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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/03/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02094/2025REG.PROV.COLL.
N. 02955/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2955 del 2024, proposto da
NR VE, rappresentata e difesa dagli avvocati Federica Scafarelli e Matteo Zanoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Avepa e Regione Veneto, rappresentati e difesi dagli avvocati Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaella Chiummiento in Roma, via Salaria 103;
AN ZZ, NA GI e GI ST, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 01775/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Avepa e della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti gli avvocati Federica Scafarelli e Raffaella Chiummiento in sostituzione dell'avv. Bianca Peagno;
Considerato che il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento di decadenza, e gli atti conseguenti, con cui AVEPA, a seguito di segnalazione delle sigg.re AN, LE e AN ZZ, ha disposto la decadenza parziale delle autorizzazioni al reimpianto del vigneto rilasciate nel 2017 alla sig.ra VE ed ha contestualmente riassegnato in parte qua dette autorizzazioni alle sigg.re ZZ;
Considerato che detto provvedimento si fonda sulla ritenuta falsa dichiarazione resa dalla sig.ra VE, conduttrice del terreno, in ordine all’autorizzazione all’estirpazione del vigneto delle sigg.re ZZ, comproprietarie del terreno;
Ritenuto che, a seguito dell’istruttoria disposta dal Collegio, è emerso che non è stato instaurato il contraddittorio, fin dal primo grado di giudizio, nei confronti delle sigg.re AN ZZ ed LE ZZ;
Considerato che le dette sigg.re AN ZZ ed LE ZZ rappresentano parti necessarie del presente giudizio dal momento che il provvedimento impugnato è stato adottato in ragione della ritenuta mancanza della loro autorizzazione all’estirpazione del vigneto e che, altresì, detto provvedimento, oltre a disporre la decadenza parziale delle autorizzazioni al reimpianto del vigneto rilasciate alla sig.ra VE, ha contestualmente riassegnato in parte qua dette autorizzazioni a favore delle sigg.re ZZ;
Ritenuto in conclusione che, stante la mancata integrazione del contradittorio, la sentenza di primo grado deve essere annullata con conseguente rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.;
Ritenuto di dover integralmente compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio stante la definizione in rito;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al giudice di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO