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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3639/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 3639/2025 vg promossa da:
Parte_1
e
CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LOMBARDO ELISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 19/02/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data CP_1 10/09/2018, relativamente al regime di visita ed al mantenimento in modo tale da recepire quanto già praticato di fatto dall'aprile 2022.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto da questo
Tribunale in data 10/09/2018:
DISPONE che la responsabilità genitoriale sulla figlia venga esercitata da entrambi i genitori che di comune accordo assumeranno le decisioni di maggiore interesse per la stessa relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della stessa, tenendo conto della sua capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni;
per le sole questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
DISPONE che la figlia minore , nel rispetto del principio di bigenitorialità, resti affidata Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre in Torino, Via Arona
n. 12, e dimora abituale presso ciascuno dei genitori, secondo il seguente regime di visita paritario a settimane alterne (salvo diverso accordo):
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Genitore A Genitore A Genitore B Genitore B Genitore A Genitore A Genitore A
Genitore A Genitore A Genitore B Genitore B Genitore B Genitore B Genitore B
Genitore A Genitore A Genitore B Genitore B Genitore A Genitore A Genitore A
Genitore A Genitore A Genitore B Genitore B Genitore B Genitore B Genitore B
Genitore A Genitore A Genitore B Genitore B Genitore A Genitore A Genitore A
Genitore A Genitore A Genitore B Genitore B Genitore B Genitore B Genitore B
DISPONE che trascorra altresì con il padre (salvo diverso accordo): Per_1
- durante le Vacanze di Natale sette giorni alternando il periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre con il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio con cadenza annuale
- durante le vacanze di Pasqua tre giorni alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì con cadenza annuale
DISPONE che durante le Vacanze Estive entrambi i genitori trascorrano con la minore, salvo diverso accordo, sino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, impegnandosi a concordare, compatibilmente con gli impegni lavorativi, i periodi di vacanza entro il mese di febbraio di ciascun anno. Nel mese di agosto ciascun genitore trascorrerà con la figlia non più di 15 giorni;
DISPONE che durante l'anno trascorra con ciascun genitore un'ulteriore settimana, Per_1
eventualmente in occasione dei ponti scolastici, concordando il periodo di ogni anno nel rispetto dell'alternanza dei ponti e delle festività;
DA' ATTO che entrambi i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente i luoghi di villeggiatura e tutti gli spostamenti che effettueranno con la figlia;
DISPONE che con riferimento alle spese di vitto ed alloggio, ciascun genitore provveda alle esigenze e al mantenimento della figlia durante i periodi in cui dimorerà presso di essi;
DISPONE che tutte le altre spese anche di natura ordinaria, di cui ciascun genitore potrà chiedere documentazione, spese necessitate e/o concordate, nonchè le spese straordinarie siano ripartite nella misura del 50% tra i genitori, seguendo termini e modalità di cui al Protocollo d'Intesa del 15.03.16 tra Magistrati ed Avvocati, provvedendo i genitori tempestivamente ai reciproci conguagli;
DISPONE che restino a carico esclusivo del padre le sole spese mediche coperte dalla propria assicurazione al netto dell'eventuale franchigia che sarà a carico dei genitori al 50%, fermo restando che rimarranno al 50% a carico di entrambi i genitori le spese mediche non coperte dall'assicurazione e/o dal servizio sanitario o nel caso in cui non ci sia più l'assicurazione medica;
DA' ATTO che entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e si prestano sin d'ora le necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti (carta d'identità e/o passaporto) validi per l'espatrio, per sé e per la figlia minore;
Persona_2
DA' ATTO che i genitori dichiarano di aver regolamentato già prima ogni rapporto patrimoniale derivante dal decreto n. 1365/2018 reso dal Tribunale di Torino nella Camera di Consiglio del
10.09.2018, pubblicato il 11.09.2018, e, con quanto sopra, di non aver nulla a che pretendere, l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo, causa, ragione, dedotta o deducibile, quale scaturente dal decreto
10.09.2018 medesimo, con totale rinuncia a qualsiasi eventuale residuo debito/credito reciproco legato al mantenimento disposto da detto decreto, rivalutazioni o qualsiasi altro riconoscimento di debito o pretesa.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25.03.2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 3639/2025 vg promossa da:
Parte_1
e
CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LOMBARDO ELISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 19/02/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data CP_1 10/09/2018, relativamente al regime di visita ed al mantenimento in modo tale da recepire quanto già praticato di fatto dall'aprile 2022.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto da questo
Tribunale in data 10/09/2018:
DISPONE che la responsabilità genitoriale sulla figlia venga esercitata da entrambi i genitori che di comune accordo assumeranno le decisioni di maggiore interesse per la stessa relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della stessa, tenendo conto della sua capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni;
per le sole questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
DISPONE che la figlia minore , nel rispetto del principio di bigenitorialità, resti affidata Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre in Torino, Via Arona
n. 12, e dimora abituale presso ciascuno dei genitori, secondo il seguente regime di visita paritario a settimane alterne (salvo diverso accordo):
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Genitore A Genitore A Genitore B Genitore B Genitore A Genitore A Genitore A
Genitore A Genitore A Genitore B Genitore B Genitore B Genitore B Genitore B
Genitore A Genitore A Genitore B Genitore B Genitore A Genitore A Genitore A
Genitore A Genitore A Genitore B Genitore B Genitore B Genitore B Genitore B
Genitore A Genitore A Genitore B Genitore B Genitore A Genitore A Genitore A
Genitore A Genitore A Genitore B Genitore B Genitore B Genitore B Genitore B
DISPONE che trascorra altresì con il padre (salvo diverso accordo): Per_1
- durante le Vacanze di Natale sette giorni alternando il periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre con il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio con cadenza annuale
- durante le vacanze di Pasqua tre giorni alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì con cadenza annuale
DISPONE che durante le Vacanze Estive entrambi i genitori trascorrano con la minore, salvo diverso accordo, sino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, impegnandosi a concordare, compatibilmente con gli impegni lavorativi, i periodi di vacanza entro il mese di febbraio di ciascun anno. Nel mese di agosto ciascun genitore trascorrerà con la figlia non più di 15 giorni;
DISPONE che durante l'anno trascorra con ciascun genitore un'ulteriore settimana, Per_1
eventualmente in occasione dei ponti scolastici, concordando il periodo di ogni anno nel rispetto dell'alternanza dei ponti e delle festività;
DA' ATTO che entrambi i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente i luoghi di villeggiatura e tutti gli spostamenti che effettueranno con la figlia;
DISPONE che con riferimento alle spese di vitto ed alloggio, ciascun genitore provveda alle esigenze e al mantenimento della figlia durante i periodi in cui dimorerà presso di essi;
DISPONE che tutte le altre spese anche di natura ordinaria, di cui ciascun genitore potrà chiedere documentazione, spese necessitate e/o concordate, nonchè le spese straordinarie siano ripartite nella misura del 50% tra i genitori, seguendo termini e modalità di cui al Protocollo d'Intesa del 15.03.16 tra Magistrati ed Avvocati, provvedendo i genitori tempestivamente ai reciproci conguagli;
DISPONE che restino a carico esclusivo del padre le sole spese mediche coperte dalla propria assicurazione al netto dell'eventuale franchigia che sarà a carico dei genitori al 50%, fermo restando che rimarranno al 50% a carico di entrambi i genitori le spese mediche non coperte dall'assicurazione e/o dal servizio sanitario o nel caso in cui non ci sia più l'assicurazione medica;
DA' ATTO che entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e si prestano sin d'ora le necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti (carta d'identità e/o passaporto) validi per l'espatrio, per sé e per la figlia minore;
Persona_2
DA' ATTO che i genitori dichiarano di aver regolamentato già prima ogni rapporto patrimoniale derivante dal decreto n. 1365/2018 reso dal Tribunale di Torino nella Camera di Consiglio del
10.09.2018, pubblicato il 11.09.2018, e, con quanto sopra, di non aver nulla a che pretendere, l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo, causa, ragione, dedotta o deducibile, quale scaturente dal decreto
10.09.2018 medesimo, con totale rinuncia a qualsiasi eventuale residuo debito/credito reciproco legato al mantenimento disposto da detto decreto, rivalutazioni o qualsiasi altro riconoscimento di debito o pretesa.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25.03.2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.