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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
EM SC, Presidente e Relatore AMOVILLI PAOLO, Giudice PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 52/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Guardea - Largo Mazzini 5 05025 Guardea TR
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 130/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERNI sez. 1 e pubblicata il 19/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 58 IMU 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'appellante conclude come in atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso gli avvisi d'accertamento notificati dal comune di Guardea per IMU e TASI anno 2018 relativi ad alcuni immobili in località Macchie, deducendone l'illegittimità trattandosi di fabbricati non ultimati e comunque strumentali all'esercizio dell'attività agricola. Il comune si è costituito in giudizio concludendo per la conferma della legittimità del proprio operato. Con sentenza n. 130/24 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni ha respinto il ricorso. Propone appello il contribuente. Il comune non si è costituito nel giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza deducendone l'erroneità per aver disatteso l'eccezione di intassabilità degli immobili perchè non ultimati nonché in quanto rurali. Il primo motivo è infondato. Rappresenta invero principio giurisprudenziale notorio in tema di IMU che l'iscrizione dell'unità immobiliare al catasto, come nella fattispecie, costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene ad IMU (Cass. 11646/19; Cass. 8536/19). Inoltre, contrariamente a quanto prospettato dal contribuente, gli immobili non possono ritenersi inagibili sulla base della sola documentazione fotografica allegata al ricorso, di per sé inidonea a dimostrare la riconducibilità delle immagini alle unità oggetto dell'accertamento nonché la dedotta inutilizzabilità. Il secondo motivo è invece fondato. Anche se i fabbricati non sono accatastati come rurali, tale qualità sembra rinvenibile di fatto sulla base della documentazione prodotta dall'appellante sia nel giudizio di primo grado che nella presente fase. Ciò determina l'esenzione dall'imposta in quanto immobili strumentali all'attività agraria svolta dal contribuente. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
EM SC, Presidente e Relatore AMOVILLI PAOLO, Giudice PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 52/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Guardea - Largo Mazzini 5 05025 Guardea TR
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 130/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERNI sez. 1 e pubblicata il 19/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 58 IMU 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'appellante conclude come in atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso gli avvisi d'accertamento notificati dal comune di Guardea per IMU e TASI anno 2018 relativi ad alcuni immobili in località Macchie, deducendone l'illegittimità trattandosi di fabbricati non ultimati e comunque strumentali all'esercizio dell'attività agricola. Il comune si è costituito in giudizio concludendo per la conferma della legittimità del proprio operato. Con sentenza n. 130/24 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni ha respinto il ricorso. Propone appello il contribuente. Il comune non si è costituito nel giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza deducendone l'erroneità per aver disatteso l'eccezione di intassabilità degli immobili perchè non ultimati nonché in quanto rurali. Il primo motivo è infondato. Rappresenta invero principio giurisprudenziale notorio in tema di IMU che l'iscrizione dell'unità immobiliare al catasto, come nella fattispecie, costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene ad IMU (Cass. 11646/19; Cass. 8536/19). Inoltre, contrariamente a quanto prospettato dal contribuente, gli immobili non possono ritenersi inagibili sulla base della sola documentazione fotografica allegata al ricorso, di per sé inidonea a dimostrare la riconducibilità delle immagini alle unità oggetto dell'accertamento nonché la dedotta inutilizzabilità. Il secondo motivo è invece fondato. Anche se i fabbricati non sono accatastati come rurali, tale qualità sembra rinvenibile di fatto sulla base della documentazione prodotta dall'appellante sia nel giudizio di primo grado che nella presente fase. Ciò determina l'esenzione dall'imposta in quanto immobili strumentali all'attività agraria svolta dal contribuente. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate