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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 710/2023 R.G.
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Torino, c.so Galileo Ferraris n. 43, presso lo Parte_1
studio degli avv.ti David Colombini e Andrea Perino, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
Parte attrice contro
, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, elettivamente CP_1
domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata dell'avv. Costanzo Brovida che la rappresenta e Email_1
difende come da procura in atti
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Voglia il Tribunale II.mo,
Disattesa ogni contraria eccezione
In via principale: accertata la proprietà dell'immobile in Neive (CN), via Serracapelli, n. 15, in capo a ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 c.c. e l'assenza di valido titolo ad Parte_1
egli opponibile da , in proprio e quale imprenditrice individuale titolare CP_1 dell'omonima azienda agricola, per l'occupazione dell'immobile in argomento, ordinare alla convenuta il rilascio immediato dell'immobile sito in Neive (CN), via Serracapelli, n. 15 libero e sgombro da persone e cose.
In subordine: accertata la proprietà dell'immobile in Neive (CN), via Serracapelli, n. 15, in capo a ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 c.c. e l'assenza di valido titolo ad Parte_1
egli opponibile da , in proprio e quale imprenditrice individuale titolare CP_1 dell'omonima azienda agricola, per l'occupazione dell'immobile in argomento, fissare un termine ex art. 1183 c.c. per il rilascio dell'immobile sito in Neive (CN), via Serracapelli, n. 15 libero da persone e cose.
In via di ulteriore subordine: nel denegato caso in cui sia riconosciuta la sussistenza del contratto di comodato verbale, con termine al 31 dicembre 2030, in favore di , in CP_1 proprio e quale imprenditrice individuale titolare dell'omonima azienda agricola, avente ad oggetto l'immobile sito in Neive (CN), via Serracapelli, n. 15, dichiarare le risoluzione di detto contratto ex art. 1804, terzo comma, c.p.c. e ordinare alla convenuta il rilascio immediato dell'immobile sito in Neive (CN), via Serracapelli, n. 15 libero e sgombro da persone e cose.
In ogni caso: dichiarare tenuta e condannare , in proprio e quale imprenditrice CP_1 individuale titolare dell'omonima azienda agricola a corrispondere in favore di Parte_1
l'importo di euro 846,40/mese a decorrere dal 18 luglio 2021 sino all'avvenuta liberazione dell'immobile, a titolo di indennità di occupazione.
Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso spese forfettario ex art. 2 del D.M. n. 55/2014,
c.p.a. ed Iva”
Per la parte convenuta:
“In via istruttoria: rimettersi la causa sul ruolo con ammissione della prova testimoniale sui capitoli da numero 1
a numero 5 e numero 7-8 dedotti dalla convenuta nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc
2.10.2023, nonchè la prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente richiesti e ammessi;
nel merito: previo accertamento che l'immobile oggetto di domanda di rivendica è legittimamente detenuto dalla convenuta , quale titolare dell'omonima impresa individuale, in CP_1
forza di contratto di comodato verbale avente scadenza al 31.12.2030, o veriore scadenza accertanda, rigettare le domande attrici.
Con il favore delle spese del procedimento cautelare e di merito”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha evocato in giudizio la Parte_1
sig.ra deducendo: di essere proprietario di un immobile sito in Neive, via CP_1
Serracapelli n. 15 identificato al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio 5, part. 752 e 754; di aver consentito alla convenuta, in ragione del rapporto di coniugio in allora esistente tra le parti, di occupare il suddetto immobile per ricoverarvi i mezzi dalla stessa utilizzati quale titolare di un'azienda agricola;
che a causa della sopravvenuta crisi coniugale, sfociata nella separazione giudiziale, la convenuta si era determinata a impossessarsi dell'immobile, sostituendo lucchetti e nottolini di accesso, così impedendo all'attore di proseguire la ristrutturazione del fabbricato che aveva nel frattempo iniziato;
che le diffide inviate per ottenere il rilascio dell'immobile, così come la procedura di mediazione promossa allo stesso fine, avevano avuto esito negativo.
L'attore ha chiesto, pertanto, di ordinare alla convenuta il rilascio dell'immobile in quanto occupato senza titolo nonché di condannarla al pagamento dell'importo mensile di euro
846,40 a decorrere dal 18 luglio 2021 sino al rilascio a titolo di indennità di occupazione;
con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ha chiesto, inoltre, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse stata riconosciuta l'esistenza di un contratto di comodato verbale, di dichiararne la risoluzione ex art. 1804, terzo comma, c.c. e ordinare alla convenuta il rilascio immediato dell'immobile.
La sig.ra si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande CP_1 attoree ed eccependo in particolare di occupare l'immobile in questione, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, in forza di un contratto di comodato concluso tra le parti e avente scadenza al 31.12.2030.
Ciò premesso, le domande attoree appaiono meritevoli di parziale accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni.
Va, innanzitutto, osservato che la convenuta non contesta la proprietà dell'immobile oggetto di causa in capo all'attore, ma ha eccepito di detenerlo legittimamente in forza di un contratto di comodato verbale che sarebbe stato stipulato tra le parti contestualmente alla concessione in comodato, sempre da parte dell'attore in favore della convenuta, di alcuni terreni limitrofi coltivati a vigneto dall'azienda agricola della sig.ra (che li conduceva in affitto sin dal CP_1
2012 in forza di un contratto stipulato con i precedenti proprietari che nel 2014 li avevano poi venduti, unitamente al predetto immobile, al sig. ). Pt_1
La convenuta sostiene, in particolare, che i terreni e il fabbricato per cui è causa (ossia il c.d.
“Rustico”, per richiamare la terminologia utilizzata da entrambe le parti) sarebbero stati oggetto di due distinti contratti di comodato verbali, che sarebbero tra loro funzionalmente collegati in quanto l'immobile sarebbe sempre stato destinato al ricovero dei mezzi agricoli utilizzati per la coltivazione del vigneto. Siccome per il comodato dei terreni le parti avevano stabilito il termine di scadenza del 31.12.2030, la convenuta sostiene quindi che lo stesso termine dovrebbe valere anche per il comodato del , trattandosi di negozi T_
strumentalmente collegati.
L'attore non ha contestato l'esistenza del contratto di comodato relativo ai terreni (pur avendo dato atto di aver richiesto la restituzione in separata sede anche di tali beni), ma ha negato che un analogo contratto fosse stato concluso in relazione al , del quale avrebbe T_ consentito l'utilizzo alla sig.ra in via temporanea per mere ragioni di solidarietà CP_1
famigliare, alla luce del vincolo coniugale che in allora intercorreva tra le parti, in attesa di avviare i lavori di ristrutturazione previsti sin dall'acquisto dell'immobile, finalizzati alla sua trasformazione in una struttura turistico-ricettiva.
In base al principio generale sull'onere della prova, incombeva pertanto sulla parte convenuta l'onere di provare l'esistenza del suddetto contratto di comodato avente ad oggetto il . T_
Tale onere non può tuttavia ritenersi adeguatamente assolto.
Va, infatti, osservato in primo luogo come nessun elemento di prova al riguardo sia emerso dall'istruttoria orale.
Tutti i testi, pur confermando l'utilizzo del da parte della convenuta per il ricovero dei T_ mezzi agricoli (circostanza del resto non contestata dall'attore), hanno infatti dichiarato di non essere informati in ordine all'esistenza e al contenuto di eventuali accordi tra le parti in proposito.
Si richiamano in particolare le dichiarazioni rese dal teste , padre della Tes_1 convenuta, il quale ha riferito che “Non so se vi fosse un accordo tra mia figlia e mio genero per l'utilizzo del fabbricato, presumo vi sia stato, ma non sono informato”, nonché dai testi
(“Mi vengono rammostrate le foto di cui al doc. 18 di parte attrice, Testimone_2 riconosco in queste foto il fabbricato dove vengono ricoverati i mezzi agricoli (…) non so se vi sia un accordo tra il sig. e la sig.ra per l'utilizzo di detto fabbricato”), Pt_1 CP_1 Tes_3
(“La sig.ra ricovera i mezzi della sua azienda agricola nella cascina vecchia
[...] CP_1
(…). So che il proprietario del fabbricato è il sig. ; non so a che titolo la sig.ra Pt_1 CP_1
occupi tale fabbricato, non so se vi sia stato un accordo tra il sig. e la sig.ra per Pt_1 CP_1
l'utilizzo di detto fabbricato”) e (“Il sig. mi ha inoltre detto che la sig.ra Tes_4 Pt_1
utilizza un fabbricato di proprietà del sig. stesso per il ricovero dei mezzi CP_1 Pt_1 agricoli (…) non so se in merito al fabbricato in questione adibito a ricovero mezzi agricoli vi fosse tra le parti un rapporto di affitto o comodato d'uso”). In assenza, quindi, di una prova diretta del contratto di comodato in questione (e della sua scadenza al 31.12.2030), si tratta di verificare se l'esistenza di quest'ultimo possa desumersi da elementi presuntivi ai sensi dell'art. 2729 c.c..
Al riguardo la parte convenuta ha dedotto le seguenti circostanze: i) l'ininterrotta e consolidata relazione di utilizzo congiunto del e dei terreni adibiti a vigneto, risalente a data T_ anteriore all'acquisto della proprietà di tali beni da parte dell'attore; ii) il fatto che il godimento del fosse stato concesso non alla sig.ra in proprio, ma quale titolare T_ CP_1 dell'omonima azienda agricola;
iii) l'intestazione alla convenuta delle utenze (luce e acqua) del;
iv) la previsione, nella relazione tecnica del 26 ottobre 2017 allegata alla pratica T_ edilizia presentata dal sig. per la ristrutturazione dell'immobile (doc. 3 attoreo), della Pt_1
realizzazione di un interrato per il ricovero dei mezzi agricoli.
Ad avviso del giudicante i suddetti elementi non soddisfano tuttavia, neppure se complessivamente considerati, i necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall'art. 2729 c.c..
Appare, infatti, in primo luogo irrilevante la circostanza che l'immobile fosse utilizzato dalla sig.ra non a titolo personale, bensì nell'ambito della propria attività di imprenditrice CP_1
agricola, in quanto del tutto compatibile anche con la concessione del godimento del bene per mera tolleranza e affectio coniugalis.
Del pari, l'intestazione delle utenze è una circostanza neutra ai fini in esame, poiché normale conseguenza dell'utilizzo esclusivo del bene non implicante di per sé alcun vincolo contrattuale sottostante.
Non assume carattere di gravità neppure il fatto che il fosse già utilizzato dalla sig.ra T_
, con le medesime modalità, prima del suo acquisto da parte dell'attore: l'eventuale CP_1
esistenza di un contratto di comodato stipulato con i precedenti proprietari sarebbe infatti in ogni caso inopponibile al successivo acquirente (v. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 664 del
18/01/2016) e nulla dimostra, neppure a livello presuntivo, quanto al titolo in forza del quale l'attore ha consentito in pendenza del matrimonio la prosecuzione di tale utilizzo.
In merito, infine, alla circostanza che nell'ambito della pratica edilizia per la ristrutturazione del l'attore avesse presentato una relazione tecnica che prevedeva tra l'altro la T_
realizzazione di un interrato per il ricovero dei mezzi agricoli, si osserva innanzitutto che trattasi di una allegazione nuova effettuata dalla parte convenuta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e da ritenersi pertanto tardiva e inammissibile. In ogni caso, quand'anche tale nuova deduzione fosse ammissibile, non costituirebbe comunque un elemento grave e decisivo per ritenere provata l'esistenza del contratto di comodato in questione: a parte il fatto che la previsione in oggetto non contiene alcuna indicazione in merito agli eventuali soggetti che avrebbero potuto occupare il futuro locale adibito a ricovero mezzi agricoli né alle relative modalità e termini di utilizzo, la circostanza in sé appare deporre in senso addirittura contrario alla volontà del sig. di confermare in Pt_1 tal modo l'esistenza di un precedente contratto di comodato avente durata fino al 2030. Il progetto di ristrutturazione prevedeva, infatti, l'integrale demolizione del fabbricato esistente e la sua ricostruzione ex novo, di talché l'oggetto dell'asserito rapporto di comodato sarebbe venuto radicalmente meno, in modo del tutto incompatibile con la sua prosecuzione e quindi con la volontà del sig. di darvi corso. Neppure questo elemento, anche laddove Pt_1 tempestivamente dedotto, costituirebbe quindi una presunzione grave ai sensi dell'art. 2729
c.c. da cui desumere la comune volontà delle parti di prevedere l'utilizzo del a titolo di T_
comodato fino al 31.12.2030.
Alla luce di quanto precede si ritiene, pertanto, che la convenuta non abbia fornito idonea prova del contratto di comodato (né tantomeno, ovviamente, dell'asserito collegamento negoziale con il contratto di comodato dei terreni) dedotto a fondamento del suo diritto di continuare a occupare il Rustico.
Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea di condanna della sig.ra CP_1 all'immediato rilascio dell'immobile in quanto occupato sine titulo.
Va invece disattesa la domanda di condanna al pagamento della somma mensile di euro
846,40 a titolo di indennità di occupazione.
Può a tal proposito osservarsi, in linea generale, che costituisce ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte la non meritevolezza della tutela risarcitoria del danno in re ipsa, con ciò intendendo il danno-evento in sé e per sé considerato.
Infatti, per quanto grave ed ingiusta sia una lesione, se a quest'ultima non corrispondono conseguenze pregiudizievoli o tali eventi dannosi non sono dal danneggiato provati ed allegati, non è dovuto a quest'ultimo alcun risarcimento del danno. Ad essere risarcito dall'ordinamento giuridico è dunque non tanto l'ingiusta lesione, quanto le conseguenze pregiudizievoli che dalla stessa derivano.
Una diversa ricostruzione che favorisse cioè il risarcimento del soggetto anche in assenza di pregiudizio, pur in presenza di una lesione ad un suo interesse giuridicamente meritevole di tutela, finirebbe per assegnare alla responsabilità civile una funzione altra rispetto a quella che le è propria, con ciò intendendo quella riparatoria-compensativa.
Tale principio di diritto nel corso degli anni è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e ha trovato ulteriore applicazione, da parte della Corte di Cassazione nella sua composizione più autorevole, proprio in materia di danno da occupazione sine titulo di un immobile (cfr. Cass. SS.UU. n. 33645 del 15 novembre 2022).
A fronte delle diverse e contrastanti tesi fino ad allora presenti nella giurisprudenza, le Sezioni
Unite hanno infatti accolto una diversa e terza soluzione interpretativa rispetto alla teoria causale del danno o alla teoria normativa.
Con l'arresto giurisprudenziale del 2022, i giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare anche per la materia in questione come l'occupazione abusiva possa dar luogo ad una tutela risarcitoria solo in presenza di un possibile pregiudizio della facoltà di uso, il quale può essere reale o potenziale;
tale ristoro patrimoniale è tuttavia precluso in assenza di un utilizzo del bene da parte del proprietario.
Il danno in questione è inoltre configurabile solo quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione e può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche (v. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024).
L'attore aveva quindi l'onere di allegare e (in caso di contestazione del convenuto) provare la concreta possibilità di godimento dell'immobile abusivamente occupato e le utilità che ne avrebbe tratto in via immediata e diretta.
Tuttavia, è pacifico in quanto dedotto dalla stessa parte attrice che l'immobile per cui è causa, anche in assenza di occupazione da parte della convenuta, non sarebbe stato utilizzato dal sig. in conformità alle sue caratteristiche attuali, né direttamente né indirettamente, CP_2 poiché ne era stata prevista l'integrale demolizione e la ricostruzione con mutamento della destinazione d'uso, al fine di realizzare una struttura turistico-ricettiva. Non è, pertanto, ravvisabile, sulla base delle stesse allegazioni attoree, un danno patrimoniale che sia conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale sull'immobile oggetto di causa.
Il riferimento al valore locativo del bene, indicato dall'attore come parametro di liquidazione del danno, non è quindi pertinente al caso di specie, essendo appunto pacifico che l'immobile oggetto di occupazione sine titulo da parte della convenuta non sarebbe stato locato né direttamente utilizzato dall'attore, che non ne avrebbe pertanto ricavato alcuna utilità corrispondente alle sue specifiche caratteristiche e qualità.
Le utilità perdute potrebbero semmai essere individuate in quelle potenzialmente ricavabili dalla futura attività turistico-ricettiva, le quali tuttavia non costituirebbero una conseguenza pregiudizievole immediata e diretta dell'occupazione del , essendo invece correlabili a T_
un bene futuro avente caratteristiche del tutto diverse. In ogni caso, parte attrice nulla ha specificamente dedotto e provato in relazione al guadagno che avrebbe potuto ritrarre dalla suddetta attività imprenditoriale.
Alla luce di quanto precede la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione deve pertanto essere disattesa.
Quanto infine alle spese di lite si ritiene di disporne l'integrale compensazione tra le parti attesa la reciproca parziale soccombenza, tenuto conto anche del rigetto della domanda cautelare in corso di causa proposta dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Marco Bottallo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- condanna la parte convenuta a rilasciare immediatamente, libero da persone e cose, in favore della parte attrice, l'immobile sito in Neive, via Serracapelli n. 15;
- compensa le spese di lite.
Asti, 31.1.2025
Il giudice
Marco Bottallo
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Torino, c.so Galileo Ferraris n. 43, presso lo Parte_1
studio degli avv.ti David Colombini e Andrea Perino, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
Parte attrice contro
, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, elettivamente CP_1
domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata dell'avv. Costanzo Brovida che la rappresenta e Email_1
difende come da procura in atti
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Voglia il Tribunale II.mo,
Disattesa ogni contraria eccezione
In via principale: accertata la proprietà dell'immobile in Neive (CN), via Serracapelli, n. 15, in capo a ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 c.c. e l'assenza di valido titolo ad Parte_1
egli opponibile da , in proprio e quale imprenditrice individuale titolare CP_1 dell'omonima azienda agricola, per l'occupazione dell'immobile in argomento, ordinare alla convenuta il rilascio immediato dell'immobile sito in Neive (CN), via Serracapelli, n. 15 libero e sgombro da persone e cose.
In subordine: accertata la proprietà dell'immobile in Neive (CN), via Serracapelli, n. 15, in capo a ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 c.c. e l'assenza di valido titolo ad Parte_1
egli opponibile da , in proprio e quale imprenditrice individuale titolare CP_1 dell'omonima azienda agricola, per l'occupazione dell'immobile in argomento, fissare un termine ex art. 1183 c.c. per il rilascio dell'immobile sito in Neive (CN), via Serracapelli, n. 15 libero da persone e cose.
In via di ulteriore subordine: nel denegato caso in cui sia riconosciuta la sussistenza del contratto di comodato verbale, con termine al 31 dicembre 2030, in favore di , in CP_1 proprio e quale imprenditrice individuale titolare dell'omonima azienda agricola, avente ad oggetto l'immobile sito in Neive (CN), via Serracapelli, n. 15, dichiarare le risoluzione di detto contratto ex art. 1804, terzo comma, c.p.c. e ordinare alla convenuta il rilascio immediato dell'immobile sito in Neive (CN), via Serracapelli, n. 15 libero e sgombro da persone e cose.
In ogni caso: dichiarare tenuta e condannare , in proprio e quale imprenditrice CP_1 individuale titolare dell'omonima azienda agricola a corrispondere in favore di Parte_1
l'importo di euro 846,40/mese a decorrere dal 18 luglio 2021 sino all'avvenuta liberazione dell'immobile, a titolo di indennità di occupazione.
Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso spese forfettario ex art. 2 del D.M. n. 55/2014,
c.p.a. ed Iva”
Per la parte convenuta:
“In via istruttoria: rimettersi la causa sul ruolo con ammissione della prova testimoniale sui capitoli da numero 1
a numero 5 e numero 7-8 dedotti dalla convenuta nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc
2.10.2023, nonchè la prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente richiesti e ammessi;
nel merito: previo accertamento che l'immobile oggetto di domanda di rivendica è legittimamente detenuto dalla convenuta , quale titolare dell'omonima impresa individuale, in CP_1
forza di contratto di comodato verbale avente scadenza al 31.12.2030, o veriore scadenza accertanda, rigettare le domande attrici.
Con il favore delle spese del procedimento cautelare e di merito”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha evocato in giudizio la Parte_1
sig.ra deducendo: di essere proprietario di un immobile sito in Neive, via CP_1
Serracapelli n. 15 identificato al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio 5, part. 752 e 754; di aver consentito alla convenuta, in ragione del rapporto di coniugio in allora esistente tra le parti, di occupare il suddetto immobile per ricoverarvi i mezzi dalla stessa utilizzati quale titolare di un'azienda agricola;
che a causa della sopravvenuta crisi coniugale, sfociata nella separazione giudiziale, la convenuta si era determinata a impossessarsi dell'immobile, sostituendo lucchetti e nottolini di accesso, così impedendo all'attore di proseguire la ristrutturazione del fabbricato che aveva nel frattempo iniziato;
che le diffide inviate per ottenere il rilascio dell'immobile, così come la procedura di mediazione promossa allo stesso fine, avevano avuto esito negativo.
L'attore ha chiesto, pertanto, di ordinare alla convenuta il rilascio dell'immobile in quanto occupato senza titolo nonché di condannarla al pagamento dell'importo mensile di euro
846,40 a decorrere dal 18 luglio 2021 sino al rilascio a titolo di indennità di occupazione;
con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ha chiesto, inoltre, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse stata riconosciuta l'esistenza di un contratto di comodato verbale, di dichiararne la risoluzione ex art. 1804, terzo comma, c.c. e ordinare alla convenuta il rilascio immediato dell'immobile.
La sig.ra si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande CP_1 attoree ed eccependo in particolare di occupare l'immobile in questione, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, in forza di un contratto di comodato concluso tra le parti e avente scadenza al 31.12.2030.
Ciò premesso, le domande attoree appaiono meritevoli di parziale accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni.
Va, innanzitutto, osservato che la convenuta non contesta la proprietà dell'immobile oggetto di causa in capo all'attore, ma ha eccepito di detenerlo legittimamente in forza di un contratto di comodato verbale che sarebbe stato stipulato tra le parti contestualmente alla concessione in comodato, sempre da parte dell'attore in favore della convenuta, di alcuni terreni limitrofi coltivati a vigneto dall'azienda agricola della sig.ra (che li conduceva in affitto sin dal CP_1
2012 in forza di un contratto stipulato con i precedenti proprietari che nel 2014 li avevano poi venduti, unitamente al predetto immobile, al sig. ). Pt_1
La convenuta sostiene, in particolare, che i terreni e il fabbricato per cui è causa (ossia il c.d.
“Rustico”, per richiamare la terminologia utilizzata da entrambe le parti) sarebbero stati oggetto di due distinti contratti di comodato verbali, che sarebbero tra loro funzionalmente collegati in quanto l'immobile sarebbe sempre stato destinato al ricovero dei mezzi agricoli utilizzati per la coltivazione del vigneto. Siccome per il comodato dei terreni le parti avevano stabilito il termine di scadenza del 31.12.2030, la convenuta sostiene quindi che lo stesso termine dovrebbe valere anche per il comodato del , trattandosi di negozi T_
strumentalmente collegati.
L'attore non ha contestato l'esistenza del contratto di comodato relativo ai terreni (pur avendo dato atto di aver richiesto la restituzione in separata sede anche di tali beni), ma ha negato che un analogo contratto fosse stato concluso in relazione al , del quale avrebbe T_ consentito l'utilizzo alla sig.ra in via temporanea per mere ragioni di solidarietà CP_1
famigliare, alla luce del vincolo coniugale che in allora intercorreva tra le parti, in attesa di avviare i lavori di ristrutturazione previsti sin dall'acquisto dell'immobile, finalizzati alla sua trasformazione in una struttura turistico-ricettiva.
In base al principio generale sull'onere della prova, incombeva pertanto sulla parte convenuta l'onere di provare l'esistenza del suddetto contratto di comodato avente ad oggetto il . T_
Tale onere non può tuttavia ritenersi adeguatamente assolto.
Va, infatti, osservato in primo luogo come nessun elemento di prova al riguardo sia emerso dall'istruttoria orale.
Tutti i testi, pur confermando l'utilizzo del da parte della convenuta per il ricovero dei T_ mezzi agricoli (circostanza del resto non contestata dall'attore), hanno infatti dichiarato di non essere informati in ordine all'esistenza e al contenuto di eventuali accordi tra le parti in proposito.
Si richiamano in particolare le dichiarazioni rese dal teste , padre della Tes_1 convenuta, il quale ha riferito che “Non so se vi fosse un accordo tra mia figlia e mio genero per l'utilizzo del fabbricato, presumo vi sia stato, ma non sono informato”, nonché dai testi
(“Mi vengono rammostrate le foto di cui al doc. 18 di parte attrice, Testimone_2 riconosco in queste foto il fabbricato dove vengono ricoverati i mezzi agricoli (…) non so se vi sia un accordo tra il sig. e la sig.ra per l'utilizzo di detto fabbricato”), Pt_1 CP_1 Tes_3
(“La sig.ra ricovera i mezzi della sua azienda agricola nella cascina vecchia
[...] CP_1
(…). So che il proprietario del fabbricato è il sig. ; non so a che titolo la sig.ra Pt_1 CP_1
occupi tale fabbricato, non so se vi sia stato un accordo tra il sig. e la sig.ra per Pt_1 CP_1
l'utilizzo di detto fabbricato”) e (“Il sig. mi ha inoltre detto che la sig.ra Tes_4 Pt_1
utilizza un fabbricato di proprietà del sig. stesso per il ricovero dei mezzi CP_1 Pt_1 agricoli (…) non so se in merito al fabbricato in questione adibito a ricovero mezzi agricoli vi fosse tra le parti un rapporto di affitto o comodato d'uso”). In assenza, quindi, di una prova diretta del contratto di comodato in questione (e della sua scadenza al 31.12.2030), si tratta di verificare se l'esistenza di quest'ultimo possa desumersi da elementi presuntivi ai sensi dell'art. 2729 c.c..
Al riguardo la parte convenuta ha dedotto le seguenti circostanze: i) l'ininterrotta e consolidata relazione di utilizzo congiunto del e dei terreni adibiti a vigneto, risalente a data T_ anteriore all'acquisto della proprietà di tali beni da parte dell'attore; ii) il fatto che il godimento del fosse stato concesso non alla sig.ra in proprio, ma quale titolare T_ CP_1 dell'omonima azienda agricola;
iii) l'intestazione alla convenuta delle utenze (luce e acqua) del;
iv) la previsione, nella relazione tecnica del 26 ottobre 2017 allegata alla pratica T_ edilizia presentata dal sig. per la ristrutturazione dell'immobile (doc. 3 attoreo), della Pt_1
realizzazione di un interrato per il ricovero dei mezzi agricoli.
Ad avviso del giudicante i suddetti elementi non soddisfano tuttavia, neppure se complessivamente considerati, i necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall'art. 2729 c.c..
Appare, infatti, in primo luogo irrilevante la circostanza che l'immobile fosse utilizzato dalla sig.ra non a titolo personale, bensì nell'ambito della propria attività di imprenditrice CP_1
agricola, in quanto del tutto compatibile anche con la concessione del godimento del bene per mera tolleranza e affectio coniugalis.
Del pari, l'intestazione delle utenze è una circostanza neutra ai fini in esame, poiché normale conseguenza dell'utilizzo esclusivo del bene non implicante di per sé alcun vincolo contrattuale sottostante.
Non assume carattere di gravità neppure il fatto che il fosse già utilizzato dalla sig.ra T_
, con le medesime modalità, prima del suo acquisto da parte dell'attore: l'eventuale CP_1
esistenza di un contratto di comodato stipulato con i precedenti proprietari sarebbe infatti in ogni caso inopponibile al successivo acquirente (v. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 664 del
18/01/2016) e nulla dimostra, neppure a livello presuntivo, quanto al titolo in forza del quale l'attore ha consentito in pendenza del matrimonio la prosecuzione di tale utilizzo.
In merito, infine, alla circostanza che nell'ambito della pratica edilizia per la ristrutturazione del l'attore avesse presentato una relazione tecnica che prevedeva tra l'altro la T_
realizzazione di un interrato per il ricovero dei mezzi agricoli, si osserva innanzitutto che trattasi di una allegazione nuova effettuata dalla parte convenuta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e da ritenersi pertanto tardiva e inammissibile. In ogni caso, quand'anche tale nuova deduzione fosse ammissibile, non costituirebbe comunque un elemento grave e decisivo per ritenere provata l'esistenza del contratto di comodato in questione: a parte il fatto che la previsione in oggetto non contiene alcuna indicazione in merito agli eventuali soggetti che avrebbero potuto occupare il futuro locale adibito a ricovero mezzi agricoli né alle relative modalità e termini di utilizzo, la circostanza in sé appare deporre in senso addirittura contrario alla volontà del sig. di confermare in Pt_1 tal modo l'esistenza di un precedente contratto di comodato avente durata fino al 2030. Il progetto di ristrutturazione prevedeva, infatti, l'integrale demolizione del fabbricato esistente e la sua ricostruzione ex novo, di talché l'oggetto dell'asserito rapporto di comodato sarebbe venuto radicalmente meno, in modo del tutto incompatibile con la sua prosecuzione e quindi con la volontà del sig. di darvi corso. Neppure questo elemento, anche laddove Pt_1 tempestivamente dedotto, costituirebbe quindi una presunzione grave ai sensi dell'art. 2729
c.c. da cui desumere la comune volontà delle parti di prevedere l'utilizzo del a titolo di T_
comodato fino al 31.12.2030.
Alla luce di quanto precede si ritiene, pertanto, che la convenuta non abbia fornito idonea prova del contratto di comodato (né tantomeno, ovviamente, dell'asserito collegamento negoziale con il contratto di comodato dei terreni) dedotto a fondamento del suo diritto di continuare a occupare il Rustico.
Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea di condanna della sig.ra CP_1 all'immediato rilascio dell'immobile in quanto occupato sine titulo.
