Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.4.2025 , nella causa iscritta al n. 426 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Rosanna Papa e dall'avv. Enza Cupparo e con queste ultime elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Battisti n. 68;
Ricorrente
CONTRO
in persona legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1 Benevento al Viale degli Atlantici n. 65 presso lo studio dell'avv. Aldo Settembrini - che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
nato a [...] il [...] e nato a Parte_2 Parte_3
Benevento il 03.07.1980 , elettivamente domiciliati in Benevento al Viale degli Atlantici n. 65 presso lo studio dell'avv. Aldo Settembrini in virtù di procura in atti;
Resistenti
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata, assistita e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Matteo Notaro e Massimo Tebaldi , ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio di questi ultimi, sito in Merate (Lecco), Via Statale n. 5/R ;
Chiamata in causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: spettanze retributive.
1.
Con ricorso depositato in data 7.2.2023 il ricorrente in epigrafe identificato ha esposto:
-di avere lavorato alle dipendenze della - Controparte_3 incorporata per fusione alla con atto del 2/12/2019 - dal 27/04/2016 al Controparte_1
“Metalmeccanica – Aziende artigiane”;
-che i soci della sono i signori e;
Controparte_1 Parte_2 Parte_3
-di essere stato distaccato presso la per lo svolgimento delle Controparte_2 mansioni di assunzione presso vari cantieri siti in Napoli e provincia:
- di avere eseguito le direttive del signor , dipendente di Persona_1 CP_2
oltre che dei signori , soci della datrice di lavoro;
[...] Pt_2
- di avere svolto mansioni di operaio specializzato provvedendo alla verifica del funzionamento, manutenzione e riparazione degli impianti idraulici degli edifici dei siti Enel di Napoli e provincia, oltre che di quelli di;
Controparte_4
-di essersi occupato di controllare ed intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria su: impianti idraulici di ogni tipo e servizi sanitari, condizionatori
(riparazioni e ricarica gas), autoclavi, caldaie, sistemi di controllo accessi (tornelli, porte blindate, accessi di sicurezza), apparati telefonici, impianti di illuminazione con sostituzione delle lampade;
di controllare e su strutture e parti murarie, su servizi e bagni;
di predisporre preventivi dei materiali occorrenti con indicazione dei costi e degli interventi da effettuare;
- di avere lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 con un 'ora di spacco dalle 13.00 alle 14.00;
- di avere goduto soltanto di due settimane di ferie nel mese di agosto e di non avere mai usufruito dei permessi maturati;
- di avere ricevuto una retribuzione inferiore alla qualità e alla quantità di lavoro reso. Tanto premesso ha chiesto di “A) Accertati e dichiarati l'esistenza di un rapporto di lavoro full-time per l'intero periodo di lavoro dedotto in giudizio, lo svolgimento di mansioni inquadrabili nella III categoria - o quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia- del CCNL “Metalmeccanica – Aziende artigiane” e le modalità con le quali il rapporto di lavoro si è realmente svolto, condannare: a. Controparte_1
(Codice fiscale: , già in persona P.IVA_1 Controparte_3 dell'amministratrice nonché legale rapp.te.p.t., (nata a [...], Controparte_5
Svizzera, il 27/07/1977 CF , domiciliata in San Giorgio del C.F._1
Sannio (BN) alla Via Cesine 72), con sede legale in San Giorgio del Sannio (BN) alla
Via Cesine 72 – pec (Codice fiscale: Email_1 Parte_2
), socio amministratore della C.F._2 CP_3 CP_3 CP_3
residente in [...]. c.
[...] [...]
(Codice fiscale: ), socio della Parte_3 C.F._3 Controparte_3
residente in [...]
[...] al pagamento, in solido tra loro ovvero per quanto di rispettiva ragione, delle differenze retributive maturate durante l'intercorso rapporto di lavoro, nonché le spettanze di fine rapporto, per tutte le causali di cui in premessa, come risultanti dall'allegato conteggio da considerarsi parte integrante del presente ricorso, per l'importo complessivo di € 5.534,20, di cui € 153,31 a titolo di TFR, o quella diversa, anche maggiore, somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
B) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forf. 15%, Iva e Cpa ex D.M. n. 55/2014, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”. La e e si sono costituiti con memoria Controparte_1 Parte_2 Parte_3 depositata il 26.5.2023 eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del
Tribunale Adito. Hanno, inoltre, chiesto di chiamare in causa le per essere CP_2 manlevati da eventuali condanne e, nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. , chiamata in causa dai convenuti in causa si è costituita chiedendo il rigetto di CP_6 ogni domanda avversaria poiché infondata in fatto e diritto, per le ragioni tutte esposte.
Alle udienze del 22.4.2024 e 5.12.2024 sono stati escussi i testi.
. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. In via preliminare dev'essere valutata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai resistenti. In punto di diritto l'art. 413 c.p.c. stabilisce che “Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione”. Come ha avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione, i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, commi 2 e 3, per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè: quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore e addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto), senza che gli ultimi due possano intendersi compendiati unitariamente in quello di svolgimento della prestazione lavorativa (Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro Ordinanza, 27-07-2012, n. 13530, Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 06/12/2010, n. 24695, Cass. civ. Sez. lavoro, 09-06-1998, n. 5704). Nella specie l'eccezione va rigettata considerato che dalla documentazione in atti ( e buste paga) risulta quale sede della società “San Giorgio del Sannio”, Pt_4 rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Benevento. L'art. 413 c.p.c. dispone che “Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio” e pertanto, statuisce la natura inderogabile della competenza per territorio in materia lavoristica.
Alla luce di tali considerazioni va dichiarata la nullità della clausola derogatoria della competenza inserita nel contratto per il distacco temporaneo ove veniva indicato quale
Foro competente il Tribunale di Milano. 3.
ha lavorato in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato e Parte_1 pieno dal 27.4.2016 al 2.2.2018 inquadrato nel livello 5 CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane metalmeccaniche e della installazione di impianti alle dipendenze della incorporata per fusione alla CP_3 Controparte_1
Durante il rapporto di lavoro il ricorrente è stato distaccato presso la Controparte_2
(vedi Unilav, C2 e buste paga).
Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo,di svolto mansioni di operaio specializzato e di avere, pertanto, diritto all'inquadramento nel III livello ex CCNL “Metalmeccanica – Aziende artigiane”. Prima di esaminare compiutamente le risultanze della prova orale e documentale, occorre premettere che nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato occorre procedere per tre fasi successive: la prima attiene all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
la seconda riguarda l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
l'ultima attiene al raffronto tra i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella prima indagine e gli elementi desunti dalla seconda.
Ebbene ai sensi del CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane metalmeccaniche e della installazione di impianti appartengono alla Quinta categoria, attribuita al ricorrente
“- i lavoratori qualificati che, sulla base di dettagliate indicazioni, che svolgono attività esecutive di normale difficoltà richiedenti essenziali cognizioni tecnico-pratiche inerenti all'interpretazione del disegno, alle caratteristiche e alle tecnologie dei materiali, acquisite attraverso Istituti Professionali di Stato triennali o titolo parificato
e regolarmente riconosciuto, ovvero acquisite mediante tirocinio o la pratica esperienza nel lavoro;
- i lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive e di natura amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori che conducono una o più macchine operatrici, automatiche e semiautomatiche attrezzate, a teste multiple o a trasferimento, sia tradizionali che a controllo numerico e che eseguono impegnative sostituzioni di utensili e le relative registrazioni effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite con idonei strumenti.…
- i lavoratori che effettuano anche su linee di montaggio, interventi di normale difficoltà, su apparecchiature a serie o loro parti per la riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza.Riparatore….- i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono, con l'individuazione di semplici guasti di facile rilevazione, lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione
e la manutenzione di macchine o impianti elettrici di luce o forza motrice o fluidodinamici. Manutentore meccanico - Manutentore elettrico - Installatore di impianti…”. Appartengono, invece, alla terza categoria rivendicata dal ricorrente i “- i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate per l'operaio specializzato (quarta categoria) congiuntamente compiano operazioni su tutti gli apparati, apparecchiature e complessi stessi, svolgono normalmente le funzioni di guida e controllo, esercitando un certo potere di autonomia e di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano e che richiedono una adeguata esperienza lavorativa maturata nella stessa area amministrativa o diploma di scuola media superiore;
- i lavoratori che eseguono tutte le operazioni di attrezzaggio, di preparazione e di scelta degli utensili, dell'impostazione dei parametri geometrici e tecnologici di lavorazione, di macchine a controllo numerico, e che tramite la lettura critica dei disegni e/o programmi, sanno intervenire sulla macchina, anche attraverso una programmazione di consolle multiassiale realizzando pezzi di elevata difficoltà…- i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni dei mezzi e della modalità di esecuzione con l'interpretazione critica dei disegni e/o schemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado o complessità per l'individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro riparazione su apparecchiature, anche a serie, e/o loro parti principali assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte.
Riparatore
Dalla prova orale è emerso quanto segue.
collega del ricorrente, ha riferito: “: ADR io ho lavorato dal 2016 Testimone_1 fino al 2018, non ricordo il mese preciso;
il ricorrente ha lavorato nel mio stesso periodo, siamo stati assunti nella stessa dataADR io e il ricorrente lavoravamo per la ditta Simonetto presso l'ENEL, facevamo manutenzione a Pozzuoli;
quando è CP_2 subentrata a Simonetto nell'appalto, ci ha indicato di andare da , specifico Pt_2 Pt_2
e ci ha assunto. Io sono stato per un periodo con , dopodiché sono
[...] Pt_2 Pt_2 stato riassunto da , invece il ricorrente no, è stato assegnato a un altro CP_2 appalto. Quando io me ne sono andato, stava ancora con , poi non so Parte_1 Pt_2 che cosa abbia fatto nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme, io e il Pt_5 ricorrente abbiamo sempre lavorato nell'ambito dell'appalto ENEL di cui era affidataria;
giravamo, era un appalto c'è stato anche un CP_2 CP_7 periodo in cui io e stavamo al presidio a Pozzuoli Parte_1
ADR le direttive provenivano da un responsabile , , che ci CP_2 Testimone_2 diceva che cosa fare
ADR io e il ricorrente svolgevamo le medesime mansioni, eravamo entrambi operai specializzati con Simonetto, poi quando è venuto ci è stato dato il livello più Pt_2 basso, da apprendisti ADR confermo le mansioni indicate nel capo 4 del ricorso, anche quando c'era qualche cosa da cambiare, ad esempio una plafoniera, noi indicavamo il pezzo necessario e il costo relativo;
preciso però che io ho lavorato solo per ENEL, non so se il ricorrente abbia lavorato anche presso edifici di Poste…”..
, dipendente di , ha dichiarato: “ Sono stato assunto dal 2009 al Persona_1 CP_2
2012 e poi sono stato riassunto nel 2013. Svolgo mansioni di responsabile di commessa, attualmente Basilicata, oltre ai negozi di vari centri commerciali;
si CP_8 tratta di appalti di manutenzione e piccoli lavori
ADR il ricorrente svolgeva le mansioni di presidiante presso alcuni cantieri di
. Esistono dei cantieri, che per le loro caratteristiche richiedono la presenza CP_2 fissa di un addetto alla manutenzione, e questo era il ruolo del . Se non Parte_1 ricordo male, ha svolto tale ruolo solo nelle poste di Corso Meridionale a Parte_1
Napoli
ADR il ricorrente inizialmente è stato assunto da un nostro subappaltatore, , ed CP_3 era impiegato presso cantieri ENEL;
dopodiché non serviva più su detti cantieri, ed è stato addetto al cantiere di Quando lavorava presso ENEL, non lo gestivo io CP_4
ADR il ricorrente svolgeva mansioni di manutentore, ad esempio eseguiva piccoli interventi, sostituzione lampadine o cose analoghe, occupandosi di tutte quelle cose che in uno stabile grosso sono richieste ADR riceveva le direttive sul lavoro da me;
nel periodo ENEL non lo gestivo io, c'era un mio collega, se non sbaglio, il ricorrente quando è stato Persona_2 assunto è stato 4 o 5 mesi presso ENEL, poi è passato a ADR Eletecno aveva CP_4 l'appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
si occupava della Pt_2 manutenzione ordinaria, ma poteva occuparsi anche della straordinaria, però non lo faceva necessariamente lui, se il prezzo che chiedeva era troppo alto potevamo rivolgerci anche a terziADR la manutenzione ordinaria era cadenzata ADR di regola i guasti erano segnalati dal responsabile dell'ufficio o tramite l'apertura di un ticket sul sito, da parte del responsabile di se un dipendente ravvisa un CP_4 guasto, lo può segnalare a me, che a mia volta lo segnalo al responsabile di che CP_4 può aprire il ticket ADR se c'è un intervento d'urgenza da fare interviene il manutentore, quanto meno per la messa in sicurezza;
poi intervengono le persone attrezzate che svolgono il lavoro di riparazione, molto spesso il manutentore le affianca
ADR nel caso di interventi di riparazione straordinaria, le direttive venivano sempre date da noi”. PA ha riferito: “ conosco il ricorrente in quanto io Testimone_3 lavoravo presso le Poste del Corso Meridionale a Napoli come caposquadra della ditta di pulizie. Ho conosciuto in quell'occasione il il quale si occupava della Parte_1 manutenzione dentro la posta sia come elettricista sia come idraulico.…ADR il
era responsabile nel senso che iniziava di sua iniziativa i lavori da fare. Io Parte_1 vedevo qualche volta che lo dirigeva e gli diceva i lavori da fare. ADR il Persona_1 ricorrente faceva manutenzione idraulica in genere, cambiava rubinetti, flessibili.
Faceva anche qualche lavoro in muratura come rappezzi nonché lavorava come elettricista e saliva sulle scale, cambiava plafoniere. Cambiava i filtri dei condizionatori. Era un “tuttofare”. Non so se faceva preventivi.…”.
, , dipendente di , ha dichiarato: “ Lavoro dal 2013.sono Testimone_4 CP_2 manutentore.ADR: io giro per cantieri e faccio anche lavori di ufficio come contabilità ADRi: io ho lavorato dal 2013 al 2016 come manutentore all'ufficio postale di Corso Meridionale. Dopo ho lavorato all'Enel dove tutt'oggi lavoro. Dopo di me è venuto il sul cantiere poste. È capitato di lavorare insieme. Se serviva una mano Parte_1 lavoravamo insieme. Noi eravamo in contatto. Essendo io prima il manutentore dell'ufficio postale, lui mi poteva chiamare per chiedermi delle informazioni per il lavoro….ADR l'attività di manutenzione consisteva in pulizia filtri, piccoli lavori idraulici come cambiare un pezzo del lavandino. Io chiamavo il collega idraulico per altri lavori idraulici più complessi. Io credo che il non faceva lavori più Parte_1 complessi perché i lavori di manutenzione erano quelli più semplici. Penso che andassero altri colleghi in supporto come , .…ADR il Parte_6 Persona_3 ricorrente non ha lavorato per Enel in quanto prettamente era in poste. Qualche volta è venuto a dare una mano in Enel ma il suo lavoro era in posta…”.
Ebbene dalla prova orale è emerso che il ricorrente era manutentore e si occupava sostanzialmente della pulizia dei filtri, di cambiare rubinetti flessibili. Il ricorrente svolgeva anche lavori in muratura come rappezzi , cambiava i filtri dei condizionatori e svolgeva altri lavori come cambio di plafoniere.
Il teste ha dichiarato che il ricorrente svolgeva mansioni di operaio Testimone_1 specializzato ma in realtà non ha chiarito quali fossero le mansioni di operaio
“specializzato” e ha confermato le mansioni di cui al ricorso ( verifica del funzionamento, manutenzione e riparazione degli impianti idraulici degli edifici dei siti
Enel di Napoli e provincia, oltre che di quelli di , controllava ed Controparte_9 interveniva per la manutenzione ordinaria e straordinaria su: impianti idraulici di ogni tipo e servizi sanitari, condizionatori (riparazioni e ricarica gas), autoclavi, caldaie, sistemi di controllo accessi (tornelli, porte blindate, accessi di sicurezza), apparati telefonici, impianti di illuminazione con sostituzione delle lampade;
controllava ed interveniva su strutture e parti murarie, su servizi e bagni;
predisponeva preventivi dei materiali occorrenti con indicazione dei costi e degli interventi da effettuare).
In realtà, a ben vedere, le mansioni come accertate in giudizio sono coerenti con la categoria assegnata al ricorrente. Come, infatti, sopra chiarito, rientrano nella quinta categoria “ i lavoratori che effettuano anche su linee di montaggio, interventi di normale difficoltà, su apparecchiature a serie o loro parti per la riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza.Riparatore….- i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono, con l'individuazione di semplici guasti di facile rilevazione, lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine o impianti elettrici di luce o forza motrice o fluidodinamici.
Manutentore meccanico - Manutentore elettrico - Installatore di impianti…”.
Nella terza categoria rientrano, invece, i lavoratori che eseguono le operazioni che con l'interpretazione critica dei disegni e/o schemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado o complessità per l'individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro riparazione su apparecchiature, anche a serie, e/o loro parti principali assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte.
È evidente dalla prova per testi (ma anche da quanto dedotto in ricorso) che il ricorrente svolgeva sostanzialmente attività di normale difficoltà (cambio rubinetti, cambio lampadine, cambio filtri condizionatori ) . Non risulta che il eseguisse Parte_1 interventi di “elevato grado o complessità” attraverso l'interpretazione critica di disegni o schemi funzionali.
La domanda sul punto va rigettata
4. Quanto agli orari di lavoro, il ricorrente ha esposto di avere lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 con un'ora di pausa dalle 13.00 alle 14.00. Ebbene tali orari cono conformi a quelli previsti dal contratto di assunzione in quanto come emerge dall'Unilav il ricorrente è stato assunto con contratto di lavoro full time 40 ore .
5.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di permessi non goduti e ferie non godute.
È pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, oppure dei compensi per il lavoro prestato nei giorni destinati al riposo settimanale e in altri giorni festivi, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei detti giorni, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale o settimanale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass. 23624/2010Cass. 22/12/2009, n. 26985; 16/02/2007, n. 3619; 20/03/2004 n. 5649). Non può infatti trarsi dalla continuità del rapporto di lavoro la conseguenza della prestazione resa senza interruzione per ferie e riposi, affermazione che finisce in sostanza per invertire l'onere della prova. Si tratta, all'evidenza, di un'affermazione le cui basi restano del tutto indefinite.
Sul punto nessun teste ha saputo riferire. 6.
Il ricorso va, pertanto , rigettato.
7.
Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente con condanna in favore della
[...]
Controparte_1
Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite nei confronti di Pt_2
e in quanto estranei ai motivi di cui al ricorso
[...] Parte_3
Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese nei confronti della in CP_2 quanto chiamata in causa dalla parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1.rigetta il ricorso;
2.condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 2.626, oltre rimborso forfetario pari al 15 %, Controparte_1
IVA e CPA come per legge, con attribuzione
3.compensa le spese nei confronti delle altre parti del giudizio.
Benevento, 14.4.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana Mari