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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 667/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.F. ), nato in [...]- Controparte_1 C.F._1
Brasile) il 18.07.1989, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.F. ), Persona_1 C.F._2 nato in [...]-Brasile) il 20.11.2019, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Achille Cattaneo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Milano, via Larga n. 6;
Ricorrenti contro
Controparte_2
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, di nazionalità brasiliana, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a Persona_2 Fossalto (CB) il 14.02.1872, successivamente emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifiche in atti, CP_2 non si è costituito.
Con provvedimento del 7.1.2025 (comunicato in pari data) sono stati sollevati i seguenti, letterali, rilievi:
“rilevato che la domanda è stata proposta, tra i vari ricorrenti, anche da:
(C.F. ), nato a [...]-Brasile) il Controparte_1 C.F._1
18.07.1989, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore (C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
(MG-Brasile) il 20.11.2019 e che tuttavia la procura alle liti è stata rilasciata solo dal predetto genitore, non anche dalla madre;
ritenuto sussistente un difetto di procura con riferimento alla rappresentanza del figlio minore, posto che la procura alle liti risulta essere stata rilasciata al difensore da uno solo dei genitori, in assenza di prova documentale di tenore contrario;
in altri termini, non risulta dagli atti che ON eserciti in via CP_1 esclusiva la responsabilità genitoriale sul figlio minore;
richiamato l'art. 320 c.c., secondo cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili;
ritenuto necessario che la procura alle liti sia rilasciata anche dall'altro genitore del minore ovvero che sia fornita adeguata prova contraria dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
ritenuto necessario che le parti provvedano a sanare il rilevato vizio della procura alle liti sopra descritto,
assegna il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della procura alle liti nei termini di cui in parte motiva, con l'avvertimento che, in mancanza, la relativa domanda dovrà essere dichiarata improcedibile”.
È stato, pertanto, assegnato, alle parti termine perentorio per il deposito della procura alle liti, da integrarsi sulla scorta dei predetti rilievi.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 25 marzo
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è in parte improcedibile e in parte fondata.
1) Sulla posizione di ON AUGUSTO. Per_1
La domanda è improcedibile.
Il termine perentorio assegnato è scaduto il 10.03.2025, posto che il provvedimento di integrazione del 7.01.2025 è stato comunicato dalla Cancelleria in pari data;
entro il predetto termine nulla è stato depositato dalla parte ricorrente, la quale ha depositato la procura del minore conferita da entrambi i genitori solo in data 11.03.2025, in occasione delle note ex art. 127 ter c.p.c., in vista dell'udienza del 25.03.2025, celebrata in modalità cartolare.
È chiaro che altro è il termine perentorio assegnato ex art. 182 c.p.c., altro è il termine perentorio per il deposito delle note sostitutive delle dichiarazioni da rendere a verbale di udienza ex art. 127 ter c.p.c.: in altri termini, la parte ricorrente avrebbe dovuto depositare nel primo termine la documentazione richiesta, al fine di rispettare il termine perentorio assegnato.
La domanda del ricorrente minore , allora, deve essere Persona_1 dichiarata improcedibile in ragione della mancata integrazione della procura nel termine perentorio allo scopo assegnato.
2) Sulla posizione di ON CP_1
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La linea di discendenza risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, la quale ha depositato il certificato di nascita ed il certificato di non naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulteriori atti di Persona_2 nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano.
Il ricorrente ha provveduto a presentare al Consolato Generale d'Italia in San
Paolo (Brasile) la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis Italiano iure sanguinis, come comprovato dal “Modulo di richiesta appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza Italiana” allegato, respinta con la seguente motivazione: “informiamo che la sua richiesta non è stata accettata, dal
01.11.2021, le richieste devono essere presentate esclusivamente con le modalità pubblicate sul sito”.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Senonché il ricorrente ha dato prova di aver provveduto a presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia in
San Paolo (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza – il
04.12.2023, poi respinta a causa di un errore nella modalità di presentazione.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- dichiara improcedibile la domanda di ON AUGUSTO;
Per_1
- dichiara che ON è cittadino italiano;
CP_1
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 2 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 667/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.F. ), nato in [...]- Controparte_1 C.F._1
Brasile) il 18.07.1989, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.F. ), Persona_1 C.F._2 nato in [...]-Brasile) il 20.11.2019, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Achille Cattaneo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Milano, via Larga n. 6;
Ricorrenti contro
Controparte_2
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, di nazionalità brasiliana, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a Persona_2 Fossalto (CB) il 14.02.1872, successivamente emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifiche in atti, CP_2 non si è costituito.
Con provvedimento del 7.1.2025 (comunicato in pari data) sono stati sollevati i seguenti, letterali, rilievi:
“rilevato che la domanda è stata proposta, tra i vari ricorrenti, anche da:
(C.F. ), nato a [...]-Brasile) il Controparte_1 C.F._1
18.07.1989, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore (C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
(MG-Brasile) il 20.11.2019 e che tuttavia la procura alle liti è stata rilasciata solo dal predetto genitore, non anche dalla madre;
ritenuto sussistente un difetto di procura con riferimento alla rappresentanza del figlio minore, posto che la procura alle liti risulta essere stata rilasciata al difensore da uno solo dei genitori, in assenza di prova documentale di tenore contrario;
in altri termini, non risulta dagli atti che ON eserciti in via CP_1 esclusiva la responsabilità genitoriale sul figlio minore;
richiamato l'art. 320 c.c., secondo cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili;
ritenuto necessario che la procura alle liti sia rilasciata anche dall'altro genitore del minore ovvero che sia fornita adeguata prova contraria dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
ritenuto necessario che le parti provvedano a sanare il rilevato vizio della procura alle liti sopra descritto,
assegna il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della procura alle liti nei termini di cui in parte motiva, con l'avvertimento che, in mancanza, la relativa domanda dovrà essere dichiarata improcedibile”.
È stato, pertanto, assegnato, alle parti termine perentorio per il deposito della procura alle liti, da integrarsi sulla scorta dei predetti rilievi.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 25 marzo
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è in parte improcedibile e in parte fondata.
1) Sulla posizione di ON AUGUSTO. Per_1
La domanda è improcedibile.
Il termine perentorio assegnato è scaduto il 10.03.2025, posto che il provvedimento di integrazione del 7.01.2025 è stato comunicato dalla Cancelleria in pari data;
entro il predetto termine nulla è stato depositato dalla parte ricorrente, la quale ha depositato la procura del minore conferita da entrambi i genitori solo in data 11.03.2025, in occasione delle note ex art. 127 ter c.p.c., in vista dell'udienza del 25.03.2025, celebrata in modalità cartolare.
È chiaro che altro è il termine perentorio assegnato ex art. 182 c.p.c., altro è il termine perentorio per il deposito delle note sostitutive delle dichiarazioni da rendere a verbale di udienza ex art. 127 ter c.p.c.: in altri termini, la parte ricorrente avrebbe dovuto depositare nel primo termine la documentazione richiesta, al fine di rispettare il termine perentorio assegnato.
La domanda del ricorrente minore , allora, deve essere Persona_1 dichiarata improcedibile in ragione della mancata integrazione della procura nel termine perentorio allo scopo assegnato.
2) Sulla posizione di ON CP_1
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La linea di discendenza risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, la quale ha depositato il certificato di nascita ed il certificato di non naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulteriori atti di Persona_2 nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano.
Il ricorrente ha provveduto a presentare al Consolato Generale d'Italia in San
Paolo (Brasile) la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis Italiano iure sanguinis, come comprovato dal “Modulo di richiesta appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza Italiana” allegato, respinta con la seguente motivazione: “informiamo che la sua richiesta non è stata accettata, dal
01.11.2021, le richieste devono essere presentate esclusivamente con le modalità pubblicate sul sito”.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Senonché il ricorrente ha dato prova di aver provveduto a presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia in
San Paolo (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza – il
04.12.2023, poi respinta a causa di un errore nella modalità di presentazione.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- dichiara improcedibile la domanda di ON AUGUSTO;
Per_1
- dichiara che ON è cittadino italiano;
CP_1
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 2 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi