TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/07/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 126 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, per procura telematicamente Parte_1 allegata al ricorso, dall'Avv. Carlo Trimarchi, presso il cui studio, sito in Palmi alla Via Papa
Giovanni XXIII, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, per procura CP_1 telematicamente allegata alla memoria di costituzione, dagli avv.ti Alessia Pitelli del Foro di Padova
e Antonio Barilari del Foro di Palmi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Gioia Tauro alla Via Nazionale 111 n. 114;
-resistente -
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'8 luglio 2025, le parti personalmente presenti hanno dichiarato di accettare la proposta formulata dal Giudice all'udienza del 24.6.25 di seguito riportata: <conferma dei provvedimenti provvisori vigenti, con l'unica modifica relativa all'estensione del diritto di visita paterno, a fine settimana alterni, a decorrere dal venerdì all''uscita di scuola e fino alla domenica.
Rinuncia reciproca alle rispettive domande di addebito e spese compensate>>.
I procuratori delle parti hanno preso atto della volontà dei rispettivi assistiti e hanno precisato congiuntamente le conclusioni in senso conforme alla proposta giudiziale, rinunciando ai termini per le memorie conclusionali.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Si riporta lo svolgimento del giudizio, come già sintetizzato nella sentenza che ha pronunciato sullo status, resa dal Collegio in diversa composizione e depositata il 12.12.2024:
“Con ricorso depositato in data 31.1.2024 la ricorrente deduceva di avere contratto matrimonio concordatario in Palmi, in data 11.08.2016 con il Sig. optando per la separazione CP_1 dei beni, come si evince dall'estratto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Palmi, registrato al n. 51, parte II serie A– Ufficio 1; precisava che dall'unione coniugale erano nati due figli, in data 02.07.18 il figlio (C.F. ) ed in data 18/07/20 la Persona_1 C.F._1 figlia ), entrambi di cittadinanza italiana, e che da Persona_2 CodiceFiscale_2 subito il rapporto tra i coniugi risultava difficile posto che per motivi lavorativi il sig. CP_1 risultava scarsamente presente nel ménage familiare ed anche dal punto di vista economico nonostante gli ottimi risultati e riconoscimenti ottenuti fino da ultimo a fondare una propria società operante nella raccolta e trasporto dei rifiuti, il rapporto poi degenerava a seguito di due citazioni Co a giudizio che raggiungevano il relativi al periodo nel quale lavorava presso la .DI CP_1 nonché dopo avere appreso che lo stesso la aveva esclusa da tutte le questioni economiche e di conti correnti solo intestati a lui facendo ricadere tutte le esigenze della famiglia sulla moglie che aveva soltanto un lavoro part-time perché doveva gestire due bambini molto piccoli . Succedeva che in data 26.12.22, la ricorrente era costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale, in via temporanea, in quanto il coniuge non riusciva a contenere la propria aggressività manifestatasi con violenza sulle cose e verbalmente, nemmeno dinanzi ai bambini ed a comunicare che si era collocata presso la casa dei propri genitori. Chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione con affido condiviso dei minori ed obbligo a carico del marito circa il mantenimento dei minori con pagamento anche del contributo abitativo considerato che la stessa era stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare. Si costituiva la resistente contestando la domanda per come formulata e proponendo domanda riconvenzionale con addebito alla moglie quale causa principale del degenerarsi del rapporto considerato che la stessa aveva intrecciato una relazione more uxorio e per cio' solo contestava tutte le richieste e concludeva per la pronuncia della separazioni alle condizioni ivi indicate soprattutto in ordine all'affido condiviso dei minori, il mantenimento ed il diritto di visita. All'udienza del 12.12.24 le parti venivano rimesse al Collegio per la pronuncia sullo status riservando all'esito ogni valutazione sulle ulteriori richieste.”.
Prima del deposito della sentenza che ha pronunciato sullo status, all'esito della comparizione dei coniugi all'udienza del 15.5.2024, con ordinanza resa in pari data erano stati adottati i provvedimenti provvisori, che prevedevano, oltre all'autorizzazione a vivere separati, anche l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e , e la loro collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2 madre nell'abitazione presa in affitto in Palmi, con determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli stabilita in € 750,00 (euro 375,00 euro a figlio, comprensivi di “contributo abitativo”), rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondere alla madre entro gg.
5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (previamente concordate e successivamente documentate). Con lo stesso provvedimento, le visite paterne venivano così stabilite: “salvo diverso accordo formatosi tra i genitori, il padre non collocatario potrà tenere con sé i figli a settimane alterne: a. il martedì, il giovedì ed il venerdì dall'uscita di scuola e sino alle ore 20.00 (prima di cena); b. il mercoledì dall'uscita di scuola e sino alle ore 20.00 (prima di cena) e dal sabato all'uscita di scuola sino alla domenica sera (cena compresa); salvo diverso accordo formatosi tra i genitori, i figli trascorreranno il giorno di Vigilia di Natale e Natale ed il 31 dicembre con un genitore ed il giorno di Santo Stefano ed il Capodanno e l'Epifania con l'altro, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, e ciò ad anni alterni;
trascorreranno, altresì, il giorno del loro compleanno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro ad anni alterni;
salvo diverso accordo formatosi tra i genitori, nel periodo festivo il padre non collocatario potrà tenere con sé i figli per una settimana continuativa sia a luglio che ad agosto;
le settimane devono essere concordate tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno ed in difetto di accordo si indica la terza settimana di luglio e la seconda di agosto quali settimane attribuite al genitore non collocatario”.
Rimessa la causa sul ruolo, dopo la pronuncia sullo stauts, per l'istruzione delle questioni relative alle domande residue, il procedimento è stato riassegnato;
quindi, all'udienza del 24.06.2025, il GI ha formulato alle parti personalmente presenti la seguente proposta per il bonario componimento della lite: <conferma dei provvedimenti provvisori vigenti, con l'unica modifica relativa all'estensione del diritto di visita paterno, a fine settimana alterni, a decorrere dal venerdì all''uscita di scuola e fino alla domenica. Rinuncia reciproca alle rispettive domande di addebito e spese compensate>>.
All'udienza dell'08.07.2025, le parti personalmente presenti hanno dichiarato di accettare la proposta formulata dal Giudice alla precedente udienza e i procuratori delle parti ne hanno preso atto, precisando le conclusioni in via congiunta conformemente alla proposta giudiziale e rinunciando ai termini per le memorie conclusionali, come trascritto in epigrafe.
2. Essendo già stata definita la questione sullo status, occorre in questa sede decidere sulle domande conseguenziali.
Sul punto, il Collegio ritiene di poter prendere atto (analogamente a quanto avviene nella separazione consensuale, cosi come nel divorzio congiunto: v., tra le altre, Cassazione civile 20 agosto 2014, n. 18066) delle condizioni stabilite consensualmente dalle parti su proposta del
Giudice, trattandosi di condizioni - già oggi vigenti per effetto dei provvedimenti provvisori assunti nell'ambito del presente procedimento - non lesive dell'interesse dei figli minori.
Pertanto, i figli minori e restano affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano gli stessi;
i minori avranno collocazione prevalente presso la madre, con domicilio nell'abitazione presa in affitto dalla stessa in Palmi;
il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 750,00 (euro 375,00 euro a figlio che comprende altresì il contributo abitativo), somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie
(previamente concordate e successivamente documentate); salvo diverso accordo formatosi tra i genitori, il padre non collocatario potrà tenere con sé i figli a settimane alterne:
a. il martedì, il giovedì ed il venerdì dall'uscita di scuola e sino alle ore 20.00 (prima di cena);
b. il mercoledì dall'uscita di scuola e sino alle ore 20.00 (prima di cena) e dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera (cena compresa);
-salvo diverso accordo formatosi tra i genitori, i figli trascorreranno il giorno di Vigilia di Natale e
Natale ed il 31 dicembre con un genitore ed il giorno di Santo Stefano ed il Capodanno e l'Epifania con l'altro, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, e ciò ad anni alterni;
trascorreranno, altresì, il giorno del loro compleanno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro ad anni alterni;
-salvo diverso accordo formatosi tra i genitori, nel periodo festivo il padre non collocatario potrà tenere con sé i figli per una settimana continuativa sia a luglio che ad agosto;
le settimane devono essere concordate tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno ed in difetto di accordo si indica la terza settimana di luglio e la seconda di agosto quali settimane attribuite al genitore non collocatario. 3. Nient'altro è da decidere, avendo le parti rinunciato, con l'accordo richiamato nelle conclusioni rassegnate, ad ogni altra domanda.
