TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/12/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. GI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. AU EP - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 901/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mario Germinara
e
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Marco De Meo
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato in data 1.8.2025 e da note di trattazione scritta disgiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato l'1.8.2025 i ricorrenti, Parte_1
e , sulle premesse: - di aver intrattenuto una relazione more uxorio
[...] Controparte_1 nel corso della quale il 23.11.2010 è nata la figlia riconosciuta da entrambi i Persona_1 genitori;
- che, essendo nel tempo venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, i genitori hanno deciso di cessare la propria convivenza;
- di aver raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei
1 confronti della figlia nata dalla loro unione;
tanto premesso, hanno adito il Tribunale di Crotone per sentir omologare le conclusioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno insistito per l'omologa delle condizioni fissate nel ricorso.
Con ordinanza del 26.11.2025 il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione. Il
3.9.2025 il P.M. è intervenuto, esprimendo parere favorevole.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole in ossequio agli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. c.c..
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015;
Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato l'1.8.2025 e, per l'effetto, dispone che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente alla figlia da loro generata fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alle predette Persona_1 condizioni;
2. nulla sulle spese processuali.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice est. La Presidente
AU EP RD Alessandra LI
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. GI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. AU EP - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 901/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mario Germinara
e
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Marco De Meo
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato in data 1.8.2025 e da note di trattazione scritta disgiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato l'1.8.2025 i ricorrenti, Parte_1
e , sulle premesse: - di aver intrattenuto una relazione more uxorio
[...] Controparte_1 nel corso della quale il 23.11.2010 è nata la figlia riconosciuta da entrambi i Persona_1 genitori;
- che, essendo nel tempo venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, i genitori hanno deciso di cessare la propria convivenza;
- di aver raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei
1 confronti della figlia nata dalla loro unione;
tanto premesso, hanno adito il Tribunale di Crotone per sentir omologare le conclusioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno insistito per l'omologa delle condizioni fissate nel ricorso.
Con ordinanza del 26.11.2025 il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione. Il
3.9.2025 il P.M. è intervenuto, esprimendo parere favorevole.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole in ossequio agli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. c.c..
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015;
Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato l'1.8.2025 e, per l'effetto, dispone che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente alla figlia da loro generata fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alle predette Persona_1 condizioni;
2. nulla sulle spese processuali.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice est. La Presidente
AU EP RD Alessandra LI
2