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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/04/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione orale della causa, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1558 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale e vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura C.F._1 in atti, dall'avv. Giuseppe Albanese e dall'avv. Vincenzo Medici
e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in
Crotone alla via XXV Aprile n. 157; appellante
e nato a [...] il [...] (C.F. CP
, rappresentato e difeso, giusta procura C.F._2 in atti, dall'avv. Caterina Marano e con domicilio eletto in
Crotone alla via Assisi n. 20; appellato Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello, contrariis reiectis,
1) riformare integralmente l'ordinanza decisoria del Tribunale di
Crotone del 05.07.2019, emessa nel procedimento recante il
n°2534/2017 r.g.a.c., modificandola nelle parti superiormente indicate in parte motiva, in quanto illogica, oltre che evidentemente contraddittoria nella sua motivazione;
2) conseguentemente e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del dott. alla retribuzione nella misura Parte_1 di € 23.902,45, oltre interessi, per l'attività svolta su incarico del dott. , quale ausiliario della Corte di Appello CP nel procedimento n° 765/2005 R.G., condannando quest'ultimo al pagamento della predetta somma in suo favore;
3) In ogni caso, condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello CP
adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, richiamata la produzione documentale in atti e per i motivi tutti che precedono, così provvedere:
- in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile
l'appello proposto nei riguardi di diverso soggetto che non è stato parte del precedente grado e, per l'effetto, ritenere e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato dell'ordinanza del Tribunale di Crotone in data 5-8/07/2019 nel giudizio n.
2534/2017;
pag. 2/12 - nel merito, respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la decisione di primo grado.
Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del grado”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato in data 19.12.2017, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Crotone, al fine di CP sentirlo condannare al pagamento in suo favore del saldo delle prestazioni rese dal mese di maggio 2014 al mese di maggio 2015 in qualità di ausiliario di quest'ultimo quale custode giudiziario nell'ambito della procedura n. 765/2005
R.G di sequestro giudiziario dell'
[...]
pendente avanti alla Controparte_2
Corte d'appello di Catanzaro.
Parte ricorrente, nello specifico, deduceva che:
- nell'ambito della detta procedura, , nella qualità CP sopra menzionata, si avvaleva delle sue competenze agronome, nominandolo ausiliario, affinché lo coadiuvasse nella gestione ordinaria dell'azienda agricola, nonché provvedesse alla progettazione straordinaria della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- gli era stato corrisposto un acconto di € 7.004,10;
- poiché, allorquando si era interrotta la collaborazione, gli era stato rifiutato il saldo dei compensi, al fine di ottenere la liquidazione del quantum dovuto, si era visto costretto ad pag. 3/12 adire la Corte d'appello di Catanzaro, la quale, tuttavia, con provvedimento del 7.11.2016, depositato il 9.11.2016, dichiarava il non luogo a provvedere in ordine all'istanza, evidenziando la propria competenza a liquidare unicamente i compensi ed il rimborso spese richiesti dal professionista dalla stessa nominato;
- poiché vani erano risultati i tentativi di ottenere in via bonaria, da parte resistente, il pagamento delle spettanze ancora dovute, ottenuto dall'Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali della Provincia di Crotone il parere di congruità della parcella inviata a , si era reso CP necessario instaurare il presente giudizio nei confronti di quest'ultimo, al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 23.902,45.
Con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio , eccependo il CP proprio difetto di legittimazione passiva. Evidenziava che il ricorrente aveva prestato la propria attività in favore dell'azienda agricola sequestrata, ottenendo dalla custodia giudiziaria il pagamento di altre fatture emesse in acconto, e che, pertanto, la domanda era stata erroneamente formulata nei confronti dell'ausiliario-persona fisica anziché nei confronti dell'ausiliario-custode giudiziario.
Ne chiedeva, pertanto, il rigetto, con condanna alla rifusione di spese e compensi del giudizio oltre che al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Crotone, accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da , emetteva ordinanza ex art. 702 CP ter c.p.c., così provvedendo:
pag. 4/12 - rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di parte resistente, in € 1.618,00 per compensi, oltre al 15% per le spese forfettarie, IVA e CPA se dovuti.
2.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ritualmente appello affidandolo a quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante deduce l'errata qualificazione giuridica dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'eccezione sollevata da non possa in alcun modo essere prospettata CP come una questione di legittimazione passiva, bensì di titolarità del rapporto contrattuale, quindi, eventualmente, quale difetto di una condizione dell'azione. Ciò in quanto
, nel corso del giudizio di primo grado, ha dedotto la CP sua estraneità al rapporto giuridico, non in maniera generica, ma anzi individuando la Custodia Giudiziaria Eredi quale parte obbligata nei confronti di Controparte_2
Il Tribunale di Crotone, pertanto, avrebbe Pt_1 erroneamente accolto la sollevata eccezione come carenza di legittimazione passiva, di fatto inesistente sotto ogni profilo.
Con il secondo motivo posto a fondamento del gravame,
l'odierno appellante lamenta l'infondatezza della predetta eccezione di difetto di legittimazione passiva, sia che venga qualificata come eccezione in senso stretto, sia che venga ritenuta come difesa nel merito, nonché la contraddittorietà della decisione. Asserisce che il giudice di prime Pt_1 cure, pur condividendo la tesi del ricorrente, che individua il debitore di in quale Custode Pt_1 CP
pag. 5/12 giudiziario nel procedimento n. 765/2005 R.G. e non nella azienda agricola denominata “Custodia Giudiziaria CP_2
, sarebbe giunto a formulare un Controparte_2 contraddittorio accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da , laddove ha CP sostenuto che “la domanda di pagamento del corrispettivo non può essere formulata nei confronti dell'ausiliario persona fisica bensì nei confronti di quest'ultima nella veste di ausiliario”.
Con il terzo motivo di doglianza, intitolato “Identità fisica e giuridica del debitore/legittimato passivo”, l'appellante imputa al primo giudice di aver erroneamente distinto
“l'ausiliario persona fisica” dalla persona fisica “nella veste
d'ausiliario”; distinzione che, a parere di risulta Pt_1 priva di fondamento giuridico, atteso che , CP nominato Custode dalla Corte d'Appello, ha svolto tale compito senza “astrazioni” o mutamenti della personalità giuridica, continuando ad operare con il proprio codice fiscale.
Il quarto e ultimo profilo di doglianza attiene al secondo errore in cui, a parere dell'appellante, sarebbe incorso il giudice di prima sede, ovvero quello di aver ritenuto che la domanda non fosse stata proposta contro CP
“nella veste di ausiliario”. Il ricorso introduttivo, sostiene smentisce tale convinzione, essendo Pt_1 CP convenuto espressamente nella veste e nella qualità di custode giudiziario.
pag. 6/12 3.
Si è costituito eccependo CP preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, in quanto non sussistente perfetta coincidenza tra la vocatio in ius dell'atto introduttivo del procedimento di primo grado e quella dell'atto di appello, e formulando le conclusioni sopra riportate.
Nelle more del giudizio, alla luce delle difese spiegate dal resistente ed appellato , ovverosia in CP ragione della reiterata indicazione da parte di
[...]
Controparte_3
quale reale destinatario della domanda di
[...] pagamento, l'appellante ha radicato nei confronti di quest'ultima, dinanzi al Tribunale di Crotone, il procedimento n. 1431/2021 R.G. per ottenere il pagamento del compenso oggetto del presente giudizio. Si è costituita l' Controparte_2
, in persona del Custode medesimo ,
[...] CP chiedendo la sospensione del processo per pregiudizialità dell'odierno giudizio di appello. In accoglimento dell'istanza, il Tribunale di Crotone ha sospeso quindi il giudizio n.
1431/2021 R.G. ex art. 295 c.p.c.
All'udienza del 25.3.2025, la Corte, rilevato che una sola delle parti, nel termine assegnato, ha depositato note di conclusioni, con richiesta di discussione orale, ha rinviato per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.4.2025.
pag. 7/12 RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che la vocatio in ius, in entrambi i gradi del presente giudizio, può considerarsi indirizzata alla medesima persona processuale,
[...]