4. Sussistono infine giusti motivi, attesa la natura della controversia e la sostanziale assenza di soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con ricorso depositato in Cancelleria il 31.1.2024, nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_1
- Prende atto delle condizioni accettate consensualmente dalle parti, nei termini meglio trascritti in parte motiva;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 126 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, per procura telematicamente Parte_1 allegata al ricorso, dall'Avv. Carlo Trimarchi, presso il cui studio, sito in Palmi alla Via Papa
Giovanni XXIII, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, per procura CP_1 telematicamente allegata alla memoria di costituzione, dagli avv.ti Alessia Pitelli del Foro di Padova
e Antonio Barilari del Foro di Palmi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Gioia Tauro alla Via Nazionale 111 n. 114;
-resistente -
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'8 luglio 2025, le parti personalmente presenti hanno dichiarato di accettare la proposta formulata dal Giudice all'udienza del 24.6.25 di seguito riportata: <conferma dei provvedimenti provvisori vigenti, con l'unica modifica relativa all'estensione del diritto di visita paterno, a fine settimana alterni, a decorrere dal venerdì all''uscita di scuola e fino alla domenica.
Rinuncia reciproca alle rispettive domande di addebito e spese compensate>>.
I procuratori delle parti hanno preso atto della volontà dei rispettivi assistiti e hanno precisato congiuntamente le conclusioni in senso conforme alla proposta giudiziale, rinunciando ai termini per le memorie conclusionali.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Si riporta lo svolgimento del giudizio, come già sintetizzato nella sentenza che ha pronunciato sullo status, resa dal Collegio in diversa composizione e depositata il 12.12.2024:
“Con ricorso depositato in data 31.1.2024 la ricorrente deduceva di avere contratto matrimonio concordatario in Palmi, in data 11.08.2016 con il Sig. optando per la separazione CP_1 dei beni, come si evince dall'estratto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Palmi, registrato al n. 51, parte II serie A– Ufficio 1; precisava che dall'unione coniugale erano nati due figli, in data 02.07.18 il figlio (C.F. ) ed in data 18/07/20 la Persona_1 C.F._1 figlia ), entrambi di cittadinanza italiana, e che da Persona_2 CodiceFiscale_2 subito il rapporto tra i coniugi risultava difficile posto che per motivi lavorativi il sig. CP_1 risultava scarsamente presente nel ménage familiare ed anche dal punto di vista economico nonostante gli ottimi risultati e riconoscimenti ottenuti fino da ultimo a fondare una propria società operante nella raccolta e trasporto dei rifiuti, il rapporto poi degenerava a seguito di due citazioni Co a giudizio che raggiungevano il relativi al periodo nel quale lavorava presso la .DI CP_1 nonché dopo avere appreso che lo stesso la aveva esclusa da tutte le questioni economiche e di conti correnti solo intestati a lui facendo ricadere tutte le esigenze della famiglia sulla moglie che aveva soltanto un lavoro part-time perché doveva gestire due bambini molto piccoli . Succedeva che in data 26.12.22, la ricorrente era costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale, in via temporanea, in quanto il coniuge non riusciva a contenere la propria aggressività manifestatasi con violenza sulle cose e verbalmente, nemmeno dinanzi ai bambini ed a comunicare che si era collocata presso la casa dei propri genitori. Chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione con affido condiviso dei minori ed obbligo a carico del marito circa il mantenimento dei minori con pagamento anche del contributo abitativo considerato che la stessa era stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare. Si costituiva la resistente contestando la domanda per come formulata e proponendo domanda riconvenzionale con addebito alla moglie quale causa principale del degenerarsi del rapporto considerato che la stessa aveva intrecciato una relazione more uxorio e per cio' solo contestava tutte le richieste e concludeva per la pronuncia della separazioni alle condizioni ivi indicate soprattutto in ordine all'affido condiviso dei minori, il mantenimento ed il diritto di visita. All'udienza del 12.12.24 le parti venivano rimesse al Collegio per la pronuncia sullo status riservando all'esito ogni valutazione sulle ulteriori richieste.”.
Prima del deposito della sentenza che ha pronunciato sullo status, all'esito della comparizione dei coniugi all'udienza del 15.5.2024, con ordinanza resa in pari data erano stati adottati i provvedimenti provvisori, che prevedevano, oltre all'autorizzazione a vivere separati, anche l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e , e la loro collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2 madre nell'abitazione presa in affitto in Palmi, con determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli stabilita in € 750,00 (euro 375,00 euro a figlio, comprensivi di “contributo abitativo”), rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondere alla madre entro gg.
