta ad euro 189,00 mensili;
d) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia minore, impegnandosi, altresì, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
3 Le parti venivano sentite personalmente all'udienza del 18 giugno 2024, e di comune accordo precisavano i patti sottoscritti in ricorso in ordine all'esercizio del diritto di visita, e precisavano, altresì, che l'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento ammontava ad euro 320,00 mensili e non euro 311,00 come erroneamente riportato in cifre in sede di ricorso.
La causa veniva rinviata all'udienza del 08.07.2024, di cui veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al fine di consentire alle parti di depositare certificato di nascita della minore con attestazione di maternità e paternità.
Alla predetta udienza del 08.07.2024 le parti, assistite dai rispettivi procuratori costituiti, si riportavano integralmente al ricorso sottoscritto alle stesse ed a quanto precisato all'udienza del 18.06.2024 e chiedevano la decisione della causa.
Il P.M. in data 07.02.2024 esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Il G.I., rimetteva la causa in decisione al Collegio.
In via preliminare si dà atto che in data 25.06.2024 le parti provvedevano a depositare estratto per riassunto dell'atto di nascita della minore Persona_2
(nata a [...] il [...]) con indicazione della maternità e della paternità.
Risultano, inoltre, depositate in atti, per quanto concerne , le Parte_1 dichiarazioni dei redditi anni 2021/2023, da cui emerge la percezione di un reddito come lavoratore dipendente di euro 10.419,00 per l'anno 2020, euro 13.106,00 per l'anno 2021 ed euro 13.765,00 per l'anno 2022 (cfr dichiarazione die redditi allegate al ricorso).
I ricorrenti, sentiti personalmente e congiuntamente all'udienza del 18.06.2023, dichiaravano di avere un rapporto sereno tra loro e che vi era una costante e continuativa frequentazione del padre con la minore;
in particolare l Pt_1 dichiarava: “ho un rapporto sereno con la e vedo regolarmente nostra figlia Pt_2
, io vivo con i miei genitori a Massa Lubrense e lavoro a massa Lubrense alla Per_1 ditta di mio padre in qualità di fabbro e percepisco uno stipendio di circa 1.000,00 euro al mese, non ho altre fonti di reddito né sono proprietario di beni immobili. è Per_1 abituata a dormire a casa con me, dove oltre a me ed i miei genitori vivono anche le mie due sorelle” e la dichiarava: “abbiamo un rapporto di dialogo. Io vivo a casa Pt_2
4 con mia madre sempre a Massa Lubrense e quest'anno ho cominciato a lavorare in un'agenzia di pulizia, fino ad ora sono riuscita a guadagnare euro 1.300,00 ma adesso mi hanno ridotto le ore e percepisco 1.000,00 euro al mese, non ho altre fonti di reddito.
a settembre comincerà a frequentare la scuola primaria a Massa Lubrense, è Per_1 abituata a dormire con il papà e frequenta regolarmente la casa e i nonni paterni” (cfr verbale di udienza del 18.06.2024).
Ciò posto, osserva il collegio che le condizioni concordate dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento della minore, possono essere recepite dal Tribunale, siccome non contrastanti con norme imperative e conformi all'interesse della minore;
il Per_1 regime delle visite, come concordato fra le parti, soddisfa il diritto della minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, mentre l'entità dell'assegno concordato fra le parti appare congruo in relazione alla condizione economica delle stesse, come innanzi illustrata.
Le spese di lite, in ragione dell'accordo raggiunto fra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da e così provvede : Parte_1 Parte_2
a) La minore, , è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 residenza privilegiata presso la madre nell'abitazione sita in Massa Lubrense alla via Traversa Caprile n.
7. Entrambi i genitori, comunque, avranno diritto di esercitare la responsabilità disgiunta sulla figlia sulle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, nell'interesse della figlia, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia, impegnandosi a comunicarsi eventuali trasferimenti di residenza senza, però, limitare il diritto di visita del padre.
b) Il sig. potrà tenere con sé la figlia n. tre giorni consecutivi Parte_1 infrasettimanali alternati;
il padre potrà tenere con sé la figlia minore dal lunedì, dalle ore 09:00 del mattino o durante il periodo scolastico dall'uscita da scuola, fino al giovedì mattina, con onere di riaccompagnarla a scuola durante
5 il periodo scolastico e a casa della madre durante il periodo di chiusura della scuola e la settimana successiva dal giovedì, dalle ore 09:00 del mattino o durante il periodo scolastico dall'uscita da scuola, fino alla domenica mattina con onere di riaccompagnarla a casa della madre;
la minore resterà con il padre a settimane alterne il giorno della domenica fino al lunedì mattina, con onere di riaccompagnarla a scuola durante il periodo scolastico e a casa della madre durante il periodo di chiusura della scuola;
la minore trascorrerà il giorno dei compleanni con entrambi i genitori, i quali si accorderanno di volta in volta circa le modalità di svolgimento del tempo che trascorreranno congiuntamente con la minore. Inoltre la minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del PÀ (19 marzo) ed il giorno del suo compleanno- ove tali giorni non siano già ricompresi nel diritto di visita e con la madre il giorno della festa della mamma ed il giorno del suo compleanno-ove tali giorni rientrino tra quelli in cui il padre deve esercitare il diritto di visita.
Per ciò che concerne le festività natalizie, ad anni alternati, la minore trascorrerà con il padre il 24 e con la madre il 25 dicembre, il 31 dicembre con il padre ed il primo gennaio con la madre, e tutte le restanti festività secondo il principio dell'alternanza, concordando di volta in volta l'orario di prelevamento e di rientro.
Per le festività pasquali, la minore trascorrerà con il padre il Lunedì in Albis, con la madre il giorno di Pasqua, viceversa per l'anno successivo, in maniera alternata.
Il padre, inoltre, trascorrerà due periodi consecutivi di numero 7 giorni nella stagione estiva e precisamente nel periodo di chiusura delle scuole e il pari diritto spetterà alla madre con sospensione del diritto/dovere di visita spettante al sig. . I periodi saranno concordati entro il 30 maggio di Pt_1 ciascun anno. I genitori devono comunicarsi reciprocamente l'indirizzo del luogo ove si recheranno, eventualmente per le vacanze con la minore.
c) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 320,00 Parte_2 quale contributo al mantenimento della minore, a mezzo del bonifico bancario
IBAN: [...], con rivalutazione annuale in applicazione dell'Indice Istat. Il padre si obbliga, altresì, a corrispondere alla NO il 100% delle spese straordinarie mediche, non Parte_2 erogate dal servizio sanitario Nazionale, nonché le spese ludico -sportive, ad
6 eccezione di quelle relative all'istruzione che verranno ripartite in capo a ciascun genitore nella misura del 50%;
d) dà atto che il sig. rinuncia in favore della sig.ra Parte_1 Pt_2
a percepire l'assegno unico per la figlia minore che ad oggi ammonta
[...] ad euro 189,00 mensili;
e) dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia minore, impegnandosi, altresì,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
f) Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 17.072024
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott. ssa Marianna Lopiano
7