Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
RG 2981 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2981 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. AR
rappresentato e difeso dall'avv. NARDIELLO MAURIZIO presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. CP
rappresentata e difesa dall'avv. LUPO ENRICO presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/02/2025 le parti, e AR CP
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
NAPOLI il 16/09/1974 (atto n. 115, P. I, S. B, anno 1974).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati , tutti maggiorenni Per_1 Pt_2 Per_2
ed economicamente autonomi.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Il sig. si impegna sin da ora e nel breve termine a trasferire alla sig.ra AR CP
, l'intera sua proprietà dell'immobile, costituente la casa coniugale, sito al quinto piano
[...] dell'immobile in Strada Provinciale Montagna Spaccata n. 231, i. 11, p. 5 – Napoli - Pianura, individuata al N.C.U. alla Sez. PIA, fgl. 90, Num 861, sub13, di proprietà del ricorrente AR
(con atto di compravendita del 17 novembre 1984), con annessi mobili e suppellettili, viene
[...]
assegnata alla ricorrente, sig.ra che continuerà ad abitarla;
CP
Essi coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento l'uno in favore dell'altro;
Il ricorrente continuerà a provvedere interamente al pagamento delle utenze AR relative all'uso della casa destinata alla coniuge, Sig.ra CP
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
AR CP
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
2 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 115, P. I, S. B, anno
1974);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 9/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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