Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/01/2026, n. 480
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per incertezza sull'oggetto

    La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia allegato l'atto impugnato, non ne abbia precisato gli estremi né la data di notifica. Inoltre, gli atti presupposti (avvisi di accertamento) non sono stati impugnati e sono quindi definitivi. Le successive intimazioni di pagamento, equiparabili ad avvisi di mora, sono atti autonomamente impugnabili e la loro mancata impugnazione impedisce di eccepire la prescrizione.

  • Inammissibile
    Mancata impugnazione degli atti presupposti e interruttivi

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento presupposti non siano stati impugnati e siano quindi definitivi. Le successive intimazioni di pagamento, equiparabili ad avvisi di mora, sono atti autonomamente impugnabili e la loro mancata impugnazione impedisce di eccepire la prescrizione.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione/decadenza

    La Corte ha ritenuto che, stante la mancata impugnazione degli atti interruttivi (intimazioni di pagamento), non possa farsi questione di intervenuta prescrizione delle pretese tributarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/01/2026, n. 480
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 480
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo