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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/09/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, all'esito dell'udienza del
23.9.2025, udite le conclusioni delle parti e data lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 93/2025 promosso da:
PUBBLICITÀ CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante Nello CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Manuel Del Linz giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Bologna, via dell'Isonzo n. 7;
p.i.: P.IVA_1
- appellante -
contro
Controparte_3
in persona del Sindaco pro tempore
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Colla giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Unico di Avvocatura dei Comuni di
Vittorio Veneto e sito in Vittorio Veneto, piazza del Popolo n. 14; CP_3
c.f.: P.IVA_2
- appellato -
Conclusioni delle parti:
1
Per l'appellante in via preliminare: accogliere la presente istanza di sospensione inaudita altera parte della gravata sentenza e conseguentemente degli effetti dei verbali impugnati;
in via principale: dichiarare la nullità della Sentenza per violazione degli artt. 156, 429, comma 1, e 437, comma 1, c.p.c., per omessa lettura del dispositivo al termine dell'udienza di discussione (tenutasi il 25.09.2024); dichiarare la nullità della
Sentenza per violazione dell'art. 182 c.p.c., per omessa dichiarazione di contumacia all'udienza del 03.06.2024; dichiarare nulli o annullare e comunque dichiarare inefficaci i verbali nn. verbali nn. 185101 di data 25 dicembre 2023, 185102 di data 18 gennaio 2024 e 185105 di data 25 gennaio 2024, notificati rispettivamente in data 11/01/2024, 25/01/2024
e 07/02/2024, per l'effetto, voglia condannare il a risarcire il danno patito dallo scrivente per Controparte_3
l'attività illegittima della resistente nella misura ritenuta di Giustizia;
in via subordinata: dichiarare nulli o annullare e comunque dichiarare inefficaci i verbali di contestazione nn. nn. verbali nn. 185101 di data 25 dicembre 2023, 185102 di data 18 gennaio 2024 e 185105 di data 25 gennaio 2024, notificati rispettivamente in data 11/01/2024, 25/01/2024 e 07/02/2024, e conseguentemente ridurre importo delle sanzioni nel minimo edittale o nella diversa somma che sarà ritenuta congrua dell'Ill.mo Tribunale adito;
in via di ulteriore subordine: dichiarare viziati, alla luce di quanto evidenziato ed eccepito nel ricorso il verbale in commento per l'effetto ridurre l'importo delle sanzioni al minimo edittale, con applicazione dell'art. 198 C.d.S. o alla diversa somma che sarà ritenuta congrua dell'Ill.mo Tribunale adito.
In ogni caso con vittoria dei compensi oltre accessori e delle spese di lite.
Per l'appellato:
- rigettarsi il ricorso in quanto infondato;
- spese ed onorari di lite rifusi.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
2
Con ricorso in appello depositato in data 10.1.2025, conveniva in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 112/2024 emessa dal Giudice di Controparte_3
Pace di Conegliano in data 3.12.2024, con la quale era stata rigettata la domanda di annullamento delle sanzioni amministrative comminate dalla Polizia locale di nei suoi confronti. CP_3
L'appellante esponeva infatti che in data 11.1.2024, 25.1.2024 e 7.2.2024 le erano stati notificati dalla
Polizia locale del Comune di i verbali di contestazione n. 185101 del 25.12.2023, n. 185102 CP_3
del 18.1.2024 e n. 185105 del 25.1.2024, per l'importo di € 430,00 ciascuno, aventi ad oggetto la violazione dell'art. 23, commi quarto e undicesimo, del Codice della Strada per aver collocato cartelli pubblicitari bifacciali di dimensione di circa 5x7 metri su dei veicoli parcheggiati su proprietà privata visibile dalla strada pubblica, in assenza della prescritta autorizzazione comunale.
Avverso i tre verbali di contestazione presentava ricorso avanti al Giudice di Pace di Parte_1
chiedendone la sospensione dell'esecutività e l'accertamento della loro invalidità per difetto CP_3
di motivazione e carenza degli elementi oggettivi dell'infrazione e, per l'effetto, l'annullamento degli stessi.
Il , nella persona del V. Commissario Mariano Maso, depositava la Controparte_3
documentazione relativa alle infrazioni riscontrate.
All'esito del giudizio istruito documentalmente, il Giudice di Pace rigettava il ricorso, compensando le spese di lite tra le parti.
L'odierno appellante proponeva impugnazione avverso la sentenza di primo grado, ravvisando quattro motivi di gravame.
Con i primi due motivi eccepiva la nullità della sentenza di primo grado, da un lato per l'omessa lettura del dispositivo all'esito dell'udienza di discussione e dall'altro per l'omessa dichiarazione della contumacia del CP_3
Con il terzo motivo denunciava l'omessa motivazione del Giudice di prime cure in relazione all'insussistenza degli elementi formali essenziali dei verbali e con il quarto motivo ribadiva infine l'illegittimità della sanzione per la natura mobile dei propri mezzi pubblicitari, che solo in caso di sosta
3
prolungata superiore a 48 ore (circostanza non provata dal richiedono l'apposita autorizzazione. CP_3
Chiedeva quindi l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento dei verbali di accertamento con condanna del al risarcimento dei danni subiti. CP_3
Si costitutiva il richiamando le proprie difese formulate in primo grado e Controparte_3
sostenendo la correttezza della ricostruzione del Giudice di Pace.
Contestava in particolare le eccezioni di nullità della sentenza di primo grado, rilevando da un lato che il dispositivo era stato letto all'udienza del 9.10.2024 e dall'altro che il è legittimato Controparte_4
a costituirsi avanti il Giudice di Pace in virtù di delega generale del Sindaco. Nel merito, ribadiva la legittimità delle sanzioni amministrative comminate dalla Polizia Locale di . CP_3
All'udienza del 23.9.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano la causa. Il Giudice dava lettura del dispositivo, depositando contestualmente la presente sentenza contenente le motivazioni della decisione.
* * *
1) Sul primo motivo di appello relativo alla nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo da parte del Giudice di prime cure
L'appellante ha eccepito preliminarmente la nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo da parte del Giudice di Pace all'udienza di discussione del 9.10.2024.
Dalla consultazione dello storico del fascicolo telematico del giudizio di primo grado R.G. 427/2024 si evince tuttavia che la lettura del dispositivo è avvenuta in data 9.10.2024, ossia nel medesimo giorno dell'udienza di discussione.
Il motivo di appello è quindi infondato, non essendo stati forniti elementi di prova tali da escludere che il Giudice abbia letto il dispositivo in un momento successivo all'udienza nell'arco della giornata, quando le parti non erano più presenti.
2) Sul secondo motivo di appello relativo alla nullità della sentenza per omessa dichiarazione di contumacia del nel procedimento di primo grado CP_3
4
Con il secondo motivo parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza per la mancata dichiarazione di contumacia del da parte del Giudice di primo grado. CP_3
Sul punto il ha dedotto che la legittimazione del Corpo di Polizia Locale a costituirsi dinnanzi CP_3
al Giudice di Pace trova fondamento nella delega generale del Sindaco, che si rinviene negli atti di primo grado depositati con la propria comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio (all. 1).
Ad ogni modo, occorre precisare che l'eventuale mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione non preclude al giudicante di esaminare i documenti acquisiti e non è in ogni caso prevista, ai sensi dell'art. 6, comma 10 D.lgs. 150/2011, come causa di automatico annullamento della sanzione, salva la necessità che risulti adempiuto l'onere della prova derivante dal comma 11 della stessa norma.
La giurisprudenza in tema di procedimenti di opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada ha inoltre chiarito che, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011 “non è necessaria la formale costituzione in giudizio dinanzi al giudice di pace della Pubblica Amministrazione, essendo sufficiente il solo deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento da parte dell'autorità emittente” (Cassazione civile sez. II, 13 giugno 2023, n.16772).
Nel caso di specie, il , per il tramite della Polizia locale, risulta aver depositato Controparte_3
presso la Cancelleria del Giudice di Pace in data 27.5.2024 gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione delle violazioni del Codice della Strada oggetto del presente giudizio.
Il motivo di appello è pertanto infondato.
3) Sul terzo motivo di appello relativo alla carenza degli elementi formali dei verbali di contestazione
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la decisione del Giudice di prime cura nella parte in cui ha omesso di rilevare le carenze formali e di merito dei verbali opposti, tra cui, in particolare, i dati relativi al veicolo quali elementi necessari per consentire alla ditta pubblicitaria di esercitare il proprio diritto di difesa e le ragioni alla base della mancata contestazione immediata, così come richiesto dall'art. 201
Codice della Strada.
5
Il ha tuttavia in più riprese chiarito che le contestazioni oggetto dei verbali non riguardano tanto CP_3
il veicolo su cui insiste l'impianto di pubblicità quanto la tipologia del cartello pubblicitario che, in quanto collocato su un supporto visibile dalla via pubblica e di dimensione tale da non poter essere considerato un mezzo mobile, richiedeva l'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 23 co.4 del Codice della Strada.
Anche tale motivo è infondato in quanto tutti e tre i verbali hanno ad oggetto gli estremi precisi dell'infrazione riscontrata e i motivi relativi alla contestazione differita, nel caso di specie necessaria – in quanto i verbali stessi richiamano l'assenza del trasgressore nell'immediatezza dei fatti – oltre che compatibile con l'utilizzo di tali metodi pubblicitari che consistono nel posizionamento dei veicoli e dei relativi cartelloni pubblicitari in luoghi privati visibili dalla strada pubblica per dei tempi indefiniti.
4) Sul quarto motivo di appello relativo alla natura di mezzo mobile non soggetto ad autorizzazione comunale
Da ultimo, nel merito, l'appellante censura la legittimità della sanzione per mancata violazione della relativa norma di legge.
A detta dell'impresa pubblicitaria, oggetto delle sanzioni sono dei veicoli pubblicitari mobili correttamente immatricolati ai sensi dell'art. 203, comma 2, lett. q, del Codice della Strada, che si considerano collocati come veri e propri impianti pubblicitari – con conseguente assoggettamento alla relativa disciplina di legge – solo dopo il superamento del limite temporale di 48 ore, così come determinato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.
Proprio in ragione di tale limite temporale la ditta pubblicitaria avrebbe predisposto un programma di posizionamento e spostamento dei mezzi pubblicitari seguito dai propri autisti al fine di non incorrere in sanzioni amministrative. L'appellante si duole dunque del fatto che nei verbali della Polizia non ci sia alcun riferimento né accertamento relativo ai tempi di sosta consentiti.
Tale circostanza è rimasta priva di riscontro probatorio, in quanto non ha prodotto Parte_1
alcuna prova relativa al programma di movimentazione dei veicoli pubblicitari entro il termine di 48 ore
6
di cui sopra.
Del resto, parte appellante sul punto non può invocare un'inversione dell'onere probatorio. E' sufficiente ricordare che il verbale di accertamento fa piena prova dei fatti accertati fino a querela di falso, e dunque era onere di parte appellante documentare (cosa che, stando alle difese attoree, era peraltro agevole) il piano di movimentazione dei propri veicoli.
Ad ogni modo, l'Amministrazione appellata ha chiarito che l'oggetto delle violazioni di legge è da rinvenirsi non tanto nella sosta del veicolo quanto nella tipologia del cartello pubblicitario da esso sostenuto, il quale, per la propria dimensione, supera i limiti massimi consentiti dal Piano Generale per gli Impianti Pubblicitari, così come si evince dalla documentazione fotografica prodotta nel giudizio di primo grado.
Si ritiene dunque corretta la ricostruzione del Giudice di prime cure nell'affermare la natura fissa dei cartelli pubblicitari in ragione della loro grandezza (dimensione di circa 5 x 7 m) che è tale da escludere che i veicoli su cui essi sono collocati circolino in sicurezza in strada e che, in ogni caso, induce a ritenere che debbano essere debitamente fissati al suolo mediante strumenti idonei a prevenire il pericolo di caduta.
Alla luce di tali considerazioni, i cartelloni pubblicitari in esame devono considerarsi assoggettati alle norme del Codice della Strada e, in particolare, all'art. 23 comma quarto, che richiede l'autorizzazione comunale di tutti i cartelli e altri mezzi pubblicitari situati lungo le strade o in vista di esse.
Conseguentemente, per tutti i motivi sopra esplicati, la sentenza di prime cure è corretta e deve trovare conferma.
5) Sulle spese di lite
In mancanza di specifici motivi d'appello, anche incidentale, riferiti al capo relativo alle spese di giudizio, la sentenza di primo grado deve essere quindi interamente confermata anche in punto spese.
Con riguardo alle spese di lite del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 complessità bassa),
7
tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e della discussione all'udienza del 23.9.2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il presente appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.276,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
- dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, del citato testo normativo.
Così deciso in Treviso, 23 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, all'esito dell'udienza del
23.9.2025, udite le conclusioni delle parti e data lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 93/2025 promosso da:
PUBBLICITÀ CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante Nello CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Manuel Del Linz giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Bologna, via dell'Isonzo n. 7;
p.i.: P.IVA_1
- appellante -
contro
Controparte_3
in persona del Sindaco pro tempore
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Colla giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Unico di Avvocatura dei Comuni di
Vittorio Veneto e sito in Vittorio Veneto, piazza del Popolo n. 14; CP_3
c.f.: P.IVA_2
- appellato -
Conclusioni delle parti:
1
Per l'appellante in via preliminare: accogliere la presente istanza di sospensione inaudita altera parte della gravata sentenza e conseguentemente degli effetti dei verbali impugnati;
in via principale: dichiarare la nullità della Sentenza per violazione degli artt. 156, 429, comma 1, e 437, comma 1, c.p.c., per omessa lettura del dispositivo al termine dell'udienza di discussione (tenutasi il 25.09.2024); dichiarare la nullità della
Sentenza per violazione dell'art. 182 c.p.c., per omessa dichiarazione di contumacia all'udienza del 03.06.2024; dichiarare nulli o annullare e comunque dichiarare inefficaci i verbali nn. verbali nn. 185101 di data 25 dicembre 2023, 185102 di data 18 gennaio 2024 e 185105 di data 25 gennaio 2024, notificati rispettivamente in data 11/01/2024, 25/01/2024
e 07/02/2024, per l'effetto, voglia condannare il a risarcire il danno patito dallo scrivente per Controparte_3
l'attività illegittima della resistente nella misura ritenuta di Giustizia;
in via subordinata: dichiarare nulli o annullare e comunque dichiarare inefficaci i verbali di contestazione nn. nn. verbali nn. 185101 di data 25 dicembre 2023, 185102 di data 18 gennaio 2024 e 185105 di data 25 gennaio 2024, notificati rispettivamente in data 11/01/2024, 25/01/2024 e 07/02/2024, e conseguentemente ridurre importo delle sanzioni nel minimo edittale o nella diversa somma che sarà ritenuta congrua dell'Ill.mo Tribunale adito;
in via di ulteriore subordine: dichiarare viziati, alla luce di quanto evidenziato ed eccepito nel ricorso il verbale in commento per l'effetto ridurre l'importo delle sanzioni al minimo edittale, con applicazione dell'art. 198 C.d.S. o alla diversa somma che sarà ritenuta congrua dell'Ill.mo Tribunale adito.
In ogni caso con vittoria dei compensi oltre accessori e delle spese di lite.
Per l'appellato:
- rigettarsi il ricorso in quanto infondato;
- spese ed onorari di lite rifusi.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
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Con ricorso in appello depositato in data 10.1.2025, conveniva in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 112/2024 emessa dal Giudice di Controparte_3
Pace di Conegliano in data 3.12.2024, con la quale era stata rigettata la domanda di annullamento delle sanzioni amministrative comminate dalla Polizia locale di nei suoi confronti. CP_3
L'appellante esponeva infatti che in data 11.1.2024, 25.1.2024 e 7.2.2024 le erano stati notificati dalla
Polizia locale del Comune di i verbali di contestazione n. 185101 del 25.12.2023, n. 185102 CP_3
del 18.1.2024 e n. 185105 del 25.1.2024, per l'importo di € 430,00 ciascuno, aventi ad oggetto la violazione dell'art. 23, commi quarto e undicesimo, del Codice della Strada per aver collocato cartelli pubblicitari bifacciali di dimensione di circa 5x7 metri su dei veicoli parcheggiati su proprietà privata visibile dalla strada pubblica, in assenza della prescritta autorizzazione comunale.
Avverso i tre verbali di contestazione presentava ricorso avanti al Giudice di Pace di Parte_1
chiedendone la sospensione dell'esecutività e l'accertamento della loro invalidità per difetto CP_3
di motivazione e carenza degli elementi oggettivi dell'infrazione e, per l'effetto, l'annullamento degli stessi.
Il , nella persona del V. Commissario Mariano Maso, depositava la Controparte_3
documentazione relativa alle infrazioni riscontrate.
All'esito del giudizio istruito documentalmente, il Giudice di Pace rigettava il ricorso, compensando le spese di lite tra le parti.
L'odierno appellante proponeva impugnazione avverso la sentenza di primo grado, ravvisando quattro motivi di gravame.
Con i primi due motivi eccepiva la nullità della sentenza di primo grado, da un lato per l'omessa lettura del dispositivo all'esito dell'udienza di discussione e dall'altro per l'omessa dichiarazione della contumacia del CP_3
Con il terzo motivo denunciava l'omessa motivazione del Giudice di prime cure in relazione all'insussistenza degli elementi formali essenziali dei verbali e con il quarto motivo ribadiva infine l'illegittimità della sanzione per la natura mobile dei propri mezzi pubblicitari, che solo in caso di sosta
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prolungata superiore a 48 ore (circostanza non provata dal richiedono l'apposita autorizzazione. CP_3
Chiedeva quindi l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento dei verbali di accertamento con condanna del al risarcimento dei danni subiti. CP_3
Si costitutiva il richiamando le proprie difese formulate in primo grado e Controparte_3
sostenendo la correttezza della ricostruzione del Giudice di Pace.
Contestava in particolare le eccezioni di nullità della sentenza di primo grado, rilevando da un lato che il dispositivo era stato letto all'udienza del 9.10.2024 e dall'altro che il è legittimato Controparte_4
a costituirsi avanti il Giudice di Pace in virtù di delega generale del Sindaco. Nel merito, ribadiva la legittimità delle sanzioni amministrative comminate dalla Polizia Locale di . CP_3
All'udienza del 23.9.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano la causa. Il Giudice dava lettura del dispositivo, depositando contestualmente la presente sentenza contenente le motivazioni della decisione.
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1) Sul primo motivo di appello relativo alla nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo da parte del Giudice di prime cure
L'appellante ha eccepito preliminarmente la nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo da parte del Giudice di Pace all'udienza di discussione del 9.10.2024.
Dalla consultazione dello storico del fascicolo telematico del giudizio di primo grado R.G. 427/2024 si evince tuttavia che la lettura del dispositivo è avvenuta in data 9.10.2024, ossia nel medesimo giorno dell'udienza di discussione.
Il motivo di appello è quindi infondato, non essendo stati forniti elementi di prova tali da escludere che il Giudice abbia letto il dispositivo in un momento successivo all'udienza nell'arco della giornata, quando le parti non erano più presenti.
2) Sul secondo motivo di appello relativo alla nullità della sentenza per omessa dichiarazione di contumacia del nel procedimento di primo grado CP_3
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Con il secondo motivo parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza per la mancata dichiarazione di contumacia del da parte del Giudice di primo grado. CP_3
Sul punto il ha dedotto che la legittimazione del Corpo di Polizia Locale a costituirsi dinnanzi CP_3
al Giudice di Pace trova fondamento nella delega generale del Sindaco, che si rinviene negli atti di primo grado depositati con la propria comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio (all. 1).
Ad ogni modo, occorre precisare che l'eventuale mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione non preclude al giudicante di esaminare i documenti acquisiti e non è in ogni caso prevista, ai sensi dell'art. 6, comma 10 D.lgs. 150/2011, come causa di automatico annullamento della sanzione, salva la necessità che risulti adempiuto l'onere della prova derivante dal comma 11 della stessa norma.
La giurisprudenza in tema di procedimenti di opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada ha inoltre chiarito che, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011 “non è necessaria la formale costituzione in giudizio dinanzi al giudice di pace della Pubblica Amministrazione, essendo sufficiente il solo deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento da parte dell'autorità emittente” (Cassazione civile sez. II, 13 giugno 2023, n.16772).
Nel caso di specie, il , per il tramite della Polizia locale, risulta aver depositato Controparte_3
presso la Cancelleria del Giudice di Pace in data 27.5.2024 gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione delle violazioni del Codice della Strada oggetto del presente giudizio.
Il motivo di appello è pertanto infondato.
3) Sul terzo motivo di appello relativo alla carenza degli elementi formali dei verbali di contestazione
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la decisione del Giudice di prime cura nella parte in cui ha omesso di rilevare le carenze formali e di merito dei verbali opposti, tra cui, in particolare, i dati relativi al veicolo quali elementi necessari per consentire alla ditta pubblicitaria di esercitare il proprio diritto di difesa e le ragioni alla base della mancata contestazione immediata, così come richiesto dall'art. 201
Codice della Strada.
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Il ha tuttavia in più riprese chiarito che le contestazioni oggetto dei verbali non riguardano tanto CP_3
il veicolo su cui insiste l'impianto di pubblicità quanto la tipologia del cartello pubblicitario che, in quanto collocato su un supporto visibile dalla via pubblica e di dimensione tale da non poter essere considerato un mezzo mobile, richiedeva l'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 23 co.4 del Codice della Strada.
Anche tale motivo è infondato in quanto tutti e tre i verbali hanno ad oggetto gli estremi precisi dell'infrazione riscontrata e i motivi relativi alla contestazione differita, nel caso di specie necessaria – in quanto i verbali stessi richiamano l'assenza del trasgressore nell'immediatezza dei fatti – oltre che compatibile con l'utilizzo di tali metodi pubblicitari che consistono nel posizionamento dei veicoli e dei relativi cartelloni pubblicitari in luoghi privati visibili dalla strada pubblica per dei tempi indefiniti.
4) Sul quarto motivo di appello relativo alla natura di mezzo mobile non soggetto ad autorizzazione comunale
Da ultimo, nel merito, l'appellante censura la legittimità della sanzione per mancata violazione della relativa norma di legge.
A detta dell'impresa pubblicitaria, oggetto delle sanzioni sono dei veicoli pubblicitari mobili correttamente immatricolati ai sensi dell'art. 203, comma 2, lett. q, del Codice della Strada, che si considerano collocati come veri e propri impianti pubblicitari – con conseguente assoggettamento alla relativa disciplina di legge – solo dopo il superamento del limite temporale di 48 ore, così come determinato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.
Proprio in ragione di tale limite temporale la ditta pubblicitaria avrebbe predisposto un programma di posizionamento e spostamento dei mezzi pubblicitari seguito dai propri autisti al fine di non incorrere in sanzioni amministrative. L'appellante si duole dunque del fatto che nei verbali della Polizia non ci sia alcun riferimento né accertamento relativo ai tempi di sosta consentiti.
Tale circostanza è rimasta priva di riscontro probatorio, in quanto non ha prodotto Parte_1
alcuna prova relativa al programma di movimentazione dei veicoli pubblicitari entro il termine di 48 ore
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di cui sopra.
Del resto, parte appellante sul punto non può invocare un'inversione dell'onere probatorio. E' sufficiente ricordare che il verbale di accertamento fa piena prova dei fatti accertati fino a querela di falso, e dunque era onere di parte appellante documentare (cosa che, stando alle difese attoree, era peraltro agevole) il piano di movimentazione dei propri veicoli.
Ad ogni modo, l'Amministrazione appellata ha chiarito che l'oggetto delle violazioni di legge è da rinvenirsi non tanto nella sosta del veicolo quanto nella tipologia del cartello pubblicitario da esso sostenuto, il quale, per la propria dimensione, supera i limiti massimi consentiti dal Piano Generale per gli Impianti Pubblicitari, così come si evince dalla documentazione fotografica prodotta nel giudizio di primo grado.
Si ritiene dunque corretta la ricostruzione del Giudice di prime cure nell'affermare la natura fissa dei cartelli pubblicitari in ragione della loro grandezza (dimensione di circa 5 x 7 m) che è tale da escludere che i veicoli su cui essi sono collocati circolino in sicurezza in strada e che, in ogni caso, induce a ritenere che debbano essere debitamente fissati al suolo mediante strumenti idonei a prevenire il pericolo di caduta.
Alla luce di tali considerazioni, i cartelloni pubblicitari in esame devono considerarsi assoggettati alle norme del Codice della Strada e, in particolare, all'art. 23 comma quarto, che richiede l'autorizzazione comunale di tutti i cartelli e altri mezzi pubblicitari situati lungo le strade o in vista di esse.
Conseguentemente, per tutti i motivi sopra esplicati, la sentenza di prime cure è corretta e deve trovare conferma.
5) Sulle spese di lite
In mancanza di specifici motivi d'appello, anche incidentale, riferiti al capo relativo alle spese di giudizio, la sentenza di primo grado deve essere quindi interamente confermata anche in punto spese.
Con riguardo alle spese di lite del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 complessità bassa),
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tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e della discussione all'udienza del 23.9.2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il presente appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.276,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
- dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, del citato testo normativo.
Così deciso in Treviso, 23 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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