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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/10/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr.ssa NA IU, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della discussione mediante il deposito di note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia promossa da
, rapp. e dif. congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ANDREA DI LECCE Parte_1 E LUIGI MENNELLA, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r. p.t., rappr. e dif. dall' avv.to Rosa Maria Siciliano, con cui elett.te CP_1 domicilia presso il suo studio, giusta procura in atti
RESISTENTE Oggetto: impugnazione di procedimenti disciplinari Conclusioni: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Co Con ricorso del 28/09/2022 il ricorrente, premesso di essere dipendente della esistente dal 16/3/2018 con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno, con mansioni di infermiere cat. D, assunto per 38 ore settimanali, esponeva di avere subito tre procedimenti disciplinari conclusisi con la relativa sanzione. Chiedeva dichiararsi la nullità dei procedimenti disciplinari del 09/02/2021, del 14/10/2021 e del
17/12/2021 per violazione e falsa applicazione dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, dell'art. 7 del regolamento disciplinare aziendale e per contrarietà ai principi di immediatezza e tempestività; per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione alla mancata affissione del codice disciplinare, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., e per violazione e falsa applicazione dell'art.66 del
CCNL “comparto sanità”, triennio 2016-2018; chiedeva di condannare l' al risarcimento Parte_2 del danno da quantificarsi secondo giustizia, con vittoria di spese. Co La resistente i costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Sentito il ricorrente in interrogatorio libero, acquisita documentazione, sentiti solo i testi di parte resistente non essendo stata chiesta prova testimoniale da parte ricorrente, all'odierna udienza ex art 127 ter cpc entrambe le parti depositavano note di trattazione scritta si riportavano alle proprie conclusioni, e ne chiedevano l'accoglimento. La causa è stata decisa con la presente sentenza.
In punto di fatto, è da osservare che la ricostruzione operata dal ricorrente circa l'iter cronologico del procedimento disciplinare ha trovato conferma nella posizione dell'Amministrazione convenuta e negli atti prodotti dalle parti, e non è contestata da controparte. Va rilevato che con le note di trattazione del 18/5/23 depositate per l'udienza del 26/5/23, dopo la memoria Co difensiva della che evidenziava il non luogo a procedere per la condotta del 27/5/21, il ricorrente, allegando l'annullamento del secondo procedimento disciplinare, con nuova domanda chiedeva la restituzione dei giorni di retribuzione e il risarcimento del danno. Co La domanda non è fondata oltre che essere tardiva, atteso che la non ha annullato il secondo procedimento disciplinare ma ha solo stabilito il non luogo a procedere per la condotta del 27/5/21, comminando invece le sanzioni per le altre due condotte del 14/09/2021. Tali determinazioni sono
1 contenute entrambe nella nota n. 1252/2022 del 28/1/22, ovvero nel provvedimento conclusivo del secondo procedimento disciplinare, che è stato regolarmente notificato al ricorrente il 10/3/22. Ciò premesso, i motivi di doglianza attorei investono vari aspetti della procedura che ha condotto all'irrogazione delle sanzioni. In particolare il ricorrente evidenziava che i provvedimenti disciplinari Con emessi dall' nei suoi confronti sarebbero stati ritorsivi e vessatori, consequenziali a denunce depositate dal ricorrente, relative a comportamenti scorretti dei colleghi;
che la sua condotta non integrava alcun comportamento rimproverabile, sia perché non tipicizzato dal CCNL “Comparto Sanità – triennio 2016/2018” di riferimento, sia perché non contrario ad alcuna norma di legge;
che la sua condotta non aveva stato provocato alcun danno o disservizio, non rientrando nei criteri generali previsti all'art. 66 del
CCNL; contestava formalmente la mancata affissione del Codice Disciplinare, la mancata tutela della sua salute, la violazione del principio di specificità e di immutabilità della contestazione, del principio di proporzionalità della sanzione, l' insussistenza del fatto contestato inteso quale fatto disciplinarmente rilevante, la mancata considerazione delle proprie difese e quindi la lesione del diritto di difesa, la violazione dell'art 55 ter co. 4 in relazione alla violazione dei termini del procedimento disciplinare.
Le forme e i termini per il procedimento disciplinare nel pubblico impiego sono scanditi dall'art. 55-bis, 4° co del d.lgs. 165/2001, e dai Ccnl di settore, che prevede:
1) per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza;
2) l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato;
3) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
Al co. 9 ter l'art. 55 prevede che “9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Ne consegue che sono perentori i termini di 30 e di 120 giorni previsti dalla norma. Anche la comunicazione all'interessato dell'atto sanzionatorio, per sua natura recettizio, si colloca al di fuori del procedimento disciplinare, riguardando esclusivamente la fase, successiva, di perfezionamento e di efficacia nei confronti del destinatario della sanzione medesima, e non assume rilievo ai fini del rispetto dell'anzidetto termine di decadenza. (Cass. sez. lav., 09/03/2009, n. 5637).
E' consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte l'orientamento secondo cui, ai fini della decorrenza dei termini perentori previsti dall'art. 55 bis per l'avvio e per la conclusione del procedimento disciplinare assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione (Cass. n. 7134/2017; Cass. n. 22075/2018; Cass. n. 21193/2018; Cass. n. 11635/2021, da ultimo Cass. 11039/2023). Ciò permesso, possono essere valutati i termini dei procedimenti disciplinari subiti dal ricorrente. Per quanto riguarda il primo procedimento disciplinare, relativo alla condotta dell'08/01/2021, esso è Con iniziato a seguito di segnalazione inviata all' il 13/01/2021; la contestazione degli addebiti vi è stata il 09/02/2021, la convocazione del ricorrente per l'audizione a difesa il 05/03/2021(anche se fece pervenire
2 una memoria con scuse il 18/2/21) e l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 5 giorni il 15/3/2021, con successiva determina del 19/3/21. In relazione al secondo procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti del 14/10/21 si riferisce a due condotte, del 27/5/21 e del 14/9/21. Co Con riferimento alla procedura relativa alla condotta tenuta in data 27/5/2021 la a concluso per il non luogo a procedere, in quanto l'attivazione è stata considerata non tempestiva (nota prot. 1252 del 28.1.2022 di definizione del procedimento). Co La ha proceduto per le condotte indicate nella nota del 17/09/2021 e relative al giorno 14/09/21, e il ricorrente, convocato per l'8/11/21, ha proceduto a mandare scritti difensivi. La procedura è stata chiusa il
28/1/22 con l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 11 giorni. Il terzo procedimento disciplinare è iniziato a seguito di segnalazione dell'8/10/21, in relazione a condotte del 21/09/21; il collegio di disciplina è stato convocato a ottobre, novembre e dicembre per approfondire i fatti e compiere istruttoria;
la contestazione dell'addebito è del 17/12/2021; l'audizione è stata fissata per il
25/1/22 e il ricorrente ha inviato scritti difensivi;
la definizione del 13/4/22, con l'applicazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 12 giorni. Co Per quanto riguarda, quindi, i primi due procedimenti disciplinari, la ha proceduto attivando la procedura nei 30 gg previsti e concludendola nei 120 giorni.
In relazione al terzo procedimento si osserva che come già sopra rilevato, la Cassazione ritiene rilevante ai fini della decorrenza dei termini, il momento dell'acquisizione di una notizia di infrazione disciplinarmente rilevante, tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione (v. Cass. n. 7134/2017; Cass. n. 22075/2018; Cass. n. 21193/2018; Cass. n. 11635/2021 ed anche Cass. 13 luglio 2020, n. 14886 e da ultimo Cass. 11039/2023). L'acquisizione della notizia deve esserci non da parte di un qualsiasi ufficio dell'amministrazione ma soltanto alla sua acquisizione da parte dell'ufficio per i procedimenti disciplinari e/o del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.
Ai fini della decorrenza del termine assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire allo stesso di dare avvio in modo corretto al procedimento disciplinare (ovvero di formulare una contestazione specifica) (Cass. 32491/2018). Una valida contestazione disciplinare, invero, non può essere generica, ma circostanziata e puntuale, proprio a tutela del diritto di difesa del dipendente. Nel caso che occupa si legge nella contestazione di addebito del 17/12/2021 che il collegio di disciplina, esaminata la documentazione trasmessa dall'ufficio per i procedimenti disciplinari il 19/10/21, ha ritenuto necessario chiedere un'integrazione alla dottoressa e al dott. sugli accadimenti del 21 Parte_3 Per_1 settembre 2021; altresì il 16/11/21 ha ritenuto necessario convocare i dipendenti Testimone_1 Tes_2 Per e , per chiarimenti per avere una piena conoscenza dei fatti, ed essi sono stati
[...] Tes_3 sentiti a chiarimenti il 29/11/21; il 13/12/21, esaminata tutta la documentazione e le dichiarazioni rese da questi dipendenti, ha deciso di attivare il procedimento disciplinare per le condotte del 21 settembre 2021.
Solo all'esito di detta istruttoria ha ritenuto di essere in presenza di una condotta disciplinarmente rilevante. Pertanto, in base alla legge ai criteri stabiliti dalla Suprema Corte e sopra indicati non si ravvisano violazioni di termini del procedimento, in nessuno dei tre procedimenti, e il motivo di impugnazione non è fondato e va rigettato.
Per quanto riguarda poi il motivo relativo alla mancata affissione del codice disciplinare, è noto che la Con pubblicazione sul sito istituzionale dell' equivale a tutti gli effetti alla affissione all'ingresso della sede Co di lavoro, così come prescrive la modifica all'art. 55 D. Lgsl.165/2001. ha dato prova della pubblicazione, depositando la delibera n. 489/2020 da cui si evince dare mandato al Direttore dell'U.O.C. Relazioni con il pubblico di pubblicare sul sito Aziendale il nuovo “Codice Disciplinare Aziendale”,
3 affinché ne venisse data la massima diffusione. Il dipendente è stato sanzionato ai sensi del codice disciplinare, adottato con delibera 489 del 15/7/2020. Va esaminato ora il motivo di impugnazione relativo alle condotte, ove si allega che esse non integrino alcun comportamento disciplinarmente rilevante in quanto non tipizzate dal Ccnl e che le condotte tenute dal ricorrente non integrino alcun comportamento disciplinarmente rilevante in quanto finalizzate solo a tutelare l'integrità psico fisica del dipendente. Nel primo procedimento il ricorrente è stato sanzionato per non aver tenuto un comportamento conforme a correttezza nei confronti dei colleghi e dei superiori, per aver riportato, nella nota del 07/01/21 prot. 08/01/21, inviata alla direzione strategica aziendale e ad altri soggetti, una serie di affermazioni diffamatorie, ai sensi dell'art. 24 (rif. Art. 64 ccnl) e 25 co. 3 lett b) del codice disciplinare (rif. Art 66 Ccnl). Il procedimento è nato a [...] una segnalazione dal dott. direttore dell' Persona_2 [...] Con
che ha trasmesso all' la missiva dell'08/1/21 inviatagli dal Controparte_3 ricorrente.
La missiva è stata inviata dal ricorrente al Direttore Generale e per conoscenza al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo e al Direttore Dell'unità Complessa Risorse Umane dell' ; essa CP_1 conteneva accuse di minacce, influenze indebite e tentativi di ottenere informazioni sensibili da parte di altri dipendenti. Tutte le persone coinvolte ed indicate nella missiva hanno rilasciato dichiarazioni, acquisite agli atti di questo procedimento, con cui hanno affermato la falsità di quanto dichiarato dal ricorrente. Il ricorrente durante il procedimento disciplinare ha fatto pervenire una lettera di scuse, che non ha influito sull'applicazione della sanzione ma sull'entità di esse, atteso che dagli accertamenti svolti durante il procedimento le accuse a carico delle persone indicate nella missiva del ricorrente sono risultate insussistenti.
Ad una lettura della lettera, è evidente il carattere ingiurioso e diffamatorio delle accuse contenute nella missiva. L'art 65 del Ccnl prevede che le violazioni da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all'art. 64 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi. L'art 25 - Sanzioni Disciplinari del dipendente del Comparto (Rif. Art. 66 Sanzioni disciplinari CCNL
“AREA COMPARTO” triennio 2016/2018) co. 4 lett. B) prevede che la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3 del presente articolo;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3.
La condotta del dipendente è stata ritenuta di particolare gravità, ai sensi dell'art. 25 co. 4 lett b) del codice disciplinare, e sanzionata con ex lett. d) art. 65 Ccnl. Nel secondo procedimento (contestazione degli addebiti del 14/10/21) il ricorrente è stato sanzionato per violazione dell'obbligo previsto dall'art. 24 co. 1, co. 3 lett e) (obbligo di rispettare l'orario di lavoro, di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile preposto) ed h) (obbligo di eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori), con la sanzione prevista dall'art. 25 co. 8 lett. A) (La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;). (…) La condotta del dipendente è stata sanzionata con la sanzione più grave in considerazione della recidiva, ai sensi dell'art. 25 co. 4 lett b) del codice disciplinare, ovvero alla precedente sanzione comminata nel primo procedimento disciplinare, per una condotta considerata di particolare gravità.
4 La segnalazione che ha dato origine a questo secondo procedimento disciplinare è partita sempre dal dott.
direttore dell' con la quale evidenziava che Persona_2 Controparte_3 il ricorrente nei giorni 18/5/21, 27/5/21 e 28/5/21 sostava nella sala di attesa della Direzione Generale e non era sul luogo di lavoro, con abbandono del luogo di lavoro e dell'attività istituzionale svolta. Dopo aver Co verificato che nella prima e ultima data il ricorrente era fuori dall'orario di lavoro, la a proceduto solo per la condotta del 27/5/21 salvo poi abbandonare l'azione disciplinare per tardività nella procedura, che è stata archiviata. La contestazione degli addebiti riguardava però anche una condotta del 17/9/21, segnalata dal direttore dott. , direttore del distretto sanitario 57. Persona_3 A seguito di nota pec del direttore amministrativo aziendale, del dott. e della Persona_4 coordinatrice il direttore dott. aveva verificato l'assenza del ricorrente Testimone_1 Persona_3 presso l'ambulatorio nell'orario di servizio, in due occasioni nella stessa giornata del 14/9/21, e che non era tornato presso il proprio ambulatorio nonostante ripetuti inviti a rientrare presso il proprio posto di lavoro. Ciò è documentato dalle varie pec, segnalazioni e missive agli atti. Il ricorrente si è giustificato adducendo la sua patologia di “fame d'aria” di origine cardio circolatoria, per cui necessita di uscire dall'ambulatorio per respirare. Di tali patologie non vi è traccia nel fascicolo, non vi sono certificazioni mediche tranne il verbale di invalidità civile al 56% e lo stato di portatore di disabilità non grave, entrambe non attinenti alla lamentata patologia che lo costringerebbe a frequenti uscite dal luogo di lavoro.
Inoltre, anche l'allegata ridotta mobilità alle dita della mano destra non costituisce un motivo di allontanamento dal luogo di lavoro, anche considerando il fatto che il ricorrente è stato posto nelle condizioni di esercitare un lavoro compatibile con le sue menomazioni. Ciò è confermato dalla testimonianza di (“le sue mansioni sono state adeguate alla sua patologia fisica.”), dalle Persona_3 relazioni e dai documenti agli atti.
