Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/1987, n. 804
CASS
Sentenza 28 gennaio 1987

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di riscatto agrario, l'art. 8 della legge n. 590 del 1965 (come modificato dalla legge n. 817 del 1971) il quale stabilisce che - nel caso di ammissione alla istruttoria della domanda di mutuo agevolato - il termine di tre mesi per il versamento del prezzo, decorrente dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente (ovvero, in caso di contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto) è sospeso fino a che il mutuo stesso non sia stato concesso o negato, e comunque per non più di un anno, introduce un'ipotesi di sospensione in senso stretto - cioè di una parentesi nel decorso del termine - cessata la quale esso riprende a decorrere, sommandosi con il periodo precedente. Ne consegue, quando la sospensione debba computarsi nella durata massima di un anno, che il suddetto termine va fissato in quindici mesi a partire dal giorno dell'indicata comunicazione (o dal detto giudicato). (V. 6030/83, mass n 430839.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/1987, n. 804
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 804
    Data del deposito : 28 gennaio 1987

    Testo completo