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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7942/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14969/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 01/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202300002202000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5348/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.11.2024 , l'Agenzia Entrate Riscossione proponeva appello avverso la sentenza n.14969/2024 del 29.10.2024, depositata il 01.11.2024 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Napoli Sez.26 accoglieva il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 07176202300002202000 notificata il 14/09/2023 limitatamente alla sola cartella esattoriale n. 07120150135954646000, notificata il 02/02/2016, con importo residuo dovuto di € 6.854,96 afferente ad Irap 2012 e relativi accessori.
Deduceva l'appellante ,la illegittimità della sentenza impugnata la quale, ritenuta erroneamente ammissibile la impugnabilità del preavviso di iscrizione di ipoteca ,aveva ritenuto non provata la notifica della cartella in contestazione e degli atti interruttivi e , conseguentemente ,maturata la prescrizione del credito il cui decorso, inoltre, era stato sospeso dapprima per il periodo 27.12.2013 al 16.06.2014, ai sensi della L. 147/2013 e poi, a causa della pandemia, ai sensi del D.L. 18/2020.
Si costituiva l'appellato il quale , riaffermata la correttezza della sentenza gravata , eccepiva la tardività del deposito di documenti nuovi in sede di gravame, successivamente all'introduzione dello stesso dal
05.01.2024. Non provata, pertanto, la rituale notifica degli asseriti atti interruttivi, era maturata la prescrizione ,perlomeno, per la parte riferita alle sanzioni ed agli interessi.
Alla pubblica udienza del 09.09.2025 , sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto .
Nel merito ,trattasi di controversia di cui l'appellante lamenta la erronea definizione in ordine all' annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca n.07176202300002202000 notificata il
14/09/2023, limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120150135954646000, notificata il 02/02/2016 dell'importo di € 6.854,96 ,afferente ad Irap 2012 e relativi accessori.
In particolare, nel precedente grado, era stata ritenuta non provata la notifica della cartella e dei successivi atti interruttivi in assenza di raccomandata informativa poiché ricevuti dal portiere, maturata, per conseguenza, la prescrizione .
In via pregiudiziale ,deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cpc a chiarire , con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modifìcabili, la sua posizione in ordine alla stessa e quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale comunque di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.
Ammissibile altresì , la produzione documentale ,peraltro già depositata nel pregresso grado e dalla quale è emerso la regolarità delle notifiche.
In tema di notifica , la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento e nella specie, è risultato provato che le notifiche sono state eseguite con consegna al portiere.
Del tutto legittima ,pertanto la notifica eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. n. 946/2020) trovano, quindi, applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.
890 del 1982 . Né rilevante la circostanza che la stessa è stata eseguita dall'operatore postale privato , atteso che la società (Società_1) che ne ha curato la notifica è autorizzata dal Mise ed è inserita nell'elenco degli operatori postali ai nn.1284 e 1285 , secondo il disposto della L.124/2017 e,pertanto,è munita del relativo titolo abilitativo
Con specifico riferimento alla notifica "diretta",poi, effettuata a mezzo posta ordinaria presso il portiere come nella specie,la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto.
Ne segue ,pertanto che la intervenuta notifica .da ultimo, dell'avviso di intimazione n.
07120219008006140000, in data il 13/01/2022 oltre a costituire idoneo atto interruttivo del decorso della prescrizione, in linea di continuità con la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ( n.
6436 /2025 ) ,in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 D.P.R. cit., è atto impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992 e la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica.
Nel caso specifico, la sua mancata impugnazione ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi compresa quella relativa a sanzioni e interessi, soggetta a prescrizione quinquennale.
L'appello,pertanto, è fondato e va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originario. Condanna l'appellato al pagamento delle spese dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 280,00 per il primo grado, ed in Euro 370,00 per il secondo grado, in favore di ER , oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7942/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14969/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 01/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202300002202000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5348/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.11.2024 , l'Agenzia Entrate Riscossione proponeva appello avverso la sentenza n.14969/2024 del 29.10.2024, depositata il 01.11.2024 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Napoli Sez.26 accoglieva il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 07176202300002202000 notificata il 14/09/2023 limitatamente alla sola cartella esattoriale n. 07120150135954646000, notificata il 02/02/2016, con importo residuo dovuto di € 6.854,96 afferente ad Irap 2012 e relativi accessori.
Deduceva l'appellante ,la illegittimità della sentenza impugnata la quale, ritenuta erroneamente ammissibile la impugnabilità del preavviso di iscrizione di ipoteca ,aveva ritenuto non provata la notifica della cartella in contestazione e degli atti interruttivi e , conseguentemente ,maturata la prescrizione del credito il cui decorso, inoltre, era stato sospeso dapprima per il periodo 27.12.2013 al 16.06.2014, ai sensi della L. 147/2013 e poi, a causa della pandemia, ai sensi del D.L. 18/2020.
Si costituiva l'appellato il quale , riaffermata la correttezza della sentenza gravata , eccepiva la tardività del deposito di documenti nuovi in sede di gravame, successivamente all'introduzione dello stesso dal
05.01.2024. Non provata, pertanto, la rituale notifica degli asseriti atti interruttivi, era maturata la prescrizione ,perlomeno, per la parte riferita alle sanzioni ed agli interessi.
Alla pubblica udienza del 09.09.2025 , sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto .
Nel merito ,trattasi di controversia di cui l'appellante lamenta la erronea definizione in ordine all' annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca n.07176202300002202000 notificata il
14/09/2023, limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120150135954646000, notificata il 02/02/2016 dell'importo di € 6.854,96 ,afferente ad Irap 2012 e relativi accessori.
In particolare, nel precedente grado, era stata ritenuta non provata la notifica della cartella e dei successivi atti interruttivi in assenza di raccomandata informativa poiché ricevuti dal portiere, maturata, per conseguenza, la prescrizione .
In via pregiudiziale ,deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cpc a chiarire , con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modifìcabili, la sua posizione in ordine alla stessa e quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale comunque di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.
Ammissibile altresì , la produzione documentale ,peraltro già depositata nel pregresso grado e dalla quale è emerso la regolarità delle notifiche.
In tema di notifica , la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento e nella specie, è risultato provato che le notifiche sono state eseguite con consegna al portiere.
Del tutto legittima ,pertanto la notifica eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. n. 946/2020) trovano, quindi, applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.
890 del 1982 . Né rilevante la circostanza che la stessa è stata eseguita dall'operatore postale privato , atteso che la società (Società_1) che ne ha curato la notifica è autorizzata dal Mise ed è inserita nell'elenco degli operatori postali ai nn.1284 e 1285 , secondo il disposto della L.124/2017 e,pertanto,è munita del relativo titolo abilitativo
Con specifico riferimento alla notifica "diretta",poi, effettuata a mezzo posta ordinaria presso il portiere come nella specie,la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto.
Ne segue ,pertanto che la intervenuta notifica .da ultimo, dell'avviso di intimazione n.
07120219008006140000, in data il 13/01/2022 oltre a costituire idoneo atto interruttivo del decorso della prescrizione, in linea di continuità con la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ( n.
6436 /2025 ) ,in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 D.P.R. cit., è atto impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992 e la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica.
Nel caso specifico, la sua mancata impugnazione ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi compresa quella relativa a sanzioni e interessi, soggetta a prescrizione quinquennale.
L'appello,pertanto, è fondato e va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originario. Condanna l'appellato al pagamento delle spese dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 280,00 per il primo grado, ed in Euro 370,00 per il secondo grado, in favore di ER , oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.