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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/09/2024, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
RG. n. 70/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott.ssa Maria Laura MORELLO, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 1322/2022 del 16/12/2022 del Tribunale di
Savona, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Radina e dall'Avv. Bruno Radina, in forza di procura allegata all'atto di appello, presso i quali
è elettivamente domiciliata in Milano, via Emilio Visconti Venosta, n. 2
APPELLANTE contro
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, (in qualità di eredi di CP_4 Controparte_5 Persona_1
), (in qualità
[...] Controparte_6
di eredi di ), (in qualità di erede di Persona_1 Controparte_7 [...]
), (in qualità di erede di ), Persona_2 CP_8 Persona_2 [...]
(in qualità di erede di ), (in CP_9 Persona_2 CP_10
qualità di erede di ), (in qualità di erede di Persona_2 Parte_2 [...]
) e (in qualità di erede di ), Persona_2 CP_11 Persona_2
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ad integrale riforma dell'impugnata ordinanza resa inter partes dal Tribunale di Savona in data del 16.12.2022 con il n.1322/2022 nel giudizio
RG n.348/2022 e comunicata in data 16.12.2022, non notificata, e sentire accogliere il presente gravame e quindi così provvedere:
1
1. Accertare e dichiarare che la ricorrente SI.ra possiede in modo esclusivo, Parte_1 pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni per quanto esposto in narrativa, l'immobile in Finale
Ligure (SV), via Molini n. 34 censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 41, particella 266, subalterno 13, via Molini n. 34, zona censuaria 1, piano 2-S1, interno 13, categoria A/3, classe U, vani 4, R.C. euro 599,09 e che prima di lei, da oltre vent'anni, detto bene è stato posseduto sempre in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto dal sig.
[...]
Per_3
2. Per l'effetto dichiarare in favore della ricorrente l'acquisto della proprietà del suddetto immobile per usucapione ventennale ex art. 1158 c.c.
3. Altresì per l'effetto dichiarare che il bene immobile in Finale Ligure (SV), via Molini n. 34 censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 41, particella 266, subalterno 13, via Molini n. 34, zona censuaria 1, piano 2-S1, interno 13, categoria A/3, classe U, vani 4, R.C. euro 599,09 non è parte della massa divisionale fra la ricorrente come identificata in epigrafe e i convenuti come identificati in epigrafe.
4. Ordinare al conservatore di Registri Immobiliari di Savona di effettuare le conseguenti trascrizioni e volture.
5. In via istruttoria, venga ammesso l'interrogatorio formale degli appellati, sui capitoli costituiti da quanto in narrativa del ricorso di primo grado sub 5), 6) e 7) preceduto dalla locuzione “vero che” ovvero:
5) vero che la SI.ra dopo la morte del sig. rimasta nel possesso del Pt_1 Persona_3
bene ereditario e ha sempre utilizzato l'immobile in questione come casa coniugale di villeggiatura in via esclusiva uti dominus, così come posseduta dal marito. vero che La SI.ra possiede ed utilizza l'immobile in Finale Ligure (SV), via Molini n. Pt_1
34 modo esclusivo uti dominus, continuativamente, pacificamente e manifestamente da oltre vent'anni, nella piena consapevolezza di tale animo da parte dei coeredi tutti. vero che i convenuti si sono sempre disinteressati dell'immobile a loro intestato, non avendolo mai utilizzato e/o gestito in alcun modo e non avendo, tra l'altro, mai contestato il conclamato esclusivo utilizzo uti dominus fatto dall'odierna ricorrente;
6) vero che la ricorrente, ha goduto del bene in questione in modo tale da manifestare l'inequivoca volontà di possederlo uti dominus;
7) vero che, trattandosi di una casa di villeggiatura, essa ha provveduto, così come il marito prima di lei, a sostenere il pagamento delle spese condominiali nonché i lavori di manutenzione, apportando delle migliorie e sostenendo direttamente tutte le spese
2 necessarie. Peraltro la SI.ra ha richiesto l'allaccio delle utenze, come dimostrato Pt_1
dalle fatture e ricevute di pagamento allegate, nonché al pagamento delle imposte. Essendo stata l'unica coerede a possedere effettivamente in via esclusiva, la SI.ra ha Pt_1
beneficiato di tutti i frutti dallo stesso prodotti, senza doverne in alcun modo rispondere ai convenuti o ad altre persone dagli stessi incaricati, che non hanno neppure mai avanzato alcuna richiesta in merito.
All'esito, in ogni caso l'appellante deferisce ai convenuti il giuramento decisorio sulla seguente domanda: “giuro e giurando affermo o nego che la sig.ra , nella Parte_1 qualità di coerede dell'immobile sito in Finale Ligure (SV), via Molini n. 34 censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 41, particella 266, subalterno 13, ha sempre usato,
e prima di lei il marito sig. tale immobile come casa coniugale di villeggiatura, Persona_3
tenendo per sé le uniche chiavi anche oltre il tempo della villeggiatura, impedendone così
l'accesso a tutti i coeredi in modo da sottrarlo all'uso e godimento da parte di questi, possedendolo per oltre venti anni in modo pacifico e indisturbato e totalmente esclusivo””.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/02/2022 agiva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Savona ex art. 702-bis c.p.c. al fine di sentir dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito in Finale Ligure (SV), via Molini, n. 34, (fg. 41, part. 266, sub. 13 del catasto di tale Comune). La ricorrente esponeva di essere coerede dei convenuti in giudizio per successione di e del di lei coniuge Persona_2 Persona_3
deceduto il 25.9.2012 ( al quale era pervenuto per successione della zia paterna, deceduta nel 1986) nella misura di 1/27 e che nella massa ereditaria era ricaduto l'immobile di cui sopra. Deduceva che, dopo la morte del marito è rimasta nel possesso del Persona_3
bene ereditario e ha sempre utilizzato l'immobile in questione come casa coniugale di villeggiatura in via esclusiva uti dominus, così come posseduta dal marito continuativamente, pacificamente e manifestamente per oltre venti anni, pagando le spese condominiali, le utenze domestiche, sostenendo i costi per la manutenzione e quelli delle imposte, mentre i convenuti si erano sempre disinteressati dell'immobile in questione.
Nessuno dei convenuti si costituiva nel giudizio.
Il Tribunale di Savona, senza assunzione di testi, respingeva la domanda, dichiarando che nulla era dovuto per le spese. Il Tribunale, richiamati gli artt. 714 e 1158 c.c., nonché il principio pacifico in giurisprudenza e richiamato dalla stessa ricorrente per cui “il coerede può usucapire la quota degli altri eredi senza necessità di interversione del titolo del possesso, essendo sufficiente il compimento di atti, univocamente rivolti contro i
3 compossessori, tali da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, ma come possessore esclusivo”, pur ritenendo che dalla documentazione in atti risultasse la prova del godimento esclusivo dell'immobile in questione, escludeva la sussistenza dei presupposti per l'usucapione. Affermava al riguardo che, ai fini dell'usucapione, occorre che risultino provate azioni e/o comportamenti tali da risultare incompatibili con la detenzione ad altro titolo o con la tolleranza degli aventi diritto, e che questi siano rivolti univocamente nei confronti dei compossessori. Quindi argomentava in ordine al fatto che i fatti specificamente esposti dalla ricorrente in parte narrativa, e contrariamente a quanto dalla stessa ripetutamente asserito, in realtà non fossero affatto incompatibili con il godimento ad altro titolo, e men che meno in riferimento alla plausibile tolleranza dei coeredi. Ancora, il Tribunale affermava che le prove orali dedotte attenevano a circostanze compatibili con il godimento ad altro titolo e con la tolleranza degli aventi diritto. Altre avevano carattere valutativo. I documenti allegati al ricorso introduttivo si riferivano ad adempimenti di natura fiscale o tributaria, e sono rivolti agli enti impositori, e non ai compossessori, di tal chè non possono in alcun modo qualificarsi come “atti univocamente rivolti ai compossessori”. Il pagamento di spese condominiali, documentato con le ricevute allegate sub 4-, è certamente compatibile con la detenzione ad altro titolo, ed anche con la mera tolleranza degli altri aventi diritto.
Avverso la citata sentenza ha interposto appello , chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza e l'accoglimento dell'originaria domanda, articolando i motivi di seguito indicati.
Con ordinanza del 31/05/2023 è stata dichiarata la contumacia degli appellati.
Disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte contenenti le conclusioni definitive delle parti, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 22/05/2024, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, pur dando atto del godimento esclusivo dell'immobile oggetto di causa da parte della , afferma la mancata allegazione, da Pt_1 parte di quest'ultima, di specifiche circostanze tali da permettere la qualificazione di tale godimento come possesso ad usucapionem. Afferma, al riguardo, di aver invocato il titolo per l'acquisto della proprietà, e cioè la maturata usucapione quale coerede, deducendo addirittura il tipo di uso, ossia quello di casa coniugale, inconciliabile e incompatibile con il godimento degli altri coeredi, così come in nome e nell'interesse di quelli, costituendo l'uso
4 dell'immobile come casa coniugale quel quid pluris idoneo a rendere inequivoco il godimento esclusivo contro i coeredi. Il Tribunale avrebbe violato gli artt. 714 e 1158 c.c., poiché il godimento esclusivo – e, quindi, il possesso esclusivo – del bene doveva considerarsi incompatibile con il godimento dell'immobile in nome e nell'interesse degli altri coeredi, senza necessità di allegare ulteriori circostanze specifiche, anche in ragione del carattere autodeterminato del diritto di proprietà.
2. Con il secondo motivo di appello lamenta l'erroneo rigetto delle istanze istruttorie proposte nel primo grado di giudizio, deducendo: -l'erroneità dell'affermazione del primo giudice di tardività delle istanze istruttorie formulate all'udienza del 11/11/2022, perché le stesse erano già state proposte con il ricorso introduttivo e, in ogni caso, perché il rito sommario di cognizione non prevede preclusioni circa la deduzione dei mezzi di prova;
- l'erroneità dell'affermazione inerente la natura valutativa delle istanze istruttorie formulate, in quanto, in realtà, erano volte a provare che l'immobile oggetto di causa era da lungo tempo adibito a casa coniugale, e quindi erano dedotte su di un fatto specifico, essendo a tutti noto quale sia il significato di casa coniugale, cioè il luogo riservato alla famiglia e condiviso al limite per ragioni di ospitalità; - l'erroneità della sentenza nella parte nella quale non ha valorizzato, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. la mancata costituzione in giudizio dei convenuti a fronte della produzione di documenti dai quali si evinceva che l'appellante e il di lei marito avevano goduto del bene a partire dal 1998. Ripropone quindi le istanze istruttorie non accolte in primo grado, deferendo, altresì, giuramento decisorio ai convenuti.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono nel complesso infondati.
Come è stato affermato già in precedente di questa Sezione (sentenza Corte di Appello
Genova n. 815/2024), “Nel caso di domanda di domanda di usucapione da parte del comproprietario del bene comune, viene in rilievo, in primo luogo, l'art. 714 c.c., che distingue l'ipotesi in cui vi sia un godimento separato dei beni comuni da parte del comproprietario, che non preclude la domanda di divisione, da quella in cui vi sia un possesso esclusivo da parte del comproprietario, causa dell'usucapione dell'intera proprietà.
La norma, quindi, prevede che il comproprietario può usucapire il bene comune solo nel caso in cui possa vantare un possesso esclusivo.
Si tratta di capire cosa si intende per possesso esclusivo.
Nella Relazione del n. 518, con riferimento all'art. 714 c.c., si legge che non occorre che il possessore compia “una opposizione contro il diritto degli altri partecipanti, essendo
5 sufficiente che egli compia atti idonei, nella loro univocità, a rivelare il mutamento del titolo del suo possesso”.
Tale mutamento del titolo, secondo la giurisprudenza, non coincide con un atto formale di interversione ex art. 1164 c.c. (anche se vi è un indirizzo minoritario che sostiene tale tesi:
Cass. 15845/12, in motivazione;
Cass. 21116/08 e Cass. 4289/54), ragion per cui il comproprietario usucapente non è tenuto a porre in essere atti di natura oppositiva per divenire possessore esclusivo.
Tuttavia, non è sufficiente l'esercizio delle facoltà che spettano, in quanto tale, al comproprietario.
Risulta, diversamente, necessario, secondo una massima ripetuta negli anni dalla Suprema
Corte, che il comproprietario eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa.
In sostanza, il comproprietario usucapente deve, di fatto, estromettere gli altri comproprietari dalla gestione del bene, manifestando l'intento di svincolarsi dalla volontà dei compartecipanti, in termini inequivoci, con un godimento del bene incompatibile con la possibilità di godimento altrui e di mantenimento da parte degli altri di un rapporto materiale con la cosa.
Su queste basi, quindi, non basta la dimostrazione di un uso maggiore o anche esclusivo del bene da parte di un comproprietario, in quanto è necessario che la condotta dell'usucapente denoti l'intenzione di possedere il bene oltre la legittimazione fornitagli dal titolo di comproprietà, con conseguente esclusione degli altri compartecipi.
Tale intenzione deve essere inequivoca, in quanto, in materia, opera la presunzione di tolleranza, da parte dei comunisti, rispetto a singoli atti di utilizzazione della cosa comune eccedenti la misura del potere del singolo partecipante alle manifestazioni di possesso esclusivo del compartecipe (Cass. 9359/21; Cass. 9556/18).
Secondo la giurisprudenza, nel caso di condotte ambigue, è necessario che l'intento di estendere il proprio possesso sia comunicato, anche in modo informale, agli altri comproprietari. Solo allora, infatti, potrà cominciare a decorrere il termine di usucapione
(Cass. 32808/21; Cass. 15845/12, in motivazione e Cass. 21116/08).
Tanto premesso, l'appellante ha allegato di aver avuto sull'immobile oggetto della domanda di usucapione, un possesso ultraventennale esclusivo, manifestatosi: a) nell'occupazione esclusiva dello stesso;
b) nella disponibilità esclusiva delle chiavi di accesso allo stesso;
c)
6 nell'assenza di atti di ingerenza da parte degli altri condividenti;
d) nel pagamento di imposte/tasse (ICI, rifiuti) dal 1998, e di oneri condominiali.
Tali allegazioni, suffragate, quanto ai pagamenti, dalla relativa documentazione giustificativa, tuttavia non consentono di giungere alla conclusione del passaggio da compossesso a possesso esclusivo.
L'utilizzo esclusivo del bene non è circostanza decisiva ai fini dell'accoglimento della domanda. Infatti, ciascun comproprietario può far uso liberamente del bene di cui è cointestatario, ai sensi dell'art. 1102 c.c. Il comproprietario, di per sé, in quanto tale, già possiede, sia pure pro quota, le suddette parti comuni, sicché, per passare dal compossesso al possesso esclusivo, deve operare al di là di quelle che sono le facoltà tipiche del comproprietario, dimostrando che la sua relazione fattuale con il bene è ad immagine della proprietà esclusiva e non del suo diritto pro quota.
Come affermato nella sentenza summenzionata di questa Corte “Un'utilizzazione di detto bene più intensa e diversa da quella praticata dagli altri condomini, o finanche esclusiva, rientra nei canoni contemplati dall'art. 1102 c.c. (sul punto, Cass. 7019/19), così come rientra nelle facoltà del comproprietario utilizzare lui solo un determinato bene e financo abitarlo, anche per un lungo periodo (Cass. 2423/15).
Per queste ragioni, coerentemente, la giurisprudenza esclude che l'occupazione, in via esclusiva, di un bene comune da parte del singolo comproprietario possa qualificarsi come illecita e giustifichi, di per sé solo, il risarcimento del danno (Cass. 10264/23; in termini analoghi, Cass. 3045/18). “
Neppure dirimente è il fatto che l'appellante avesse in via esclusiva la disponibilità delle chiavi di accesso all'immobile.
L'astensione degli altri comunisti dall'uso della cosa rientra nella manifestazione delle facoltà comprese nel relativo diritto di comproprietà, che è imprescrittibile (Cass. 9359/21;
Cass. 9556/18; Cass. 15845/12; Cass. 23539/11; Cass. 7221/09; Cass. 9903/06; Cass.
16841/05). Trattasi pur sempre di un possesso “equivoco”, non sintomatico dell'intenzione di estromettere gli altri comunisti. Se gli altri comproprietari non hanno interesse rispetto a quel bene, usato solo da quel soggetto, è normale che questi solo disponga delle chiavi, essendo ciò un riflesso dell'uso esclusivo di quel bene, salvo prova del fatto (qui mancante) che tale disponibilità esclusiva sia stata voluta e manifestata al fine di escludere il compossesso dei coeredi (Cass. 9359/21). Analogamente, anche Cass. 23675/21 ha respinto la domanda di usucapione in un caso in cui il comproprietario aveva il possesso esclusivo delle chiavi di un fabbricato rurale, nel quale era residente, aveva provveduto alla
7 coltivazione in via esclusiva di alcuni terreni ed aveva sempre provveduto al pagamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni comuni. Da ultimo Cass. 3493/24, ha cassato la sentenza che aveva accolto la domanda di usucapione sul presupposto che l'usucapente aveva avuto la disponibilità esclusiva delle relative chiavi di accesso a fronte dell'astensione degli altri comproprietari, per molto tempo, dall'uso del bene o dal mostrare contrarietà all'altrui utilizzo, evidenziando che le attività svolte non erano sufficienti a dimostrare un passaggio inequivoco dal possesso del comproprietario a quello esclusivo.
Una diretta conseguenza dell'utilizzo più intenso di un bene da parte del comproprietario è che questi si intesti le utenze e provveda al relativo pagamento. La giurisprudenza ha, quindi, sostenuto l'irrilevanza del compimento di atti di gestione e amministrazione del bene comune o di soddisfacimento di obblighi o di erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune (Cass. 966/19; Cass. 10734/18; Cass. 10512/18; Cass. 9556/18; Cass.
17630/13, che ha ritenuto insufficiente a dimostrare l'usucapione il pagamento delle utenze domestiche;
Cass. 7221/09; Cass. 5226/02 e 13921/02), diversamente valorizzati da parte appellante.
Inoltre, secondo la giurisprudenza, aver provveduto al pagamento delle imposte ed al compimento di opere di manutenzione non costituisce condotta inequivoca ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri (Cass.
35067/22).
La prova dedotta, quindi, non è sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione, tanto più che la giurisprudenza ritiene irrilevanti, ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione, sia la completa assunzione di tutti gli oneri ordinari e straordinari di miglioria della res communis (Cass. 1529/85), sia il compimento di lavori di ristrutturazione dell'immobile, seppure adibito ad abitazione personale del coerede, ma di proprietà di tutti i coeredi (Cass. 17462/09; Cass. 25646/08), in quanto né apertamente contrastanti, né inconciliabili con la possibilità di godimento altrui. Inoltre, secondo Cass. 24214/14 “allorché un coerede utilizzi ed amministri un bene ereditario provvedendo, tra l'altro, ad eseguirvi lavori od opere, sussiste la presunzione iuris tantum che egli agisca in tale qualità e che anticipi le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi”.
Va, altresì condivisa la motivazione del Tribunale per cui le circostanze dedotte a prova sub cap. 7 sono compatibili con la condiscendenza degli altri comproprietari/coeredi, molti dei quali familiari, circostanza, questa incompatibile con il possesso esclusivo.
8 “Gli atti di tolleranza, che secondo l'art. 1144 cod. civ. non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità o da consueti rapporti di buon vicinato i quali, mentre "a priori" ingenerano e giustificano la "permissio", conducono per converso ad escludere nella valutazione "a posteriori" la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. Peraltro, il vincolo di stretta parentela intercorrente tra i soggetti medesimi (nel caso, fratelli) consente di configurare la sussistenza della tolleranza anche in mancanza delle suindicate caratteristiche della breve durata e della limitata incidenza del godimento assentito” (Cass. 18360/04).
“Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito” (Cass. 9661/06).
Non hanno rilevanza, alla luce di quanto affermato, quindi le prove orali reiterate in questa e già respinte dal primo giudice, né tanto meno il deferimento del giuramento decisorio, posto che le circostanze ivi dedotte sono non decisive ai fini decisori, così come parimenti
è irrilevante la contumacia degli appellati, che in ogni caso non ha significato di “non contestazione”.
In conclusione, quindi, il possesso esercitato da su tutti i beni oggetto delle domande di usucapione si è tradotto in attività non univocamente sintomatiche di una volontà diretta ad operare non più uti condominus, bensì uti dominus, rimasta nei confini dei poteri conferiti dall'art. 1102 c.c. e non vi è stata alcuna chiara enunciazione alle controparti di una sua intenzione a sovvertire il suo potere in contrapposizione con le altrui facoltà, così come richiesto dalla giurisprudenza.
Da quanto precede, discende che non sussistono i presupposti per l'usucapione del bene, con conseguente rigetto dell'appello.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione degli appellati.
Si da atto che si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
9
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 1322/2022, del
16/12/2022, del Tribunale di Savona, così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
-nulla sulle spese.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 17/9/2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott.ssa Maria Laura MORELLO, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 1322/2022 del 16/12/2022 del Tribunale di
Savona, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Radina e dall'Avv. Bruno Radina, in forza di procura allegata all'atto di appello, presso i quali
è elettivamente domiciliata in Milano, via Emilio Visconti Venosta, n. 2
APPELLANTE contro
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, (in qualità di eredi di CP_4 Controparte_5 Persona_1
), (in qualità
[...] Controparte_6
di eredi di ), (in qualità di erede di Persona_1 Controparte_7 [...]
), (in qualità di erede di ), Persona_2 CP_8 Persona_2 [...]
(in qualità di erede di ), (in CP_9 Persona_2 CP_10
qualità di erede di ), (in qualità di erede di Persona_2 Parte_2 [...]
) e (in qualità di erede di ), Persona_2 CP_11 Persona_2
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ad integrale riforma dell'impugnata ordinanza resa inter partes dal Tribunale di Savona in data del 16.12.2022 con il n.1322/2022 nel giudizio
RG n.348/2022 e comunicata in data 16.12.2022, non notificata, e sentire accogliere il presente gravame e quindi così provvedere:
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1. Accertare e dichiarare che la ricorrente SI.ra possiede in modo esclusivo, Parte_1 pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni per quanto esposto in narrativa, l'immobile in Finale
Ligure (SV), via Molini n. 34 censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 41, particella 266, subalterno 13, via Molini n. 34, zona censuaria 1, piano 2-S1, interno 13, categoria A/3, classe U, vani 4, R.C. euro 599,09 e che prima di lei, da oltre vent'anni, detto bene è stato posseduto sempre in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto dal sig.
[...]
Per_3
2. Per l'effetto dichiarare in favore della ricorrente l'acquisto della proprietà del suddetto immobile per usucapione ventennale ex art. 1158 c.c.
3. Altresì per l'effetto dichiarare che il bene immobile in Finale Ligure (SV), via Molini n. 34 censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 41, particella 266, subalterno 13, via Molini n. 34, zona censuaria 1, piano 2-S1, interno 13, categoria A/3, classe U, vani 4, R.C. euro 599,09 non è parte della massa divisionale fra la ricorrente come identificata in epigrafe e i convenuti come identificati in epigrafe.
4. Ordinare al conservatore di Registri Immobiliari di Savona di effettuare le conseguenti trascrizioni e volture.
5. In via istruttoria, venga ammesso l'interrogatorio formale degli appellati, sui capitoli costituiti da quanto in narrativa del ricorso di primo grado sub 5), 6) e 7) preceduto dalla locuzione “vero che” ovvero:
5) vero che la SI.ra dopo la morte del sig. rimasta nel possesso del Pt_1 Persona_3
bene ereditario e ha sempre utilizzato l'immobile in questione come casa coniugale di villeggiatura in via esclusiva uti dominus, così come posseduta dal marito. vero che La SI.ra possiede ed utilizza l'immobile in Finale Ligure (SV), via Molini n. Pt_1
34 modo esclusivo uti dominus, continuativamente, pacificamente e manifestamente da oltre vent'anni, nella piena consapevolezza di tale animo da parte dei coeredi tutti. vero che i convenuti si sono sempre disinteressati dell'immobile a loro intestato, non avendolo mai utilizzato e/o gestito in alcun modo e non avendo, tra l'altro, mai contestato il conclamato esclusivo utilizzo uti dominus fatto dall'odierna ricorrente;
6) vero che la ricorrente, ha goduto del bene in questione in modo tale da manifestare l'inequivoca volontà di possederlo uti dominus;
7) vero che, trattandosi di una casa di villeggiatura, essa ha provveduto, così come il marito prima di lei, a sostenere il pagamento delle spese condominiali nonché i lavori di manutenzione, apportando delle migliorie e sostenendo direttamente tutte le spese
2 necessarie. Peraltro la SI.ra ha richiesto l'allaccio delle utenze, come dimostrato Pt_1
dalle fatture e ricevute di pagamento allegate, nonché al pagamento delle imposte. Essendo stata l'unica coerede a possedere effettivamente in via esclusiva, la SI.ra ha Pt_1
beneficiato di tutti i frutti dallo stesso prodotti, senza doverne in alcun modo rispondere ai convenuti o ad altre persone dagli stessi incaricati, che non hanno neppure mai avanzato alcuna richiesta in merito.
All'esito, in ogni caso l'appellante deferisce ai convenuti il giuramento decisorio sulla seguente domanda: “giuro e giurando affermo o nego che la sig.ra , nella Parte_1 qualità di coerede dell'immobile sito in Finale Ligure (SV), via Molini n. 34 censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 41, particella 266, subalterno 13, ha sempre usato,
e prima di lei il marito sig. tale immobile come casa coniugale di villeggiatura, Persona_3
tenendo per sé le uniche chiavi anche oltre il tempo della villeggiatura, impedendone così
l'accesso a tutti i coeredi in modo da sottrarlo all'uso e godimento da parte di questi, possedendolo per oltre venti anni in modo pacifico e indisturbato e totalmente esclusivo””.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/02/2022 agiva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Savona ex art. 702-bis c.p.c. al fine di sentir dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito in Finale Ligure (SV), via Molini, n. 34, (fg. 41, part. 266, sub. 13 del catasto di tale Comune). La ricorrente esponeva di essere coerede dei convenuti in giudizio per successione di e del di lei coniuge Persona_2 Persona_3
deceduto il 25.9.2012 ( al quale era pervenuto per successione della zia paterna, deceduta nel 1986) nella misura di 1/27 e che nella massa ereditaria era ricaduto l'immobile di cui sopra. Deduceva che, dopo la morte del marito è rimasta nel possesso del Persona_3
bene ereditario e ha sempre utilizzato l'immobile in questione come casa coniugale di villeggiatura in via esclusiva uti dominus, così come posseduta dal marito continuativamente, pacificamente e manifestamente per oltre venti anni, pagando le spese condominiali, le utenze domestiche, sostenendo i costi per la manutenzione e quelli delle imposte, mentre i convenuti si erano sempre disinteressati dell'immobile in questione.
Nessuno dei convenuti si costituiva nel giudizio.
Il Tribunale di Savona, senza assunzione di testi, respingeva la domanda, dichiarando che nulla era dovuto per le spese. Il Tribunale, richiamati gli artt. 714 e 1158 c.c., nonché il principio pacifico in giurisprudenza e richiamato dalla stessa ricorrente per cui “il coerede può usucapire la quota degli altri eredi senza necessità di interversione del titolo del possesso, essendo sufficiente il compimento di atti, univocamente rivolti contro i
3 compossessori, tali da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, ma come possessore esclusivo”, pur ritenendo che dalla documentazione in atti risultasse la prova del godimento esclusivo dell'immobile in questione, escludeva la sussistenza dei presupposti per l'usucapione. Affermava al riguardo che, ai fini dell'usucapione, occorre che risultino provate azioni e/o comportamenti tali da risultare incompatibili con la detenzione ad altro titolo o con la tolleranza degli aventi diritto, e che questi siano rivolti univocamente nei confronti dei compossessori. Quindi argomentava in ordine al fatto che i fatti specificamente esposti dalla ricorrente in parte narrativa, e contrariamente a quanto dalla stessa ripetutamente asserito, in realtà non fossero affatto incompatibili con il godimento ad altro titolo, e men che meno in riferimento alla plausibile tolleranza dei coeredi. Ancora, il Tribunale affermava che le prove orali dedotte attenevano a circostanze compatibili con il godimento ad altro titolo e con la tolleranza degli aventi diritto. Altre avevano carattere valutativo. I documenti allegati al ricorso introduttivo si riferivano ad adempimenti di natura fiscale o tributaria, e sono rivolti agli enti impositori, e non ai compossessori, di tal chè non possono in alcun modo qualificarsi come “atti univocamente rivolti ai compossessori”. Il pagamento di spese condominiali, documentato con le ricevute allegate sub 4-, è certamente compatibile con la detenzione ad altro titolo, ed anche con la mera tolleranza degli altri aventi diritto.
Avverso la citata sentenza ha interposto appello , chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza e l'accoglimento dell'originaria domanda, articolando i motivi di seguito indicati.
Con ordinanza del 31/05/2023 è stata dichiarata la contumacia degli appellati.
Disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte contenenti le conclusioni definitive delle parti, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 22/05/2024, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, pur dando atto del godimento esclusivo dell'immobile oggetto di causa da parte della , afferma la mancata allegazione, da Pt_1 parte di quest'ultima, di specifiche circostanze tali da permettere la qualificazione di tale godimento come possesso ad usucapionem. Afferma, al riguardo, di aver invocato il titolo per l'acquisto della proprietà, e cioè la maturata usucapione quale coerede, deducendo addirittura il tipo di uso, ossia quello di casa coniugale, inconciliabile e incompatibile con il godimento degli altri coeredi, così come in nome e nell'interesse di quelli, costituendo l'uso
4 dell'immobile come casa coniugale quel quid pluris idoneo a rendere inequivoco il godimento esclusivo contro i coeredi. Il Tribunale avrebbe violato gli artt. 714 e 1158 c.c., poiché il godimento esclusivo – e, quindi, il possesso esclusivo – del bene doveva considerarsi incompatibile con il godimento dell'immobile in nome e nell'interesse degli altri coeredi, senza necessità di allegare ulteriori circostanze specifiche, anche in ragione del carattere autodeterminato del diritto di proprietà.
2. Con il secondo motivo di appello lamenta l'erroneo rigetto delle istanze istruttorie proposte nel primo grado di giudizio, deducendo: -l'erroneità dell'affermazione del primo giudice di tardività delle istanze istruttorie formulate all'udienza del 11/11/2022, perché le stesse erano già state proposte con il ricorso introduttivo e, in ogni caso, perché il rito sommario di cognizione non prevede preclusioni circa la deduzione dei mezzi di prova;
- l'erroneità dell'affermazione inerente la natura valutativa delle istanze istruttorie formulate, in quanto, in realtà, erano volte a provare che l'immobile oggetto di causa era da lungo tempo adibito a casa coniugale, e quindi erano dedotte su di un fatto specifico, essendo a tutti noto quale sia il significato di casa coniugale, cioè il luogo riservato alla famiglia e condiviso al limite per ragioni di ospitalità; - l'erroneità della sentenza nella parte nella quale non ha valorizzato, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. la mancata costituzione in giudizio dei convenuti a fronte della produzione di documenti dai quali si evinceva che l'appellante e il di lei marito avevano goduto del bene a partire dal 1998. Ripropone quindi le istanze istruttorie non accolte in primo grado, deferendo, altresì, giuramento decisorio ai convenuti.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono nel complesso infondati.
Come è stato affermato già in precedente di questa Sezione (sentenza Corte di Appello
Genova n. 815/2024), “Nel caso di domanda di domanda di usucapione da parte del comproprietario del bene comune, viene in rilievo, in primo luogo, l'art. 714 c.c., che distingue l'ipotesi in cui vi sia un godimento separato dei beni comuni da parte del comproprietario, che non preclude la domanda di divisione, da quella in cui vi sia un possesso esclusivo da parte del comproprietario, causa dell'usucapione dell'intera proprietà.
La norma, quindi, prevede che il comproprietario può usucapire il bene comune solo nel caso in cui possa vantare un possesso esclusivo.
Si tratta di capire cosa si intende per possesso esclusivo.
Nella Relazione del n. 518, con riferimento all'art. 714 c.c., si legge che non occorre che il possessore compia “una opposizione contro il diritto degli altri partecipanti, essendo
5 sufficiente che egli compia atti idonei, nella loro univocità, a rivelare il mutamento del titolo del suo possesso”.
Tale mutamento del titolo, secondo la giurisprudenza, non coincide con un atto formale di interversione ex art. 1164 c.c. (anche se vi è un indirizzo minoritario che sostiene tale tesi:
Cass. 15845/12, in motivazione;
Cass. 21116/08 e Cass. 4289/54), ragion per cui il comproprietario usucapente non è tenuto a porre in essere atti di natura oppositiva per divenire possessore esclusivo.
Tuttavia, non è sufficiente l'esercizio delle facoltà che spettano, in quanto tale, al comproprietario.
Risulta, diversamente, necessario, secondo una massima ripetuta negli anni dalla Suprema
Corte, che il comproprietario eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa.
In sostanza, il comproprietario usucapente deve, di fatto, estromettere gli altri comproprietari dalla gestione del bene, manifestando l'intento di svincolarsi dalla volontà dei compartecipanti, in termini inequivoci, con un godimento del bene incompatibile con la possibilità di godimento altrui e di mantenimento da parte degli altri di un rapporto materiale con la cosa.
Su queste basi, quindi, non basta la dimostrazione di un uso maggiore o anche esclusivo del bene da parte di un comproprietario, in quanto è necessario che la condotta dell'usucapente denoti l'intenzione di possedere il bene oltre la legittimazione fornitagli dal titolo di comproprietà, con conseguente esclusione degli altri compartecipi.
Tale intenzione deve essere inequivoca, in quanto, in materia, opera la presunzione di tolleranza, da parte dei comunisti, rispetto a singoli atti di utilizzazione della cosa comune eccedenti la misura del potere del singolo partecipante alle manifestazioni di possesso esclusivo del compartecipe (Cass. 9359/21; Cass. 9556/18).
Secondo la giurisprudenza, nel caso di condotte ambigue, è necessario che l'intento di estendere il proprio possesso sia comunicato, anche in modo informale, agli altri comproprietari. Solo allora, infatti, potrà cominciare a decorrere il termine di usucapione
(Cass. 32808/21; Cass. 15845/12, in motivazione e Cass. 21116/08).
Tanto premesso, l'appellante ha allegato di aver avuto sull'immobile oggetto della domanda di usucapione, un possesso ultraventennale esclusivo, manifestatosi: a) nell'occupazione esclusiva dello stesso;
b) nella disponibilità esclusiva delle chiavi di accesso allo stesso;
c)
6 nell'assenza di atti di ingerenza da parte degli altri condividenti;
d) nel pagamento di imposte/tasse (ICI, rifiuti) dal 1998, e di oneri condominiali.
Tali allegazioni, suffragate, quanto ai pagamenti, dalla relativa documentazione giustificativa, tuttavia non consentono di giungere alla conclusione del passaggio da compossesso a possesso esclusivo.
L'utilizzo esclusivo del bene non è circostanza decisiva ai fini dell'accoglimento della domanda. Infatti, ciascun comproprietario può far uso liberamente del bene di cui è cointestatario, ai sensi dell'art. 1102 c.c. Il comproprietario, di per sé, in quanto tale, già possiede, sia pure pro quota, le suddette parti comuni, sicché, per passare dal compossesso al possesso esclusivo, deve operare al di là di quelle che sono le facoltà tipiche del comproprietario, dimostrando che la sua relazione fattuale con il bene è ad immagine della proprietà esclusiva e non del suo diritto pro quota.
Come affermato nella sentenza summenzionata di questa Corte “Un'utilizzazione di detto bene più intensa e diversa da quella praticata dagli altri condomini, o finanche esclusiva, rientra nei canoni contemplati dall'art. 1102 c.c. (sul punto, Cass. 7019/19), così come rientra nelle facoltà del comproprietario utilizzare lui solo un determinato bene e financo abitarlo, anche per un lungo periodo (Cass. 2423/15).
Per queste ragioni, coerentemente, la giurisprudenza esclude che l'occupazione, in via esclusiva, di un bene comune da parte del singolo comproprietario possa qualificarsi come illecita e giustifichi, di per sé solo, il risarcimento del danno (Cass. 10264/23; in termini analoghi, Cass. 3045/18). “
Neppure dirimente è il fatto che l'appellante avesse in via esclusiva la disponibilità delle chiavi di accesso all'immobile.
L'astensione degli altri comunisti dall'uso della cosa rientra nella manifestazione delle facoltà comprese nel relativo diritto di comproprietà, che è imprescrittibile (Cass. 9359/21;
Cass. 9556/18; Cass. 15845/12; Cass. 23539/11; Cass. 7221/09; Cass. 9903/06; Cass.
16841/05). Trattasi pur sempre di un possesso “equivoco”, non sintomatico dell'intenzione di estromettere gli altri comunisti. Se gli altri comproprietari non hanno interesse rispetto a quel bene, usato solo da quel soggetto, è normale che questi solo disponga delle chiavi, essendo ciò un riflesso dell'uso esclusivo di quel bene, salvo prova del fatto (qui mancante) che tale disponibilità esclusiva sia stata voluta e manifestata al fine di escludere il compossesso dei coeredi (Cass. 9359/21). Analogamente, anche Cass. 23675/21 ha respinto la domanda di usucapione in un caso in cui il comproprietario aveva il possesso esclusivo delle chiavi di un fabbricato rurale, nel quale era residente, aveva provveduto alla
7 coltivazione in via esclusiva di alcuni terreni ed aveva sempre provveduto al pagamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni comuni. Da ultimo Cass. 3493/24, ha cassato la sentenza che aveva accolto la domanda di usucapione sul presupposto che l'usucapente aveva avuto la disponibilità esclusiva delle relative chiavi di accesso a fronte dell'astensione degli altri comproprietari, per molto tempo, dall'uso del bene o dal mostrare contrarietà all'altrui utilizzo, evidenziando che le attività svolte non erano sufficienti a dimostrare un passaggio inequivoco dal possesso del comproprietario a quello esclusivo.
Una diretta conseguenza dell'utilizzo più intenso di un bene da parte del comproprietario è che questi si intesti le utenze e provveda al relativo pagamento. La giurisprudenza ha, quindi, sostenuto l'irrilevanza del compimento di atti di gestione e amministrazione del bene comune o di soddisfacimento di obblighi o di erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune (Cass. 966/19; Cass. 10734/18; Cass. 10512/18; Cass. 9556/18; Cass.
17630/13, che ha ritenuto insufficiente a dimostrare l'usucapione il pagamento delle utenze domestiche;
Cass. 7221/09; Cass. 5226/02 e 13921/02), diversamente valorizzati da parte appellante.
Inoltre, secondo la giurisprudenza, aver provveduto al pagamento delle imposte ed al compimento di opere di manutenzione non costituisce condotta inequivoca ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri (Cass.
35067/22).
La prova dedotta, quindi, non è sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione, tanto più che la giurisprudenza ritiene irrilevanti, ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione, sia la completa assunzione di tutti gli oneri ordinari e straordinari di miglioria della res communis (Cass. 1529/85), sia il compimento di lavori di ristrutturazione dell'immobile, seppure adibito ad abitazione personale del coerede, ma di proprietà di tutti i coeredi (Cass. 17462/09; Cass. 25646/08), in quanto né apertamente contrastanti, né inconciliabili con la possibilità di godimento altrui. Inoltre, secondo Cass. 24214/14 “allorché un coerede utilizzi ed amministri un bene ereditario provvedendo, tra l'altro, ad eseguirvi lavori od opere, sussiste la presunzione iuris tantum che egli agisca in tale qualità e che anticipi le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi”.
Va, altresì condivisa la motivazione del Tribunale per cui le circostanze dedotte a prova sub cap. 7 sono compatibili con la condiscendenza degli altri comproprietari/coeredi, molti dei quali familiari, circostanza, questa incompatibile con il possesso esclusivo.
8 “Gli atti di tolleranza, che secondo l'art. 1144 cod. civ. non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità o da consueti rapporti di buon vicinato i quali, mentre "a priori" ingenerano e giustificano la "permissio", conducono per converso ad escludere nella valutazione "a posteriori" la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. Peraltro, il vincolo di stretta parentela intercorrente tra i soggetti medesimi (nel caso, fratelli) consente di configurare la sussistenza della tolleranza anche in mancanza delle suindicate caratteristiche della breve durata e della limitata incidenza del godimento assentito” (Cass. 18360/04).
“Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito” (Cass. 9661/06).
Non hanno rilevanza, alla luce di quanto affermato, quindi le prove orali reiterate in questa e già respinte dal primo giudice, né tanto meno il deferimento del giuramento decisorio, posto che le circostanze ivi dedotte sono non decisive ai fini decisori, così come parimenti
è irrilevante la contumacia degli appellati, che in ogni caso non ha significato di “non contestazione”.
In conclusione, quindi, il possesso esercitato da su tutti i beni oggetto delle domande di usucapione si è tradotto in attività non univocamente sintomatiche di una volontà diretta ad operare non più uti condominus, bensì uti dominus, rimasta nei confini dei poteri conferiti dall'art. 1102 c.c. e non vi è stata alcuna chiara enunciazione alle controparti di una sua intenzione a sovvertire il suo potere in contrapposizione con le altrui facoltà, così come richiesto dalla giurisprudenza.
Da quanto precede, discende che non sussistono i presupposti per l'usucapione del bene, con conseguente rigetto dell'appello.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione degli appellati.
Si da atto che si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 1322/2022, del
16/12/2022, del Tribunale di Savona, così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
-nulla sulle spese.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 17/9/2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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