, identificato negli elementi richiesti dall'art. 163, co. CP
3, n. 2, c.p.c., ovvero nome, cognome e codice fiscale, e non persona (fisica o giuridica) diversa. Ad ogni modo, anche qualora si fossero ravvisati eventuali vizi relativi alla chiamata in causa di , ai sensi della disposizione di CP cui all'art. 164, co. 3, c.p.c. - applicabile anche in appello ai sensi dell'art. 359 c.p.c. - “La costituzione del convenuto sana
i vizi della citazione”. Alla stessa stregua anche la giurisprudenza di legittimità che, chiamata a pronunciarsi nel tempo su vari casi di vizi della vocatio in ius, si è più volte, e unanimemente, espressa in tal senso, ritenendo eventuali vizi relativi alla citazione - anche in appello – suscettibili di sanatoria con la costituzione in giudizio del convenuto, come accaduto nel caso in esame per , il CP quale si è evidentemente riconosciuto come convenuto, costituendosi regolarmente in giudizio, indipendentemente dal successivo atteggiamento processuale adottato. (cfr.
Cass. n. 3130/2024; Cass. n. 23979/2019).
Il gravame di contiene pertanto i requisiti di Pt_1 ammissibilità, per cui il rilievo formale va disatteso.
pag. 8/12 5.
Andando al merito, i primi due motivi di gravame, che per la loro stretta connessione, possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati.
L'appellante, difatti, non fornisce alcuna prova - sfuggendo al relativo onere su di esso incombente - circa la sussistenza dell'obbligazione del pagamento del saldo in suo favore in capo al convenuto persona fisica, CP limitandosi a citarlo genericamente quale debitore della somma di euro 23.902,45, per avere, quest'ultimo, in qualità di custode giudiziario dell' “Custodia Controparte_2
Giudiziaria ” nel procedimento n° Controparte_2
765/2005 R.G presso Corte di Appello di Catanzaro, conformemente alle autorizzazioni concessegli nell'ambito del provvedimento di nomina, affidato ad l'incarico di Pt_1 collaboratore come “consulente agronomo”, svolto in favore della citata Azienda.
Anzi, proprio nei confronti della detta Controparte_2
“Custodia Giudiziaria Eredi ”, l'appellante Controparte_2 aveva emesso plurime fatture per l'attività professionale prestata in suo favore e, sempre dalla medesima , CP_2 aveva percepito pagamenti a saldo delle fatture emesse (vedi all. 5 comparsa di costituzione e risposta di primo grado del
16.3.2018), avendo così già riconosciuto, di fatto, nella
Custodia Giudiziaria il debitore dei compensi ad esso spettanti per le consulenze espletate in favore della medesima.
Ne consegue, pertanto, che ogni ulteriore pretesa in ordine ai compensi e alle eventuali spettanze residue non ancora riscosse per le prestazioni effettuate da in Pt_1
pag. 9/12 favore dell' Controparte_2
debba essere azionata nei confronti
[...] dell' medesima, essendo quest'ultima l'unico soggetto CP_2 legittimato passivo in ordine al rapporto dedotto in causa.
Difatti, come più volte chiarito dalla Giurisprudenza, senza possibilità di incertezze o diverse interpretazioni, “Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand'anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 cod. proc. civ., e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio attivamente e passivamente limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati” (Cass. Civ.,
Sent. 15.7.2002 n. 10252; in senso conforme Cass. Civ. sent.
8.4.2013 n. 8483).
Ed invero, aderendo al siffatto principio, proprio nei confronti della citata Azienda agricola - come già riportato in narrativa - l'odierno appellante ha incardinato il procedimento giudiziario n. 1431/2021 R.G., davanti al
Tribunale di Crotone, volto ad ottenere il pagamento del compenso di cui al presente giudizio.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti - restando gli altri motivi di appello assorbiti nella disamina dei primi due - dunque, l'appello è nel merito infondato e, come tale, da rigettare.
pag. 10/12 6.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'appellato
[...]
e a carico dell'appellante in euro CP Parte_1
2.906,00 oltre accessori di legge (tabelle vigenti, competenze della Corte di Appello, scaglione da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00 per il valore della controversia pari ad euro
23.902,45, fase di studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e fase decisoria, parametri minimi per la non particolare complessità delle questioni trattate).
Infine, atteso il tenore della decisione, deve dichiararsi che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.
115/2002, ricorrono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Parte_1 emessa il 5.7.2019 dal Tribunale di Crotone, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna al pagamento delle spese Parte_1 sostenute da nel presente grado di giudizio, CP liquidate in euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge;
pag. 11/12 - dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.4.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 12/12
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione orale della causa, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1558 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale e vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura C.F._1 in atti, dall'avv. Giuseppe Albanese e dall'avv. Vincenzo Medici
e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in
Crotone alla via XXV Aprile n. 157; appellante
e nato a [...] il [...] (C.F. CP
, rappresentato e difeso, giusta procura C.F._2 in atti, dall'avv. Caterina Marano e con domicilio eletto in
Crotone alla via Assisi n. 20; appellato Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello, contrariis reiectis,
1) riformare integralmente l'ordinanza decisoria del Tribunale di
Crotone del 05.07.2019, emessa nel procedimento recante il
n°2534/2017 r.g.a.c., modificandola nelle parti superiormente indicate in parte motiva, in quanto illogica, oltre che evidentemente contraddittoria nella sua motivazione;
2) conseguentemente e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del dott. alla retribuzione nella misura Parte_1 di € 23.902,45, oltre interessi, per l'attività svolta su incarico del dott. , quale ausiliario della Corte di Appello CP nel procedimento n° 765/2005 R.G., condannando quest'ultimo al pagamento della predetta somma in suo favore;
3) In ogni caso, condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello CP
adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, richiamata la produzione documentale in atti e per i motivi tutti che precedono, così provvedere:
- in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile
l'appello proposto nei riguardi di diverso soggetto che non è stato parte del precedente grado e, per l'effetto, ritenere e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato dell'ordinanza del Tribunale di Crotone in data 5-8/07/2019 nel giudizio n.
2534/2017;
pag. 2/12 - nel merito, respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la decisione di primo grado.
Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del grado”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato in data 19.12.2017, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Crotone, al fine di CP sentirlo condannare al pagamento in suo favore del saldo delle prestazioni rese dal mese di maggio 2014 al mese di maggio 2015 in qualità di ausiliario di quest'ultimo quale custode giudiziario nell'ambito della procedura n. 765/2005
R.G di sequestro giudiziario dell'
[...]
pendente avanti alla Controparte_2
Corte d'appello di Catanzaro.
Parte ricorrente, nello specifico, deduceva che:
- nell'ambito della detta procedura, , nella qualità CP sopra menzionata, si avvaleva delle sue competenze agronome, nominandolo ausiliario, affinché lo coadiuvasse nella gestione ordinaria dell'azienda agricola, nonché provvedesse alla progettazione straordinaria della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- gli era stato corrisposto un acconto di € 7.004,10;
- poiché, allorquando si era interrotta la collaborazione, gli era stato rifiutato il saldo dei compensi, al fine di ottenere la liquidazione del quantum dovuto, si era visto costretto ad pag. 3/12 adire la Corte d'appello di Catanzaro, la quale, tuttavia, con provvedimento del 7.11.2016, depositato il 9.11.2016, dichiarava il non luogo a provvedere in ordine all'istanza, evidenziando la propria competenza a liquidare unicamente i compensi ed il rimborso spese richiesti dal professionista dalla stessa nominato;
- poiché vani erano risultati i tentativi di ottenere in via bonaria, da parte resistente, il pagamento delle spettanze ancora dovute, ottenuto dall'Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali della Provincia di Crotone il parere di congruità della parcella inviata a , si era reso CP necessario instaurare il presente giudizio nei confronti di quest'ultimo, al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 23.902,45.
Con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio , eccependo il CP proprio difetto di legittimazione passiva. Evidenziava che il ricorrente aveva prestato la propria attività in favore dell'azienda agricola sequestrata, ottenendo dalla custodia giudiziaria il pagamento di altre fatture emesse in acconto, e che, pertanto, la domanda era stata erroneamente formulata nei confronti dell'ausiliario-persona fisica anziché nei confronti dell'ausiliario-custode giudiziario.
Ne chiedeva, pertanto, il rigetto, con condanna alla rifusione di spese e compensi del giudizio oltre che al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Crotone, accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da , emetteva ordinanza ex art. 702 CP ter c.p.c., così provvedendo:
pag. 4/12 - rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di parte resistente, in € 1.618,00 per compensi, oltre al 15% per le spese forfettarie, IVA e CPA se dovuti.
2.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ritualmente appello affidandolo a quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante deduce l'errata qualificazione giuridica dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'eccezione sollevata da non possa in alcun modo essere prospettata CP come una questione di legittimazione passiva, bensì di titolarità del rapporto contrattuale, quindi, eventualmente, quale difetto di una condizione dell'azione. Ciò in quanto
, nel corso del giudizio di primo grado, ha dedotto la CP sua estraneità al rapporto giuridico, non in maniera generica, ma anzi individuando la Custodia Giudiziaria Eredi quale parte obbligata nei confronti di Controparte_2
Il Tribunale di Crotone, pertanto, avrebbe Pt_1 erroneamente accolto la sollevata eccezione come carenza di legittimazione passiva, di fatto inesistente sotto ogni profilo.
Con il secondo motivo posto a fondamento del gravame,
l'odierno appellante lamenta l'infondatezza della predetta eccezione di difetto di legittimazione passiva, sia che venga qualificata come eccezione in senso stretto, sia che venga ritenuta come difesa nel merito, nonché la contraddittorietà della decisione. Asserisce che il giudice di prime Pt_1 cure, pur condividendo la tesi del ricorrente, che individua il debitore di in quale Custode Pt_1 CP
pag. 5/12 giudiziario nel procedimento n. 765/2005 R.G. e non nella azienda agricola denominata “Custodia Giudiziaria CP_2
, sarebbe giunto a formulare un Controparte_2 contraddittorio accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da , laddove ha CP sostenuto che “la domanda di pagamento del corrispettivo non può essere formulata nei confronti dell'ausiliario persona fisica bensì nei confronti di quest'ultima nella veste di ausiliario”.
Con il terzo motivo di doglianza, intitolato “Identità fisica e giuridica del debitore/legittimato passivo”, l'appellante imputa al primo giudice di aver erroneamente distinto
“l'ausiliario persona fisica” dalla persona fisica “nella veste
d'ausiliario”; distinzione che, a parere di risulta Pt_1 priva di fondamento giuridico, atteso che , CP nominato Custode dalla Corte d'Appello, ha svolto tale compito senza “astrazioni” o mutamenti della personalità giuridica, continuando ad operare con il proprio codice fiscale.
Il quarto e ultimo profilo di doglianza attiene al secondo errore in cui, a parere dell'appellante, sarebbe incorso il giudice di prima sede, ovvero quello di aver ritenuto che la domanda non fosse stata proposta contro CP
“nella veste di ausiliario”. Il ricorso introduttivo, sostiene smentisce tale convinzione, essendo Pt_1 CP convenuto espressamente nella veste e nella qualità di custode giudiziario.
pag. 6/12 3.
Si è costituito eccependo CP preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, in quanto non sussistente perfetta coincidenza tra la vocatio in ius dell'atto introduttivo del procedimento di primo grado e quella dell'atto di appello, e formulando le conclusioni sopra riportate.
Nelle more del giudizio, alla luce delle difese spiegate dal resistente ed appellato , ovverosia in CP ragione della reiterata indicazione da parte di
[...]
Controparte_3
quale reale destinatario della domanda di
[...] pagamento, l'appellante ha radicato nei confronti di quest'ultima, dinanzi al Tribunale di Crotone, il procedimento n. 1431/2021 R.G. per ottenere il pagamento del compenso oggetto del presente giudizio. Si è costituita l' Controparte_2
, in persona del Custode medesimo ,
[...] CP chiedendo la sospensione del processo per pregiudizialità dell'odierno giudizio di appello. In accoglimento dell'istanza, il Tribunale di Crotone ha sospeso quindi il giudizio n.
1431/2021 R.G. ex art. 295 c.p.c.
All'udienza del 25.3.2025, la Corte, rilevato che una sola delle parti, nel termine assegnato, ha depositato note di conclusioni, con richiesta di discussione orale, ha rinviato per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.4.2025.
pag. 7/12 RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che la vocatio in ius, in entrambi i gradi del presente giudizio, può considerarsi indirizzata alla medesima persona processuale,
[...]
, identificato negli elementi richiesti dall'art. 163, co. CP
3, n. 2, c.p.c., ovvero nome, cognome e codice fiscale, e non persona (fisica o giuridica) diversa. Ad ogni modo, anche qualora si fossero ravvisati eventuali vizi relativi alla chiamata in causa di , ai sensi della disposizione di CP cui all'art. 164, co. 3, c.p.c. - applicabile anche in appello ai sensi dell'art. 359 c.p.c. - “La costituzione del convenuto sana
i vizi della citazione”. Alla stessa stregua anche la giurisprudenza di legittimità che, chiamata a pronunciarsi nel tempo su vari casi di vizi della vocatio in ius, si è più volte, e unanimemente, espressa in tal senso, ritenendo eventuali vizi relativi alla citazione - anche in appello – suscettibili di sanatoria con la costituzione in giudizio del convenuto, come accaduto nel caso in esame per , il CP quale si è evidentemente riconosciuto come convenuto, costituendosi regolarmente in giudizio, indipendentemente dal successivo atteggiamento processuale adottato. (cfr.
Cass. n. 3130/2024; Cass. n. 23979/2019).
Il gravame di contiene pertanto i requisiti di Pt_1 ammissibilità, per cui il rilievo formale va disatteso.
pag. 8/12 5.
Andando al merito, i primi due motivi di gravame, che per la loro stretta connessione, possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati.
L'appellante, difatti, non fornisce alcuna prova - sfuggendo al relativo onere su di esso incombente - circa la sussistenza dell'obbligazione del pagamento del saldo in suo favore in capo al convenuto persona fisica, CP limitandosi a citarlo genericamente quale debitore della somma di euro 23.902,45, per avere, quest'ultimo, in qualità di custode giudiziario dell' “Custodia Controparte_2
Giudiziaria ” nel procedimento n° Controparte_2
765/2005 R.G presso Corte di Appello di Catanzaro, conformemente alle autorizzazioni concessegli nell'ambito del provvedimento di nomina, affidato ad l'incarico di Pt_1 collaboratore come “consulente agronomo”, svolto in favore della citata Azienda.
Anzi, proprio nei confronti della detta Controparte_2
“Custodia Giudiziaria Eredi ”, l'appellante Controparte_2 aveva emesso plurime fatture per l'attività professionale prestata in suo favore e, sempre dalla medesima , CP_2 aveva percepito pagamenti a saldo delle fatture emesse (vedi all. 5 comparsa di costituzione e risposta di primo grado del
16.3.2018), avendo così già riconosciuto, di fatto, nella
Custodia Giudiziaria il debitore dei compensi ad esso spettanti per le consulenze espletate in favore della medesima.
Ne consegue, pertanto, che ogni ulteriore pretesa in ordine ai compensi e alle eventuali spettanze residue non ancora riscosse per le prestazioni effettuate da in Pt_1
pag. 9/12 favore dell' Controparte_2
debba essere azionata nei confronti
[...] dell' medesima, essendo quest'ultima l'unico soggetto CP_2 legittimato passivo in ordine al rapporto dedotto in causa.
Difatti, come più volte chiarito dalla Giurisprudenza, senza possibilità di incertezze o diverse interpretazioni, “Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand'anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 cod. proc. civ., e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio attivamente e passivamente limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati” (Cass. Civ.,
Sent. 15.7.2002 n. 10252; in senso conforme Cass. Civ. sent.
8.4.2013 n. 8483).
Ed invero, aderendo al siffatto principio, proprio nei confronti della citata Azienda agricola - come già riportato in narrativa - l'odierno appellante ha incardinato il procedimento giudiziario n. 1431/2021 R.G., davanti al
Tribunale di Crotone, volto ad ottenere il pagamento del compenso di cui al presente giudizio.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti - restando gli altri motivi di appello assorbiti nella disamina dei primi due - dunque, l'appello è nel merito infondato e, come tale, da rigettare.
pag. 10/12 6.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'appellato
[...]
e a carico dell'appellante in euro CP Parte_1
2.906,00 oltre accessori di legge (tabelle vigenti, competenze della Corte di Appello, scaglione da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00 per il valore della controversia pari ad euro
23.902,45, fase di studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e fase decisoria, parametri minimi per la non particolare complessità delle questioni trattate).
Infine, atteso il tenore della decisione, deve dichiararsi che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.
115/2002, ricorrono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Parte_1 emessa il 5.7.2019 dal Tribunale di Crotone, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna al pagamento delle spese Parte_1 sostenute da nel presente grado di giudizio, CP liquidate in euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge;
pag. 11/12 - dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.4.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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