Art. 120.
La somma di cui all' articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721 , occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata, per l'anno finanziario 1970, in lire 30.000.000.
La somma di cui all' articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721 , occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata, per l'anno finanziario 1970, in lire 30.000.000.