CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1370/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SE MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10482/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Avvocato - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250030544523000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20885/2025 depositato il 28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato alla Regione Campania e all' Agenzia delle Entrate e Riscossione – Agente Riscossione ha impugnato l'accertamento della cartella di pagamento n. 07120250030544523000, notificata a mezzo pec in data 12/03/2025 con la quale l'Agente della Riscossione-prov. Napoli ha intimato al ricorrente il pagamento della somma di € 575,94, comprensiva di diritti di notifica dell'ingiunzione, per omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019 per il veicolo con targa Targa_1; ha eccepito la nullita' della cartella impugnata per omessa notificazione degli atti prodromici necessari all'emanazione della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione.
Agenzia delle entrate riscossione ha depositato controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso argomentando della legittimità del suo operato e quanto all'omessa notifica degli atti presupposti, nonché dell'avviso di accertamento prodromico, ha eccepisce la carenza di legittimazione passiva, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
La Regione Campania non si è costituita La commissione - all'esito dell'odierna pubblica udienza – ha deciso come da dispositivo sotto trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto Ed invero, non vi è agli atti alcuna prova che il ricorrente abbia ricevuto la notifica di alcun avviso di accertamento prodromico alla cartella Di conseguenza la cartella va dichiarata nulla, per omessa notificazione dell'avviso di accertamento. . Considerta la regolarità della notifica del ricorso le spese sono a carico delle controparti
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di giudizio che liquida in € 300,00.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SE MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10482/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Avvocato - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250030544523000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20885/2025 depositato il 28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato alla Regione Campania e all' Agenzia delle Entrate e Riscossione – Agente Riscossione ha impugnato l'accertamento della cartella di pagamento n. 07120250030544523000, notificata a mezzo pec in data 12/03/2025 con la quale l'Agente della Riscossione-prov. Napoli ha intimato al ricorrente il pagamento della somma di € 575,94, comprensiva di diritti di notifica dell'ingiunzione, per omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019 per il veicolo con targa Targa_1; ha eccepito la nullita' della cartella impugnata per omessa notificazione degli atti prodromici necessari all'emanazione della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione.
Agenzia delle entrate riscossione ha depositato controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso argomentando della legittimità del suo operato e quanto all'omessa notifica degli atti presupposti, nonché dell'avviso di accertamento prodromico, ha eccepisce la carenza di legittimazione passiva, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
La Regione Campania non si è costituita La commissione - all'esito dell'odierna pubblica udienza – ha deciso come da dispositivo sotto trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto Ed invero, non vi è agli atti alcuna prova che il ricorrente abbia ricevuto la notifica di alcun avviso di accertamento prodromico alla cartella Di conseguenza la cartella va dichiarata nulla, per omessa notificazione dell'avviso di accertamento. . Considerta la regolarità della notifica del ricorso le spese sono a carico delle controparti
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di giudizio che liquida in € 300,00.