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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 444/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa ELVIRA PALMA Presidente dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore dr.ssa VALERIA SPAGNOLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 444 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, difesa dall'avv. Paride Lo Muzio, giusta procura depositata nel fascicolo telematico appellante
e
l in persona del procuratore speciale Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Brunetti, giusta Controparte_2 procura depositata nel fascicolo telematico
, in persona del le- Controparte_3 gale rappresentante pro tempore, anche in qualità di mandatario della difeso dall'avv. Barbara Daprile, giusta procura generale alle Controparte_4 liti in atti;
appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato l'8 aprile
2022 la ditta ” ha proposto opposizione Parte_2 all'intimazione di pagamento n. 014 2022 9003356376000 notificata dall' il 2 marzo 2022 per mancato paga- Controparte_1 mento di una pluralità di titoli in precedenza notificati. Per quanto qui inte-
- 1 - ressa, l'avviso di intimazione è stato impugnato dinanzi al Tribunale di Bari in relazione ad una cartella esattoriale e ad un avviso di addebito afferenti a CP_ contributi I.V.S. da versarsi all' Per l'esattezza: 1) cartella n. 014 2004
0014449592000 di importo pari a 26.834,93 euro, notificata il 5 maggio
2004 e avente ad oggetto contributi per l'anno 2002; 2) avviso di addebito n.
314 2012 0005872718000 di importo pari a 305.149,37 euro, notificato il 13 dicembre 2012 e relativo a contributi dovuti per gli anni 1994-1996.
Qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi la ha eccepito, per quanto rileva, la prescrizione Parte_2 dei crediti previdenziali in ragione della mancanza di validi atti interruttivi del relativo termine dal giorno del loro sorgere sino a quello della notifica dell'intimazione opposta, assumendo che le notifiche della cartella esattoria- le e dell'avviso di addebito erano invalide poiché eseguite in violazione de- gli artt. 148 c.p.c., 25, 26, 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n.
600 del 1973. Secondo parte ricorrente, in particolare, era onere dell'
[...]
provare la legittimità della notifica con la produzione della Controparte_5 matrice o copia della cartella e/o della relata.
1.1. Si è costituita l' deducendo la Controparte_1 tardività dell'opposizione per decorso dei termini ex artt. 24, comma 5, e 29
d.lgs. n. 46 del 1999 e 617, primo comma, c.p.c., giusta la validità delle no- tifiche della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito, le quali avevano interrotto i relativi termini di prescrizione, in seguito nuovamente interrotti dalle notifiche di plurimi e successivi avvisi di addebito e dell'atto di pigno- ramento presso terzi del 28 luglio 2018. CP_ 1.2. Anche l' si è costituito deducendo la tardività delle eccezio- ni ex art. 617 c.p.c. la ritualità della notifica dell'avviso di addebito e la mancanza di una opposizione tempestiva ex art. 24 d.lgs. n. 24 del 1999; nonché la mancata decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del- la pretesa previdenziale in ragione della valida notifica di intimazioni e di atti dell'esecuzione esattoriale e ad essa prodromici.
2. Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 3452/2023 del
5 dicembre 2023 il Tribunale di Bari ha rigettato il ricorso e compensato in- tegralmente le spese di lite.
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha posto i seguenti rilievi:
- non sono idonee ad interrompere la prescrizione le notifiche effet- tuate in violazione della disciplina prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del
1973 e dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973;
- 2 - - il pignoramento presso terzi notificato il 18 giugno 2015 riguardava anche le somme relative alla cartella e all'avviso di addebito del presente giudizio, con conseguente efficacia interruttiva del termine di prescrizione;
- non risulta spiegata dalla ricorrente alcuna opposizione avverso ta- le pignoramento, cristallizzando dunque la propria posizione debitoria, sic- ché le somme dovute residue costituiscono nuovo titolo esecutivo;
- la prescrizione risulta interrotta il 24 gennaio 2019 dalla notifica all'indirizzo PEC dell'intimazione di pagamento n. Email_1
014 2019 9001840333000 a oggetto anche i crediti contributivi portati dall'avviso di addebito e cartella di pagamento inerenti al presente giudizio-
3. Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo appello
[...]
e con ricorso depositato il 29 maggio 2024. Parte_2 Pt_1
L' ha depositato memoria il 7 di- Controparte_1 cembre 2024 con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata in ragione dell'inammissibilità e dell'infondatezza dell'appello. CP_ L' anche quale mandatario della si è costituito Controparte_4 depositando memoria con cui ha chiesto il rigetto dell'appello.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio rela- tivo al primo grado di giudizio, all'udienza del 13 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. Il gravame si articola in cinque motivi di censura fra loro intima- mente connessi.
4.1. Con il primo motivo di appello impugna il pun- Parte_2 to della decisione nel quale il Tribunale di Bari ha considerato validi atti in- terruttivi della prescrizione dei contributi le notifiche dell'atto di pignora- mento presso terzi del 18 giugno 2015 e dell'intimazione di pagamento n.
014 2019 9001840333000 del 24 gennaio 2019.
L'appellante evidenzia che il primo Giudice sarebbe incorso in una evidente contraddizione per aver fondato la sentenza gravata da un lato sulla ritenuta inidoneità delle notifiche a interrompere il decorso del termine di prescrizione perché invalide ai sensi degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dall'altro per averlo fatto decorrere dalla da- ta di notifica (invalida) della cartella e avviso di addebito anziché dal giorno in cui sono sorti i relativi debiti previdenziali.
Deduce la mancanza di prova della notifica dell'avviso di addebito effettuata tramite lettera raccomandata e dell'esito della spedizione, in quan- to il concessionario della riscossione non aveva prodotto, nel corso del pri- mo giudizio, la ricevuta di consegna della raccomandata ma solo una ricevu- ta di spedizione. Quanto alla notifica della cartella di pagamento, denunzia
- 3 - la violazione dell'art. 145 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, poiché nei confronti delle società non sarebbe possibile eseguire la notifica a mani di parenti e/o di soggetti diversi dal legale rappresentante o dal responsabile della ricezione degli atti, nonché per assenza della produzione della racco- mandata informativa e della copia delle relative ricevute di spedizione e consegna, derivandone la violazione e falsa applicazione degli artt. 139
c.p.c. e 7 della l. n. 890 del 1982.
4.2. Con il secondo motivo di appello si critica la sentenza impugna- ta laddove è stata rigettata l'eccezione di prescrizione del solo avviso di ad- debito sulla base della ritenuta validità della relativa notifica, nonché della notifica del pignoramento presso terzi n. 014 2015 182484 del 18 giugno
2015, in quanto pervenuto a distanza di oltre cinque anni rispetto alla data di riferimento del debito in ragione della nullità della notifica dell'avviso di addebito.
Secondo parte appellante sarebbero invalide anche le notifiche del pignoramento mobiliare n. 35 del 13 maggio 2015, perché non inerente all'avviso di addebito, di un altro atto di pignoramento (n. 014 84 2018
00007432 001) in relazione al quale era stata prodotta una ricevuta di man- cata consegna a mezzo PEC, nonché dell'intimazione di pagamento n. 014
2019 90018403333 000 inviata tramite PEC allorquando la prescrizione era già maturata.
4.3. A mezzo del terzo motivo l'appellante censura nuovamente la sentenza gravata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione reputando atti interruttivi idonei il pignoramento presso terzi notificato il 18 giugno 2015 (relativo sia alla cartella che all'avviso di addebito presupposti)
e l'intimazione di pagamento n. 014 2019 90018403333 000.
La ribadisce che in relazione all'avviso di addebito Parte_2
n. 314 2012 0005872718000 era stata prodotta solo la ricevuta di spedizione della lettera raccomandata, ma non la ricevuta di consegna della stessa, sic- ché la notifica deve ritenersi non perfezionata.
4.4. Il quarto motivo di doglianza è rubricato «Violazione dell'art. 50 del D.P.R. 602/73 – mancata notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito». Esso è volto a censurare il capo della decisione che ha rigetta- to l'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti pro- dromici e sottolinea che la notifica dell'intimazione presuppone la necessa- ria notifica del titolo esecutivo.
4.5. Il quinto motivo di appello rimprovera alla sentenza gravata la
«violazione dell'art. 3, co. 9, della L. 335/95 e violazione dell'art. 209 della
- 4 - L. 285/1992 e dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per inter- venuta prescrizione», in quanto: a) non è rilevante l'atto interruttivo della prescrizione intervenuto dopo la scadenza del termine;
b) dalla data in cui sono sorti i debiti (1996 per l'avviso di addebito e 2002 per la cartella) alla data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (18 giugno 2015) era trascorsi più di cinque anni.
5. Preliminarmente, dev'essere disattesa l'eccezione – sollevata sia dall'agente della riscossione che dell'Ente previdenziale – di inammissibili- tà dell'impugnazione per violazione del c.d. “divieto dei nova” sancito dagli artt. 345 e 437 c.p.c.
La richiesta di riesame nel merito della controversia contenuta nell'atto di gravame, infatti, non implica in alcun modo l'ampliamento del thema decidendum delineato in primo grado e, quindi, non determina alcuna deviazione del giudizio di appello dalla funzione di revisio prioris instantiae che gli è propria (v. per tutte Cass. sez. un. n. 36481 del 2022).
Dal mero raffronto tra il ricorso di primo grado e l'atto di appello si evince chiaramente come la ditta ha chiesto, sia al Tribuna- Parte_2 le di Bari che a questa Corte, di accertare la nullità dell'avviso di intimazio- ne 014 2022 9003356376 000 notificato il 2 marzo 2022 per omessa notifica degli atti prodromici, cioè della cartella n. 014 2004 0014449592 000 e dell'avviso di addebito n. 314 2012 0005872718 000, nonché di dichiarare la prescrizione dei crediti contributivi portati dai titoli presupposti sull'assunto della mancanza di valida notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione.
