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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/05/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2379/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Cavour, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Manlio Mazza (PEC: che la rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Siena, Via Banchi di Sotto, 81, presso l'avv. Edoardo
Marroni (PEC: che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE.
RESISTENTE CONTUMACE
1 Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di fermo amministrativo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 24/11/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202300002602000, disposto sull'autovettura Nissan Qashquai 1.6.
DCI2WD (targa FJ516EG), le cui pretese riportate fanno riferimento a prestazioni di disoccupazione agricola dell'anno 2017 e di indennità di malattia dell'anno 2018 e 2019. La ricorrente deduceva la non debenza della somma in ragione dell'utilizzo dell'autovettura per il trasporto della figlia, , diversamente abile. Persona_1
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- In via cautelare, ricorrendo i motivi e le condizioni di legge, disporre la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, stante che le ragioni di opposizione avanti esposte realizzano gravi e validi motivi;
Nel merito- - accertare
e dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia del preavviso di fermo amministrativo n.
13980202300002602000 relativo all'autovettura Nissan Qashquai 1.6 DCI 2WD tg. Intestata alla
Ricorrente nonché di tutti gli atti da esso, eventualmente discendenti”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Controparte_1 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
Relativamente a sebbene il ricorrente abbia ritualmente notificato il ricorso, l' non CP_2 CP_2 ha spiegato difese nel procedimento. Si dichiara, pertanto, la contumacia dell' CP_2
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto la dedotta non sottoponibilità amministrativo dell'autovettura in quanto utilizzata anche per il trasporto di persona disabile, , Persona_1 riconosciuta dalla Commissione medica quale “Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104”.
2 3. Sebbene non vi siano disposizioni legislative atte a regolamentare l'applicazione da parte dell'Agente di Riscossione di un fermo su un'autovettura utilizzata da persona in condizione di gravità, dall'interpretazione dell'art. 159 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, secondo cui: “È vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno”, si evince l'esonero dell'autovettura in questione dal fermo amministrativo, a condizione che si dimostri la destinazione d'uso alla mobilità della persona disabile, similmente a un mezzo di soccorso.
4. Nel caso di specie, tuttavia, la parte ricorrente ha omesso di dimostrare la destinazione d'uso dell'autovettura in questione. Infatti, ha omesso di esibire la copia della carta di circolazione dalla quale si evince la presenza sul veicolo di speciali dispositivi prescritti per la conduzione da parte di persona diversamente abile, titolare di patente speciale, ovvero che lo stesso sia stato adattato in funzione delle problematiche fisiche, ovvero copia dell'acquisto del veicolo, avvenuto con le agevolazioni fiscali previste dalla medesima legge 104/1992 o quantomeno del rilascio di un permesso invalidi in ragione dell'utilizzo per il trasporto disabile.
5. Mancando, pertanto, documentazione attestante l'utilizzo del veicolo per il trasporto di persone diversamente abiti, viene meno la possibilità di esonerare l'autovettura dall'applicazione del fermo.
6. Per tale ragione, il ricorso va rigettato.
7. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 07/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Cavour, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Manlio Mazza (PEC: che la rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Siena, Via Banchi di Sotto, 81, presso l'avv. Edoardo
Marroni (PEC: che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE.
RESISTENTE CONTUMACE
1 Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di fermo amministrativo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 24/11/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202300002602000, disposto sull'autovettura Nissan Qashquai 1.6.
DCI2WD (targa FJ516EG), le cui pretese riportate fanno riferimento a prestazioni di disoccupazione agricola dell'anno 2017 e di indennità di malattia dell'anno 2018 e 2019. La ricorrente deduceva la non debenza della somma in ragione dell'utilizzo dell'autovettura per il trasporto della figlia, , diversamente abile. Persona_1
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- In via cautelare, ricorrendo i motivi e le condizioni di legge, disporre la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, stante che le ragioni di opposizione avanti esposte realizzano gravi e validi motivi;
Nel merito- - accertare
e dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia del preavviso di fermo amministrativo n.
13980202300002602000 relativo all'autovettura Nissan Qashquai 1.6 DCI 2WD tg. Intestata alla
Ricorrente nonché di tutti gli atti da esso, eventualmente discendenti”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Controparte_1 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
Relativamente a sebbene il ricorrente abbia ritualmente notificato il ricorso, l' non CP_2 CP_2 ha spiegato difese nel procedimento. Si dichiara, pertanto, la contumacia dell' CP_2
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto la dedotta non sottoponibilità amministrativo dell'autovettura in quanto utilizzata anche per il trasporto di persona disabile, , Persona_1 riconosciuta dalla Commissione medica quale “Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104”.
2 3. Sebbene non vi siano disposizioni legislative atte a regolamentare l'applicazione da parte dell'Agente di Riscossione di un fermo su un'autovettura utilizzata da persona in condizione di gravità, dall'interpretazione dell'art. 159 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, secondo cui: “È vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno”, si evince l'esonero dell'autovettura in questione dal fermo amministrativo, a condizione che si dimostri la destinazione d'uso alla mobilità della persona disabile, similmente a un mezzo di soccorso.
4. Nel caso di specie, tuttavia, la parte ricorrente ha omesso di dimostrare la destinazione d'uso dell'autovettura in questione. Infatti, ha omesso di esibire la copia della carta di circolazione dalla quale si evince la presenza sul veicolo di speciali dispositivi prescritti per la conduzione da parte di persona diversamente abile, titolare di patente speciale, ovvero che lo stesso sia stato adattato in funzione delle problematiche fisiche, ovvero copia dell'acquisto del veicolo, avvenuto con le agevolazioni fiscali previste dalla medesima legge 104/1992 o quantomeno del rilascio di un permesso invalidi in ragione dell'utilizzo per il trasporto disabile.
5. Mancando, pertanto, documentazione attestante l'utilizzo del veicolo per il trasporto di persone diversamente abiti, viene meno la possibilità di esonerare l'autovettura dall'applicazione del fermo.
6. Per tale ragione, il ricorso va rigettato.
7. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 07/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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