Nel terzo procedimento è stato sanzionato per violazione dell'obbligo previsto dall'art. 24 co. 1, co. 3 lett. e) (obbligo di rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile preposto) ed f) (durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
) puniti uno con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni a 6 mesi essendovi recidiva nel biennio e l'altro con la multa pari a 4 ore di retribuzione;
la sanzione applicata è stata solo quella più grave tenuto conto dell'art. 25 co. 2 (Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità), ed in concreto è stato sanzionato con la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per giorni 12. Anche in questa occasione la segnalazione è partita dal dott. , l'08/10/2021, su note del Persona_3 dott. e del dott. per condotte tenute il 21/09/2021 e consistite: nel non aver assicurato Per_1 Per_4 durante il turno dalle ore 08.00 alle ore 14.00 la propria presenza in ambulatorio di neurologia in maniera costante, come attestato anche dalla dott.ssa , specialista ambulatoriale in neurologia;
per aver Parte_3 assunto un atteggiamento ostativo e minaccioso nei confronti del dirigente che lo aveva inviato Per_4 a tornare presso l'UO di appartenenza, il tutto avanti alle due guardie giurate ed altre due persone. Le circostanze contestate sono state confermate dall'istruttoria svolta in sede disciplinare, e risultano confermate dalla documentazione in atti (relazioni, turni di lavoro, attestazioni). Il ricorrente si è difeso in sede disciplinare negando le accuse, affermando di non allontanarsi mai dal luogo di lavoro e accusando i dottori di avere creato falsi testimoni. I comportamenti contestati al ricorrente e poi sanzionati sono comportamenti previsti dal Ccnl e correttamente sanzionati in base alle previsioni stabilite dallo stesso Ccnl ed è infondato e non provato che le condotte da egli tenute fossero dovute solo a tutelare la sua integrità psico fisica. I motivi di impugnazione non sono fondati e vanno rigettati.
5 Lamenta il ricorrente anche la lesione del diritto di difesa, perché vi sarebbe stata una totale mancanza di considerazione delle difese proposte. Ciò non risponde al vero, atteso che in tutti e tre i procedimenti disciplinari è stata volta istruttoria dettagliata e l' ha dato tanto peso alle originarie affermazioni difensive del dipendente da disporre una Pt_4 ispezione interna e da attendere l'esito della stessa prima di formalizzare l'addebito. Nel primo procedimento disciplinare il ricorrente di fatto non si è difeso, ed ha chiesto la revoca della nota da lui inviata che aveva dato origine al procedimento, formalizzando le scuse per quanto in essa dichiarato. Nel secondo procedimento disciplinare la commissione non ha tenuto conto della nota del dott. Per_5
del 14/9/21 ore 14.05, atteso che a quell'ora il dipendente era fuori dall'orario di servizio, come
[...] dallo stesso ricorrente segnalato nelle note difensive, ed ha proceduto solo per la mancata presenza in ambulatorio del 14/9/21 segnalata dal dott. dalla dott.ssa e del dott. Per_4 Testimone_1 [...]
, tenendo conto quindi delle difese del ricorrente ed accogliendole in relazione alla prima Per_3 condotta contestata, poi non sanzionata. Nel terzo procedimento le difese del ricorrente si sono basate su due circostanze, ovvero le crisi di fame d'aria e la falsità delle denunce dei medici, dovute a suo dire a complotti contro di lui, assolutamente prive di allegazioni e totalmente generiche, e di prova. Pertanto alcuna lesione del diritto di difesa si è verificata, ed anche questo motivo di impugnazione non è fondato e va rigettato.
Allega il ricorrente, tra i vari motivi di impugnazione, anche quello della mancata considerazione da parte dei superiori del suo stato di salute e della patologia legata alla frequente “fame d'aria”, con violazione dell'art. 2087 cc. Nulla è emerso dall'istruttoria svolta. Per quanto riguarda la patologia respiratoria allegata, nulla emerge dalla documentazione depositata, anche medico-sanitaria, ovvero dai verbali delle Commissioni Mediche
I.N.P.S. depositate dal ricorrente, risalenti peraltro al 2010, e dagli altri documenti medici. Negli altri certificati medici depositati nulla emerge a carico dell'apparato respiratorio, e nella visita medica preventiva del 2018 compiuta dal medico del lavoro è stato espresso un giudizio di idoneità del ricorrente ma con limitazioni, ovvero “da applicare sul territorio in attività ambulatoriale, non impiegare in manovre invasive, non adibire a lavoro notturno”. Nulla di rilevo dal punto di vista cardiaco o respiratorio;
il ricorrente è risultato stabile nelle varie visite mediche successive. Egli è stato adibito a mansioni compatibili con le sue menomazioni fisiche, e nessuna prova è in atti in Co ordine a problemi cardiaci o respiratori di cui la era a conoscenza. Anche questo motivo di impugnazione, quindi, non è fondato e va rigettato. Co Il ricorrente allega anche che il comportamento della vrebbe natura ritorsiva. La prova del carattere ritorsivo o vessatorio del procedimento spetta a parte ricorrente e tale fatto non è stato riferito da alcun teste e non è emerso dalla complessiva istruttoria. In interrogatorio libero il ricorrente ha dichiarato che c'è un accanimento nei suoi confronti, che a volte si deve allontanare per prendere un po' d'aria essendo l'ambulatorio uno spazio chiuso, che in sede di audizione disciplinare ma non hanno tenuto conto di questo ma hanno considerato solo le motivazioni di Con controparte. Ha evidenziato che il loro intento è di “agevolare delle persone che io ho segnalato già all' compresa la mia caposala ma i procedimenti disciplinari nei loro confronti sono stati tutti annullati per agevolarli. Ci sono dei complotti interni ai miei danni. Sono due anni che mi perseguitano. Io ho segnalato degli imbrogli e invece loro dicono che io dico bugie. Ho avuto dopo il ricorso anche un quarto procedimento disciplinare per gli stessi motivi.” Il ricorrente non ha chiesto prova testimoniale. Dagli atti depositati insieme al ricorso e relativi ai tre procedimenti disciplinari emerge che tutte le accuse e le segnalazioni svolte sono state confermate. E' stato sentito il teste di parte resistente dott. , autore di molte segnalazioni a carico del Persona_3 ricorrente, direttore del distretto 57 di Torre del Greco all'epoca dei fatti, a capo di tutta l'organizzazione sanitaria con responsabilità sanitarie e gestionali, ed ora in pensione. Egli ha dichiarato che “Dopo poco che è arrivato ha iniziato subito ad avere un comportamento di Pt_1 poca attenzione nei confronti delle attività lavorative. Era assegnato ai vari ambulatori a seconda dei turni,
6 e doveva rispettare orario e compiti a cui era assegnato. (…); veniva come tutti assegnato ad un Pt_1 ambulatorio, restava un'oretta e poi si allontanava, senza permesso o autorizzazione. Non usciva dalla struttura. Veniva ritrovato in sedi diverse per segnalazioni fatte da altri, soprattutto veniva trovato presso le direzioni generali al secondo piano. Stazionava vicino alle direzioni sanitaria o generali presumo per cercare di parlare con i direttori. Ci veniva segnalato li soprattutto dai direttori amministrativi, sanitari o generali. Alcune volte per iscritto e altre telefonicamente. L'atteggiamento di abbandono dell'ambulatorio per recarsi presso le direzioni era quotidiano. Adr: questo avveniva durante l'attività lavorativa.
avveniva spesso che si allontanasse dal posto di lavoro, quasi quotidianamente. Quello che emerge dagli atti è solo una piccola parte. I procedimenti disciplinari rappresentano solo i casi in cui non si poteva fare a meno di procedere. Adr: lui è stato visitato dal medico competente;
ha un impedimento alla mano non ricordo se sx o dx, ma di piccola entità. Infatti non faceva movimentazioni di carichi o di pazienti, le sue mansioni sono state adeguate alla sua patologia fisica. In ogni caso in ambulatorio non c'è grossa movimentazione di pazienti arrivando in genere essi accompagnati o comunque non in barella o sedia a rotelle. Adr: Per quanto riguarda la fame d'aria io non conosco alcun episodio certificato. Anche perché per il datore di lavoro non rilevano le patologie personali che non incidono sul lavoro. Adr: i procedimenti disciplinari avviati da me sono stati tre o quattro. Tre sicuramente. Dopo di me forse
è stato azionato qualcos'altro azionato dalla dott.ssa che era direttore del distretto dopo di me. Per_6 Ora c'è la dott.ssa . Per_7 Adr: il dott. era il responsabile delle attività ispettive interne ed esterne. Nel periodo di Persona_2 maggio 2021 segnalò più volte la presenza di in luoghi non appropriati. Pt_1 Adr scriveva molte lettere a tutti i direttori, direzione strategica, all'ufficio gru, agli affari legali. Pt_1 Queste lettere iniziavano molto bene, ben impostate, in italiano forbito, poi mano mano invece diventavano illogiche o confuse. Io ho sempre avuto l'impressione che fossero scritte da due persone diverse: la prima parte e l'intestazione erano perfetti, poi invece i racconti erano confusi e fantasiosi. Adr: segnalazioni di comportamenti analoghi mi sono arrivate solo in relazione a Non ho avuto Pt_1 nessun' altra lamentela in relazione ad altro personale. Poi a Torre c'erano tutte le direzioni, per tutto il personale ancor di più era ligio ai propri doveri e al rispetto del lavoro. Adr: Io tramite il mio personale facevo controlli periodici, ed anche l'azienda faceva controlli periodici. Non abbiamo mai avuto segnalazioni di assenze ingiustificate dal lavoro. Solo che abbandonava la Pt_1 postazione di lavoro ma non l'edificio. Rimaneva sempre all'interno della struttura. Adr: assolutamente non abbandonava la postazione di lavoro per svolgere altre attività lavorative. Pt_1 Poteva accadere che un infermiere fosse chiamato a svolgere anche altre attività a supporto di altri specialisti, ma non si allontanava per questo. Mi arrivavano le segnalazioni che non lui era alla sua Pt_1 postazione, e lo andavano a cercare, lo trovavano in genere avanti all'ingresso o alla direzione generale, o davanti a Per_2 Adr: andavano gli altri infermieri a cercarlo. Lo specialista a cui era assegnato si lamentava dell'assenza e allora il caposala o gli altri infermieri ecc. lo andavano a cercare. Dopo un po' di tempo sapevano tutti che in genere era o avanti all'ingresso fermo, o davanti alle direzioni, fermo. In attesa. (…)”
E' stato sentito anche responsabile dell'unità operativa assistenza territoriale e Testimone_4 coordinatore di tutto il settore del distretto 57 di Torre del Greco, anche nel 2021. Il teste ha riferito che il ricorrente “pur se non è nella mia unità operativa, tuttavia sta quasi Per_4 Co sempre in giro per l' spesso in inverno si trova all'ingresso appoggiato al termosifone, d'estate sta sulla panchina.; (…) lui in genere marca il cartellino e va al Gru e chiede al direttore se ci sono novità in relazione alla sua posizione lavorativa nell'asl. La sua aspettativa è quella di diventare coordinatore infermieristico. Poi va a prendere il caffè al terzo piano e poi va in giro per il secondo piano dell'asl. Adr che a me risulti negli ambulatori ove è assegnato non ci sta mai. Un periodo ho fatto il direttore del distretto, tra il 2023 e il 2024, e la caposala addirittura non lo voleva inserire più nei turni perché li
7 disattendeva regolarmente. Io non ho approvato tale soluzione ed è stato rimesso nei turni ma comunque non rispetta i turni, gli orari, ma non c'è niente da fare, non fa niente lui ha sempre fatto così. Quando faceva il cup un poco lavorava e poi se ne andava. Da quando è stato assegnato alla specialistica che a me risulti non si presenta proprio in ambulatorio. Pt_1 Adr queste cose le so perché io per il mio ruolo mi sposto;
il poliambulatorio ove lui dovrebbe lavorare confina con la struttura ove sto io, per cui lo vedo sempre e sta sempre in giro. Io mi sposto frequentemente nel mio luogo di lavoro, il mio ufficio è al piano terra, ma il settore anziani, materno infantile e sociosanitario sono al primo piano per cui salgo e scendo continuamente. Vedo Pt_1 quasi sempre seduto nel corridoio del settore assistenza, ma più spesso sta al piano terra dell'ingesso e sta seduto là. Adr: ricordo di avergli detto più volte di andare via dall'ingresso e di avergli detto che se lo avessi ritrovato li avrei fatto una segnalazione;
alla fine visto che continuava a stazionare all'ingresso ho fatto la segnalazione. lui non reagisce mai a questi richiami, sembra un muro di gomma. Adr: ne ho fatta una sola di segnalazione, era il 2021.”
Tali testimonianze confermano quanto emerso dai procedimenti disciplinari. Anche dalla Sentenza n. Co 1206/2024 pubbl. il 09/06/2024, depositata dalla di rigetto dell'impugnazione di un altro procedimento disciplinare a suo carico, il ricorrente è stato sanzionato per “mancata assicurazione dell'attività lavorativa per abbandono arbitrario della postazione lavorativa e (conseguente) disservizio nei giorni 18, 22, 23, 24,
25, 26 agosto 2022.”
Come emerge da tutta la documentazione in atti e dalle dichiarazioni dei testi sentiti risulta accertato che il ricorrente è solito adottare comportamenti di abbandono del luogo di lavoro, giustificandosi poi con il bisogno di prendere aria e additando il contesto lavorativo come un ambiente ostile, circostanze, invece, di cui non vi è alcuna prova.
Di contro, dall'analisi delle lettere di contestazione degli addebiti e dei provvedimenti irrogativi delle sanzioni emergono comportamenti contrati agli obblighi dei dipendenti come indicati nel codice disciplinare. Tali comportamenti sono stati confermati in questa sede, e non si ravvisa alcun motivo per Co ritenere illegittimi i procedimenti disciplinari e le sanzioni adottate dalla
Anche questo motivo di impugnazione non è fondato e va rigettato. Per quanto riguarda gli altri motivi di doglianza, ovvero l'assenza di danno per l'amministrazione e l'assenza di proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti, non può che confermarsi quanto sopra già abbondantemente evidenziato, ovvero che i comportamenti contestati al ricorrente e poi sanzionati sono comportamenti previsti dal Ccnl e correttamente sanzionati in base alle previsioni stabilite dallo stesso Ccnl. Si ritiene perfettamente rispettato quanto previsto dal codice disciplinare e il criterio della proporzionalità, Co avendo adeguato le sanzioni ai fatti concreti e soprattutto essendosi tenuta sempre in prossimità del minimo. Né rileva l'assenza di intenzionalità o l'assenza di danno come allegato in ricorso. Pertanto il ricorso va integralmente rigettato.
Spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice
Rigetta il ricorso.
Pone le spese di lite a carico del ricorrente, soccombente, che liquida in € 2.000 oltre accessori, se dovuti come per legge.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del lavoro
NA IU
8
La dr.ssa NA IU, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della discussione mediante il deposito di note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia promossa da
, rapp. e dif. congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ANDREA DI LECCE Parte_1 E LUIGI MENNELLA, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r. p.t., rappr. e dif. dall' avv.to Rosa Maria Siciliano, con cui elett.te CP_1 domicilia presso il suo studio, giusta procura in atti
RESISTENTE Oggetto: impugnazione di procedimenti disciplinari Conclusioni: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Co Con ricorso del 28/09/2022 il ricorrente, premesso di essere dipendente della esistente dal 16/3/2018 con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno, con mansioni di infermiere cat. D, assunto per 38 ore settimanali, esponeva di avere subito tre procedimenti disciplinari conclusisi con la relativa sanzione. Chiedeva dichiararsi la nullità dei procedimenti disciplinari del 09/02/2021, del 14/10/2021 e del
17/12/2021 per violazione e falsa applicazione dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, dell'art. 7 del regolamento disciplinare aziendale e per contrarietà ai principi di immediatezza e tempestività; per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione alla mancata affissione del codice disciplinare, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., e per violazione e falsa applicazione dell'art.66 del
CCNL “comparto sanità”, triennio 2016-2018; chiedeva di condannare l' al risarcimento Parte_2 del danno da quantificarsi secondo giustizia, con vittoria di spese. Co La resistente i costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Sentito il ricorrente in interrogatorio libero, acquisita documentazione, sentiti solo i testi di parte resistente non essendo stata chiesta prova testimoniale da parte ricorrente, all'odierna udienza ex art 127 ter cpc entrambe le parti depositavano note di trattazione scritta si riportavano alle proprie conclusioni, e ne chiedevano l'accoglimento. La causa è stata decisa con la presente sentenza.
In punto di fatto, è da osservare che la ricostruzione operata dal ricorrente circa l'iter cronologico del procedimento disciplinare ha trovato conferma nella posizione dell'Amministrazione convenuta e negli atti prodotti dalle parti, e non è contestata da controparte. Va rilevato che con le note di trattazione del 18/5/23 depositate per l'udienza del 26/5/23, dopo la memoria Co difensiva della che evidenziava il non luogo a procedere per la condotta del 27/5/21, il ricorrente, allegando l'annullamento del secondo procedimento disciplinare, con nuova domanda chiedeva la restituzione dei giorni di retribuzione e il risarcimento del danno. Co La domanda non è fondata oltre che essere tardiva, atteso che la non ha annullato il secondo procedimento disciplinare ma ha solo stabilito il non luogo a procedere per la condotta del 27/5/21, comminando invece le sanzioni per le altre due condotte del 14/09/2021. Tali determinazioni sono
1 contenute entrambe nella nota n. 1252/2022 del 28/1/22, ovvero nel provvedimento conclusivo del secondo procedimento disciplinare, che è stato regolarmente notificato al ricorrente il 10/3/22. Ciò premesso, i motivi di doglianza attorei investono vari aspetti della procedura che ha condotto all'irrogazione delle sanzioni. In particolare il ricorrente evidenziava che i provvedimenti disciplinari Con emessi dall' nei suoi confronti sarebbero stati ritorsivi e vessatori, consequenziali a denunce depositate dal ricorrente, relative a comportamenti scorretti dei colleghi;
che la sua condotta non integrava alcun comportamento rimproverabile, sia perché non tipicizzato dal CCNL “Comparto Sanità – triennio 2016/2018” di riferimento, sia perché non contrario ad alcuna norma di legge;
che la sua condotta non aveva stato provocato alcun danno o disservizio, non rientrando nei criteri generali previsti all'art. 66 del
CCNL; contestava formalmente la mancata affissione del Codice Disciplinare, la mancata tutela della sua salute, la violazione del principio di specificità e di immutabilità della contestazione, del principio di proporzionalità della sanzione, l' insussistenza del fatto contestato inteso quale fatto disciplinarmente rilevante, la mancata considerazione delle proprie difese e quindi la lesione del diritto di difesa, la violazione dell'art 55 ter co. 4 in relazione alla violazione dei termini del procedimento disciplinare.
Le forme e i termini per il procedimento disciplinare nel pubblico impiego sono scanditi dall'art. 55-bis, 4° co del d.lgs. 165/2001, e dai Ccnl di settore, che prevede:
1) per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza;
2) l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato;
3) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
Al co. 9 ter l'art. 55 prevede che “9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Ne consegue che sono perentori i termini di 30 e di 120 giorni previsti dalla norma. Anche la comunicazione all'interessato dell'atto sanzionatorio, per sua natura recettizio, si colloca al di fuori del procedimento disciplinare, riguardando esclusivamente la fase, successiva, di perfezionamento e di efficacia nei confronti del destinatario della sanzione medesima, e non assume rilievo ai fini del rispetto dell'anzidetto termine di decadenza. (Cass. sez. lav., 09/03/2009, n. 5637).
E' consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte l'orientamento secondo cui, ai fini della decorrenza dei termini perentori previsti dall'art. 55 bis per l'avvio e per la conclusione del procedimento disciplinare assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione (Cass. n. 7134/2017; Cass. n. 22075/2018; Cass. n. 21193/2018; Cass. n. 11635/2021, da ultimo Cass. 11039/2023). Ciò permesso, possono essere valutati i termini dei procedimenti disciplinari subiti dal ricorrente. Per quanto riguarda il primo procedimento disciplinare, relativo alla condotta dell'08/01/2021, esso è Con iniziato a seguito di segnalazione inviata all' il 13/01/2021; la contestazione degli addebiti vi è stata il 09/02/2021, la convocazione del ricorrente per l'audizione a difesa il 05/03/2021(anche se fece pervenire
2 una memoria con scuse il 18/2/21) e l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 5 giorni il 15/3/2021, con successiva determina del 19/3/21. In relazione al secondo procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti del 14/10/21 si riferisce a due condotte, del 27/5/21 e del 14/9/21. Co Con riferimento alla procedura relativa alla condotta tenuta in data 27/5/2021 la a concluso per il non luogo a procedere, in quanto l'attivazione è stata considerata non tempestiva (nota prot. 1252 del 28.1.2022 di definizione del procedimento). Co La ha proceduto per le condotte indicate nella nota del 17/09/2021 e relative al giorno 14/09/21, e il ricorrente, convocato per l'8/11/21, ha proceduto a mandare scritti difensivi. La procedura è stata chiusa il
28/1/22 con l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 11 giorni. Il terzo procedimento disciplinare è iniziato a seguito di segnalazione dell'8/10/21, in relazione a condotte del 21/09/21; il collegio di disciplina è stato convocato a ottobre, novembre e dicembre per approfondire i fatti e compiere istruttoria;
la contestazione dell'addebito è del 17/12/2021; l'audizione è stata fissata per il
25/1/22 e il ricorrente ha inviato scritti difensivi;
la definizione del 13/4/22, con l'applicazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 12 giorni. Co Per quanto riguarda, quindi, i primi due procedimenti disciplinari, la ha proceduto attivando la procedura nei 30 gg previsti e concludendola nei 120 giorni.
In relazione al terzo procedimento si osserva che come già sopra rilevato, la Cassazione ritiene rilevante ai fini della decorrenza dei termini, il momento dell'acquisizione di una notizia di infrazione disciplinarmente rilevante, tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione (v. Cass. n. 7134/2017; Cass. n. 22075/2018; Cass. n. 21193/2018; Cass. n. 11635/2021 ed anche Cass. 13 luglio 2020, n. 14886 e da ultimo Cass. 11039/2023). L'acquisizione della notizia deve esserci non da parte di un qualsiasi ufficio dell'amministrazione ma soltanto alla sua acquisizione da parte dell'ufficio per i procedimenti disciplinari e/o del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.
Ai fini della decorrenza del termine assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire allo stesso di dare avvio in modo corretto al procedimento disciplinare (ovvero di formulare una contestazione specifica) (Cass. 32491/2018). Una valida contestazione disciplinare, invero, non può essere generica, ma circostanziata e puntuale, proprio a tutela del diritto di difesa del dipendente. Nel caso che occupa si legge nella contestazione di addebito del 17/12/2021 che il collegio di disciplina, esaminata la documentazione trasmessa dall'ufficio per i procedimenti disciplinari il 19/10/21, ha ritenuto necessario chiedere un'integrazione alla dottoressa e al dott. sugli accadimenti del 21 Parte_3 Per_1 settembre 2021; altresì il 16/11/21 ha ritenuto necessario convocare i dipendenti Testimone_1 Tes_2 Per e , per chiarimenti per avere una piena conoscenza dei fatti, ed essi sono stati
[...] Tes_3 sentiti a chiarimenti il 29/11/21; il 13/12/21, esaminata tutta la documentazione e le dichiarazioni rese da questi dipendenti, ha deciso di attivare il procedimento disciplinare per le condotte del 21 settembre 2021.
Solo all'esito di detta istruttoria ha ritenuto di essere in presenza di una condotta disciplinarmente rilevante. Pertanto, in base alla legge ai criteri stabiliti dalla Suprema Corte e sopra indicati non si ravvisano violazioni di termini del procedimento, in nessuno dei tre procedimenti, e il motivo di impugnazione non è fondato e va rigettato.
Per quanto riguarda poi il motivo relativo alla mancata affissione del codice disciplinare, è noto che la Con pubblicazione sul sito istituzionale dell' equivale a tutti gli effetti alla affissione all'ingresso della sede Co di lavoro, così come prescrive la modifica all'art. 55 D. Lgsl.165/2001. ha dato prova della pubblicazione, depositando la delibera n. 489/2020 da cui si evince dare mandato al Direttore dell'U.O.C. Relazioni con il pubblico di pubblicare sul sito Aziendale il nuovo “Codice Disciplinare Aziendale”,
3 affinché ne venisse data la massima diffusione. Il dipendente è stato sanzionato ai sensi del codice disciplinare, adottato con delibera 489 del 15/7/2020. Va esaminato ora il motivo di impugnazione relativo alle condotte, ove si allega che esse non integrino alcun comportamento disciplinarmente rilevante in quanto non tipizzate dal Ccnl e che le condotte tenute dal ricorrente non integrino alcun comportamento disciplinarmente rilevante in quanto finalizzate solo a tutelare l'integrità psico fisica del dipendente. Nel primo procedimento il ricorrente è stato sanzionato per non aver tenuto un comportamento conforme a correttezza nei confronti dei colleghi e dei superiori, per aver riportato, nella nota del 07/01/21 prot. 08/01/21, inviata alla direzione strategica aziendale e ad altri soggetti, una serie di affermazioni diffamatorie, ai sensi dell'art. 24 (rif. Art. 64 ccnl) e 25 co. 3 lett b) del codice disciplinare (rif. Art 66 Ccnl). Il procedimento è nato a [...] una segnalazione dal dott. direttore dell' Persona_2 [...] Con
che ha trasmesso all' la missiva dell'08/1/21 inviatagli dal Controparte_3 ricorrente.
La missiva è stata inviata dal ricorrente al Direttore Generale e per conoscenza al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo e al Direttore Dell'unità Complessa Risorse Umane dell' ; essa CP_1 conteneva accuse di minacce, influenze indebite e tentativi di ottenere informazioni sensibili da parte di altri dipendenti. Tutte le persone coinvolte ed indicate nella missiva hanno rilasciato dichiarazioni, acquisite agli atti di questo procedimento, con cui hanno affermato la falsità di quanto dichiarato dal ricorrente. Il ricorrente durante il procedimento disciplinare ha fatto pervenire una lettera di scuse, che non ha influito sull'applicazione della sanzione ma sull'entità di esse, atteso che dagli accertamenti svolti durante il procedimento le accuse a carico delle persone indicate nella missiva del ricorrente sono risultate insussistenti.
Ad una lettura della lettera, è evidente il carattere ingiurioso e diffamatorio delle accuse contenute nella missiva. L'art 65 del Ccnl prevede che le violazioni da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all'art. 64 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi. L'art 25 - Sanzioni Disciplinari del dipendente del Comparto (Rif. Art. 66 Sanzioni disciplinari CCNL
“AREA COMPARTO” triennio 2016/2018) co. 4 lett. B) prevede che la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3 del presente articolo;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3.
La condotta del dipendente è stata ritenuta di particolare gravità, ai sensi dell'art. 25 co. 4 lett b) del codice disciplinare, e sanzionata con ex lett. d) art. 65 Ccnl. Nel secondo procedimento (contestazione degli addebiti del 14/10/21) il ricorrente è stato sanzionato per violazione dell'obbligo previsto dall'art. 24 co. 1, co. 3 lett e) (obbligo di rispettare l'orario di lavoro, di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile preposto) ed h) (obbligo di eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori), con la sanzione prevista dall'art. 25 co. 8 lett. A) (La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;). (…) La condotta del dipendente è stata sanzionata con la sanzione più grave in considerazione della recidiva, ai sensi dell'art. 25 co. 4 lett b) del codice disciplinare, ovvero alla precedente sanzione comminata nel primo procedimento disciplinare, per una condotta considerata di particolare gravità.
4 La segnalazione che ha dato origine a questo secondo procedimento disciplinare è partita sempre dal dott.
direttore dell' con la quale evidenziava che Persona_2 Controparte_3 il ricorrente nei giorni 18/5/21, 27/5/21 e 28/5/21 sostava nella sala di attesa della Direzione Generale e non era sul luogo di lavoro, con abbandono del luogo di lavoro e dell'attività istituzionale svolta. Dopo aver Co verificato che nella prima e ultima data il ricorrente era fuori dall'orario di lavoro, la a proceduto solo per la condotta del 27/5/21 salvo poi abbandonare l'azione disciplinare per tardività nella procedura, che è stata archiviata. La contestazione degli addebiti riguardava però anche una condotta del 17/9/21, segnalata dal direttore dott. , direttore del distretto sanitario 57. Persona_3 A seguito di nota pec del direttore amministrativo aziendale, del dott. e della Persona_4 coordinatrice il direttore dott. aveva verificato l'assenza del ricorrente Testimone_1 Persona_3 presso l'ambulatorio nell'orario di servizio, in due occasioni nella stessa giornata del 14/9/21, e che non era tornato presso il proprio ambulatorio nonostante ripetuti inviti a rientrare presso il proprio posto di lavoro. Ciò è documentato dalle varie pec, segnalazioni e missive agli atti. Il ricorrente si è giustificato adducendo la sua patologia di “fame d'aria” di origine cardio circolatoria, per cui necessita di uscire dall'ambulatorio per respirare. Di tali patologie non vi è traccia nel fascicolo, non vi sono certificazioni mediche tranne il verbale di invalidità civile al 56% e lo stato di portatore di disabilità non grave, entrambe non attinenti alla lamentata patologia che lo costringerebbe a frequenti uscite dal luogo di lavoro.
Inoltre, anche l'allegata ridotta mobilità alle dita della mano destra non costituisce un motivo di allontanamento dal luogo di lavoro, anche considerando il fatto che il ricorrente è stato posto nelle condizioni di esercitare un lavoro compatibile con le sue menomazioni. Ciò è confermato dalla testimonianza di (“le sue mansioni sono state adeguate alla sua patologia fisica.”), dalle Persona_3 relazioni e dai documenti agli atti.
Nel terzo procedimento è stato sanzionato per violazione dell'obbligo previsto dall'art. 24 co. 1, co. 3 lett. e) (obbligo di rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile preposto) ed f) (durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
) puniti uno con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni a 6 mesi essendovi recidiva nel biennio e l'altro con la multa pari a 4 ore di retribuzione;
la sanzione applicata è stata solo quella più grave tenuto conto dell'art. 25 co. 2 (Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità), ed in concreto è stato sanzionato con la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per giorni 12. Anche in questa occasione la segnalazione è partita dal dott. , l'08/10/2021, su note del Persona_3 dott. e del dott. per condotte tenute il 21/09/2021 e consistite: nel non aver assicurato Per_1 Per_4 durante il turno dalle ore 08.00 alle ore 14.00 la propria presenza in ambulatorio di neurologia in maniera costante, come attestato anche dalla dott.ssa , specialista ambulatoriale in neurologia;
per aver Parte_3 assunto un atteggiamento ostativo e minaccioso nei confronti del dirigente che lo aveva inviato Per_4 a tornare presso l'UO di appartenenza, il tutto avanti alle due guardie giurate ed altre due persone. Le circostanze contestate sono state confermate dall'istruttoria svolta in sede disciplinare, e risultano confermate dalla documentazione in atti (relazioni, turni di lavoro, attestazioni). Il ricorrente si è difeso in sede disciplinare negando le accuse, affermando di non allontanarsi mai dal luogo di lavoro e accusando i dottori di avere creato falsi testimoni. I comportamenti contestati al ricorrente e poi sanzionati sono comportamenti previsti dal Ccnl e correttamente sanzionati in base alle previsioni stabilite dallo stesso Ccnl ed è infondato e non provato che le condotte da egli tenute fossero dovute solo a tutelare la sua integrità psico fisica. I motivi di impugnazione non sono fondati e vanno rigettati.
5 Lamenta il ricorrente anche la lesione del diritto di difesa, perché vi sarebbe stata una totale mancanza di considerazione delle difese proposte. Ciò non risponde al vero, atteso che in tutti e tre i procedimenti disciplinari è stata volta istruttoria dettagliata e l' ha dato tanto peso alle originarie affermazioni difensive del dipendente da disporre una Pt_4 ispezione interna e da attendere l'esito della stessa prima di formalizzare l'addebito. Nel primo procedimento disciplinare il ricorrente di fatto non si è difeso, ed ha chiesto la revoca della nota da lui inviata che aveva dato origine al procedimento, formalizzando le scuse per quanto in essa dichiarato. Nel secondo procedimento disciplinare la commissione non ha tenuto conto della nota del dott. Per_5
del 14/9/21 ore 14.05, atteso che a quell'ora il dipendente era fuori dall'orario di servizio, come
[...] dallo stesso ricorrente segnalato nelle note difensive, ed ha proceduto solo per la mancata presenza in ambulatorio del 14/9/21 segnalata dal dott. dalla dott.ssa e del dott. Per_4 Testimone_1 [...]
, tenendo conto quindi delle difese del ricorrente ed accogliendole in relazione alla prima Per_3 condotta contestata, poi non sanzionata. Nel terzo procedimento le difese del ricorrente si sono basate su due circostanze, ovvero le crisi di fame d'aria e la falsità delle denunce dei medici, dovute a suo dire a complotti contro di lui, assolutamente prive di allegazioni e totalmente generiche, e di prova. Pertanto alcuna lesione del diritto di difesa si è verificata, ed anche questo motivo di impugnazione non è fondato e va rigettato.
Allega il ricorrente, tra i vari motivi di impugnazione, anche quello della mancata considerazione da parte dei superiori del suo stato di salute e della patologia legata alla frequente “fame d'aria”, con violazione dell'art. 2087 cc. Nulla è emerso dall'istruttoria svolta. Per quanto riguarda la patologia respiratoria allegata, nulla emerge dalla documentazione depositata, anche medico-sanitaria, ovvero dai verbali delle Commissioni Mediche
I.N.P.S. depositate dal ricorrente, risalenti peraltro al 2010, e dagli altri documenti medici. Negli altri certificati medici depositati nulla emerge a carico dell'apparato respiratorio, e nella visita medica preventiva del 2018 compiuta dal medico del lavoro è stato espresso un giudizio di idoneità del ricorrente ma con limitazioni, ovvero “da applicare sul territorio in attività ambulatoriale, non impiegare in manovre invasive, non adibire a lavoro notturno”. Nulla di rilevo dal punto di vista cardiaco o respiratorio;
il ricorrente è risultato stabile nelle varie visite mediche successive. Egli è stato adibito a mansioni compatibili con le sue menomazioni fisiche, e nessuna prova è in atti in Co ordine a problemi cardiaci o respiratori di cui la era a conoscenza. Anche questo motivo di impugnazione, quindi, non è fondato e va rigettato. Co Il ricorrente allega anche che il comportamento della vrebbe natura ritorsiva. La prova del carattere ritorsivo o vessatorio del procedimento spetta a parte ricorrente e tale fatto non è stato riferito da alcun teste e non è emerso dalla complessiva istruttoria. In interrogatorio libero il ricorrente ha dichiarato che c'è un accanimento nei suoi confronti, che a volte si deve allontanare per prendere un po' d'aria essendo l'ambulatorio uno spazio chiuso, che in sede di audizione disciplinare ma non hanno tenuto conto di questo ma hanno considerato solo le motivazioni di Con controparte. Ha evidenziato che il loro intento è di “agevolare delle persone che io ho segnalato già all' compresa la mia caposala ma i procedimenti disciplinari nei loro confronti sono stati tutti annullati per agevolarli. Ci sono dei complotti interni ai miei danni. Sono due anni che mi perseguitano. Io ho segnalato degli imbrogli e invece loro dicono che io dico bugie. Ho avuto dopo il ricorso anche un quarto procedimento disciplinare per gli stessi motivi.” Il ricorrente non ha chiesto prova testimoniale. Dagli atti depositati insieme al ricorso e relativi ai tre procedimenti disciplinari emerge che tutte le accuse e le segnalazioni svolte sono state confermate. E' stato sentito il teste di parte resistente dott. , autore di molte segnalazioni a carico del Persona_3 ricorrente, direttore del distretto 57 di Torre del Greco all'epoca dei fatti, a capo di tutta l'organizzazione sanitaria con responsabilità sanitarie e gestionali, ed ora in pensione. Egli ha dichiarato che “Dopo poco che è arrivato ha iniziato subito ad avere un comportamento di Pt_1 poca attenzione nei confronti delle attività lavorative. Era assegnato ai vari ambulatori a seconda dei turni,
6 e doveva rispettare orario e compiti a cui era assegnato. (…); veniva come tutti assegnato ad un Pt_1 ambulatorio, restava un'oretta e poi si allontanava, senza permesso o autorizzazione. Non usciva dalla struttura. Veniva ritrovato in sedi diverse per segnalazioni fatte da altri, soprattutto veniva trovato presso le direzioni generali al secondo piano. Stazionava vicino alle direzioni sanitaria o generali presumo per cercare di parlare con i direttori. Ci veniva segnalato li soprattutto dai direttori amministrativi, sanitari o generali. Alcune volte per iscritto e altre telefonicamente. L'atteggiamento di abbandono dell'ambulatorio per recarsi presso le direzioni era quotidiano. Adr: questo avveniva durante l'attività lavorativa.
avveniva spesso che si allontanasse dal posto di lavoro, quasi quotidianamente. Quello che emerge dagli atti è solo una piccola parte. I procedimenti disciplinari rappresentano solo i casi in cui non si poteva fare a meno di procedere. Adr: lui è stato visitato dal medico competente;
ha un impedimento alla mano non ricordo se sx o dx, ma di piccola entità. Infatti non faceva movimentazioni di carichi o di pazienti, le sue mansioni sono state adeguate alla sua patologia fisica. In ogni caso in ambulatorio non c'è grossa movimentazione di pazienti arrivando in genere essi accompagnati o comunque non in barella o sedia a rotelle. Adr: Per quanto riguarda la fame d'aria io non conosco alcun episodio certificato. Anche perché per il datore di lavoro non rilevano le patologie personali che non incidono sul lavoro. Adr: i procedimenti disciplinari avviati da me sono stati tre o quattro. Tre sicuramente. Dopo di me forse
è stato azionato qualcos'altro azionato dalla dott.ssa che era direttore del distretto dopo di me. Per_6 Ora c'è la dott.ssa . Per_7 Adr: il dott. era il responsabile delle attività ispettive interne ed esterne. Nel periodo di Persona_2 maggio 2021 segnalò più volte la presenza di in luoghi non appropriati. Pt_1 Adr scriveva molte lettere a tutti i direttori, direzione strategica, all'ufficio gru, agli affari legali. Pt_1 Queste lettere iniziavano molto bene, ben impostate, in italiano forbito, poi mano mano invece diventavano illogiche o confuse. Io ho sempre avuto l'impressione che fossero scritte da due persone diverse: la prima parte e l'intestazione erano perfetti, poi invece i racconti erano confusi e fantasiosi. Adr: segnalazioni di comportamenti analoghi mi sono arrivate solo in relazione a Non ho avuto Pt_1 nessun' altra lamentela in relazione ad altro personale. Poi a Torre c'erano tutte le direzioni, per tutto il personale ancor di più era ligio ai propri doveri e al rispetto del lavoro. Adr: Io tramite il mio personale facevo controlli periodici, ed anche l'azienda faceva controlli periodici. Non abbiamo mai avuto segnalazioni di assenze ingiustificate dal lavoro. Solo che abbandonava la Pt_1 postazione di lavoro ma non l'edificio. Rimaneva sempre all'interno della struttura. Adr: assolutamente non abbandonava la postazione di lavoro per svolgere altre attività lavorative. Pt_1 Poteva accadere che un infermiere fosse chiamato a svolgere anche altre attività a supporto di altri specialisti, ma non si allontanava per questo. Mi arrivavano le segnalazioni che non lui era alla sua Pt_1 postazione, e lo andavano a cercare, lo trovavano in genere avanti all'ingresso o alla direzione generale, o davanti a Per_2 Adr: andavano gli altri infermieri a cercarlo. Lo specialista a cui era assegnato si lamentava dell'assenza e allora il caposala o gli altri infermieri ecc. lo andavano a cercare. Dopo un po' di tempo sapevano tutti che in genere era o avanti all'ingresso fermo, o davanti alle direzioni, fermo. In attesa. (…)”
E' stato sentito anche responsabile dell'unità operativa assistenza territoriale e Testimone_4 coordinatore di tutto il settore del distretto 57 di Torre del Greco, anche nel 2021. Il teste ha riferito che il ricorrente “pur se non è nella mia unità operativa, tuttavia sta quasi Per_4 Co sempre in giro per l' spesso in inverno si trova all'ingresso appoggiato al termosifone, d'estate sta sulla panchina.; (…) lui in genere marca il cartellino e va al Gru e chiede al direttore se ci sono novità in relazione alla sua posizione lavorativa nell'asl. La sua aspettativa è quella di diventare coordinatore infermieristico. Poi va a prendere il caffè al terzo piano e poi va in giro per il secondo piano dell'asl. Adr che a me risulti negli ambulatori ove è assegnato non ci sta mai. Un periodo ho fatto il direttore del distretto, tra il 2023 e il 2024, e la caposala addirittura non lo voleva inserire più nei turni perché li
7 disattendeva regolarmente. Io non ho approvato tale soluzione ed è stato rimesso nei turni ma comunque non rispetta i turni, gli orari, ma non c'è niente da fare, non fa niente lui ha sempre fatto così. Quando faceva il cup un poco lavorava e poi se ne andava. Da quando è stato assegnato alla specialistica che a me risulti non si presenta proprio in ambulatorio. Pt_1 Adr queste cose le so perché io per il mio ruolo mi sposto;
il poliambulatorio ove lui dovrebbe lavorare confina con la struttura ove sto io, per cui lo vedo sempre e sta sempre in giro. Io mi sposto frequentemente nel mio luogo di lavoro, il mio ufficio è al piano terra, ma il settore anziani, materno infantile e sociosanitario sono al primo piano per cui salgo e scendo continuamente. Vedo Pt_1 quasi sempre seduto nel corridoio del settore assistenza, ma più spesso sta al piano terra dell'ingesso e sta seduto là. Adr: ricordo di avergli detto più volte di andare via dall'ingresso e di avergli detto che se lo avessi ritrovato li avrei fatto una segnalazione;
alla fine visto che continuava a stazionare all'ingresso ho fatto la segnalazione. lui non reagisce mai a questi richiami, sembra un muro di gomma. Adr: ne ho fatta una sola di segnalazione, era il 2021.”
Tali testimonianze confermano quanto emerso dai procedimenti disciplinari. Anche dalla Sentenza n. Co 1206/2024 pubbl. il 09/06/2024, depositata dalla di rigetto dell'impugnazione di un altro procedimento disciplinare a suo carico, il ricorrente è stato sanzionato per “mancata assicurazione dell'attività lavorativa per abbandono arbitrario della postazione lavorativa e (conseguente) disservizio nei giorni 18, 22, 23, 24,
25, 26 agosto 2022.”
Come emerge da tutta la documentazione in atti e dalle dichiarazioni dei testi sentiti risulta accertato che il ricorrente è solito adottare comportamenti di abbandono del luogo di lavoro, giustificandosi poi con il bisogno di prendere aria e additando il contesto lavorativo come un ambiente ostile, circostanze, invece, di cui non vi è alcuna prova.
Di contro, dall'analisi delle lettere di contestazione degli addebiti e dei provvedimenti irrogativi delle sanzioni emergono comportamenti contrati agli obblighi dei dipendenti come indicati nel codice disciplinare. Tali comportamenti sono stati confermati in questa sede, e non si ravvisa alcun motivo per Co ritenere illegittimi i procedimenti disciplinari e le sanzioni adottate dalla
Anche questo motivo di impugnazione non è fondato e va rigettato. Per quanto riguarda gli altri motivi di doglianza, ovvero l'assenza di danno per l'amministrazione e l'assenza di proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti, non può che confermarsi quanto sopra già abbondantemente evidenziato, ovvero che i comportamenti contestati al ricorrente e poi sanzionati sono comportamenti previsti dal Ccnl e correttamente sanzionati in base alle previsioni stabilite dallo stesso Ccnl. Si ritiene perfettamente rispettato quanto previsto dal codice disciplinare e il criterio della proporzionalità, Co avendo adeguato le sanzioni ai fatti concreti e soprattutto essendosi tenuta sempre in prossimità del minimo. Né rileva l'assenza di intenzionalità o l'assenza di danno come allegato in ricorso. Pertanto il ricorso va integralmente rigettato.
Spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice
Rigetta il ricorso.
Pone le spese di lite a carico del ricorrente, soccombente, che liquida in € 2.000 oltre accessori, se dovuti come per legge.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del lavoro
NA IU
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