È pur vero che la domanda diretta a conseguire la declaratoria d'invalidità delle notifiche dell'avviso di addebito e della cartella di paga- mento non risulta esplicitamente proposta nelle conclusioni del ricorso di primo grado ma solo in quelle dell'atto di appello. Tuttavia, da un esame complessivo del contenuto e delle argomentazioni del ricorso ex art. 442
c.p.c. è evidente che il thema decidendum risulta in concreto introdotto nella lite fin dal primo grado di giudizio. Ciò si desume in modo incontrovertibile dal fatto che nel citato ricorso la ditta ha asserito che tra la da- CP_6 ta di maturazione dei crediti (1994-1996 e 2002) e la data di notifica dell'avviso di intimazione in questa sede impugnato (marzo 2022) era senz'altro decorso il termine di prescrizione, atteso che tale deduzione po- stula inequivocabilmente l'affermazione dell'insussistenza della notifica dei titoli presupposti indicati nell'intimazione medesima.
È appena il caso di ricordare, in proposito, il noto principio secondo cui nell'interpretare la domanda giudiziale il giudice non è condizionato dal-
- 5 - le parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutando- ne la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire (così fra le tante Cass. n.
19435 del 2018). L'applicazione al caso di specie del riferito – e del tutto consolidato – principio ermeneutico porta a concludere che la volontà della parte era anche quella di far accertare l'inesistenza o comunque l'invalidità della notifica degli atti prodromici, la cui mancata ricezione è stata fin dal primo momento lamentata dalla ditta contribuente. CP_ 6. Priva di pregio è altresì l'eccezione dell' secondo cui alla prima udienza successiva alla sua costituzione in giudizio la Parte_2 non aveva contestato in maniera specifica le difese e le produzioni docu- mentali dell'Ente impositore, anche eventualmente proponendo querela di falso contro l'avviso di ricevimento delle notifiche della cartella di paga- mento e dell'avviso di addebito, la cui notifica pertanto doveva ritenersi senz'altro valida.
A ben vedere, l'azienda non ha affatto contestato vizi o falsità propri degli avvisi di ricevimento relativi alle notifiche degli atti prodromici, ma:
a) quanto alla cartella esattoriale, ha lamentato la mancata produzione, da parte dell' , dell'ulteriore raccomandata informativa Controparte_1
(c.d. CAD) e delle ricevute di spedizione e consegna di tale raccomandata;
b) quanto all'avviso di addebito, si è lagnata della mancata produzione della ricevuta di consegna della medesima raccomandata, in violazione – a suo dire – degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del
1973.
È evidente, perciò, che allo scopo di far valere tali vizi l'azienda non era tenuta a proporre querela di falso né ad operare disconoscimenti nel primo momento processuale utile successivo alla produzione documentale in questione. Ne deriva che le contestazioni mosse in ordine all'idoneità probatoria della documentazione medesima sono senz'altro ammissibili an- che in questo grado di appello.
7. Passando al merito, l'appello proposto dalla è par- CP_6 zialmente fondato e va, quindi, accolto nei limiti di seguito precisati.
7.1. Quanto ai contributi dovuti sulla scorta della cartella esattoriale n. 014 2004 0014449592000 di importo pari a 26.834,93 euro, notificata il 5 maggio 2004 ed avente ad oggetto contributi dovuti per l'anno 2002, va la- sciata in disparte ogni questione in merito alla validità della relativa notifica.
È dirimente osservare, difatti, che tra la data in cui essa è stata recapitata mediante consegna ad un familiare convivente ( quali- Parte_3
- 6 - ficatasi come figlia del destinatario) e la data del primo atto interruttivo re- golarmente notificato (ossia l'atto di pignoramento presso terzi notificato il
18 giugno 2015) è trascorso un lasso di tempo ampiamente superiore a cin- que anni, ossia al termine di prescrizione introdotto dall'art. 3, commi 9 e
10, della l. n. 335 del 1995 (i contributi dovuti in base al menzionato titolo, difatti, risalgono al 2002, per cui sono successivi all'entrata in vigore della citata legge che ha dimidiato il precedente termine decennale).
Al riguardo, mette conto rilevare che con l'atto introduttivo del giu- dizio la non soltanto ha negato di aver ricevuto gli atti pro- Parte_2 dromici, ma ha anche eccepito la prescrizione dei crediti contributivi sottesi all'intimazione di pagamento.
Occorre ricordare che, «in tema di omissioni contributive, ove il ri- corrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine pre- scrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine pre- scrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della
[...]
di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sen- Pt_4 si dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordi- nata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove ac- certata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse». Nel primo caso il termine per proporre l'opposizione è di quaranta giorni dal giorno della notifica dell'intimazione di pagamento, laddove nel secondo non è previsto alcun termine di decadenza (cfr. Cass. n. 18256 del
2020; Cass. n. 29294 del 2019; Cass. n. 28583 del 2018; Cass. Sez. Un. n.
7514 del 2022, in motivazione;
v. altresì App. Bari sent. n. 273 del 2024, est. . Persona_1
Di conseguenza, nella specie è da reputarsi fondata l'opposizione all'esecuzione proposta dalla ditta debitrice a mezzo della quale la stessa ha inteso far valere anche il fatto estintivo successivo alla notifica della cartella consistente nella prescrizione dei crediti per decorso del relativo termine. CP_ Va quindi dichiarato che non sono dovuti all' i contributi (oltre alle somme accessorie) di cui alla sopra citata cartella n. 014 2004
0014449592000.
7.2. Per quel che concerne l'avviso di addebito n. 314 2012
0005872718 000, l'atto risulta regolarmente notificato alla ditta appellante in data 13 dicembre 2012, come emerge dall'avviso di ricevimento in atti, da cui risulta che l'atto è stato consegnato al destinatario nella data appena
- 7 - indicata. Non è pertinente, quindi, la lagnanza dell'appellante secondo cui, in relazione all'atto prodromico in esame, la controparte avrebbe prodotto esclusivamente la ricevuta di spedizione e non quella di consegna, sicché non vi sarebbe prova dell'esito della spedizione.
Il rituale perfezionamento della notifica dell'avviso preclude alla parte debitrice la possibilità di far valere in questa sede la prescrizione dei contributi maturata in epoca antecedente a tale notifica. Sotto questo profilo, difatti, l'opposizione spiegata dalla ha funzione “recupera- Parte_2 toria” della tutela consistente nell'opposizione per motivi di merito ex art.
24 del d.lgs. n. 46 del 1999, sicché essa – basandosi sull'assunto secondo cui la notifica del titolo presupposto era inesistente o comunque invalida – avrebbe dovuto essere proposta entro il termine perentorio di quaranta gior- ni dalla notifica dell'avviso ai sensi del comma 5 dell'art. 24 cit. (sulla natu- ra perentoria di tale termine, pacificamente riconosciuta in giurisprudenza, si veda per tutte Cass. sez. un. n. 23397 del 2016).
Contrariamente a quanto assume parte appellante, non può affatto sostenersi che la notifica dell'avviso n. 314 2012 0005872718 000 sia stata dichiarata invalida dal Giudice di primo grado per violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Nella sentenza impugnata il Tribunale di Bari si è limitato a richia- mare pedissequamente il contenuto prima dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del
1973 e poi dell'art. 60 cit., per concludere genericamente che «… Pertanto, non sono considerate idonee ad interrompere la prescrizione le notifiche ef- fettuate in violazione di quanto previsto dall'art. 60 anzidetto». La motiva- zione della pronuncia appellata non dà conto di quali sarebbero le notifiche che avrebbero violato il disposto dell'art. 60 cit., né in che modo tali viola- zioni si sarebbero verificate. È evidente, perciò, che in tale parte della deci- sione non è ravvisabile alcuna “statuizione minima della sentenza” idonea al giudicato interno, ossia la sequenza fatto-norma-effetto suscettibile di acqui- sire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia (sulla no- zione di “statuizione minima” e sui suoi riflessi sul giudicato interno cfr. ex multis Cass. n. 30728 del 2022 e Cass. n. 32563 del 2024).
Tra la data di notifica dell'avviso di addebito in questione (13 di- cembre 2012) e la data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (18 giugno 2015) è trascorso un lasso temporale inferiore a cinque anni.
Identico rilievo vale in relazione al tempo trascorso tra la notifica di quest'ultimo atto e la data di notifica dell'avviso di intimazione n. 014 2019
9001840333000 (24 gennaio 2019) avente ad oggetto anche i crediti contri- butivi concernenti i titoli sottesi all'intimazione in questa sede opposta e in
- 8 - particolare – per quanto qui interessa – l'avviso di addebito n. 314 2012
0005872718 000.
L'intimazione impugnata con il ricorso introduttivo del presente giu- dizio, infine, è stata notificata il 2 marzo 2022, quindi – anche in questo ca- so – entro il termine di cinque anni dal precedente atto interruttivo.
Sotto tale profilo deve condividersi, quindi, la conclusione cui è per- venuto il Tribunale di Bari, ossia che non è fondata l'eccezione di prescri- zione relativa al periodo temporale successivo alla notifica del titolo pre- supposto.
8. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere accolto nei limiti in precedenza specificati e, per l'effetto, in par- ziale riforma della sentenza impugnata vanno dichiarate non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento n. 014 2004 0014449592000 notifi- cata il 5 maggio 2004, mentre per la restante parte va respinta l'opposizione proposta dalla avverso l'intimazione di pagamento n. 014 Parte_2
2022 9003356376000 notificata il 2 marzo 2022.
Resta assorbita ogni altra questione.
9. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e del parziale ac- coglimento della domanda proposta dalla le spese di ambo i Parte_2 gradi di giudizio possono essere per intero compensate.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 29.5.2024 dalla Parte_5
e nei confronti dell' e
[...] Pt_1 Controparte_1 CP_ dell' anche in qualità di mandatario della avverso la sen- Controparte_4 tenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 5.12.2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte l'opposizione proposta da e avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_2 Pt_1
014 2022 9003356376000 notificata il 2.3.2022 e dichiara non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento n. 014 2004 0014449592000 euro notificata il 5.5.2004; conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa per intero tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Elvira Palma
- 9 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa ELVIRA PALMA Presidente dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore dr.ssa VALERIA SPAGNOLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 444 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, difesa dall'avv. Paride Lo Muzio, giusta procura depositata nel fascicolo telematico appellante
e
l in persona del procuratore speciale Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Brunetti, giusta Controparte_2 procura depositata nel fascicolo telematico
, in persona del le- Controparte_3 gale rappresentante pro tempore, anche in qualità di mandatario della difeso dall'avv. Barbara Daprile, giusta procura generale alle Controparte_4 liti in atti;
appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato l'8 aprile
2022 la ditta ” ha proposto opposizione Parte_2 all'intimazione di pagamento n. 014 2022 9003356376000 notificata dall' il 2 marzo 2022 per mancato paga- Controparte_1 mento di una pluralità di titoli in precedenza notificati. Per quanto qui inte-
- 1 - ressa, l'avviso di intimazione è stato impugnato dinanzi al Tribunale di Bari in relazione ad una cartella esattoriale e ad un avviso di addebito afferenti a CP_ contributi I.V.S. da versarsi all' Per l'esattezza: 1) cartella n. 014 2004
0014449592000 di importo pari a 26.834,93 euro, notificata il 5 maggio
2004 e avente ad oggetto contributi per l'anno 2002; 2) avviso di addebito n.
314 2012 0005872718000 di importo pari a 305.149,37 euro, notificato il 13 dicembre 2012 e relativo a contributi dovuti per gli anni 1994-1996.
Qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi la ha eccepito, per quanto rileva, la prescrizione Parte_2 dei crediti previdenziali in ragione della mancanza di validi atti interruttivi del relativo termine dal giorno del loro sorgere sino a quello della notifica dell'intimazione opposta, assumendo che le notifiche della cartella esattoria- le e dell'avviso di addebito erano invalide poiché eseguite in violazione de- gli artt. 148 c.p.c., 25, 26, 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n.
600 del 1973. Secondo parte ricorrente, in particolare, era onere dell'
[...]
provare la legittimità della notifica con la produzione della Controparte_5 matrice o copia della cartella e/o della relata.
1.1. Si è costituita l' deducendo la Controparte_1 tardività dell'opposizione per decorso dei termini ex artt. 24, comma 5, e 29
d.lgs. n. 46 del 1999 e 617, primo comma, c.p.c., giusta la validità delle no- tifiche della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito, le quali avevano interrotto i relativi termini di prescrizione, in seguito nuovamente interrotti dalle notifiche di plurimi e successivi avvisi di addebito e dell'atto di pigno- ramento presso terzi del 28 luglio 2018. CP_ 1.2. Anche l' si è costituito deducendo la tardività delle eccezio- ni ex art. 617 c.p.c. la ritualità della notifica dell'avviso di addebito e la mancanza di una opposizione tempestiva ex art. 24 d.lgs. n. 24 del 1999; nonché la mancata decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del- la pretesa previdenziale in ragione della valida notifica di intimazioni e di atti dell'esecuzione esattoriale e ad essa prodromici.
2. Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 3452/2023 del
5 dicembre 2023 il Tribunale di Bari ha rigettato il ricorso e compensato in- tegralmente le spese di lite.
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha posto i seguenti rilievi:
- non sono idonee ad interrompere la prescrizione le notifiche effet- tuate in violazione della disciplina prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del
1973 e dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973;
- 2 - - il pignoramento presso terzi notificato il 18 giugno 2015 riguardava anche le somme relative alla cartella e all'avviso di addebito del presente giudizio, con conseguente efficacia interruttiva del termine di prescrizione;
- non risulta spiegata dalla ricorrente alcuna opposizione avverso ta- le pignoramento, cristallizzando dunque la propria posizione debitoria, sic- ché le somme dovute residue costituiscono nuovo titolo esecutivo;
- la prescrizione risulta interrotta il 24 gennaio 2019 dalla notifica all'indirizzo PEC dell'intimazione di pagamento n. Email_1
014 2019 9001840333000 a oggetto anche i crediti contributivi portati dall'avviso di addebito e cartella di pagamento inerenti al presente giudizio-
3. Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo appello
[...]
e con ricorso depositato il 29 maggio 2024. Parte_2 Pt_1
L' ha depositato memoria il 7 di- Controparte_1 cembre 2024 con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata in ragione dell'inammissibilità e dell'infondatezza dell'appello. CP_ L' anche quale mandatario della si è costituito Controparte_4 depositando memoria con cui ha chiesto il rigetto dell'appello.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio rela- tivo al primo grado di giudizio, all'udienza del 13 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. Il gravame si articola in cinque motivi di censura fra loro intima- mente connessi.
4.1. Con il primo motivo di appello impugna il pun- Parte_2 to della decisione nel quale il Tribunale di Bari ha considerato validi atti in- terruttivi della prescrizione dei contributi le notifiche dell'atto di pignora- mento presso terzi del 18 giugno 2015 e dell'intimazione di pagamento n.
014 2019 9001840333000 del 24 gennaio 2019.
L'appellante evidenzia che il primo Giudice sarebbe incorso in una evidente contraddizione per aver fondato la sentenza gravata da un lato sulla ritenuta inidoneità delle notifiche a interrompere il decorso del termine di prescrizione perché invalide ai sensi degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dall'altro per averlo fatto decorrere dalla da- ta di notifica (invalida) della cartella e avviso di addebito anziché dal giorno in cui sono sorti i relativi debiti previdenziali.
Deduce la mancanza di prova della notifica dell'avviso di addebito effettuata tramite lettera raccomandata e dell'esito della spedizione, in quan- to il concessionario della riscossione non aveva prodotto, nel corso del pri- mo giudizio, la ricevuta di consegna della raccomandata ma solo una ricevu- ta di spedizione. Quanto alla notifica della cartella di pagamento, denunzia
- 3 - la violazione dell'art. 145 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, poiché nei confronti delle società non sarebbe possibile eseguire la notifica a mani di parenti e/o di soggetti diversi dal legale rappresentante o dal responsabile della ricezione degli atti, nonché per assenza della produzione della racco- mandata informativa e della copia delle relative ricevute di spedizione e consegna, derivandone la violazione e falsa applicazione degli artt. 139
c.p.c. e 7 della l. n. 890 del 1982.
4.2. Con il secondo motivo di appello si critica la sentenza impugna- ta laddove è stata rigettata l'eccezione di prescrizione del solo avviso di ad- debito sulla base della ritenuta validità della relativa notifica, nonché della notifica del pignoramento presso terzi n. 014 2015 182484 del 18 giugno
2015, in quanto pervenuto a distanza di oltre cinque anni rispetto alla data di riferimento del debito in ragione della nullità della notifica dell'avviso di addebito.
Secondo parte appellante sarebbero invalide anche le notifiche del pignoramento mobiliare n. 35 del 13 maggio 2015, perché non inerente all'avviso di addebito, di un altro atto di pignoramento (n. 014 84 2018
00007432 001) in relazione al quale era stata prodotta una ricevuta di man- cata consegna a mezzo PEC, nonché dell'intimazione di pagamento n. 014
2019 90018403333 000 inviata tramite PEC allorquando la prescrizione era già maturata.
4.3. A mezzo del terzo motivo l'appellante censura nuovamente la sentenza gravata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione reputando atti interruttivi idonei il pignoramento presso terzi notificato il 18 giugno 2015 (relativo sia alla cartella che all'avviso di addebito presupposti)
e l'intimazione di pagamento n. 014 2019 90018403333 000.
La ribadisce che in relazione all'avviso di addebito Parte_2
n. 314 2012 0005872718000 era stata prodotta solo la ricevuta di spedizione della lettera raccomandata, ma non la ricevuta di consegna della stessa, sic- ché la notifica deve ritenersi non perfezionata.
4.4. Il quarto motivo di doglianza è rubricato «Violazione dell'art. 50 del D.P.R. 602/73 – mancata notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito». Esso è volto a censurare il capo della decisione che ha rigetta- to l'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti pro- dromici e sottolinea che la notifica dell'intimazione presuppone la necessa- ria notifica del titolo esecutivo.
4.5. Il quinto motivo di appello rimprovera alla sentenza gravata la
«violazione dell'art. 3, co. 9, della L. 335/95 e violazione dell'art. 209 della
- 4 - L. 285/1992 e dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per inter- venuta prescrizione», in quanto: a) non è rilevante l'atto interruttivo della prescrizione intervenuto dopo la scadenza del termine;
b) dalla data in cui sono sorti i debiti (1996 per l'avviso di addebito e 2002 per la cartella) alla data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (18 giugno 2015) era trascorsi più di cinque anni.
5. Preliminarmente, dev'essere disattesa l'eccezione – sollevata sia dall'agente della riscossione che dell'Ente previdenziale – di inammissibili- tà dell'impugnazione per violazione del c.d. “divieto dei nova” sancito dagli artt. 345 e 437 c.p.c.
La richiesta di riesame nel merito della controversia contenuta nell'atto di gravame, infatti, non implica in alcun modo l'ampliamento del thema decidendum delineato in primo grado e, quindi, non determina alcuna deviazione del giudizio di appello dalla funzione di revisio prioris instantiae che gli è propria (v. per tutte Cass. sez. un. n. 36481 del 2022).
Dal mero raffronto tra il ricorso di primo grado e l'atto di appello si evince chiaramente come la ditta ha chiesto, sia al Tribuna- Parte_2 le di Bari che a questa Corte, di accertare la nullità dell'avviso di intimazio- ne 014 2022 9003356376 000 notificato il 2 marzo 2022 per omessa notifica degli atti prodromici, cioè della cartella n. 014 2004 0014449592 000 e dell'avviso di addebito n. 314 2012 0005872718 000, nonché di dichiarare la prescrizione dei crediti contributivi portati dai titoli presupposti sull'assunto della mancanza di valida notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione.
È pur vero che la domanda diretta a conseguire la declaratoria d'invalidità delle notifiche dell'avviso di addebito e della cartella di paga- mento non risulta esplicitamente proposta nelle conclusioni del ricorso di primo grado ma solo in quelle dell'atto di appello. Tuttavia, da un esame complessivo del contenuto e delle argomentazioni del ricorso ex art. 442
c.p.c. è evidente che il thema decidendum risulta in concreto introdotto nella lite fin dal primo grado di giudizio. Ciò si desume in modo incontrovertibile dal fatto che nel citato ricorso la ditta ha asserito che tra la da- CP_6 ta di maturazione dei crediti (1994-1996 e 2002) e la data di notifica dell'avviso di intimazione in questa sede impugnato (marzo 2022) era senz'altro decorso il termine di prescrizione, atteso che tale deduzione po- stula inequivocabilmente l'affermazione dell'insussistenza della notifica dei titoli presupposti indicati nell'intimazione medesima.
È appena il caso di ricordare, in proposito, il noto principio secondo cui nell'interpretare la domanda giudiziale il giudice non è condizionato dal-
- 5 - le parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutando- ne la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire (così fra le tante Cass. n.
19435 del 2018). L'applicazione al caso di specie del riferito – e del tutto consolidato – principio ermeneutico porta a concludere che la volontà della parte era anche quella di far accertare l'inesistenza o comunque l'invalidità della notifica degli atti prodromici, la cui mancata ricezione è stata fin dal primo momento lamentata dalla ditta contribuente. CP_ 6. Priva di pregio è altresì l'eccezione dell' secondo cui alla prima udienza successiva alla sua costituzione in giudizio la Parte_2 non aveva contestato in maniera specifica le difese e le produzioni docu- mentali dell'Ente impositore, anche eventualmente proponendo querela di falso contro l'avviso di ricevimento delle notifiche della cartella di paga- mento e dell'avviso di addebito, la cui notifica pertanto doveva ritenersi senz'altro valida.
A ben vedere, l'azienda non ha affatto contestato vizi o falsità propri degli avvisi di ricevimento relativi alle notifiche degli atti prodromici, ma:
a) quanto alla cartella esattoriale, ha lamentato la mancata produzione, da parte dell' , dell'ulteriore raccomandata informativa Controparte_1
(c.d. CAD) e delle ricevute di spedizione e consegna di tale raccomandata;
b) quanto all'avviso di addebito, si è lagnata della mancata produzione della ricevuta di consegna della medesima raccomandata, in violazione – a suo dire – degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del
1973.
È evidente, perciò, che allo scopo di far valere tali vizi l'azienda non era tenuta a proporre querela di falso né ad operare disconoscimenti nel primo momento processuale utile successivo alla produzione documentale in questione. Ne deriva che le contestazioni mosse in ordine all'idoneità probatoria della documentazione medesima sono senz'altro ammissibili an- che in questo grado di appello.
7. Passando al merito, l'appello proposto dalla è par- CP_6 zialmente fondato e va, quindi, accolto nei limiti di seguito precisati.
7.1. Quanto ai contributi dovuti sulla scorta della cartella esattoriale n. 014 2004 0014449592000 di importo pari a 26.834,93 euro, notificata il 5 maggio 2004 ed avente ad oggetto contributi dovuti per l'anno 2002, va la- sciata in disparte ogni questione in merito alla validità della relativa notifica.
È dirimente osservare, difatti, che tra la data in cui essa è stata recapitata mediante consegna ad un familiare convivente ( quali- Parte_3
- 6 - ficatasi come figlia del destinatario) e la data del primo atto interruttivo re- golarmente notificato (ossia l'atto di pignoramento presso terzi notificato il
18 giugno 2015) è trascorso un lasso di tempo ampiamente superiore a cin- que anni, ossia al termine di prescrizione introdotto dall'art. 3, commi 9 e
10, della l. n. 335 del 1995 (i contributi dovuti in base al menzionato titolo, difatti, risalgono al 2002, per cui sono successivi all'entrata in vigore della citata legge che ha dimidiato il precedente termine decennale).
Al riguardo, mette conto rilevare che con l'atto introduttivo del giu- dizio la non soltanto ha negato di aver ricevuto gli atti pro- Parte_2 dromici, ma ha anche eccepito la prescrizione dei crediti contributivi sottesi all'intimazione di pagamento.
Occorre ricordare che, «in tema di omissioni contributive, ove il ri- corrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine pre- scrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine pre- scrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della
[...]
di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sen- Pt_4 si dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordi- nata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove ac- certata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse». Nel primo caso il termine per proporre l'opposizione è di quaranta giorni dal giorno della notifica dell'intimazione di pagamento, laddove nel secondo non è previsto alcun termine di decadenza (cfr. Cass. n. 18256 del
2020; Cass. n. 29294 del 2019; Cass. n. 28583 del 2018; Cass. Sez. Un. n.
7514 del 2022, in motivazione;
v. altresì App. Bari sent. n. 273 del 2024, est. . Persona_1
Di conseguenza, nella specie è da reputarsi fondata l'opposizione all'esecuzione proposta dalla ditta debitrice a mezzo della quale la stessa ha inteso far valere anche il fatto estintivo successivo alla notifica della cartella consistente nella prescrizione dei crediti per decorso del relativo termine. CP_ Va quindi dichiarato che non sono dovuti all' i contributi (oltre alle somme accessorie) di cui alla sopra citata cartella n. 014 2004
0014449592000.
7.2. Per quel che concerne l'avviso di addebito n. 314 2012
0005872718 000, l'atto risulta regolarmente notificato alla ditta appellante in data 13 dicembre 2012, come emerge dall'avviso di ricevimento in atti, da cui risulta che l'atto è stato consegnato al destinatario nella data appena
- 7 - indicata. Non è pertinente, quindi, la lagnanza dell'appellante secondo cui, in relazione all'atto prodromico in esame, la controparte avrebbe prodotto esclusivamente la ricevuta di spedizione e non quella di consegna, sicché non vi sarebbe prova dell'esito della spedizione.
Il rituale perfezionamento della notifica dell'avviso preclude alla parte debitrice la possibilità di far valere in questa sede la prescrizione dei contributi maturata in epoca antecedente a tale notifica. Sotto questo profilo, difatti, l'opposizione spiegata dalla ha funzione “recupera- Parte_2 toria” della tutela consistente nell'opposizione per motivi di merito ex art.
24 del d.lgs. n. 46 del 1999, sicché essa – basandosi sull'assunto secondo cui la notifica del titolo presupposto era inesistente o comunque invalida – avrebbe dovuto essere proposta entro il termine perentorio di quaranta gior- ni dalla notifica dell'avviso ai sensi del comma 5 dell'art. 24 cit. (sulla natu- ra perentoria di tale termine, pacificamente riconosciuta in giurisprudenza, si veda per tutte Cass. sez. un. n. 23397 del 2016).
Contrariamente a quanto assume parte appellante, non può affatto sostenersi che la notifica dell'avviso n. 314 2012 0005872718 000 sia stata dichiarata invalida dal Giudice di primo grado per violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Nella sentenza impugnata il Tribunale di Bari si è limitato a richia- mare pedissequamente il contenuto prima dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del
1973 e poi dell'art. 60 cit., per concludere genericamente che «… Pertanto, non sono considerate idonee ad interrompere la prescrizione le notifiche ef- fettuate in violazione di quanto previsto dall'art. 60 anzidetto». La motiva- zione della pronuncia appellata non dà conto di quali sarebbero le notifiche che avrebbero violato il disposto dell'art. 60 cit., né in che modo tali viola- zioni si sarebbero verificate. È evidente, perciò, che in tale parte della deci- sione non è ravvisabile alcuna “statuizione minima della sentenza” idonea al giudicato interno, ossia la sequenza fatto-norma-effetto suscettibile di acqui- sire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia (sulla no- zione di “statuizione minima” e sui suoi riflessi sul giudicato interno cfr. ex multis Cass. n. 30728 del 2022 e Cass. n. 32563 del 2024).
Tra la data di notifica dell'avviso di addebito in questione (13 di- cembre 2012) e la data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (18 giugno 2015) è trascorso un lasso temporale inferiore a cinque anni.
Identico rilievo vale in relazione al tempo trascorso tra la notifica di quest'ultimo atto e la data di notifica dell'avviso di intimazione n. 014 2019
9001840333000 (24 gennaio 2019) avente ad oggetto anche i crediti contri- butivi concernenti i titoli sottesi all'intimazione in questa sede opposta e in
- 8 - particolare – per quanto qui interessa – l'avviso di addebito n. 314 2012
0005872718 000.
L'intimazione impugnata con il ricorso introduttivo del presente giu- dizio, infine, è stata notificata il 2 marzo 2022, quindi – anche in questo ca- so – entro il termine di cinque anni dal precedente atto interruttivo.
Sotto tale profilo deve condividersi, quindi, la conclusione cui è per- venuto il Tribunale di Bari, ossia che non è fondata l'eccezione di prescri- zione relativa al periodo temporale successivo alla notifica del titolo pre- supposto.
8. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere accolto nei limiti in precedenza specificati e, per l'effetto, in par- ziale riforma della sentenza impugnata vanno dichiarate non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento n. 014 2004 0014449592000 notifi- cata il 5 maggio 2004, mentre per la restante parte va respinta l'opposizione proposta dalla avverso l'intimazione di pagamento n. 014 Parte_2
2022 9003356376000 notificata il 2 marzo 2022.
Resta assorbita ogni altra questione.
9. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e del parziale ac- coglimento della domanda proposta dalla le spese di ambo i Parte_2 gradi di giudizio possono essere per intero compensate.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 29.5.2024 dalla Parte_5
e nei confronti dell' e
[...] Pt_1 Controparte_1 CP_ dell' anche in qualità di mandatario della avverso la sen- Controparte_4 tenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 5.12.2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte l'opposizione proposta da e avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_2 Pt_1
014 2022 9003356376000 notificata il 2.3.2022 e dichiara non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento n. 014 2004 0014449592000 euro notificata il 5.5.2004; conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa per intero tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Elvira Palma
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