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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/01/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 480/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
NE AN, Relatore
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9540/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69713009566286002000 TRIBUTI 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69713009569781009000 TRIBUTI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130170908644000 TRIBUTI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna iscrizione ipotecaria riferita a tre atti impositivi presupposti. Nel ricorso si sostiene che detta procedura esecutiva del 20.10.2014, sarebbe stata legalmente conosciuta dal contribuente il 17.5.2024. Eccepisce prescrizione/decadenza delle pretese tributarie;
assenza di notificazione degli atti propedeutici. Chiede accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Si costituisce Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 3 di Roma, che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per incertezza assoluta dell'oggetto. Il ricorrente non allega l'atto impugnato, non ne precisa gli estremi nè la data di notifica e muove una serie di eccezioni inconferenti con il contenuto del ricorso. Eccepisce peraltro difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti alla fase esecutiva, di competenza dell'agente della riscossione. Rileva che, probabilmente, il ricorso dovrebbe riguardare l'iscrizione ipotecaria n. 2013/0600504, notificata con raccomandata a/r 15201309997-9 per compiuta giacenza il 30.6.2016. Ne consegue che il ricorso è inammissibile, non avendo provveduto il contribuente ad impugnare nei termini la predetta iscrizione ipotecaria. L'Ufficio rileva altresì che i tre atti presupposti alla predetta iscrizione ipotecaria sono una cartella di pagamento con cui si richiedevano somme non aventi natura tributaria, nonché due avvisi di accertamento TK7013002180 anno 2007 e TK7013002212 anno 2008, entrambi notificati per compiuta giacenza. Allega copia delle relate di notifica. Tali atti non sono stati impugnati e, successivamente,
l'agente della riscossione ha notificato ulteriori atti interruttivi, tra cui preavviso di iscrizione ipotecaria l'11.5.2016, e intimazioni di pagamento notificate il 30.9.2015, 25.5.2017, 4.9.2019, 18.7.2022.
Non risulta costituita Agenzia delle Entrate-Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Come illustrato in fatto, il sig. Ricorrente_1 impugna iscrizione ipotecaria riferita a tre atti impositivi presupposti. Nel ricorso si sostiene che detta procedura esecutiva del 20.10.2014, sarebbe stata legalmente conosciuta dal contribuente il 17.5.2024.
Costituendosi in giudizio, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 3 di Roma, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, con una serie di motivazioni condivise da questa Corte. In particolare, il ricorrente non allega l'atto impugnato, non ne precisa gli estremi nè la data di notifica. La Corte rileva che, come segnalato dall'Ufficio, probabilmente il ricorso dovrebbe riguardare l'iscrizione ipotecaria n. 2013/0600504, notificata con raccomandata a/r 15201309997-9 per compiuta giacenza il 30.6.2016 (e non impugnata dal contribuente). Gli unici atti allegati al ricorso sono un documento denominato "procedure afflittive", senza data, nel quale sono riportati gli estremi delle procedure esecutive avviate dall'agente della riscossione nei confronti del ricorrente. Quella attivata il 20.10.2014 fa riferimento alla cartella 0972013017908644000 (che non si comprende se si riferisca a crediti tributari) e ad altri due atti 69713009566286002000 e
69713009569781009000 che l'Ufficio asserisce riferirsi a due avvisi di accertamento TK7013002180 anno
2007 e TK7013002212 anno 2008, entrambi notificati per compiuta giacenza il 25.6.2012, come risulta dalla documentazione depositata dall'Ufficio. Tali atti non sono stati impugnati e, pertanto, sono divenuti definitivi e non contestabili in questa sede. L'altro documento depositato dal ricorrente è quello denominato "carichi pendenti", datato 17.5.2024, nel quale sono indicati numerosi atti impositivi non pagati dal contribuente, tra cui i tre di cui sopra. A ciò si aggiunga che, successivamente, con riferimento alla medesima procedura l'agente della riscossione ha notificato ulteriori atti interruttivi, non ritualmente impugnati dal contribuente
(preavviso di iscrizione ipotecaria l'11.5.2016, e intimazioni di pagamento notificate il 30.9.2015, 25.5.2017,
4.9.2019, 18.7.2022). Come chiarito dalla giurisprudenza, (Cass. Trib. n. 6436 dell'11.3.2025) l'intimazione di pagamento, in quanto equiparabile ad un avviso di mora, è atto autonomamente impugnabile, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma obbligatoria, pena la cristallizzazione della pretesa tributaria. Tale orientamento segue quanto già affermato da Cass. SS.UU. n. 26817/24, nonché da Cass. n. 22018/24 e n. 10736/24. Ne consegue ancora che, in questa sede, stante la mancata impugnazione di tali atti interruttivi, non possa neanche farsi questione di intervenuta prescrizione delle pretese tributarie.
Da tutto quanto sopra esposto deriva l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 3 di Roma, parte resistente e costituita, delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 3 di Roma, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, se dovuti.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
ON US AT NO
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
NE AN, Relatore
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9540/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69713009566286002000 TRIBUTI 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69713009569781009000 TRIBUTI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130170908644000 TRIBUTI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna iscrizione ipotecaria riferita a tre atti impositivi presupposti. Nel ricorso si sostiene che detta procedura esecutiva del 20.10.2014, sarebbe stata legalmente conosciuta dal contribuente il 17.5.2024. Eccepisce prescrizione/decadenza delle pretese tributarie;
assenza di notificazione degli atti propedeutici. Chiede accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Si costituisce Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 3 di Roma, che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per incertezza assoluta dell'oggetto. Il ricorrente non allega l'atto impugnato, non ne precisa gli estremi nè la data di notifica e muove una serie di eccezioni inconferenti con il contenuto del ricorso. Eccepisce peraltro difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti alla fase esecutiva, di competenza dell'agente della riscossione. Rileva che, probabilmente, il ricorso dovrebbe riguardare l'iscrizione ipotecaria n. 2013/0600504, notificata con raccomandata a/r 15201309997-9 per compiuta giacenza il 30.6.2016. Ne consegue che il ricorso è inammissibile, non avendo provveduto il contribuente ad impugnare nei termini la predetta iscrizione ipotecaria. L'Ufficio rileva altresì che i tre atti presupposti alla predetta iscrizione ipotecaria sono una cartella di pagamento con cui si richiedevano somme non aventi natura tributaria, nonché due avvisi di accertamento TK7013002180 anno 2007 e TK7013002212 anno 2008, entrambi notificati per compiuta giacenza. Allega copia delle relate di notifica. Tali atti non sono stati impugnati e, successivamente,
l'agente della riscossione ha notificato ulteriori atti interruttivi, tra cui preavviso di iscrizione ipotecaria l'11.5.2016, e intimazioni di pagamento notificate il 30.9.2015, 25.5.2017, 4.9.2019, 18.7.2022.
Non risulta costituita Agenzia delle Entrate-Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Come illustrato in fatto, il sig. Ricorrente_1 impugna iscrizione ipotecaria riferita a tre atti impositivi presupposti. Nel ricorso si sostiene che detta procedura esecutiva del 20.10.2014, sarebbe stata legalmente conosciuta dal contribuente il 17.5.2024.
Costituendosi in giudizio, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 3 di Roma, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, con una serie di motivazioni condivise da questa Corte. In particolare, il ricorrente non allega l'atto impugnato, non ne precisa gli estremi nè la data di notifica. La Corte rileva che, come segnalato dall'Ufficio, probabilmente il ricorso dovrebbe riguardare l'iscrizione ipotecaria n. 2013/0600504, notificata con raccomandata a/r 15201309997-9 per compiuta giacenza il 30.6.2016 (e non impugnata dal contribuente). Gli unici atti allegati al ricorso sono un documento denominato "procedure afflittive", senza data, nel quale sono riportati gli estremi delle procedure esecutive avviate dall'agente della riscossione nei confronti del ricorrente. Quella attivata il 20.10.2014 fa riferimento alla cartella 0972013017908644000 (che non si comprende se si riferisca a crediti tributari) e ad altri due atti 69713009566286002000 e
69713009569781009000 che l'Ufficio asserisce riferirsi a due avvisi di accertamento TK7013002180 anno
2007 e TK7013002212 anno 2008, entrambi notificati per compiuta giacenza il 25.6.2012, come risulta dalla documentazione depositata dall'Ufficio. Tali atti non sono stati impugnati e, pertanto, sono divenuti definitivi e non contestabili in questa sede. L'altro documento depositato dal ricorrente è quello denominato "carichi pendenti", datato 17.5.2024, nel quale sono indicati numerosi atti impositivi non pagati dal contribuente, tra cui i tre di cui sopra. A ciò si aggiunga che, successivamente, con riferimento alla medesima procedura l'agente della riscossione ha notificato ulteriori atti interruttivi, non ritualmente impugnati dal contribuente
(preavviso di iscrizione ipotecaria l'11.5.2016, e intimazioni di pagamento notificate il 30.9.2015, 25.5.2017,
4.9.2019, 18.7.2022). Come chiarito dalla giurisprudenza, (Cass. Trib. n. 6436 dell'11.3.2025) l'intimazione di pagamento, in quanto equiparabile ad un avviso di mora, è atto autonomamente impugnabile, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma obbligatoria, pena la cristallizzazione della pretesa tributaria. Tale orientamento segue quanto già affermato da Cass. SS.UU. n. 26817/24, nonché da Cass. n. 22018/24 e n. 10736/24. Ne consegue ancora che, in questa sede, stante la mancata impugnazione di tali atti interruttivi, non possa neanche farsi questione di intervenuta prescrizione delle pretese tributarie.
Da tutto quanto sopra esposto deriva l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 3 di Roma, parte resistente e costituita, delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 3 di Roma, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, se dovuti.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
ON US AT NO