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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4167 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari dott. Vincenzo Maria
CO ha pronunziato all'udienza del 7.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 2549 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Filippo Dipalma;
Opponente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
**************
Con ricorso depositato il 23.2.2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31420230003034189000 del
24.11.2023, notificatole dall in data 15.1.2024 ed avente ad oggetto i CP_1 contributi dovuti in virtù dell'iscrizione alla gestione commercianti per il periodo dal gennaio 2016 al giugno 2022. La ricorrente ha allegato di essere stata titolare di omonima ditta individuale e di P.IVA sino al 30.6.2022 (nonostante l'attività di impresa fosse già terminata il 31.12.2021).
Ciò posto, l'opponente ha allegato che, per il periodo di imposta relativo agli anni 2018-2022, aveva optato per il regime fiscale forfettario e, sussistendo i requisiti previsti dalla legge, aveva anche aderito al regime contributivo agevolato con diritto alla riduzione del 35% dei contributi.
Ha lamentato come l avesse tuttavia fatto valere una maggior pretesa CP_1 contributiva, reputandola dovuta per la non spettanza delle agevolazioni.
Ha invece posto in evidenza, per gli anni 2018-2021, di aver correttamente compilato in sede di dichiarazione fiscale l'apposito quadro LM sez. II relativo al regime forfettario.
Ha, dunque, sostenuto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi
76 e 77, L. 190/2014, così come l'illegittimità delle sanzioni applicate (poiché parametrate alla fattispecie dell'evasione contributiva), anche eccependo l'intervenuta prescrizione per la pretesa relativa agli anni 2016 e 2017.
Quanto, specificamente, all'anno 2022, ha precisato come il credito dell' CP_1 fatto valere con l'avviso di addebito dovesse considerarsi parzialmente insussistente, per avere diritto alla riduzione del 35% dei contributi.
Ritualmente instauratosi il contradditorio si è costituito in giudizio l' , CP_1 concludendo per l'integrale rigetto dell'opposizione.
L' convenuto ha, in particolare, dedotto di aver provveduto “a CP_1 revocare 'il regime agevolato' dal 2016” in poi, sul presupposto che l'opponente - in sede di dichiarazione reddituale presentata nel 2017 e riferita al reddito prodotto nel 2016 – aveva compilato la sezione I del quadro
LM, in luogo della sezione II.
Sul punto, ha richiamato il Messaggio n. 3334/2023, nel senso dell'inefficacia di eventuali dichiarazioni integrative ad opera di soggetti, quale l'odierna opponente, che avessero optato per il regime dei minimi
Pag. 2 di 9 (ostativo all'agevolazione contributiva per cui è causa, ai sensi dell'art. 1, comma 57, lett. a, L. 190/2014).
Ha, in ogni caso, eccepito l'assenza di domanda amministrativa utile per usufruire del regime contributivo agevolato.
Infine, ha preso posizione sull'eccezione di prescrizione, contestandone il decorso, anche tenendo conto dei termini di sospensione introdotti con la normativa emergenziale e degli atti interruttivi medio tempore intervenuti.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'opposizione deve giudicarsi infondata nella parte relativa alla eccepita prescrizione dei crediti contributivi riferibili agli anni 2016 e
2017.
Sul punto, infatti, tenendo conto delle date di scadenza di ciascun pagamento (come termine iniziale di decorrenza della prescrizione) e della normativa emergenziale che ha previsto una sospensione di 311 giorni (art. 37 D.L. 18/2020 ed art. 11 D.L. 183/2020), va osservato come, alla data di notificazione dell'avviso di addebito, il quinquennio di legge non era già integralmente trascorso.
In particolare, può attribuirsi efficacia interruttiva al diniego di autotutela inoltrato, in data 2.8.2022, al difensore dell'odierna opponente.
A questo proposito, giova ricordare che, in tema di prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora
(elemento oggettivo).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non
Pag. 3 di 9 richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto” (Cass. civ.,
Sez. lav., 28/11/2016, n. 24116).
Relativamente, poi, al requisito soggettivo la giurisprudenza ha precisato che finanche l'atto inviato al rappresentante apparente produce effetti interruttivi, qualora il debitore abbia tenuto un comportamento colposo idoneo ad ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento di una valida rappresentanza (Cass. civ., Sez. III, 28/08/2003, n. 12617).
Ebbene, nel caso di specie, a fronte di una verifica del cassetto previdenziale - dalla quale erano emersi contributi previdenziali non pagati -
l'Avv. Dipalma, “in nome e per conto” di , chiedeva che Parte_1 fosse annullata la pretesa contributiva relativa agli anni 2016-2022; la
Direzione Provinciale di Bari rispondeva che l'odierna opponente aveva fruito di agevolazioni contributive non spettanti, articolandone le motivazioni.
Dunque, confermando le risultanze del cassetto previdenziale, l' CP_1 manifestava la persistente volontà di ottenere il soddisfacimento dei crediti contributivi, conseguentemente ponendo in essere un idoneo atto interruttivo dei termini prescrizionali.
Passando al merito delle pretese relative agli anni 2018-2022, deve darsi atto che ha aderito al regime fiscale forfettario, in base Parte_1 al quale il reddito imponibile viene calcolato attraverso l'applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi conseguiti e per il quale è prevista un'imposta sostitutiva del 15% che sostituisce quelle relative al regime ordinario (Irpef e addizionali), con esenzione dall'IVA. Tale regime fiscale si applica laddove i ricavi conseguenti rientrino entro i limiti ex lege previsti.
Infatti, per gli anni 2018- 2022, l'odierna istante ha regolarmente compilato l'apposito quadro LM - sez. II della dichiarazione fiscale relativo al regime
Pag. 4 di 9 forfettario;
l'opponente ha quindi corrisposto i contributi all' secondo il CP_1 regime contributivo agevolato, con l'applicazione della riduzione del 35%.
Ciò posto, va innanzitutto rimarcato che, in ordine alla sussistenza dei requisiti reddituali per l'accesso al regime fiscale forfettario, non vi sono mai state contestazioni da parte dell' . CP_1
Come pure non è controverso che , sempre in relazione Parte_1 al predetto periodo oggetto di opposizione, è stata una lavoratrice autonoma, iscritta alla Gestione contributiva degli artigiani e dei commercianti e non ha ecceduto nei limiti di redditualità pari a € 85.000,00 annui previsti dalla legge (requisiti oggettivi).
Fatta tale premessa, l'aver aderito al regime dei minimi per gli anni 2016-
2017 non può costituire causa ostativa all'adesione, per i successivi anni, al regime forfettario, essendo l'opponente stata in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e non essendo incorsa in alcuna causa di esclusione.
La stessa Agenzia , del resto, ha stabilito che coloro che CP_2 fossero già in attività e che avessero, in anni precedenti, aderito a regimi fiscali differenti potessero comunque accedere al regime forfettario, soprattutto ove non vi fossero stati più i requisiti per mantenere in vita il regime pregresso, quale quello dei minimi (abrogato dalla stessa L.
190/2014), con conseguente irrilevanza del vincolo triennale evocato dall' . CP_1
In effetti, come correttamente dedotto dalla difesa della ricorrente, la legge di stabilità del 2015 (comma 88) ha consentito a coloro che applicavano il regime fiscale dei minimi sino al 31 dicembre 2014 di continuare ad applicarlo per tutto il periodo residuo al fine del completamento del quinquennio o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo al quinquennio o, come nel caso oggetto di causa, di accedere al nuovo (naturale) regime forfettario, proprio come avvenuto nella dichiarazione dei redditi dell'odierna opponente, dal 2018 in poi, compilando
Pag. 5 di 9 il riquadro LM sez. II, senza che alcun rilievo risulta neppure essere stato sollevato dall' . Controparte_3
Ad ulteriore conferma della correttezza delle deduzioni difensive dell'opponente, va tenuto presente quanto riportato nel Messaggio CP_1
3334 del 26.9.2023, ossia che “l'applicazione del regime previdenziale agevolato è subordinata alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge” e che, di conseguenza, “ai fini della verifica della legittimità della fruizione delle agevolazioni in oggetto, è necessario prevedere il controllo dei dati fiscali dei contribuenti che hanno dichiarato di voler beneficiare della agevolazione stessa attraverso la compilazione del quadro LM, sezione II – regime forfettario, del Modello Redditi PF relativo all'anno di imposta di riferimento”.
In altri termini, è lo stesso Messaggio invocato nella memoria difensiva CP_1
a confermare la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione contributiva
(evidentemente richiesta in via telematica, come anche dimostrato dal rilievo che l' , quando interpellato in sede amministrativa sulla propria maggiore CP_1 pretesa, ha giustificato le proprie determinazioni solo sulla scorta della compilazione della sez. I del quadro LM nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2016 e 2017, sul presupposto dell'avvenuta presentazione di una rituale e tempestiva domanda di fruizione dell'agevolazione contributiva).
Dunque, l'odierna opponente ha legittimamente proceduto all'accesso al regime fiscale forfettario ed anche all'adesione al regime contributivo agevolato così come previsto dall'art. 76, comma 1, L. 190/2014, che dispone che “i soggetti aderenti al regime forfettario possano applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84” (il comma 77 prevede che “il reddito forfettario ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponile ai sensi dell'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta al
35%...”).
Pag. 6 di 9 In definitiva, la regolare compilazione, per gli anni 2018-2022, della sezione relativa al regime forfettario e quindi, la maturazione del diritto al versamento ridotto dei contributi, escludono, per tali anni, la fondatezza della maggior pretesa contributiva azionata dall' . CP_1
Quanto, poi, alla previsione contenuta nell'art. 1, comma 82, L. 190/2014 (“Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa”), ribadito che – per gli anni dal 2018 al 2022 – sussistevano tutte le condizioni e non si sono registrate le fattispecie ostative del regime forfettario, v'è ulteriormente da rimarcare come, nella presente fattispecie, neppure v'è stato il passaggio al regime ordinario di determinazione e versamento dei contributi dovuti, poiché – all'opposto – partendo dal regime contributivo ordinario (correlato al regime dei minimi, risalente al 2016-2017, ai sensi dell'art. 1, comma 57, lett. a), L. 190/2014 la ricorrente è transitata al regime contributivo agevolato.
Resta allora da esaminare la parte dell'opposizione con la quale l'odierna ricorrente ha lamentato l'illegittimità delle sanzioni applicate, essendo esse state commisurate alla fattispecie dell'evasione, in luogo della ipotesi di omissione contributiva.
Sul punto, esclusa la rilevanza della questione con riferimento ai contributi fissi dovuti per l'anno 2022 (in relazione ai quali, infatti, l' ha applicato il CP_1 regime dell'art. 116, comma 8, lett. a, L. 388/2000), le doglianze attoree non possono essere condivise.
Tenendo presente che, all'esito delle considerazioni precedentemente svolte, il tema riguarda esclusivamente le pretese contributive risalenti agli
Pag. 7 di 9 anni 2016 e 2017, va rimarcato come, con riferimento ai predetti periodi,
l'odierna opponente abbia inteso avvalersi del regime contributivo agevolato, nonostante, tramite compilazione del quadro LM sez. I, la stessa si fosse avvalsa del regime fiscale dei minimi e, quindi, di una situazione incompatibile al trattamento previdenziale di maggior favore.
In tale quadro fattuale è perciò pienamente configurata la fattispecie evasiva soprattutto a fronte dell'ormai consolidato principio – richiamato anche dalla
Corte di appello di Bari (sent. n. 115/2025) che, a sua volta, ha fatto riferimento a quanto espresso dalla Corte di cassazione (Sez. lav.,
30/09/2019, n. 24364) - secondo il quale, affinché ricorra “l'ipotesi dell'evasione contributiva, secondo la previsione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), è necessario che vi sia: a) occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;
b) tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato. Il primo requisito sussiste non solo quando vi sia l'assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, ma anche quando ricorra un'incompleta o non conforme al vero denuncia obbligatoria, attraverso la quale viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione”.
Infatti, “la fattispecie, meno grave, dell'omissione si configura <<quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento>>, mentre, si configura l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali”.
In particolare, per quanto maggiormente interessa nella presente controversia, “il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile
Pag. 8 di 9 l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo” (Cass. civ., Sez. lav., 07/10/2022, n. 29272).
In definitiva, l'opposizione ad avviso di addebito dev'essere parzialmente accolta.
Quanto, poi, alla regolamentazione delle spese processuali, potendo applicarsi le medesime coordinate ermeneutiche tracciate per le fattispecie di accoglimento parziale di opposizione a decreto ingiuntivo, esse seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto
- dichiara non dovute all tutte le somme richieste nell'avviso di CP_1 addebito per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;
- condanna al pagamento delle somme richieste Parte_1 nell'avviso di addebito per gli anni 2016, 2017 e 2022 (per queste ultime, nella sola parte risultante dall'applicazione della riduzione del 35% dei contributi dovuti);
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
, che liquida in complessivi € 1.900,00, oltre rimborso Parte_1 forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 7.11.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria CO
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