Va invece disattesa la domanda di condanna al pagamento della somma mensile di euro
846,40 a titolo di indennità di occupazione.
Può a tal proposito osservarsi, in linea generale, che costituisce ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte la non meritevolezza della tutela risarcitoria del danno in re ipsa, con ciò intendendo il danno-evento in sé e per sé considerato.
Infatti, per quanto grave ed ingiusta sia una lesione, se a quest'ultima non corrispondono conseguenze pregiudizievoli o tali eventi dannosi non sono dal danneggiato provati ed allegati, non è dovuto a quest'ultimo alcun risarcimento del danno. Ad essere risarcito dall'ordinamento giuridico è dunque non tanto l'ingiusta lesione, quanto le conseguenze pregiudizievoli che dalla stessa derivano.
Una diversa ricostruzione che favorisse cioè il risarcimento del soggetto anche in assenza di pregiudizio, pur in presenza di una lesione ad un suo interesse giuridicamente meritevole di tutela, finirebbe per assegnare alla responsabilità civile una funzione altra rispetto a quella che le è propria, con ciò intendendo quella riparatoria-compensativa.
Tale principio di diritto nel corso degli anni è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e ha trovato ulteriore applicazione, da parte della Corte di Cassazione nella sua composizione più autorevole, proprio in materia di danno da occupazione sine titulo di un immobile (cfr. Cass. SS.UU. n. 33645 del 15 novembre 2022).
A fronte delle diverse e contrastanti tesi fino ad allora presenti nella giurisprudenza, le Sezioni
Unite hanno infatti accolto una diversa e terza soluzione interpretativa rispetto alla teoria causale del danno o alla teoria normativa.
Con l'arresto giurisprudenziale del 2022, i giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare anche per la materia in questione come l'occupazione abusiva possa dar luogo ad una tutela risarcitoria solo in presenza di un possibile pregiudizio della facoltà di uso, il quale può essere reale o potenziale;
tale ristoro patrimoniale è tuttavia precluso in assenza di un utilizzo del bene da parte del proprietario.
Il danno in questione è inoltre configurabile solo quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione e può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche (v. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024).
L'attore aveva quindi l'onere di allegare e (in caso di contestazione del convenuto) provare la concreta possibilità di godimento dell'immobile abusivamente occupato e le utilità che ne avrebbe tratto in via immediata e diretta.
Tuttavia, è pacifico in quanto dedotto dalla stessa parte attrice che l'immobile per cui è causa, anche in assenza di occupazione da parte della convenuta, non sarebbe stato utilizzato dal sig. in conformità alle sue caratteristiche attuali, né direttamente né indirettamente, CP_2 poiché ne era stata prevista l'integrale demolizione e la ricostruzione con mutamento della destinazione d'uso, al fine di realizzare una struttura turistico-ricettiva. Non è, pertanto, ravvisabile, sulla base delle stesse allegazioni attoree, un danno patrimoniale che sia conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale sull'immobile oggetto di causa.
Il riferimento al valore locativo del bene, indicato dall'attore come parametro di liquidazione del danno, non è quindi pertinente al caso di specie, essendo appunto pacifico che l'immobile oggetto di occupazione sine titulo da parte della convenuta non sarebbe stato locato né direttamente utilizzato dall'attore, che non ne avrebbe pertanto ricavato alcuna utilità corrispondente alle sue specifiche caratteristiche e qualità.
Le utilità perdute potrebbero semmai essere individuate in quelle potenzialmente ricavabili dalla futura attività turistico-ricettiva, le quali tuttavia non costituirebbero una conseguenza pregiudizievole immediata e diretta dell'occupazione del , essendo invece correlabili a T_
un bene futuro avente caratteristiche del tutto diverse. In ogni caso, parte attrice nulla ha specificamente dedotto e provato in relazione al guadagno che avrebbe potuto ritrarre dalla suddetta attività imprenditoriale.
Alla luce di quanto precede la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione deve pertanto essere disattesa.
Quanto infine alle spese di lite si ritiene di disporne l'integrale compensazione tra le parti attesa la reciproca parziale soccombenza, tenuto conto anche del rigetto della domanda cautelare in corso di causa proposta dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Marco Bottallo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- condanna la parte convenuta a rilasciare immediatamente, libero da persone e cose, in favore della parte attrice, l'immobile sito in Neive, via Serracapelli n. 15;
- compensa le spese di lite.
Asti, 31.1.2025
Il giudice
Marco Bottallo