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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/05/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG 3035/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3035/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MASSARENTI ALESSANDRO presso il cui studio sito in Budrio (BO), via Mazzini n. 15 è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCOTTI STEFANO presso il cui studio sito in VIA SESSI N.2 42121 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 22.05.2025, hanno concluso concordemente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di divorzio previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 771/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 05-14.04.2022
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che è consolidato il principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 18.10.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro.
La causa è stata istruita demandano indagine al competente Servizio Sociale in ragione delle condizioni psico-fisiche della figlia minore già ER in carico al Servizio di neuropsichiatria infantile e con problematiche nell'apprendimento.
All'esito della predetta indagine, le parti, all'udienza del 22.05.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate
1) Collocamento disgiunto dei due figli minori, AN presso la madre e ER presso il padre
2) La madre potrà vedere e tenere con sé la figlia a week end alternati intesi ER dal venerdì sera alla domenica sera, oltre ad un giorno infrasettimanale, dalle 18.00 sino a dopo cena. Tale giorno, salvo diverso accordo con la minore, sarà da individuarsi nel lunedì nelle settimane che terminano con il week end materno e nel giovedì nelle settimane che terminano con il week end paterno.
3) il diritto di visita del padre ad AN continuerà ad essere regolamentato come previsto nella sentenza di divorzio;
si conferma altresì quanto ivi previsto, con riguardo alla regolamentazione dei periodi di vacanza per entrambi i figli
4) entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei minori nel tempo in cui li hanno con sé e suddivideranno, come per legge, l'Assegno Unico al 50% tra loro 5) il Servizio Sociale manterrà compiti di vigilanza e supporto al nucleo familiare, mediando tra i genitori in caso di contrasto sulle scelte riguardanti i figli
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della prole minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Si ritiene opportuno in particolare mantenere incarico di vigilanza e monitoraggio al Servizio Sociale in ragione della non sopita conflittualità tra le parti, come emerso dalla relazione in atti.
Ritenuto che le spese di lite vadano integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza n. 771/2022 in data 05-14.04.2022
- Dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
- Dispone la comunicazione della presente Sentenza al Servizio Sociale (Asp Carlo Sartori – Bibbiano)
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 29.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3035/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MASSARENTI ALESSANDRO presso il cui studio sito in Budrio (BO), via Mazzini n. 15 è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCOTTI STEFANO presso il cui studio sito in VIA SESSI N.2 42121 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 22.05.2025, hanno concluso concordemente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di divorzio previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 771/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 05-14.04.2022
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che è consolidato il principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 18.10.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro.
La causa è stata istruita demandano indagine al competente Servizio Sociale in ragione delle condizioni psico-fisiche della figlia minore già ER in carico al Servizio di neuropsichiatria infantile e con problematiche nell'apprendimento.
All'esito della predetta indagine, le parti, all'udienza del 22.05.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate
1) Collocamento disgiunto dei due figli minori, AN presso la madre e ER presso il padre
2) La madre potrà vedere e tenere con sé la figlia a week end alternati intesi ER dal venerdì sera alla domenica sera, oltre ad un giorno infrasettimanale, dalle 18.00 sino a dopo cena. Tale giorno, salvo diverso accordo con la minore, sarà da individuarsi nel lunedì nelle settimane che terminano con il week end materno e nel giovedì nelle settimane che terminano con il week end paterno.
3) il diritto di visita del padre ad AN continuerà ad essere regolamentato come previsto nella sentenza di divorzio;
si conferma altresì quanto ivi previsto, con riguardo alla regolamentazione dei periodi di vacanza per entrambi i figli
4) entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei minori nel tempo in cui li hanno con sé e suddivideranno, come per legge, l'Assegno Unico al 50% tra loro 5) il Servizio Sociale manterrà compiti di vigilanza e supporto al nucleo familiare, mediando tra i genitori in caso di contrasto sulle scelte riguardanti i figli
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della prole minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Si ritiene opportuno in particolare mantenere incarico di vigilanza e monitoraggio al Servizio Sociale in ragione della non sopita conflittualità tra le parti, come emerso dalla relazione in atti.
Ritenuto che le spese di lite vadano integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza n. 771/2022 in data 05-14.04.2022
- Dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
- Dispone la comunicazione della presente Sentenza al Servizio Sociale (Asp Carlo Sartori – Bibbiano)
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 29.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi