Cass. civ., sez. I, sentenza 23/08/2004, n. 16563
CASS
Sentenza 23 agosto 2004

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Lo straniero nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale, in sede di ricorso contro il decreto di espulsione non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all'espulsione del giudice penale, imposta dall'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - pur dopo le modifiche apportate dalla legge 23 agosto 2002, n. 189 - perché non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione. La previsione della suddetta norma è posta, infatti, a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dalla autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo.

In tema di espulsione dello straniero e nella ipotesi in cui la notificazione del relativo provvedimento sia contestuale alla notificazione del precedente provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, detta contestualità non esclude la diversità delle tutele giurisdizionali rispetto ai distinti provvedimenti amministrativi, ne' comporta la pregiudizialità del giudizio del T.A.R. sulla revoca del permesso rispetto al processo avente ad oggetto il provvedimento di espulsione, che va emesso quando gli atti ostativi alla permanenza dello straniero in Italia siano emanati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/08/2004, n. 16563
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16563
    Data del deposito : 23 agosto 2004

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