Art. 105. (Modifiche ai decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 297 e
29 ottobre 1999, n. 419) 1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera f), dopo le parole: "enti di ricerca" sono inserite le seguenti: "anche a carattere regionale" e sono aggiunte, in fine, le parole: "e per attivita', proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1";
b) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f-bis) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale";
c) l'articolo 5, comma 1, e' sostituito dal seguente:
"1. Le attivita' di cui all'articolo 3 sono sostenute mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con le modalita' contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR e' articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica all'unita' previsionale di base 4.2.1.2. "Ricerca applicata"".
2. All' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 , le parole da: "mediante" fino a: "a rete" sono sostituite dalla seguente: "strutturale" e le parole da: "decreti legislativi" fino a: "coerenza" sono sostituite dalle seguenti: "regolamenti da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel rispetto dei principi generali indicati dall' articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , ed in coerenza, per quanto compatibili,".
3. All' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 , all'alinea, le parole da: "degli enti" fino a: "statuti" sono sostituite dalle seguenti: "della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati".
29 ottobre 1999, n. 419) 1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera f), dopo le parole: "enti di ricerca" sono inserite le seguenti: "anche a carattere regionale" e sono aggiunte, in fine, le parole: "e per attivita', proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1";
b) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f-bis) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale";
c) l'articolo 5, comma 1, e' sostituito dal seguente:
"1. Le attivita' di cui all'articolo 3 sono sostenute mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con le modalita' contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR e' articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica all'unita' previsionale di base 4.2.1.2. "Ricerca applicata"".
2. All' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 , le parole da: "mediante" fino a: "a rete" sono sostituite dalla seguente: "strutturale" e le parole da: "decreti legislativi" fino a: "coerenza" sono sostituite dalle seguenti: "regolamenti da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel rispetto dei principi generali indicati dall' articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , ed in coerenza, per quanto compatibili,".
3. All' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 , all'alinea, le parole da: "degli enti" fino a: "statuti" sono sostituite dalle seguenti: "della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati".