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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/12/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
N.R. 1126/2024
Provvedimento reso all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
- visto l'art. 127, comma 3, C.P.C., così come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
- letto altresì l'art. 127 ter C.P.C. che consente la sostituzione dell'udienza – anche se precedentemente fissata e se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice – con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, mentre il giudice provvede entro i successivi trenta giorni;
- evidenziato che il citato art. 127 ter c.p.c. dispone che “Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”;
- considerato l'art. 128 c.p.c. che prevede tra l'altro che “Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., salvo che una delle parti si opponga”;
- visto il provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.” emesso da questo Giudice in data 27 novembre 2025
e comunicato alle parti costituite;
- lette le note depositate da parte attrice in data 03 dicembre 2025;
- rammentato che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
PQM
il Giudice pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, provvedendo al deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa LI RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa LI RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1126 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e resa all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.;
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Via Parte_1 C.F._1
S. Elena nr. 13 – 89034 Bovalino (R.C.), presso lo studio dell'Avv. Antonella Crupi che la rappresenta e difende, giusta procura su foglio separato, da considerarsi in calce al ricorso ex Art.
281 Decies c.p.c.
Ricorrente
e tali sono:
(C.F.: ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ) nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._3
(C.F.: ) nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._4
(C.F.: ) nato a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._5
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Controparte_3 C.F._6
Resistenti contumaci
OGGETTO: CA
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., citava in giudizio i convenuti Parte_4 in epigrafe indicati per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che la Sig.ra è esclusiva enfiteuta dei terreni e del fabbricato siti nel Parte_1 comune di Gerace riportati catastalmente al foglio 34 particelle 107 – 219 - 222 per aver acquistato questo diritto reale di godimento per usucapione;
dichiarare che l'emananda sentenza costituisce titolo idoneo ex art. 2561 c.c. per la relativa trascrizione e voltura catastale.”.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente allegava di essere nel possesso pieno, pubblico, pacifico e ininterrotto, da esclusiva titolare del diritto reale di enfiteusi su alcuni terreni ed un fabbricato rurale diruto, sito in agro di Gerace (R.C.), catastalmente identificati al Foglio 34,
Particelle nn. 107- 219- 222, intestati alla Sig.ra (livellaria e/o enfiteuta), deceduta, Persona_1 madre e nonna degli odierni convenuti, ed alla (oggi Controparte_4 [...]
Via Caprera n. 46 89044 Controparte_5
(concedente), titolare del dominio diretto. CP_5
La causa è stata istruita con l'escussione di due testimoni.
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Giova ricordare che l'enfiteusi è un diritto reale su un fondo altrui che attribuisce al titolare gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti, sul tesoro e sulle utilizzazioni del sottosuolo;
sull'enfiteuta gravano fondamentalmente due obblighi: a) quello di versare un canone periodico
(che può consistere sia in una somma di danaro sia in una quantità fissa di prodotti naturali – art. 960 c.c.) al concedente e b) quello di migliorare il fondo. Ne consegue che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «il possesso di un fondo a titolo enfiteutico è caratterizzato, da un lato, dall'esercizio con l'animo del titolare, dei diritti spettanti sullo stesso fondo all'enfiteuta e, dall'altro, dal riconoscimento del diritto del concedente, attraverso il pagamento a nome proprio del canone. Pertanto, l'usucapione dell'enfiteusi richiede un possesso di tale diritto riconoscibile sia da parte dell'utilista spossessato, sia da parte del proprietario e non può verificarsi senza che l'usucapiente assuma, in pari tempo, la posizione di obbligato al pagamento del canone, corrispondendolo apertamente in nome proprio» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3896 del 28.11.1974).
In altri termini, «il possesso corrispondente all'esercizio del diritto di enfiteusi, come tale suscettibile di condurre all'acquisto per usucapione di tale diritto, postula l'adempimento da parte del possessore dell'obbligazione relativa al pagamento del canone, costituente requisito necessario, anche se non sufficiente, perché un rapporto di enfiteusi possa stabilirsi anche "de facto"» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12964 del 05.12.1992).
Da tale premessa deriva che il soggetto che proponga domanda di usucapione del diritto di enfiteusi su un bene ha l'onere di allegare specificamente e di provare rigorosamente di aver compiuto (per il tempo richiesto dalla legge) un'attività sulla cosa avente caratteri tali da escludere il godimento della cosa da parte di altri soggetti, nonché di aver adempiuto all'obbligazione pecuniaria nei confronti del concedente. L'onere della prova dei fatti e degli elementi costituitivi dell'usucapione (fattispecie complessa a formazione progressiva o successiva) è posto dall'ordinamento giuridico a carico della parte che domanda la pronuncia della sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto a tale titolo.
Nel caso portato all'attenzione del Tribunale va scrutinata la compatibilità dell'accertamento dell'acquisto a titolo di usucapione a fronte della produzione documentale delle scritture private versate in atti dall'attrice. A ben vedere, dopo una prima scrittura privata datata 02-08-1977 con cui “la Sig.ra nata [...] residente a [...] vedova Persona_1
, dichiarava di ricevere dalla Sig.ra in , la quale agiva in nome e Pt_2 Parte_5 Parte_1 per conto della figlia, Sig.ra e del coniuge di quest'ultima Sig. Parte_1
, la quale anticipo per la vendita di un terreno sito in C. Persona_2 Controparte_6 da Liscio di Gerace. Rinviando il pagamento del saldo, pari a L. 500.00, alla stesura dell'atto notarile”, risulta una scrittura privata del luglio 1983 con cui il Sig. versava Persona_2 all'enfiteuta, la restante somma di L. 500.000 e la Sig.ra vendeva al Sig. Persona_1 Per_1
, il terreno sito in Agro di Gerace alla C.da Liscio, vincolandosi alla stipulazione Persona_2 dell'atto pubblico a richiesta dell'acquirente. Sempre con tale scrittura privata l'acquirente veniva immesso nel possesso dei beni.
Orbene, non si ritiene che la prima scrittura privata assurga a vendita del bene, integrando la semplice attestazione del versamento di un acconto in vista della successiva stipula di un contratto di compravendita.
Viceversa, va assegnata portata decisiva alla scrittura privata del 1983: attraverso tale scrittura, integrante a ben vedere una compravendita, (coniuge dell'attrice) ha acquistato Persona_2 il bene.
Che si tratti di una compravendita, nonostante la terminologia che a tratti sembra rimandare ad un preliminare di vendita, lo si ricava da una pluralità di elementi: l'alienante dichiara di vendere il bene, il prezzo è stato integralmente corrisposto e soprattutto si legge che “la presente scrittura privata verrà tradotta in atto pubblico a richiesta del promittente acquirente”. Dunque, le parti avevano inteso già trasferire la titolarità del bene. Ovviamente, avendo l'alienante soltanto il diritto di enfiteusi del bene, è solamente tale diritto che è stato trasferito con il predetto contratto. Giova rammentare che il principio consensualistico consente di equiparare la posizione di chi acquista per scrittura privata non autenticata e di chi, invece, acquista per scrittura privata autenticata o per atto pubblico;
l'effetto reale si produce, infatti, allo stesso modo.
Ne discende che il titolare del diritto reale è divenuto proprio il sig. che, decedendo, Per_2
l'ha trasmesso agli eredi.
Dal momento che la ricorrente è (presumibilmente) divenuta erede del marito, la domanda attorea non può che essere disattesa in quanto presupposto dell'usucapione è che chi intenda acquistare il diritto a titolo originario non sia già titolare del diritto stesso, stante l'“incompatibilità radicale fra il possesso di un titolo di acquisto a titolo derivativo e la pretesa del riconoscimento di un acquisto a titolo originario” ( cfr. Cass. ord. 13701 del 18.5.2023).
L'attrice è, presumibilmente, già titolare del diritto di enfiteusi del bene per averlo ereditato dal marito che lo aveva acquistato con scrittura privata. Per rendere opponibile e trascrivibile l'acquisto di un diritto reale mediante scrittura privata non autenticata occorre esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni (Cassazione civile sez. II,
29/10/2020, n.23945), mentre l'odierna azione è incompatibile con l'acquisto a titolo derivativo già avvenuto.
Nell'improbabile ipotesi in cui l'attrice non fosse divenuta erede del sig. la domanda Per_2 non potrebbe, comunque, trovare accoglimento.
Deve, invero, darsi rilievo alla circostanza che la ricorrente ha avuto la piena disponibilità fattuale del bene oggetto non a titolo di possesso, ma di mera detenzione, stante il diritto acquisito dal marito ed il consenso di questi a che lei godesse del bene.
Nell'accertamento che conduce alla qualificazione della posizione soggettiva come possesso è centrale la verifica sulla natura dell'originaria immissione nel godimento della res atteso che, qualora il godimento abbia avuto origine per concessione del titolare formale (quale che sia il titolo della “concessione”), la parte è tenuta a dedurre e dimostrare l'atto di interversio rivolto al proprietario (o al titolare del diritto reale) e che ha consentito, da quel momento, di far cessare il godimento derivato e di far intraprendere il godimento “uti dominus” da protrarre per un ulteriore ventennio ai fini della maturazione del termine di cui all'art. 1158 c.c..
Dispone, infatti, l'art. 1141 c.c. che “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”. Il profilo è rilevante nel caso di specie atteso che è emerso che la disponibilità fattuale della ricorrente non trae fonte in una condotta di “occupazione” da lei posta in essere in modo autonomo, ma con il consenso del marito, per “accordo” e nella consapevolezza di quest'ultimo
(una volta che egli aveva acquistato la titolarità del diritto reale)
Il teste ha fatto espresso riferimento al godimento di entrambi i coniugi: “ho Testimone_1 sempre visto la signora e prima anche suo marito, il signor occuparsi di quei Pt_1 Per_2 terreni. Li hanno sempre arati, puliti, coltivati a grano e altri seminativi, e raccolto i frutti. Hanno anche sistemato il piccolo fabbricato rurale che era quasi un rudere. Hanno sempre agito come se fossero i veri proprietari”.
Deve dunque ritenersi acclarato che l'attrice ha iniziato a godere del bene in oggetto in ragione del rapporto di coniugio con il titolare del diritto di godere del bene, sicché la disponibilità fattuale in capo all'attrice è iniziata nella forma giuridica della detenzione.
Né l'istruttoria svolta ha permesso di accertare una giuridica interversio con le forme di cui all'art. 1141 c.c..
La domanda attorea, pertanto, non potrebbe trovare accoglimento, neppure nell'ipotesi in cui l'attrice non fosse già subentrata a titolo derivativo nella titolarità del diritto di enfiteusi.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa LI RR