5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (previamente concordate e successivamente documentate). Con lo stesso provvedimento, le visite paterne venivano così stabilite: “salvo diverso accordo formatosi tra i genitori, il padre non collocatario potrà tenere con sé i figli a settimane alterne: a. il martedì, il giovedì ed il venerdì dall'uscita di scuola e sino alle ore 20.00 (prima di cena); b. il mercoledì dall'uscita di scuola e sino alle ore 20.00 (prima di cena) e dal sabato all'uscita di scuola sino alla domenica sera (cena compresa); salvo diverso accordo formatosi tra i genitori, i figli trascorreranno il giorno di Vigilia di Natale e Natale ed il 31 dicembre con un genitore ed il giorno di Santo Stefano ed il Capodanno e l'Epifania con l'altro, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, e ciò ad anni alterni;
trascorreranno, altresì, il giorno del loro compleanno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro ad anni alterni;
salvo diverso accordo formatosi tra i genitori, nel periodo festivo il padre non collocatario potrà tenere con sé i figli per una settimana continuativa sia a luglio che ad agosto;
le settimane devono essere concordate tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno ed in difetto di accordo si indica la terza settimana di luglio e la seconda di agosto quali settimane attribuite al genitore non collocatario”.
Rimessa la causa sul ruolo, dopo la pronuncia sullo stauts, per l'istruzione delle questioni relative alle domande residue, il procedimento è stato riassegnato;
quindi, all'udienza del 24.06.2025, il GI ha formulato alle parti personalmente presenti la seguente proposta per il bonario componimento della lite: <conferma dei provvedimenti provvisori vigenti, con l'unica modifica relativa all'estensione del diritto di visita paterno, a fine settimana alterni, a decorrere dal venerdì all''uscita di scuola e fino alla domenica. Rinuncia reciproca alle rispettive domande di addebito e spese compensate>>.
All'udienza dell'08.07.2025, le parti personalmente presenti hanno dichiarato di accettare la proposta formulata dal Giudice alla precedente udienza e i procuratori delle parti ne hanno preso atto, precisando le conclusioni in via congiunta conformemente alla proposta giudiziale e rinunciando ai termini per le memorie conclusionali, come trascritto in epigrafe.
2. Essendo già stata definita la questione sullo status, occorre in questa sede decidere sulle domande conseguenziali.
Sul punto, il Collegio ritiene di poter prendere atto (analogamente a quanto avviene nella separazione consensuale, cosi come nel divorzio congiunto: v., tra le altre, Cassazione civile 20 agosto 2014, n. 18066) delle condizioni stabilite consensualmente dalle parti su proposta del
Giudice, trattandosi di condizioni - già oggi vigenti per effetto dei provvedimenti provvisori assunti nell'ambito del presente procedimento - non lesive dell'interesse dei figli minori.
Pertanto, i figli minori e restano affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano gli stessi;
i minori avranno collocazione prevalente presso la madre, con domicilio nell'abitazione presa in affitto dalla stessa in Palmi;
il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 750,00 (euro 375,00 euro a figlio che comprende altresì il contributo abitativo), somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie
(previamente concordate e successivamente documentate); salvo diverso accordo formatosi tra i genitori, il padre non collocatario potrà tenere con sé i figli a settimane alterne:
a. il martedì, il giovedì ed il venerdì dall'uscita di scuola e sino alle ore 20.00 (prima di cena);
b. il mercoledì dall'uscita di scuola e sino alle ore 20.00 (prima di cena) e dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera (cena compresa);
-salvo diverso accordo formatosi tra i genitori, i figli trascorreranno il giorno di Vigilia di Natale e
Natale ed il 31 dicembre con un genitore ed il giorno di Santo Stefano ed il Capodanno e l'Epifania con l'altro, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, e ciò ad anni alterni;
trascorreranno, altresì, il giorno del loro compleanno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro ad anni alterni;
-salvo diverso accordo formatosi tra i genitori, nel periodo festivo il padre non collocatario potrà tenere con sé i figli per una settimana continuativa sia a luglio che ad agosto;
le settimane devono essere concordate tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno ed in difetto di accordo si indica la terza settimana di luglio e la seconda di agosto quali settimane attribuite al genitore non collocatario. 3. Nient'altro è da decidere, avendo le parti rinunciato, con l'accordo richiamato nelle conclusioni rassegnate, ad ogni altra domanda.
4. Sussistono infine giusti motivi, attesa la natura della controversia e la sostanziale assenza di soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con ricorso depositato in Cancelleria il 31.1.2024, nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_1
- Prende atto delle condizioni accettate consensualmente dalle parti, nei termini meglio trascritti in parte motiva;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola