TRIB
Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/07/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2851/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
, nato il [...] a [...], Virginia (USA); Parte_1
, nata il [...] a [...], Florida (USA); Persona_1
, (nome alla nascita ), nata il [...] Parte_2 Parte_2
a Hollywood, Florida (USA);
, (nome alla nascita ), nata il 4 giugno Parte_3 Parte_3
2005 a Ithaca, New York (USA); tutti rappresentati e difesi dall' Arturo Grasso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale sito in Lungotevere dei Mellini, n. 44 – 00193, giusta procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del
Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria;
-Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 15 novembre 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo Controparte_1 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana
, nata il [...] a [...], provincia di Reggio Persona_2
Calabria da e (Cfr. l'estratto del certificato di nascita, rilasciato dal Per_3 Persona_4 predetto Comune – doc. versata in atti n° 1).
La predetta era emigrata negli Stati Uniti ove aveva sposato il cittadino nativo Persona_2 italiano ed era deceduta senza mai naturalizzarsi cittadina statunitense, come Parte_1 attestato dalla dichiarazione rilasciata dal Dipartimento degli Stati Uniti di Sicurezza Nazionale e dei
Servizi di Cittadinanza e Immigrazione (U.S.C.I.S.) (Cfr. doc. versata in atti n°.3).
Dalla predetta unione matrimoniale era nato, in data 24 maggio 1921, il figlio Persona_5
(Cfr. doc. versata in atti n°.4) il quale, unitosi in matrimonio con , aveva
[...] Persona_6 generato il figlio nato il [...] (Cfr. doc. versata in atti n°.6), Parte_1 odierno ricorrente.
Quest'ultimo aveva sposato e dalla loro unione matrimoniale era nata, il 2 febbraio Persona_7
1974, (Cfr. doc. versata in atti n°.8), odierna ricorrente. Persona_1
si era unita in matrimonio con , acquisendo il di lui Persona_1 Persona_8 cognome, salvo ottenere pronuncia giudiziale della Corte della contea di Tompkins, New York, del
30 giugno 2020 (Cfr. doc. versata in atti n°.10) con la quale veniva autorizzata al cambio del nome tornando a utilizzare le generalità originarie ( ). Persona_1
Dal matrimonio di e erano nate due figlie: Persona_1 Persona_8 Parte_2
, nata il [...], e , nata il [...], le quali hanno cambiato
[...] Parte_3 le proprie generalità in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria del 30 giugno 2020 rispettivamente in e (Cfr. doc. versata Parte_2 Parte_3 Parte_2 in atti nn°. 11a, 11b, 12a e 12b), entrambe odierne ricorrenti.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna da ava italiana e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano che, trattandosi di un caso di discendenza per linea femminile, avvenuto prima del 1948, non avrebbero potuto ottenere il relativo
2 provvedimento di riconoscimento per via amministrativa poiché la P.A. avrebbe applicato la disposizione legislativa dell'art. 1 n. 1 della l. n. 555/1912, nel suo testo originario, la quale prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per via paterna fino al giorno prima del 1° gennaio '48).
I ricorrenti concludevano che proprio la certezza di un rigetto della domanda amministrativa giustificava il loro interesse ad agire nel presente giudizio “per veder tutelati i propri diritti da parte del giudice naturale competente per legge (art. 19-bis co. 1 del D. Lgs. n. 150/2011 e art. 19 c.p.c.)
a sindacare l'ingiustizia di tale comportamento della P.A.”.
Il , in persona del in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data 28.04.2025, la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto.
In particolare, la resistente eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea in mancanza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione, la cui assenza non aveva potuto dare l'avvio al decorso del termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza.
Inoltre, contestava l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, a causa della perdita in capo all'ava “per l'allora vigente disposizione che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza in capo a colei che contraeva matrimonio con un cittadino straniero”.
Secondo l'autorità amministrativa, infatti, parte ricorrente nulla aveva riferito riguardo alla data del decesso della loro ava che, “ove morta prima del 1948 non avrebbe mai potuto avvalersi degli effetti della sopravvenuta incostituzionalità della norma, con la conseguenza che il rapporto regolato da norma incostituzionale sarebbe da intendersi ormai consumato”.
Infine, rilevava la pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di
Bologna su una questione analoga a quella oggetto del presente giudizio e la necessità valutare la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art 295 c.p.c., in quanto la questione normativa portata al vaglio della Corte costituzionale avrebbe avuto un chiaro effetto vincolante.
Con il deposito delle note di trattazione scritta del 6 maggio 2025, la difesa dei ricorrenti, nel riportarsi al ricorso introduttivo quanto ai motivi di diritto, replicava al in ordine alle eccezioni CP_1 sollevate circa l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
In particolare, la difesa richiamava parte della Giurisprudenza di merito che si era pronunciata favorevolmente rispetto alla procedibilità di giudizi di cittadinanza per iure sanguinis anche nei casi in cui sarebbe stato possibile inoltrare domanda all'autorità consolare.
Evidenziava, con riguardo al termine di 730 giorni invocato dalla resistente, la differenza tra
3 “procedimenti di “acquisto” (ex nunc) e di “concessione” (altamente discrezionale) della cittadinanza italiana” e come, nel riconoscimento della cittadinanza (avente efficacia ex tunc) ci si debba limitare a “prendere atto della linea di sangue del richiedente, dimostrata attraverso la relativa documentazione di stato civile, per riconoscere che effettivamente è (già) cittadino italiano sin dalla nascita”.
Con riguardo ai profili di infondatezza denunciati dall'amministrazione resistente, la difesa replicava che la sola presenza dello straniero sul territorio statunitense non dava diritto alla cittadinanza automatica, stante l'esistenza di un preciso processo di naturalizzazione dello straniero su base volontaria.
Ancora, puntualizzava che “Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Infine, qualificava come un'eventuale sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della
Corte Costituzionale sarebbe da ritenere ingiustificata o impropria poiché in presenza di una situazione di incertezza sulla questione costituzionale sollevata “il giudice ordinario non può esimersi dal compiere il proprio dovere di applicare l'art. 1 comma 1 lett. a) della Legge n. 91/1992, nella sua formulazione attuale”.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., del 7.06.2025, il Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di
4 uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento dello status civitatis, per discendenza diretta per linea materna, giustificando l'esclusività dell'azione giudiziaria (ed il conseguente interesse ad agire in giudizio) data la nota chiusura dell'Amministrazione italiana verso i discendenti c.d. di linea materna.
Tuttavia, non è stata provata l'impossibilità di procedere al riconoscimento della cittadinanza in linea paterna e, dunque, per via amministrativa, atteso che i ricorrenti risultano discendere anche dall'avo nato in [...] e DO AL, il quale non risulta essersi mai Persona_9 Per_5 naturalizzato cittadino USA.
Nell'atto introduttivo la difesa si limita a riferire che i nomi dei nativi italiani erano stati
“americanizzati” con lo scopo di favorire la loro integrazione (“Si veda il nome Per_2 americanizzato in “ ”, così come il nome in “ ” pag. 6 ricorso) senza Per_10 Per_3 Pt_1 puntualizzare alcunché circa una (eventuale) naturalizzazione di ( ) che, Pt_1 Persona_11 evidentemente, avrebbe costituito il riconoscimento formale del percorso d'inserimento compiuto.
Talché, venendo meno la condizione di esclusività della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna, i ricorrenti avrebbero dovuto esperirla amministrativamente per linea paterna, indicando di discendere dall'avo italiano , Persona_9 emigrato negli USA, ove si era unito in matrimonio a , anch'ella italiana. Persona_2
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art.
100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela
5 della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, avendo esperito la via giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana per linea materna, escludendo quella amministrativa (effettivamente percorribile, in linea paterna), deve ritenersi che i ricorrenti non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Pertanto, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Nulla deve essere disposto sulle spese, dal momento che “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del
2011)” (Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 05.07.2025
Il Giudice unico
Flavio Tovani
7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
, nato il [...] a [...], Virginia (USA); Parte_1
, nata il [...] a [...], Florida (USA); Persona_1
, (nome alla nascita ), nata il [...] Parte_2 Parte_2
a Hollywood, Florida (USA);
, (nome alla nascita ), nata il 4 giugno Parte_3 Parte_3
2005 a Ithaca, New York (USA); tutti rappresentati e difesi dall' Arturo Grasso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale sito in Lungotevere dei Mellini, n. 44 – 00193, giusta procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del
Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria;
-Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 15 novembre 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo Controparte_1 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana
, nata il [...] a [...], provincia di Reggio Persona_2
Calabria da e (Cfr. l'estratto del certificato di nascita, rilasciato dal Per_3 Persona_4 predetto Comune – doc. versata in atti n° 1).
La predetta era emigrata negli Stati Uniti ove aveva sposato il cittadino nativo Persona_2 italiano ed era deceduta senza mai naturalizzarsi cittadina statunitense, come Parte_1 attestato dalla dichiarazione rilasciata dal Dipartimento degli Stati Uniti di Sicurezza Nazionale e dei
Servizi di Cittadinanza e Immigrazione (U.S.C.I.S.) (Cfr. doc. versata in atti n°.3).
Dalla predetta unione matrimoniale era nato, in data 24 maggio 1921, il figlio Persona_5
(Cfr. doc. versata in atti n°.4) il quale, unitosi in matrimonio con , aveva
[...] Persona_6 generato il figlio nato il [...] (Cfr. doc. versata in atti n°.6), Parte_1 odierno ricorrente.
Quest'ultimo aveva sposato e dalla loro unione matrimoniale era nata, il 2 febbraio Persona_7
1974, (Cfr. doc. versata in atti n°.8), odierna ricorrente. Persona_1
si era unita in matrimonio con , acquisendo il di lui Persona_1 Persona_8 cognome, salvo ottenere pronuncia giudiziale della Corte della contea di Tompkins, New York, del
30 giugno 2020 (Cfr. doc. versata in atti n°.10) con la quale veniva autorizzata al cambio del nome tornando a utilizzare le generalità originarie ( ). Persona_1
Dal matrimonio di e erano nate due figlie: Persona_1 Persona_8 Parte_2
, nata il [...], e , nata il [...], le quali hanno cambiato
[...] Parte_3 le proprie generalità in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria del 30 giugno 2020 rispettivamente in e (Cfr. doc. versata Parte_2 Parte_3 Parte_2 in atti nn°. 11a, 11b, 12a e 12b), entrambe odierne ricorrenti.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna da ava italiana e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano che, trattandosi di un caso di discendenza per linea femminile, avvenuto prima del 1948, non avrebbero potuto ottenere il relativo
2 provvedimento di riconoscimento per via amministrativa poiché la P.A. avrebbe applicato la disposizione legislativa dell'art. 1 n. 1 della l. n. 555/1912, nel suo testo originario, la quale prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per via paterna fino al giorno prima del 1° gennaio '48).
I ricorrenti concludevano che proprio la certezza di un rigetto della domanda amministrativa giustificava il loro interesse ad agire nel presente giudizio “per veder tutelati i propri diritti da parte del giudice naturale competente per legge (art. 19-bis co. 1 del D. Lgs. n. 150/2011 e art. 19 c.p.c.)
a sindacare l'ingiustizia di tale comportamento della P.A.”.
Il , in persona del in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data 28.04.2025, la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto.
In particolare, la resistente eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea in mancanza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione, la cui assenza non aveva potuto dare l'avvio al decorso del termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza.
Inoltre, contestava l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, a causa della perdita in capo all'ava “per l'allora vigente disposizione che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza in capo a colei che contraeva matrimonio con un cittadino straniero”.
Secondo l'autorità amministrativa, infatti, parte ricorrente nulla aveva riferito riguardo alla data del decesso della loro ava che, “ove morta prima del 1948 non avrebbe mai potuto avvalersi degli effetti della sopravvenuta incostituzionalità della norma, con la conseguenza che il rapporto regolato da norma incostituzionale sarebbe da intendersi ormai consumato”.
Infine, rilevava la pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di
Bologna su una questione analoga a quella oggetto del presente giudizio e la necessità valutare la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art 295 c.p.c., in quanto la questione normativa portata al vaglio della Corte costituzionale avrebbe avuto un chiaro effetto vincolante.
Con il deposito delle note di trattazione scritta del 6 maggio 2025, la difesa dei ricorrenti, nel riportarsi al ricorso introduttivo quanto ai motivi di diritto, replicava al in ordine alle eccezioni CP_1 sollevate circa l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
In particolare, la difesa richiamava parte della Giurisprudenza di merito che si era pronunciata favorevolmente rispetto alla procedibilità di giudizi di cittadinanza per iure sanguinis anche nei casi in cui sarebbe stato possibile inoltrare domanda all'autorità consolare.
Evidenziava, con riguardo al termine di 730 giorni invocato dalla resistente, la differenza tra
3 “procedimenti di “acquisto” (ex nunc) e di “concessione” (altamente discrezionale) della cittadinanza italiana” e come, nel riconoscimento della cittadinanza (avente efficacia ex tunc) ci si debba limitare a “prendere atto della linea di sangue del richiedente, dimostrata attraverso la relativa documentazione di stato civile, per riconoscere che effettivamente è (già) cittadino italiano sin dalla nascita”.
Con riguardo ai profili di infondatezza denunciati dall'amministrazione resistente, la difesa replicava che la sola presenza dello straniero sul territorio statunitense non dava diritto alla cittadinanza automatica, stante l'esistenza di un preciso processo di naturalizzazione dello straniero su base volontaria.
Ancora, puntualizzava che “Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Infine, qualificava come un'eventuale sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della
Corte Costituzionale sarebbe da ritenere ingiustificata o impropria poiché in presenza di una situazione di incertezza sulla questione costituzionale sollevata “il giudice ordinario non può esimersi dal compiere il proprio dovere di applicare l'art. 1 comma 1 lett. a) della Legge n. 91/1992, nella sua formulazione attuale”.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., del 7.06.2025, il Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di
4 uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento dello status civitatis, per discendenza diretta per linea materna, giustificando l'esclusività dell'azione giudiziaria (ed il conseguente interesse ad agire in giudizio) data la nota chiusura dell'Amministrazione italiana verso i discendenti c.d. di linea materna.
Tuttavia, non è stata provata l'impossibilità di procedere al riconoscimento della cittadinanza in linea paterna e, dunque, per via amministrativa, atteso che i ricorrenti risultano discendere anche dall'avo nato in [...] e DO AL, il quale non risulta essersi mai Persona_9 Per_5 naturalizzato cittadino USA.
Nell'atto introduttivo la difesa si limita a riferire che i nomi dei nativi italiani erano stati
“americanizzati” con lo scopo di favorire la loro integrazione (“Si veda il nome Per_2 americanizzato in “ ”, così come il nome in “ ” pag. 6 ricorso) senza Per_10 Per_3 Pt_1 puntualizzare alcunché circa una (eventuale) naturalizzazione di ( ) che, Pt_1 Persona_11 evidentemente, avrebbe costituito il riconoscimento formale del percorso d'inserimento compiuto.
Talché, venendo meno la condizione di esclusività della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna, i ricorrenti avrebbero dovuto esperirla amministrativamente per linea paterna, indicando di discendere dall'avo italiano , Persona_9 emigrato negli USA, ove si era unito in matrimonio a , anch'ella italiana. Persona_2
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art.
100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela
5 della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, avendo esperito la via giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana per linea materna, escludendo quella amministrativa (effettivamente percorribile, in linea paterna), deve ritenersi che i ricorrenti non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Pertanto, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Nulla deve essere disposto sulle spese, dal momento che “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del
2011)” (Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 05.07.2025
Il Giudice unico
Flavio Tovani
7