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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 5422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5422 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3608/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa RA MA MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 25 marzo 2025
da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Arnò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Damiano Chiesa 14 – 27100, PAVIA per procura in atti ricorrente contro
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.to Margherita Casagli, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, 1. convenuto
OGGETTO: ripetizione indebito
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 25 marzo 2025, il sig. si è rivolto all'intestato Tribunale Pt_1 formulando, nei confronti dell' le conclusioni di seguito riportate e di cui ha CP_1 chiesto l'accoglimento:
“Previ gli accertamenti e le declaratorie occorrenti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
1) Preliminarmente, accertare e dichiarare per i motivi di cui al ricorso e per il periodo dal 1.4.2003 al 31.12.2006 e/o per il periodo ritenuto di giustizia, la prescrizione del diritto dell' alla restituzione delle quote di prestazione CP_1 previdenziale erogate al de cuius e, comunque, Persona_1 accertare e dichiarare che è decaduto dal termine previsto dal comma 2 CP_1 dell'articolo 13 della legge n. 412, il quale pone in capo all' l'onere di CP_1 verificare annualmente le situazioni incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni, conseguentemente,
2) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in ricorso, la nullità, illegittimità, inefficacia e/o invalidità e comunque annullare / disapplicare i provvedimenti comunicati dall' mediante lettera datata 2.1.2025 con cui viene richiesta per il CP_1 periodo dal 1.4.2003 al 31.12.2006 la restituzione di € 21.425,45, né viene più erogata la pensione che prima si percepiva e conseguentemente,
3) condannare l' al pagamento delle mensilità della prestazione Controparte_2 pensionistica non corrisposte a decorrere dal mese di revoca, per tredici mensilità e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere a favore del ricorrente le somme CP_1 indebitamente trattenute e/o non erogate a titolo di indebito e/o revoca della pensione,
4) Con vittoria di spese e compensi professionali da riconoscersi in favore del sottoscritto difensore antistatario che presta la dichiarazione di rito”.
Deduceva parte ricorrente:
-di essere erede di che, in vita era titolare di Persona_1 pensione cat. VO n. 12522661(cfr. Doc. 1);
-che, con lettera datata 2.1.2025, gli ha comunicato che, per il periodo dal CP_1
1.4.2003 al 31.12.2006, era stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 21.425,45 per i seguenti motivi : « Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante » (doc. 1);
-di nulla dovere a tale titolo in quanto in virtù dell'art. 1 comma 263 L. 662/96, gli eredi sono tenuti alla restituzione delle somme pretese dall' solo quando si accerta CP_1 il dolo del pensionato e proprio sulla base di questo;
-che, invece, il de cuius sig. ha svolto Persona_1 comunicazioni regolari, complete e veritiere ad;
CP_1 -che, inoltre, il provvedimento datato 2.1.2025 non indica il conteggio attraverso il quale l'Istituto ha proceduto a quantificare gli indebiti, sicchè non è possibile alcuna verifica;
-che, inoltre, la pretesa dell' deve ritenersi ormai estinta per decadenza e CP_1 prescrizione ex 2° co. dell'art. 13 l. 412/91.
Si è costituito l' deducendo quanto segue: CP_1
-di aver liquidato a la pensione di anzianità con decorrenza Persona_1 dall'Aprile 2003;
-che, a seguito di verifiche il trattamento pensionistico veniva riliquidato con la diversa decorrenza dal Maggio 2006 per motivi contributivi;
-che gli accertamenti intrapresi, occasionati da una successiva domanda di liquidazione di supplemento di pensione, conducevano ad appurare che, nonostante il pensionamento, il rapporto di lavoro instaurato tra e Persona_1 CP_3 non si era risolto;
[...]
-che con provvedimento 21.01.13 ( doc. 1 ) l' aveva comunicato la riliquidazione CP_1 della pensione con la diversa decorrenza del Maggio 2006, in considerazione della risoluzione del rapporto di lavoro in data 30.04.06 ( si veda doc. 2, estratto banca dati Centro per l'Impiego);
-che, contestualmente alla riliquidazione con spostamento della decorrenza della pensione l' quantificava l'indebito per la percezione di ratei di pensione dal 2003 CP_1 al 2006 ( doc. 1);
-che, con nota 18.03.13 l' richiedeva la restituzione dell'indebito pensionistico CP_1 relativo al periodo 2003 - 2006 ( doc. 3);
-che dal Dicembre 2013 e sino alla data del decesso di sono state Persona_1 effettuate trattenute, nel rispetto dei limiti di legge, pari al 20% del rateo mensile di pensione E. 1.023,00 mensili ( come da prospetto allegato, doc. 4), per un totale di E. 141.358,92;
-che, alla data del decesso di il credito residuo dell' determinato Persona_1 CP_1 dalla citata riliquidazione era pari ad E. 21.425,45 al netto delle somme già recuperate;
-di aver dunque richiesto la restituzione del residuo credito all'odierno ricorrente ( con nota 2.01.25, doc. 5), quale erede di ( si veda estratto della denunzia Persona_1 di successione doc. 6).
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 4 dicembre 2025, la causa è stata discussa. All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute dell'indebito che l' chiede al sig. quale residuo debito CP_1 Parte_1 del de cuius e suo dante causa , per aver quest'ultimo percepito il Persona_1 trattamento pensionistico nel periodo 2003-2006 pur in assenza, ab initio, del requisito della cessazione di ogni attività lavorativa.
Prima di esaminare la fattispecie concreta, appare opportuno un breve richiamo delle norme che regolano la materia. L'art 1, comma 7, DLgs 503/92 subordina il diritto a pensione di vecchiaia alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente. Condizione questa che, in termini generali ed astratti, non è contestata, ma che nella specie, altrettanto, pacificamente, non sussisteva al momento dell'emissione del provvedimento finale di riconoscimento della pensione da parte del Sig, Per_1 che ancora nel periodo 2003-2006 risultava aver in essere un rapporto
[...] lavorativo con . Controparte_3
A detta di parte ricorrente, la pretesa restitutoria dell' è infondata ed, a tal fine, CP_1 invoca il disposto dell'art. 52, comma 2, l. n. 88/1989:
“Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
La norma è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 13, l. n. 412/1991 che cosi recita:
“1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”.
Sul punto, insegna la Corte (sent. n. 10337/23) di seguito riportata:
“Già in epoca risalente, Cass. n. 828 del 1991, in adesione a Cass.,Sez.Un., n.653 del 1986, aveva ritenuto non ipotizzabile - vietandolo, innanzitutto, la chiarezza letterale della norma (art. 12 preleggi) - che il secondo comma del più volte citato art. 52, nella formulazione originaria, fosse destinato a coprire lo spazio già occupato dall'art. 80, co.3 r.d. n. 1422 del 1924, a ciò ostando la logica considerazione della mancanza di senso nella riproduzione di una disposizione legislativa avente la medesima portata della disposizione sostituita, dal legislatore, anche per sollecitazione della Corte costituzionale (ordinanza n. 854 del 1988), sia perché la formulazione della disposizione in esame, coordinata con il testo del primo comma del medesimo articolo, inequivocabilmente attestava che l'errore rettificabile, e cioè correggibile dall'ente erogatore della prestazione, non riguardasse soltanto l'errore di calcolo (come potrebbe sembrare, essendo stata adottata la locuzione "rettificazione" che l'art. 1430 cod. civ. adopera a proposito, appunto, dell'errore di calcolo), ma riguardasse - per ampiezza e indeterminatezza del dettato legislativo - qualsiasi errore, non escluso quello di diritto, commesso dall'ente nell'attribuzione (fase di accertamento e di ricognizione dei presupposti per l'ammissione al pensionamento e per la determinazione qualitativa e quantitativa della prestazione previdenziale e delle sue componenti), nella erogazione (fase esecutiva, comprensiva della formazione del titolo di spesa e del pagamento) e nella riliquidazione (fase di revisione del trattamento pensionistico reso necessario a causa di sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari o a causa delle mutate condizioni soggettive del titolare) della prestazione previdenziale. 32. L'assenza di distinguo tra errore nella liquidazione o determinazione della pensione e mancanza del diritto alla percezione della prestazione, e la decisività non della natura dell'errore sibbene della sua fonte, vale a dire l'essere stato provocato dall'assicurato o costituire errore proprio dell'ente, è stata delineata, fra le altre, da Cass. n. 3334 del 2005 (che pure motiva in ordine alla radicale innovazione apportata, al quadro normativo, dalla legge n.662 del 1996, qui inapplicabile, ratione temporis, per i limiti temporali introdotti). 33. L'ipotesi del venir meno del diritto (nei sensi di cui alle decisioni dianzi richiamate) è stata, dunque, già scrutinata nel senso dell'applicabilità dell'articolo 52 e, in seguito, Cass. n. 11922 del 2013 ha radicalmente escluso, per l'interprete, la possibilità di introdurre, tra gli indebiti previdenziali, una distinzione tra prestazioni pensionistiche percepite indebitamente, in ragione della causa che ha dato luogo all'indebito, elaborando l'interpretazione, nella vicenda in quel caso all'esame, del precetto «non farsi luogo a recupero dell'indebito» (ex art. 1, co. 260, legge n. 662/1996), come destinato a tutti i soggetti che hanno percepito prestazioni pensionistiche indebitamente, cioè senza averne diritto, senza poter introdurre distinguo tra prestazioni pensionistiche (nella specie esaminata, allora, da questa Corte, per insussistenza del rapporto di lavoro subordinato cui si riferiva la posizione assicurativa). A fronte della sollecitazione all'interprete, svolta da Cass. n. 11922 cit., per non introdurre obbligazioni restitutorie diversificate a seconda della riconduzione della fattispecie nella cornice dell'indebito oggettivo ripetibile ovvero dell'indebito previdenziale limitatamente ripetibile, va ora ribadito che la regola di settore imposta dal disposto dell'articolo 52 cit. per l'indebito pensionistico impone di ricondurre a detta regolazione ogni ipotesi di prestazione previdenziale pensionistica indebita sicché l'obbligazione restitutoria soggiace esclusivamente alle condizioni di irripetibilità rinvenibili in tale sottosistema.
Delineata ed accertata l'applicabilità dell'art. 52 citato anche all'ipotesi concreta di un indebito basato sull'erogazione della pensione a cui il pensionato non avrebbe avuto diritto ab origine, la disposizione risulta pertinente alla fattispecie in esame.
Ciò posto, può essere, nuovamente richiamata la pronuncia della Suprema Corte che ha ben delineato l'istituto dell'indebito previdenziale:
“. L'intera disciplina è stata ripensata dall'art. 52 legge n.88/1989 che, abrogato, per incompatibilità, l'art. 80 r.d.l. n.1422/1924, ha eliminato ogni distinguo derivante dall'epoca o dal motivo dell'intervento rettificatorio dell'ente previdenziale e ha fatto del dolo dell'accipiens la categoria cardine, diversificando, in modo accentuato, l'indebito pensionistico dalla disciplina codicistica, in coerenza con i precetti costituzionali (Corte cost. n.383 del 1990). 20. L'articolo 52 della legge n. 88 cit. costituisce disciplina e principio di settore dell'indebito pensionistico. 21. Nella sua formulazione iniziale prevedeva, al comma due, l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione (e di pensione sociale) erogati per errore - e quindi indebitamente riscossi - (a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni), salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato. 22. L'ampia tutela concessa all'accipiens subiva una contrazione ad opera dell'art. 13, legge n. 412/1991 (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.) che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni:
a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (v.Cass. n.17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020). 23. Dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico imperniata sull'irripetibilità della prestazione CP_1 pensionistica indebita subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 cod.civ., come ritenuto da Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020 che richiama Cass. n. 17417 del 2016 cit. 24. La norma ha, altresì, introdotto un termine per il recupero delle somme indebite per ragioni reddituali del pensionato, termine fissato nell'anno successivo al pagamento (art. 13, co. 2, legge n. 412/1991), il cui rigore, in epoca successiva ai fatti di causa, è stato attenuato dall'art. 16 co. 8 d.l. n. 5/2012 (c.d. decreto semplificazioni), che ha inserito un comma 2-bis all'art. 13….” Ciò premesso, occorre ora esaminare la sussistenza dei quattro presupposti indicati dalla Suprema Corte per l'irripetibilità dell'indebito, seppur limitatamente a quelli in discussione, non essendo contestato il provvedimento definitivo di liquidazione e neppure la sua comunicazione all'interessato.
Residuano l'errore imputabile all' e l'insussistenza del dolo dell'accipiens. CP_1
Quanto al primo, sempre la Suprema Corte ha, più volte, ribadito l'onere dell' di CP_1 effettuare i dovuti controlli al momento del riconoscimento del diritto alla pensione.
Nel caso in esame, al momento della presentazione della domanda, il sig. Per_1
era ancora un lavoratore dipendente.
[...]
L' non ha, verisimilmente svolto alcun tipo di controllo per verificare che quanto CP_1 dichiarato corrispondesse a realtà.
Tale controllo è mancato anche perché, diversamente, l'ente avrebbe potuto avversi del Contr fatto che le dimissioni, che hanno posto fine al rapporto con la società , sono intervenute il 30 aprile 2006 (doc.2).
Trattandosi di informazioni direttamente nel possesso dell'ente, questo, laddove avesse provveduto ai dovuti controlli, avrebbe accertato che, non solo era mancato un atto interruttivo, ma, per contro, vi era stato il continuo versamento della contribuzione.
In tale omesso controllo può individuarsi l'errore dell'ente erogatore.
Quanto al dolo dell'accipiens, vale la pena riprendere quanto, a tal riguardo, argomentato dalla Corte:
“Questa Corte ha da tempo chiarito che, nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, del quale si è detto, con proposizione ora rimessa in discussione nei termini anzidetti, che, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi, per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così, fra le prime, Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013, seguite da Cass. n. 27096 del 2018 ed altre successive che, a quel principio, hanno dato continuità). 41. Sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché sia stato disatteso l'obbligo legale di comunicare all determinate CP_1 circostanze, rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018). 42. Questa Corte, inoltre, ai fini dell'identificazione del dolo dell'assicurato, ha da tempo affermato (Cass. n. 11498 del 1996) che le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerano una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto, l'incondizionato recupero delle somme indebitamente erogate (Cass. n. 22081 del 2021). 43. Lo stesso Giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 cod.civ., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996). 44. Nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa dell'art. 13, co. 1, legge n. 412/1991, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di «fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente», da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 cod.civ. (Cass. nn. 1919 del 2018 e 8731 del 2019). 45. Infine, come noto, la qualificazione dell'elemento soggettivo costituisce attività tipica del giudice e compito del giudice è l'accertamento del dolo, agli effetti della disciplina applicabile dell'indebito previdenziale e, dunque, l'indagine, nei termini dianzi esposti, sul dolo del percettore di trattamenti previdenziali indebiti rimane insindacabile in sede di legittimità”
In conformità ai principi di cui sopra, va evidenziato come, seppur non vi sia agli atti la domanda di pensione presentata dal sig. come ha riferito l' Persona_1 CP_1 senza alcuna contestazione avversaria, il predetto, ha fatto acquiescenza al provvedimento di riliquidazione della pensione con nuova decorrenza dal 2006 (in luogo del 2003) e dal 2013 sino al suo decesso, ha accettato e dato l'autorizzazione alla trattenuta del 20% sul suo trattamento pensionistico, a restituzione delle somme percepite in assenza del presupposto della cessazione del rapporto di lavoro.
La sua acquiescenza costituisce prova della consapevolezza dell'insussistenza del diritto pensionistico dal 2003 e della correttezza dell'operato dell' nel pretendere CP_1 la restituzione di quanto erogato sine titulo.
La circostanza poi della sussistenza di un rapporto di lavoro non poteva essere sconosciuta allo stesso, avrebbe dovuto essere dichiarata.
In questo sussiste e risulta integrato il dolo dell'accipiens.
In assenza di uno dei presupposti di cui si è detto, non vi è irripetibilità dell'indebito che, invece, deve ricondursi nell'alveo delle regole ordinarie di cui all'art. 2033 c.c.
Va, tuttavia, precisato che in presente giudizio vede quale ricorrente l'erede del sig.
soggetto al quale l' chiede il pagamento della somma che ancora Persona_1 CP_1 residua dopo i versamenti fatti del de cuius.
Non si tratta, quindi, di un debito proprio del sig. ma di un debito del Parte_1 proprio dante causa. Al fine di respingere ogni pretesa, il ricorrente invoca l'art. 1, comma 263 l.n. 662/96 che esclude la ripetizione in capo all'erede dell'accipiens, salvo il dolo dello stesso, fattispecie che deve essere del tutto esclusa.
Per contro l' eccepisce l'eccezionalità della norma invocata in quanto riferibile CP_1 solo a debiti sorti in un determinato lasso temporale.
L'eccezione è fondata.
Le norme introdotte dai citati artt 1, commi 260 e seguenti, L. 662/96 e 38, commi 7 e seguenti, L. 448/01 si applicavano esclusivamente per il passato ovvero per gli indebiti maturati rispettivamente prima del 1° Gennaio 1996 e del 1° Gennaio 2001, ovvero periodi non conferenti al caso in esame..
Da ultimo, il ricorrente eccepisce la decadenza e la prescrizione della pretesa.
Quanto alla prima cita l'art. 13, che avrebbe introdotto un termine per il recupero delle somme indebite per ragioni reddituali del pensionato, termine fissato nell'anno successivo al pagamento (art. 13, co. 2, legge n. 412/1991).
Il rigore della norma è stato attenuato dall'art. 16 co. 8 d.l. n. 5/2012 (c.d. decreto semplificazioni), che ha inserito un comma 2-bis all'art. 13 (2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale CP_1 anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.”.)
Ferma la disposizione di cui sopra, va ricordato che la pretesa che viene rivolta all'odierno ricorrente si fonda sulla sua posizione di erede del de cuius Per_1
e quindi per un debito che è entrato nell'asse ereditario.
[...]
In vita, il debitore originario e dante causa ha fatto acquiescenza alla pretesa dell' CP_1
Ad ogni modo, la norma, come recita l'incipit riguarda le ipotesi di indebito per ragioni reddituali, fattispecie diversa rispetto a quella in esame caratterizzata dall'assenza totale dei presupposti per l'erogazione della pensione.
Quanto poi alla prescrizione, va considerato che fino a quando il debitore principale era in vita, la stessa non può dirsi maturata atteso che lo stesso ha accettato la trattenuta pro quota della pensione.
Una volta deceduto (1 agosto 2023), il debito residuo è venuto a far parte dell'asse ereditario che il ricorrente ha accettato in modo pure e semplice come risulta dalla denuncia di successione in atti, qualificandosi quale unico erede. Prima di tale momento è ragionevole pensare abbia avuto la possibilità di compiere le proprie valutazioni e esaminare la situazione di debito credito del proprio dante causa, situazione che certo non poteva nascondere la trattenuta in favore dell' CP_1
Posto nelle condizioni di compiere le proprie valutazioni ed a pochi mesi dalla denuncia di successione (maggio 2024 soc. 6), l' ha chiesto all'erede (gennaio CP_1
2025), il pagamento del residuo indebito.
Il tempo trascorso non risulta inutile e tale da determinare l'estinzione del diritto alla pretesa.
Nulla aggiungono, a tal riguardo, le pronunce di legittimità offerte dal difensore.
Per tutto quanto sopra illustrato, il ricorso va rigettato.
La materia trattata e la posizione del ricorrente giustifica, tuttavia, una totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate.
Milano, 4 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
RA MA OG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa RA MA MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 25 marzo 2025
da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Arnò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Damiano Chiesa 14 – 27100, PAVIA per procura in atti ricorrente contro
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.to Margherita Casagli, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, 1. convenuto
OGGETTO: ripetizione indebito
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 25 marzo 2025, il sig. si è rivolto all'intestato Tribunale Pt_1 formulando, nei confronti dell' le conclusioni di seguito riportate e di cui ha CP_1 chiesto l'accoglimento:
“Previ gli accertamenti e le declaratorie occorrenti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
1) Preliminarmente, accertare e dichiarare per i motivi di cui al ricorso e per il periodo dal 1.4.2003 al 31.12.2006 e/o per il periodo ritenuto di giustizia, la prescrizione del diritto dell' alla restituzione delle quote di prestazione CP_1 previdenziale erogate al de cuius e, comunque, Persona_1 accertare e dichiarare che è decaduto dal termine previsto dal comma 2 CP_1 dell'articolo 13 della legge n. 412, il quale pone in capo all' l'onere di CP_1 verificare annualmente le situazioni incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni, conseguentemente,
2) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in ricorso, la nullità, illegittimità, inefficacia e/o invalidità e comunque annullare / disapplicare i provvedimenti comunicati dall' mediante lettera datata 2.1.2025 con cui viene richiesta per il CP_1 periodo dal 1.4.2003 al 31.12.2006 la restituzione di € 21.425,45, né viene più erogata la pensione che prima si percepiva e conseguentemente,
3) condannare l' al pagamento delle mensilità della prestazione Controparte_2 pensionistica non corrisposte a decorrere dal mese di revoca, per tredici mensilità e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere a favore del ricorrente le somme CP_1 indebitamente trattenute e/o non erogate a titolo di indebito e/o revoca della pensione,
4) Con vittoria di spese e compensi professionali da riconoscersi in favore del sottoscritto difensore antistatario che presta la dichiarazione di rito”.
Deduceva parte ricorrente:
-di essere erede di che, in vita era titolare di Persona_1 pensione cat. VO n. 12522661(cfr. Doc. 1);
-che, con lettera datata 2.1.2025, gli ha comunicato che, per il periodo dal CP_1
1.4.2003 al 31.12.2006, era stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 21.425,45 per i seguenti motivi : « Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante » (doc. 1);
-di nulla dovere a tale titolo in quanto in virtù dell'art. 1 comma 263 L. 662/96, gli eredi sono tenuti alla restituzione delle somme pretese dall' solo quando si accerta CP_1 il dolo del pensionato e proprio sulla base di questo;
-che, invece, il de cuius sig. ha svolto Persona_1 comunicazioni regolari, complete e veritiere ad;
CP_1 -che, inoltre, il provvedimento datato 2.1.2025 non indica il conteggio attraverso il quale l'Istituto ha proceduto a quantificare gli indebiti, sicchè non è possibile alcuna verifica;
-che, inoltre, la pretesa dell' deve ritenersi ormai estinta per decadenza e CP_1 prescrizione ex 2° co. dell'art. 13 l. 412/91.
Si è costituito l' deducendo quanto segue: CP_1
-di aver liquidato a la pensione di anzianità con decorrenza Persona_1 dall'Aprile 2003;
-che, a seguito di verifiche il trattamento pensionistico veniva riliquidato con la diversa decorrenza dal Maggio 2006 per motivi contributivi;
-che gli accertamenti intrapresi, occasionati da una successiva domanda di liquidazione di supplemento di pensione, conducevano ad appurare che, nonostante il pensionamento, il rapporto di lavoro instaurato tra e Persona_1 CP_3 non si era risolto;
[...]
-che con provvedimento 21.01.13 ( doc. 1 ) l' aveva comunicato la riliquidazione CP_1 della pensione con la diversa decorrenza del Maggio 2006, in considerazione della risoluzione del rapporto di lavoro in data 30.04.06 ( si veda doc. 2, estratto banca dati Centro per l'Impiego);
-che, contestualmente alla riliquidazione con spostamento della decorrenza della pensione l' quantificava l'indebito per la percezione di ratei di pensione dal 2003 CP_1 al 2006 ( doc. 1);
-che, con nota 18.03.13 l' richiedeva la restituzione dell'indebito pensionistico CP_1 relativo al periodo 2003 - 2006 ( doc. 3);
-che dal Dicembre 2013 e sino alla data del decesso di sono state Persona_1 effettuate trattenute, nel rispetto dei limiti di legge, pari al 20% del rateo mensile di pensione E. 1.023,00 mensili ( come da prospetto allegato, doc. 4), per un totale di E. 141.358,92;
-che, alla data del decesso di il credito residuo dell' determinato Persona_1 CP_1 dalla citata riliquidazione era pari ad E. 21.425,45 al netto delle somme già recuperate;
-di aver dunque richiesto la restituzione del residuo credito all'odierno ricorrente ( con nota 2.01.25, doc. 5), quale erede di ( si veda estratto della denunzia Persona_1 di successione doc. 6).
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 4 dicembre 2025, la causa è stata discussa. All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute dell'indebito che l' chiede al sig. quale residuo debito CP_1 Parte_1 del de cuius e suo dante causa , per aver quest'ultimo percepito il Persona_1 trattamento pensionistico nel periodo 2003-2006 pur in assenza, ab initio, del requisito della cessazione di ogni attività lavorativa.
Prima di esaminare la fattispecie concreta, appare opportuno un breve richiamo delle norme che regolano la materia. L'art 1, comma 7, DLgs 503/92 subordina il diritto a pensione di vecchiaia alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente. Condizione questa che, in termini generali ed astratti, non è contestata, ma che nella specie, altrettanto, pacificamente, non sussisteva al momento dell'emissione del provvedimento finale di riconoscimento della pensione da parte del Sig, Per_1 che ancora nel periodo 2003-2006 risultava aver in essere un rapporto
[...] lavorativo con . Controparte_3
A detta di parte ricorrente, la pretesa restitutoria dell' è infondata ed, a tal fine, CP_1 invoca il disposto dell'art. 52, comma 2, l. n. 88/1989:
“Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
La norma è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 13, l. n. 412/1991 che cosi recita:
“1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”.
Sul punto, insegna la Corte (sent. n. 10337/23) di seguito riportata:
“Già in epoca risalente, Cass. n. 828 del 1991, in adesione a Cass.,Sez.Un., n.653 del 1986, aveva ritenuto non ipotizzabile - vietandolo, innanzitutto, la chiarezza letterale della norma (art. 12 preleggi) - che il secondo comma del più volte citato art. 52, nella formulazione originaria, fosse destinato a coprire lo spazio già occupato dall'art. 80, co.3 r.d. n. 1422 del 1924, a ciò ostando la logica considerazione della mancanza di senso nella riproduzione di una disposizione legislativa avente la medesima portata della disposizione sostituita, dal legislatore, anche per sollecitazione della Corte costituzionale (ordinanza n. 854 del 1988), sia perché la formulazione della disposizione in esame, coordinata con il testo del primo comma del medesimo articolo, inequivocabilmente attestava che l'errore rettificabile, e cioè correggibile dall'ente erogatore della prestazione, non riguardasse soltanto l'errore di calcolo (come potrebbe sembrare, essendo stata adottata la locuzione "rettificazione" che l'art. 1430 cod. civ. adopera a proposito, appunto, dell'errore di calcolo), ma riguardasse - per ampiezza e indeterminatezza del dettato legislativo - qualsiasi errore, non escluso quello di diritto, commesso dall'ente nell'attribuzione (fase di accertamento e di ricognizione dei presupposti per l'ammissione al pensionamento e per la determinazione qualitativa e quantitativa della prestazione previdenziale e delle sue componenti), nella erogazione (fase esecutiva, comprensiva della formazione del titolo di spesa e del pagamento) e nella riliquidazione (fase di revisione del trattamento pensionistico reso necessario a causa di sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari o a causa delle mutate condizioni soggettive del titolare) della prestazione previdenziale. 32. L'assenza di distinguo tra errore nella liquidazione o determinazione della pensione e mancanza del diritto alla percezione della prestazione, e la decisività non della natura dell'errore sibbene della sua fonte, vale a dire l'essere stato provocato dall'assicurato o costituire errore proprio dell'ente, è stata delineata, fra le altre, da Cass. n. 3334 del 2005 (che pure motiva in ordine alla radicale innovazione apportata, al quadro normativo, dalla legge n.662 del 1996, qui inapplicabile, ratione temporis, per i limiti temporali introdotti). 33. L'ipotesi del venir meno del diritto (nei sensi di cui alle decisioni dianzi richiamate) è stata, dunque, già scrutinata nel senso dell'applicabilità dell'articolo 52 e, in seguito, Cass. n. 11922 del 2013 ha radicalmente escluso, per l'interprete, la possibilità di introdurre, tra gli indebiti previdenziali, una distinzione tra prestazioni pensionistiche percepite indebitamente, in ragione della causa che ha dato luogo all'indebito, elaborando l'interpretazione, nella vicenda in quel caso all'esame, del precetto «non farsi luogo a recupero dell'indebito» (ex art. 1, co. 260, legge n. 662/1996), come destinato a tutti i soggetti che hanno percepito prestazioni pensionistiche indebitamente, cioè senza averne diritto, senza poter introdurre distinguo tra prestazioni pensionistiche (nella specie esaminata, allora, da questa Corte, per insussistenza del rapporto di lavoro subordinato cui si riferiva la posizione assicurativa). A fronte della sollecitazione all'interprete, svolta da Cass. n. 11922 cit., per non introdurre obbligazioni restitutorie diversificate a seconda della riconduzione della fattispecie nella cornice dell'indebito oggettivo ripetibile ovvero dell'indebito previdenziale limitatamente ripetibile, va ora ribadito che la regola di settore imposta dal disposto dell'articolo 52 cit. per l'indebito pensionistico impone di ricondurre a detta regolazione ogni ipotesi di prestazione previdenziale pensionistica indebita sicché l'obbligazione restitutoria soggiace esclusivamente alle condizioni di irripetibilità rinvenibili in tale sottosistema.
Delineata ed accertata l'applicabilità dell'art. 52 citato anche all'ipotesi concreta di un indebito basato sull'erogazione della pensione a cui il pensionato non avrebbe avuto diritto ab origine, la disposizione risulta pertinente alla fattispecie in esame.
Ciò posto, può essere, nuovamente richiamata la pronuncia della Suprema Corte che ha ben delineato l'istituto dell'indebito previdenziale:
“. L'intera disciplina è stata ripensata dall'art. 52 legge n.88/1989 che, abrogato, per incompatibilità, l'art. 80 r.d.l. n.1422/1924, ha eliminato ogni distinguo derivante dall'epoca o dal motivo dell'intervento rettificatorio dell'ente previdenziale e ha fatto del dolo dell'accipiens la categoria cardine, diversificando, in modo accentuato, l'indebito pensionistico dalla disciplina codicistica, in coerenza con i precetti costituzionali (Corte cost. n.383 del 1990). 20. L'articolo 52 della legge n. 88 cit. costituisce disciplina e principio di settore dell'indebito pensionistico. 21. Nella sua formulazione iniziale prevedeva, al comma due, l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione (e di pensione sociale) erogati per errore - e quindi indebitamente riscossi - (a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni), salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato. 22. L'ampia tutela concessa all'accipiens subiva una contrazione ad opera dell'art. 13, legge n. 412/1991 (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.) che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni:
a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (v.Cass. n.17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020). 23. Dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico imperniata sull'irripetibilità della prestazione CP_1 pensionistica indebita subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 cod.civ., come ritenuto da Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020 che richiama Cass. n. 17417 del 2016 cit. 24. La norma ha, altresì, introdotto un termine per il recupero delle somme indebite per ragioni reddituali del pensionato, termine fissato nell'anno successivo al pagamento (art. 13, co. 2, legge n. 412/1991), il cui rigore, in epoca successiva ai fatti di causa, è stato attenuato dall'art. 16 co. 8 d.l. n. 5/2012 (c.d. decreto semplificazioni), che ha inserito un comma 2-bis all'art. 13….” Ciò premesso, occorre ora esaminare la sussistenza dei quattro presupposti indicati dalla Suprema Corte per l'irripetibilità dell'indebito, seppur limitatamente a quelli in discussione, non essendo contestato il provvedimento definitivo di liquidazione e neppure la sua comunicazione all'interessato.
Residuano l'errore imputabile all' e l'insussistenza del dolo dell'accipiens. CP_1
Quanto al primo, sempre la Suprema Corte ha, più volte, ribadito l'onere dell' di CP_1 effettuare i dovuti controlli al momento del riconoscimento del diritto alla pensione.
Nel caso in esame, al momento della presentazione della domanda, il sig. Per_1
era ancora un lavoratore dipendente.
[...]
L' non ha, verisimilmente svolto alcun tipo di controllo per verificare che quanto CP_1 dichiarato corrispondesse a realtà.
Tale controllo è mancato anche perché, diversamente, l'ente avrebbe potuto avversi del Contr fatto che le dimissioni, che hanno posto fine al rapporto con la società , sono intervenute il 30 aprile 2006 (doc.2).
Trattandosi di informazioni direttamente nel possesso dell'ente, questo, laddove avesse provveduto ai dovuti controlli, avrebbe accertato che, non solo era mancato un atto interruttivo, ma, per contro, vi era stato il continuo versamento della contribuzione.
In tale omesso controllo può individuarsi l'errore dell'ente erogatore.
Quanto al dolo dell'accipiens, vale la pena riprendere quanto, a tal riguardo, argomentato dalla Corte:
“Questa Corte ha da tempo chiarito che, nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, del quale si è detto, con proposizione ora rimessa in discussione nei termini anzidetti, che, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi, per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così, fra le prime, Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013, seguite da Cass. n. 27096 del 2018 ed altre successive che, a quel principio, hanno dato continuità). 41. Sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché sia stato disatteso l'obbligo legale di comunicare all determinate CP_1 circostanze, rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018). 42. Questa Corte, inoltre, ai fini dell'identificazione del dolo dell'assicurato, ha da tempo affermato (Cass. n. 11498 del 1996) che le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerano una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto, l'incondizionato recupero delle somme indebitamente erogate (Cass. n. 22081 del 2021). 43. Lo stesso Giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 cod.civ., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996). 44. Nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa dell'art. 13, co. 1, legge n. 412/1991, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di «fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente», da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 cod.civ. (Cass. nn. 1919 del 2018 e 8731 del 2019). 45. Infine, come noto, la qualificazione dell'elemento soggettivo costituisce attività tipica del giudice e compito del giudice è l'accertamento del dolo, agli effetti della disciplina applicabile dell'indebito previdenziale e, dunque, l'indagine, nei termini dianzi esposti, sul dolo del percettore di trattamenti previdenziali indebiti rimane insindacabile in sede di legittimità”
In conformità ai principi di cui sopra, va evidenziato come, seppur non vi sia agli atti la domanda di pensione presentata dal sig. come ha riferito l' Persona_1 CP_1 senza alcuna contestazione avversaria, il predetto, ha fatto acquiescenza al provvedimento di riliquidazione della pensione con nuova decorrenza dal 2006 (in luogo del 2003) e dal 2013 sino al suo decesso, ha accettato e dato l'autorizzazione alla trattenuta del 20% sul suo trattamento pensionistico, a restituzione delle somme percepite in assenza del presupposto della cessazione del rapporto di lavoro.
La sua acquiescenza costituisce prova della consapevolezza dell'insussistenza del diritto pensionistico dal 2003 e della correttezza dell'operato dell' nel pretendere CP_1 la restituzione di quanto erogato sine titulo.
La circostanza poi della sussistenza di un rapporto di lavoro non poteva essere sconosciuta allo stesso, avrebbe dovuto essere dichiarata.
In questo sussiste e risulta integrato il dolo dell'accipiens.
In assenza di uno dei presupposti di cui si è detto, non vi è irripetibilità dell'indebito che, invece, deve ricondursi nell'alveo delle regole ordinarie di cui all'art. 2033 c.c.
Va, tuttavia, precisato che in presente giudizio vede quale ricorrente l'erede del sig.
soggetto al quale l' chiede il pagamento della somma che ancora Persona_1 CP_1 residua dopo i versamenti fatti del de cuius.
Non si tratta, quindi, di un debito proprio del sig. ma di un debito del Parte_1 proprio dante causa. Al fine di respingere ogni pretesa, il ricorrente invoca l'art. 1, comma 263 l.n. 662/96 che esclude la ripetizione in capo all'erede dell'accipiens, salvo il dolo dello stesso, fattispecie che deve essere del tutto esclusa.
Per contro l' eccepisce l'eccezionalità della norma invocata in quanto riferibile CP_1 solo a debiti sorti in un determinato lasso temporale.
L'eccezione è fondata.
Le norme introdotte dai citati artt 1, commi 260 e seguenti, L. 662/96 e 38, commi 7 e seguenti, L. 448/01 si applicavano esclusivamente per il passato ovvero per gli indebiti maturati rispettivamente prima del 1° Gennaio 1996 e del 1° Gennaio 2001, ovvero periodi non conferenti al caso in esame..
Da ultimo, il ricorrente eccepisce la decadenza e la prescrizione della pretesa.
Quanto alla prima cita l'art. 13, che avrebbe introdotto un termine per il recupero delle somme indebite per ragioni reddituali del pensionato, termine fissato nell'anno successivo al pagamento (art. 13, co. 2, legge n. 412/1991).
Il rigore della norma è stato attenuato dall'art. 16 co. 8 d.l. n. 5/2012 (c.d. decreto semplificazioni), che ha inserito un comma 2-bis all'art. 13 (2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale CP_1 anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.”.)
Ferma la disposizione di cui sopra, va ricordato che la pretesa che viene rivolta all'odierno ricorrente si fonda sulla sua posizione di erede del de cuius Per_1
e quindi per un debito che è entrato nell'asse ereditario.
[...]
In vita, il debitore originario e dante causa ha fatto acquiescenza alla pretesa dell' CP_1
Ad ogni modo, la norma, come recita l'incipit riguarda le ipotesi di indebito per ragioni reddituali, fattispecie diversa rispetto a quella in esame caratterizzata dall'assenza totale dei presupposti per l'erogazione della pensione.
Quanto poi alla prescrizione, va considerato che fino a quando il debitore principale era in vita, la stessa non può dirsi maturata atteso che lo stesso ha accettato la trattenuta pro quota della pensione.
Una volta deceduto (1 agosto 2023), il debito residuo è venuto a far parte dell'asse ereditario che il ricorrente ha accettato in modo pure e semplice come risulta dalla denuncia di successione in atti, qualificandosi quale unico erede. Prima di tale momento è ragionevole pensare abbia avuto la possibilità di compiere le proprie valutazioni e esaminare la situazione di debito credito del proprio dante causa, situazione che certo non poteva nascondere la trattenuta in favore dell' CP_1
Posto nelle condizioni di compiere le proprie valutazioni ed a pochi mesi dalla denuncia di successione (maggio 2024 soc. 6), l' ha chiesto all'erede (gennaio CP_1
2025), il pagamento del residuo indebito.
Il tempo trascorso non risulta inutile e tale da determinare l'estinzione del diritto alla pretesa.
Nulla aggiungono, a tal riguardo, le pronunce di legittimità offerte dal difensore.
Per tutto quanto sopra illustrato, il ricorso va rigettato.
La materia trattata e la posizione del ricorrente giustifica, tuttavia, una totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate.
Milano, 4 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
RA MA OG