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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10750 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 20748/2020 R.Gen.Aff.Cont.. riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c. all'udienza del 11/11/2025
TRA
(C.F. , residente in [...] C.F._1
Miano Piscinola n. 13, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Nolana n. 28 presso lo studio dell'avv. Roberto Viola che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
CONTRO
P. IVA , con sede in Mogliano Veneto (TV) alla Controparte_1 P.IVA_1
via Marocchesa n. 14, in persona del suo Amministratore Delegato e Direttore Generale dott.
e del Dirigente della società dott. , quale impresa Controparte_2 Controparte_3
designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, rappresentata e difesa - giusta procura generale alle liti del 18.12.2014 per notaio
1 di Treviso rep. 186905 - racc. 30367 e del relativo allegato A in atti Persona_1
- dall'avv. Marco Granese del foro di Salerno ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Napoli alla via Solimena n. 1 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Maione
- CONVENUTA
E
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_4 C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli alla via F. Fontana n. 109 presso lo studio dell'avv.
QU De SA che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTO
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], dom.to Controparte_5 C.F._3 in Napoli alla Traversa 2 VI LL n. 41 Isolato 2 Scala A Piano 3 interno 7
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: come da conclusioni rese dalle parti all'udienza del 11/11/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
1. Con atto di citazione l'attrice in epigrafe individuata conveniva in giudizio la quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione Controparte_1
2 del Fondo di Garanzia (ex art. 283, co. 1 lett. b) c.d.a.), e Controparte_4 CP_5
per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito
[...]
in occasione del sinistro oggetto di giudizio.
A sostegno della propria domanda parte attrice deduceva che in data 21/03/2013, alle ore
23.30 circa, in via Miano Piscinola, mentre era bordo in qualità di trasportata nel veicolo Fiat
Punto (tg. AK290GX) di proprietà di , nell'occasione condotto da Controparte_4
e priva di regolare copertura assicurativa, andava ad impattare contro Controparte_5 un muro ivi presente.
Nell'occorso sinistro l'attrice riportava gravi lesioni personali per le quali veniva trasportata presso il P.S. dell'ARON Cardarelli.
Parte attrice concludeva chiedendo : “In via principale condannare Le Controparte_6
nella richiamata qualità di impresa gerente il F.G.V.S., in persona del legale rappresentante
[...]
p.t., al pagamento in favore dell'istante a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, della somma pari ad € 292.931,00 per le causali in diritto di cui ai capi g)h)i) della premessa oltre al pagamento della somma di denaro pari ad euro 1.032,00 per le causali in diritto di cui al capo m) della premessa ovvero di quelle somme che saranno provate e determinate in corso di causa e reputate eque dal Giudicante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e compensativi”;
b) in via gradata, nel caso in cui le nella richiamata qualità, provassero la Controparte_1 propria carenza di legittimazione passiva, estromettersi la stessa compagnia dal giudizio e condannarsi i soli responsabili civili al pagamento in favore dell'istante delle stesse somme e per gli stessi titoli di cui al capo che precede;
c) con vittoria di spese e competenze, oltre competenze e spese della fase stragiudiziale, ex D.M.
55/2014 con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
d) in ogni caso condannarsi la controparte al pagamento delle somme di cui all'art. 96 c.p.c., primo e terzo comma “.
Quindi l'attore ha in via principale invocato l'operatività dell'intervento del FVGS nel caso di cui all'art 283 lett. B ossia allorquando il veicolo responsabile non risulti assicurato e solo in via gradata ha chiesto la condanna solidale dei convenuti (conducente) Controparte_5
e (in qualità di proprietario). Controparte_4
3 Si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 148, 141
e 287 c.d.a.; nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in Giudizio , il quale eccepiva il proprio difetto di Controparte_4
legittimazione passiva “per non essere l'odierno comparente il proprietario veicolo Fiat Punto tg.
AK290GX”.
è rimasto contumace. Controparte_5
2. Tanto premesso, preliminarmente va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla società convenuta, che è smentita dai documenti versati dall'attore sin dall'iscrizione della causa al ruolo. Ai fini che qui interessano va evidenziato che l'art. 287 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni), rubricato “esercizio dell'azione di risarcimento”, al comma 1, prevede che l'azione di risarcimento di cui all'art. 283 Cod. Ass., può essere proposta solo dopo che siano passati sessanta giorni, decorrenti da quelli in cui il danneggiato ha chiesto all'impresa designata e alla Consap il risarcimento del danno, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'art. 148.
L'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, invece, prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa (“La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art.
145 C.A.., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e
4 sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare
l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore. Cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 30/09/2016, n. 19354).
Ebbene, applicando i principi esposti al caso in esame, a parere di questo Giudice la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attrice in riferimento ai danni non patrimoniali patiti dalla stessa tramite lettera di messa in mora del 15/11/2018 (cfr. allegazione di parte attorea) deve ritenersi idonea ai fini della proponibilità della domanda, poiché contenente gli elementi necessari e sufficienti a consentire alla compagnia assicurativa di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta (luogo e modalità del sinistro, i soggetti coinvolti e le lesioni riportate).
Ancora preliminarmente si rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da per non essere egli il proprietario del veicolo Fiat Punto tg. AK290GX. Controparte_4
Dal certificato del Pubblico Registro Automobilistico (cfr. allegazione atto di citazione) risulta chiaramente che al momento del sinistro ne era formalmente il Controparte_4 proprietario.
Sul punto, elementi di segno contrario a tale solida risultanza documentale non possono trarsi dalla mancata comparizione di all'udienza del 10/11/2023 fissata Controparte_5 per l'interrogatorio formale deferito dalla difesa di . Controparte_4
L'art. 232 c.p.c. attribuisce al giudice un potere discrezionale di valutazione della mancata comparizione e/o della mancata risposta del destinatario dell'interrogatorio formale alla luce di ogni altro elemento di prova acquisito. Quindi la mancata comparizione e/o risposta non determinano gli effetti di una confessione giudiziale in via automatica (cfr. art. 232 c.p.c.: “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”)
Nel caso di specie, alla luce dell'analisi complessiva del quadro probatorio, deve rigettarsi l'eccezione perché i fatti dedotti nell'interrogatorio non risultano confortati e riscontrati da altre risultanze.
5 Passando al merito della controversia, in ordine all'inquadramento della domanda attorea, atteso il coinvolgimento nel sinistro di cui trattasi di un solo veicolo (l'autoveicolo Fiat Punto su cui viaggiava l'attrice), la stessa va inquadrata nell'alveo di cui agli artt. 144 c.d.a. e 2054, co. 1 c.c. non ricorrendo nel caso in esame i presupposti di cui all'art. 141 d.lgs. 209/2005.
Sul punto, infatti, la Corte di cassazione con sentenza n. 25033/2019 ha chiarito che “Ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli”.
Ancora più recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
35318/2022, hanno specificato che l'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
La tutela rafforzata, così riconosciuta, pur non presupponendo uno scontro materiale tra veicoli, richiede quindi, necessariamente, che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due di essi: diversamente, l'azione diretta spettante al terzo trasportato è solo quella prevista dall'art. 144 c.d.a., da esercitare nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile.
Pertanto, qualora il sinistro veda il coinvolgimento del solo veicolo su cui viaggiava il trasportato, non trova applicazione l'art. 141 c.d.a., che, come noto, consente a costui di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, allegando solo la prova del danno e del nesso causale e prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salvo il solo caso fortuito. Si applica invece l'art. 144 c. ass., che consente al danneggiato di agire direttamente contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile.
6 Trova, di conseguenza, applicazione il dictum legis di cui all'art. 144 c.d.a. con la precisazione che, venendo in rilievo il primo comma dell'art. 2054 c.c. l'onere probatorio gravante sul trasportato è analogo a quello previsto all'art. 141 atteso che spetta al vettore che voglia andare esente da responsabilità, provare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno" (cfr. Cass. Civ. sent. n. 1044/2024).
Tanto premesso in punto di diritto, passando alla specifica vicenda deve osservarsi che le circostanze di fatto descritte nella citazione con riguardo alla verificazione del sinistro stradale e la qualità di trasportata dell'attrice sono da ritenersi dimostrate in base al complesso degli elementi che si traggono: dalle risultanze del rapporto di Polizia
Municipale intervenuta sul luogo dell'evento, dalle deposizioni testimoniali raccolte in corso di causa e, da ultimo, dalla sentenza n. 9128/2023 pubblicata in data 06/10/2023 che ha valutato ed accertato il medesimo fatto storico , sentenza divenuta definitiva.
Nel rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di Polizia Municipale sopraggiunti sul luogo del sinistro, acquisito in atti (cfr. allegazioni parte attorea), i verbalizzanti hanno ricostruito la presumibile dinamica del sinistro nei seguenti termini: “il Controparte_5
alla guida del Veicolo Fiat punto tg AK290GX, percorreva la via Miano a Piscinola con direzione via della Ferrovia. Giunto alla fine di detta via, nel tentativo di effettuare la svolta a sinistra per imboccare proprio la suddetta via Della Ferrovia, a causa della velocità elevata sostenuta, perdeva il controllo del veicolo andando ad impattare contro il muro posto sul lato opposto dell'intersezione che delimita la strada. Si rappresenta che il nella dichiarazione spontanea rilasciata in data 22.3.2013 CP_5 riferiva che la perdita di controllo del veicolo era dovuto a causa della presenza di una buca al centro dell'intersezione. Ma come bene si evince dagli ingenti danni riportati dal veicolo, appare chiaro che la condotta di guida del sia stato imprudente e la perdita di controllo del veicolo Controparte_5 sia da attribuire in particolar modo all'elevata velocità sostenuta nell'affrontare un0intersezione a T formata da via Miano a Piscinola con via Della Ferrovia, per svoltare a sinistra. Si mette in evidenza, che tale intersezione, veniva comunque rivenuta una buca sulla sede stradale, che verosimilmente, contribuiva alla perdita di controllo del veicolo da parte dell' e che per tale inconveniente, CP_4 veniva allertatala Protezione Civile che provvedeva a mettere in sicurezza la strada.”
7 Inoltre, sempre nel rapporto di incidente gli agenti hanno dato anche atto che
[...]
viaggiava all'interno del veicolo Fiat Punto in qualità di trasportata. Parte_1
Siffatta ricostruzione è sovrapponibile e coerente con quanto dedotto in citazione, specificato nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c. e successivamente confermato dal testimone ascoltato sulla dinamica del sinistro.
, cugino dell'attrice, sentito all'udienza dell'10/11/2023 ha riferito di aver Testimone_1 visto una Fiat Punto di colore verde che giunta in prossimità di una curva, a causa dell'elevata velocità, non riusciva ad effettuare la svolta e con il lato destro andava ad impattare il muro (cfr. testimonianza: “Se non erro, io mi trovavo sulla destra, vidi ad un certo punto una macchina che proveniva dalla mia direzione. Io stavo sul marciapiede e stavo camminando.
O aspettavo qualche amico o stavo tornando a casa. Ho visto una macchina che andava ad alta velocità
e quindi l'ho seguita con la vista. Arrivata alla curva la macchina ha svoltato, ma siccome andava veloce è riuscita a fare la curva e quindi ha urtato contro il muro con il lato destro”).
Il testimone ha altresì confermato che avvicinatosi alla macchina aveva subito riconosciuto le cugine e le quali erano all'interno della macchina, Parte_1 Persona_2
sui sedili di dietro in qualità di passeggere, confermando inoltre che entrambe indossavano la cintura di sicurezza.
Non si hanno ragioni di dubitare dell'attendibilità di tale testimone, il quale benchè legato da rapporti di parentela con l'attrice è apparso genuino avendo raccontato una dinamica sovrapponibile e coerente nei suoi tratti essenziali con quella ricostruita ex post dagli agenti anche in base alle dichiarazioni spontanee del conducente e dei danni effettivamente riscontrati sul mezzo.
Infine, in relazione al sinistro oggetto di lite, si osserva che è passata in giudicato la sentenza
9128/2023, pubblicata in data 06/10/2023 emessa dall'Ottava Sezione Civile del Tribunale di Napoli che ha accertato compiutamente la dinamica del sinistro medesimo.
Pur non avendo natura di cosa giudicata formale tra le parti diverse, detta pronuncia ha valore probatorio particolarmente rilevante nel presente giudizio perché corrobora e conforta le risultanze del materiale probatorio raccolto nel presente giudizio.
Nell'indicata pronuncia il sinistro è stato ricostruito nei medesimi termini dedotti da parte attrice , risultanti dal verbale di Polizia Municipale e dalle dichiarazioni testimoniali. 8 Acclarata la dinamica del sinistro, emerge in modo molto evidente un contegno di guida gravemente colposo del conducente il veicolo Fiat Punto, il quale ha violato le più basilari regole di condotta degli automobilisti (art. 141 c.d.s.: “ è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile).
Accertato quanto sopra, occorre verificare se l'attrice abbia tenuto a sua volta un comportamento colposo concorrente alla verificazione dell'evento-danno realizzato.
Va in particolare apprezzato se ella indossasse la cintura di sicurezza per verificare un suo contegno concorrente colposo anche ai fini della verifica dei presupposti di cui all'art. 1227 co. 1 c.p.c.
L'art. 172 del codice della strada prescrive, infatti, per il conducente e per i passeggeri l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia (“Il conducente
e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui (1) all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia”).
Ebbene, in tal senso, va rilevato che, dalle emergenze istruttorie acquisite nel corso del giudizio ed in particolare dalla deposizione testimoniale di e dalle Testimone_1 risultanze della CTU, si ritiene altamente verosimile che l'attrice indossasse la cintura di sicurezza al momento del sinistro.
Sul punto infatti il teste, interrogato anche su tale evenienza, ha espressamente dichiarato di ricordare che l'attrice avesse la cintura di sicurezza.
9 Tale circostanza è poi confermata dal CTU il quale, in risposta anche alle osservazioni del
CTP della ha riferito: “Le lesioni riportate dalla SI.ra , in teoria, CP_1 Parte_1
appaiono compatibili con la dinamica narrata dall'istante. Relativamente all'uso corretto della cintura di sicurezza, quanto sostenuto dal dott. Giuliano Mazza viene pienamente condiviso dal sottoscritto cc.t.u.,in quanto la cintura di sicurezza riesce a contenere una proiezione del soma nella sua eventuale proiezione in avanti, ma in un violento urto quale quello in esame è verosimile che nonostante la cintura regolarmente allacciata, quest'ultima non abbia potuto prevenire le lesioni verificatesi a carico dell'emicranio di destra.
In buona sostanza il CTU ha evidenziato che in ragione dell'urto violento verosimilmente verificatosi nel sinistro in esame ad un corretto uso delle cinture di sicurezza non avrebbe impedito il tipo di lesioni accertate sulla persona di , il che consente Parte_1 di escludere l'ipotesi di un concorso di colpa della danneggiata nella specifica produzione del danno verificatosi.
Ricorre nel caso in esame la legittimazione passiva della quale impresa designata CP_1 per la gestione del FGVS avendo parte attrice documentato in allegato alla citazione la certificazione del centro di Informazioni con la quale la Consap ha attestato il mancato rinvenimento della copertura assicurativa ( “ copertura non trovata per il veicolo richiesto alla data del sinistro”) in risposta alla specifica richiesta formulata da parte attrice tramite il suo difensore . Tale circostanza non è stata peraltro contestata, avendo la Compagnia approntato una linea difensiva incompatibile con la contestazione di questo punto della vicenda.
In definitiva, pertanto, la domanda attorea principale rivolta alla Compagnia di
(FGVS) è fondata e deve essere accolta. Controparte_7
L'attrice ha, infatti, provato l'evento dedotto, la sua qualità di trasportata, la responsabilità del vettore e la circostanza che l'autovettura responsabile risultava priva di copertura assicurativa al momento del sinistro.
Ne deriva il diritto dell'attrice ad essere risarcita del danno alla persona subito per il quale questo giudicante, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, fa proprie le
10 risultanze della relazione peritale depositata dal CTU dott. , esente da Persona_3
errori e vizi logici.
In particolare, si evidenzia che la CTU è stata eseguita nel pieno rispetto delle norme processuali e dei quesiti formulati dal Giudice, mediante la puntuale analisi della documentazione medica agli atti, nonché la risposta esaustiva alle osservazioni critiche sollevate delle controparti.
Contrariamente a quanto affermato dalla compagnia (cfr. note del 21/03/2025) CP_1
l'ausiliario ha operato una valutazione tecnico-scientifica motivata e coerente alle lesioni riscontrate, ha espresso un motivato giudizio in ordine al nesso causale, operando una esaustiva quantificazione del danno biologico, senza svolgere indagini esplorative o attività non autorizzate.
In particolare, le diverse osservazioni fatte dalla riguardano aspetti quali le CP_1
metodologie utilizzate, le visite oculistiche acquisite o la valutazione delle lesioni, tutte questioni che possono essere tempestivamente poste per confutare le conclusioni raggiunte dal tecnico ma che non configurano vizi di forma o di legittimità tali da determinare la nullità della CTU.
In conclusione, l'eccezione di nullità della CTU sollevata da è infondata e va CP_1
respinta, salvaguardando la correttezza e la completezza del giudizio tecnico-legale già compiuto dal consulente d'ufficio
Le lesioni subite dall'attore sono state descritte dal CTU come “Esiti di politrauma con trauma cranico commotivo realizzante frattura cranica fronto-parietale destra, frattura dell'ala sfenoide destra, frattura bilaterale rocche petrose, frattura del pavimento orbitario a destra, frattura mascellare destra con emoseno, frattura trimalare e zigomatica destra;
unitamente a trauma toracico con contusione polmonare. A livello oculare destro residuava alla visita oculistica e perimetria computerizzata una “assenza di fissazione”.
In base alle lesioni accertate, quindi, il CTU ha valutato che dalle stesse è residuato un danno biologico permanente del 44%, una ITT di gg. 30, una ITP al 75% di giorni 45.
11 Sul punto è opportuno operare una precisazione: parte attrice aveva domandato una liquidazione del danno biologico corrispondente ad una invalidità del 35% (cfr. CTP parte attrice), tuttavia in considerazione della formulazione ampia della domanda svolta in citazione, che comprende “le somme che saranno provate e determinate nel corso di causa e ritenute eque dal giudicante” (nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 la parte si riporta al proprio atto introduttivo), e alla luce della consulenza tecnica che ha evidenziato un danno biologico superiore, si ritiene doveroso procedere ad una liquidazione corrispondente alla percentuale più alta indicata dal CTU, ossia al 44%.
Queste le conclusioni di parte attrice contenute nell'atto di citazione e richiamate al Co momento della precisazione delle conclusioni : “In via principale condannare Controparte_6
nella richiamata qualità di impresa gerente il F.G.V.S., in persona del legale
[...] rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'istante a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, della somma pari ad € 292.931,00 per le causali in diritto di cui ai capi g)h)i) della premessa oltre al pagamento della somma di denaro pari ad euro 1.032,00 per le causali in diritto di cui al capo m) della premessa ovvero di quelle somme che saranno provate
e determinate in corso di causa e reputate eque dal Giudicante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e compensativi” .
In argomento la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 29287/2024 ha ribadito il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui
“quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo (cfr., ex plurimis, Sez. L, Ordinanza n. 20707 del 10/08/2018, Rv.
649926 - 01)”;
12 In sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attrice può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano nell'attuale versione (2024), i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n. 28290 del 22.12.2011; Cass. civ., sent. n. 20895 del 15.10.2015; Cass. civ., sent. n.
9950 del 20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (17 anni) deve essere riconosciuto l'importo di euro 270.544,00 per l'invalidità permanente nella misura del 44%, quello di euro 3.450,00 per i 30 giorni di ITT, quello di euro 3.881,25 per i 45 giorni di ITT al 75%.
L'entità del risarcimento deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (Cass. civ., sent. n. 11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (Cass. civ., SS. UU. sent. n.
2697272018). Il danneggiato, tuttavia, per vedersi riconosciuto tale tipo di danno, ha l'onere di allegare, nei termini di rito, tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Nella fattispecie, l'attrice ha allegato e provato la particolare sofferenza sopportata a causa dei postumi e delle terapie cui si è dovuta sottoporre.
Sul punto il teste ha riferito: “mia figlia vive ancora con me. Mia figlia si è Testimone_2 presa un anno sabatico. Per via dell'incidente mia figlia non è più vedente ad un occhio. Per circa un 13 anno si è chiusa in casa, per una questione psicologica ha ridotto le sue relazioni, era sempre in casa
[…]si confermo, mia figlia stava sempre a casa. Si sentiva trasformata con quest'occhio che non ci vedeva. Poi era diventato da quell'occhio strabica e non riusciva più a riconoscersi con questa trasformazione”.
Le dichiarazioni testimoniali trovano riscontro nella documentazione sanitaria prodotta e sono idonee a rappresentare un quadro di profonda sofferenza interiore che si presume peraltro dalla gravità della lesione cranica ma soprattutto dalla severità della lesione oculare;
viene in rilievo una sofferenza collegata non solo al dolore fisico ma anche al turbamento dell'equilibrio psichico e relazionale della giovane attrice, la quale ha subìto un'alterazione permanente della propria immagine e percezione di sé. Proprio in ragione di tali allegazioni e della gravità della menomazione visiva — che comporta un evidente peggioramento della qualità di vita e del benessere individuale — deve ritenersi integrato il presupposto per la liquidazione del danno morale, e va pertanto riconosciuto l'aumento per la sofferenza soggettiva pari al 25%
Quanto invece alla personalizzazione del danno biologico, pure richiesta da parte attrice, il
Tribunale rileva che non risulta provato e prima ancora allegato alcun elemento specifico ed eccezionale tale da giustificare una maggiorazione a titolo di personalizzazione. In tal senso si richiama il recente arresto della giurisprudenza di legittimità che, in materia di personalizzazione, ha affermato il principio di diritto in virtù del quale “soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
Ebbene, secondo il principio di diritto sopra richiamato la perdita o ridotta o modificata possibilità di attendere alle ordinarie attività, come pure di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente del tipo di quella riscontrata su soggetti aventi la stessa età dell'attrice costituisce una delle "normali" ( e dunque già considerate nel punto individuato nelle tabelle) conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità del tipo di quella riscontrata su soggetti aventi la
14 stessa età dell'attrice non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali sicché in tale ipotesi, stante la mancata allegazione di circostanze eccezionali vale a dire fuori dall'ordinario, non è possibile riconoscere alcuna personalizzazione del danno.
Quanto, infine, al risarcimento del danno da perdita di chance e da lucro cessante futuro si osserva quanto segue.
La giurisprudenza costante qualifica il lucro cessante come il mancato guadagno subito dal danneggiato a seguito di un inadempimento o di un illecito. In altre parole, si tratta di un profitto che sarebbe stato conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta o se l'evento lesivo non si fosse verificato. La prova richiesta non riguarda tanto il lucro in sé, ma piuttosto i presupposti e le condizioni necessarie affinché tale danno si realizzi realmente. Il lucro cessante, infatti, non è una somma già entrata e presente nel patrimonio del soggetto, ma una ricchezza che si sarebbe potuta ottenere in futuro e che trova certezza nella sua quantificazione solo al momento della liquidazione del risarcimento.
La giurisprudenza più recente richiede una prova rigorosa, in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione sulla base di una valutazione probabilistica e non di una mera possibilità ipotetica. Il lucro cessante comprende pertanto le somme che la parte danneggiata avrebbe ragionevolmente potuto conseguire in assenza dell'evento lesivo, escludendo guadagni solo potenziali o ipotetici.
Per quanto riguarda il cosiddetto danno da perdita di chance, questo viene definito come la perdita di una concreta possibilità, già esistente nel patrimonio del soggetto, di conseguire un risultato utile. A differenza del lucro cessante, non è possibile dimostrare con certezza che detto risultato sarebbe effettivamente stato raggiunto, né che siano certi i presupposti per conseguirlo. Sul piano causale, la chance si configura quindi come un danno in sé, poiché rappresenta la lesione di una possibilità patrimoniale (cfr. Cass. Civ. ord. n.
24050/2023:” In tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di "chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato”). 15 Ebbene tanto premesso in punto di diritto ed applicando questi principi al caso concreto si osserva che la domanda risarcitoria per il danno da perdita di chance è stata essenzialmente confinata dall'attore al periodo di inabilità temporanea, senza fornire prova concreta e specifica che dimostri l'effettiva perdita di una possibilità concreta e apprezzabile di un vantaggio futuro. La giurisprudenza recente richiede, infatti, che la perdita di chance non sia mera ipotesi o possibilità astratta, ma un danno attuale che deve essere accertato almeno con metodologia probabilistica, collegando il danno a una concreta opportunità nel patrimonio della parte. Nel caso in esame, tale requisito probatorio risulta carente, pertanto la domanda in relazione alla perdita di chance deve essere senz'altro rigettata.
Quanto al danno da lucro cessante futuro, pur richiamando l'attore i principi teorici e gli elementi astrattamente necessari per la sua individuazione e liquidazione, non ha però fornito alcun elemento concreto, nemmeno presuntivo, relativo alla specifica posizione di tale da consentire di apprezzare una effettiva perdita patrimoniale Parte_1
futura. La prova del lucro cessante richiede una dimostrazione rigorosa della sussistenza e dell'ammontare del guadagno che sarebbe stato ragionevolmente conseguito in assenza dell'evento dannoso, e tale onere non può essere assolto con mere affermazioni generiche o dati incompleti. Pertanto, non essendo offerto un quadro probatorio adeguato, la domanda risarcitoria per lucro cessante deve essere rigettata, non potendosi certo accedere ad una valutazione equitativa che nel caso di specie finirebbe con il sopperire al mancato ed evidente mancato assolvimento dell'onere probatorio di parte.
In conclusione, pertanto, il complessivo importo risarcitorio, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale – tenuto conto dell'aumento del 25% del danno biologico dinamico/relazionale a titolo di sofferenza soggettiva interiore – ammonta a complessivi euro 345.511,25.
A tale importo va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte
(sent. n. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del
16 verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
In definitiva, pertanto, la compagnia assicurativa convenuta in qualità di impresa designata va condannata al pagamento in favore , a titolo di risarcimento del Parte_1 danno non patrimoniale, delle somme e interessi così come sopra individuate.
Le domande gradate risultano evidentemente assorbite dall'accoglimento della domanda principale.
Le spese di lite nei rapporti tra parte attrice la seguono il principio della CP_1
soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M.
55/14 e ss. mm. tenuto conto dei valori medi per lo scaglio di riferimento (fino ad euro
520.000,00).
Quanto ai rapporti tra parte attrice e gli altri convenuti l'assorbimento della domanda risarcitoria direttamente rivolta nei loro riguardi giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Le spese di CTU così come liquidate in corso di causa vanno definitivamente poste a carico della compagnia Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della di Parte_1 Controparte_1 CP_4
e di , così provvede:
[...] Controparte_5
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in qualità di Controparte_1
FGVS al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del Parte_1
danno non patrimoniale, della somma di euro 345.511,25, oltre interessi come in motivazione;
17 2) condanna la in qualità di FGVS al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 1.250,00 per esborsi Parte_1
ed euro 22.457,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% da attribuirsi al procuratore, avv. Viola Roberto, dichiaratosi anticipatario;
3) compensa integralmente le spese del giudizio nei rapporti tra parte attrice ed i convenuti e;
Controparte_5 Controparte_4
4) Le spese di CTU così come liquidate in corso di causa vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro.
Napoli, 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
18
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 20748/2020 R.Gen.Aff.Cont.. riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c. all'udienza del 11/11/2025
TRA
(C.F. , residente in [...] C.F._1
Miano Piscinola n. 13, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Nolana n. 28 presso lo studio dell'avv. Roberto Viola che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
CONTRO
P. IVA , con sede in Mogliano Veneto (TV) alla Controparte_1 P.IVA_1
via Marocchesa n. 14, in persona del suo Amministratore Delegato e Direttore Generale dott.
e del Dirigente della società dott. , quale impresa Controparte_2 Controparte_3
designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, rappresentata e difesa - giusta procura generale alle liti del 18.12.2014 per notaio
1 di Treviso rep. 186905 - racc. 30367 e del relativo allegato A in atti Persona_1
- dall'avv. Marco Granese del foro di Salerno ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Napoli alla via Solimena n. 1 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Maione
- CONVENUTA
E
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_4 C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli alla via F. Fontana n. 109 presso lo studio dell'avv.
QU De SA che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTO
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], dom.to Controparte_5 C.F._3 in Napoli alla Traversa 2 VI LL n. 41 Isolato 2 Scala A Piano 3 interno 7
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: come da conclusioni rese dalle parti all'udienza del 11/11/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
1. Con atto di citazione l'attrice in epigrafe individuata conveniva in giudizio la quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione Controparte_1
2 del Fondo di Garanzia (ex art. 283, co. 1 lett. b) c.d.a.), e Controparte_4 CP_5
per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito
[...]
in occasione del sinistro oggetto di giudizio.
A sostegno della propria domanda parte attrice deduceva che in data 21/03/2013, alle ore
23.30 circa, in via Miano Piscinola, mentre era bordo in qualità di trasportata nel veicolo Fiat
Punto (tg. AK290GX) di proprietà di , nell'occasione condotto da Controparte_4
e priva di regolare copertura assicurativa, andava ad impattare contro Controparte_5 un muro ivi presente.
Nell'occorso sinistro l'attrice riportava gravi lesioni personali per le quali veniva trasportata presso il P.S. dell'ARON Cardarelli.
Parte attrice concludeva chiedendo : “In via principale condannare Le Controparte_6
nella richiamata qualità di impresa gerente il F.G.V.S., in persona del legale rappresentante
[...]
p.t., al pagamento in favore dell'istante a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, della somma pari ad € 292.931,00 per le causali in diritto di cui ai capi g)h)i) della premessa oltre al pagamento della somma di denaro pari ad euro 1.032,00 per le causali in diritto di cui al capo m) della premessa ovvero di quelle somme che saranno provate e determinate in corso di causa e reputate eque dal Giudicante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e compensativi”;
b) in via gradata, nel caso in cui le nella richiamata qualità, provassero la Controparte_1 propria carenza di legittimazione passiva, estromettersi la stessa compagnia dal giudizio e condannarsi i soli responsabili civili al pagamento in favore dell'istante delle stesse somme e per gli stessi titoli di cui al capo che precede;
c) con vittoria di spese e competenze, oltre competenze e spese della fase stragiudiziale, ex D.M.
55/2014 con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
d) in ogni caso condannarsi la controparte al pagamento delle somme di cui all'art. 96 c.p.c., primo e terzo comma “.
Quindi l'attore ha in via principale invocato l'operatività dell'intervento del FVGS nel caso di cui all'art 283 lett. B ossia allorquando il veicolo responsabile non risulti assicurato e solo in via gradata ha chiesto la condanna solidale dei convenuti (conducente) Controparte_5
e (in qualità di proprietario). Controparte_4
3 Si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 148, 141
e 287 c.d.a.; nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in Giudizio , il quale eccepiva il proprio difetto di Controparte_4
legittimazione passiva “per non essere l'odierno comparente il proprietario veicolo Fiat Punto tg.
AK290GX”.
è rimasto contumace. Controparte_5
2. Tanto premesso, preliminarmente va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla società convenuta, che è smentita dai documenti versati dall'attore sin dall'iscrizione della causa al ruolo. Ai fini che qui interessano va evidenziato che l'art. 287 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni), rubricato “esercizio dell'azione di risarcimento”, al comma 1, prevede che l'azione di risarcimento di cui all'art. 283 Cod. Ass., può essere proposta solo dopo che siano passati sessanta giorni, decorrenti da quelli in cui il danneggiato ha chiesto all'impresa designata e alla Consap il risarcimento del danno, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'art. 148.
L'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, invece, prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa (“La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art.
145 C.A.., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e
4 sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare
l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore. Cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 30/09/2016, n. 19354).
Ebbene, applicando i principi esposti al caso in esame, a parere di questo Giudice la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attrice in riferimento ai danni non patrimoniali patiti dalla stessa tramite lettera di messa in mora del 15/11/2018 (cfr. allegazione di parte attorea) deve ritenersi idonea ai fini della proponibilità della domanda, poiché contenente gli elementi necessari e sufficienti a consentire alla compagnia assicurativa di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta (luogo e modalità del sinistro, i soggetti coinvolti e le lesioni riportate).
Ancora preliminarmente si rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da per non essere egli il proprietario del veicolo Fiat Punto tg. AK290GX. Controparte_4
Dal certificato del Pubblico Registro Automobilistico (cfr. allegazione atto di citazione) risulta chiaramente che al momento del sinistro ne era formalmente il Controparte_4 proprietario.
Sul punto, elementi di segno contrario a tale solida risultanza documentale non possono trarsi dalla mancata comparizione di all'udienza del 10/11/2023 fissata Controparte_5 per l'interrogatorio formale deferito dalla difesa di . Controparte_4
L'art. 232 c.p.c. attribuisce al giudice un potere discrezionale di valutazione della mancata comparizione e/o della mancata risposta del destinatario dell'interrogatorio formale alla luce di ogni altro elemento di prova acquisito. Quindi la mancata comparizione e/o risposta non determinano gli effetti di una confessione giudiziale in via automatica (cfr. art. 232 c.p.c.: “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”)
Nel caso di specie, alla luce dell'analisi complessiva del quadro probatorio, deve rigettarsi l'eccezione perché i fatti dedotti nell'interrogatorio non risultano confortati e riscontrati da altre risultanze.
5 Passando al merito della controversia, in ordine all'inquadramento della domanda attorea, atteso il coinvolgimento nel sinistro di cui trattasi di un solo veicolo (l'autoveicolo Fiat Punto su cui viaggiava l'attrice), la stessa va inquadrata nell'alveo di cui agli artt. 144 c.d.a. e 2054, co. 1 c.c. non ricorrendo nel caso in esame i presupposti di cui all'art. 141 d.lgs. 209/2005.
Sul punto, infatti, la Corte di cassazione con sentenza n. 25033/2019 ha chiarito che “Ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli”.
Ancora più recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
35318/2022, hanno specificato che l'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
La tutela rafforzata, così riconosciuta, pur non presupponendo uno scontro materiale tra veicoli, richiede quindi, necessariamente, che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due di essi: diversamente, l'azione diretta spettante al terzo trasportato è solo quella prevista dall'art. 144 c.d.a., da esercitare nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile.
Pertanto, qualora il sinistro veda il coinvolgimento del solo veicolo su cui viaggiava il trasportato, non trova applicazione l'art. 141 c.d.a., che, come noto, consente a costui di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, allegando solo la prova del danno e del nesso causale e prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salvo il solo caso fortuito. Si applica invece l'art. 144 c. ass., che consente al danneggiato di agire direttamente contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile.
6 Trova, di conseguenza, applicazione il dictum legis di cui all'art. 144 c.d.a. con la precisazione che, venendo in rilievo il primo comma dell'art. 2054 c.c. l'onere probatorio gravante sul trasportato è analogo a quello previsto all'art. 141 atteso che spetta al vettore che voglia andare esente da responsabilità, provare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno" (cfr. Cass. Civ. sent. n. 1044/2024).
Tanto premesso in punto di diritto, passando alla specifica vicenda deve osservarsi che le circostanze di fatto descritte nella citazione con riguardo alla verificazione del sinistro stradale e la qualità di trasportata dell'attrice sono da ritenersi dimostrate in base al complesso degli elementi che si traggono: dalle risultanze del rapporto di Polizia
Municipale intervenuta sul luogo dell'evento, dalle deposizioni testimoniali raccolte in corso di causa e, da ultimo, dalla sentenza n. 9128/2023 pubblicata in data 06/10/2023 che ha valutato ed accertato il medesimo fatto storico , sentenza divenuta definitiva.
Nel rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di Polizia Municipale sopraggiunti sul luogo del sinistro, acquisito in atti (cfr. allegazioni parte attorea), i verbalizzanti hanno ricostruito la presumibile dinamica del sinistro nei seguenti termini: “il Controparte_5
alla guida del Veicolo Fiat punto tg AK290GX, percorreva la via Miano a Piscinola con direzione via della Ferrovia. Giunto alla fine di detta via, nel tentativo di effettuare la svolta a sinistra per imboccare proprio la suddetta via Della Ferrovia, a causa della velocità elevata sostenuta, perdeva il controllo del veicolo andando ad impattare contro il muro posto sul lato opposto dell'intersezione che delimita la strada. Si rappresenta che il nella dichiarazione spontanea rilasciata in data 22.3.2013 CP_5 riferiva che la perdita di controllo del veicolo era dovuto a causa della presenza di una buca al centro dell'intersezione. Ma come bene si evince dagli ingenti danni riportati dal veicolo, appare chiaro che la condotta di guida del sia stato imprudente e la perdita di controllo del veicolo Controparte_5 sia da attribuire in particolar modo all'elevata velocità sostenuta nell'affrontare un0intersezione a T formata da via Miano a Piscinola con via Della Ferrovia, per svoltare a sinistra. Si mette in evidenza, che tale intersezione, veniva comunque rivenuta una buca sulla sede stradale, che verosimilmente, contribuiva alla perdita di controllo del veicolo da parte dell' e che per tale inconveniente, CP_4 veniva allertatala Protezione Civile che provvedeva a mettere in sicurezza la strada.”
7 Inoltre, sempre nel rapporto di incidente gli agenti hanno dato anche atto che
[...]
viaggiava all'interno del veicolo Fiat Punto in qualità di trasportata. Parte_1
Siffatta ricostruzione è sovrapponibile e coerente con quanto dedotto in citazione, specificato nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c. e successivamente confermato dal testimone ascoltato sulla dinamica del sinistro.
, cugino dell'attrice, sentito all'udienza dell'10/11/2023 ha riferito di aver Testimone_1 visto una Fiat Punto di colore verde che giunta in prossimità di una curva, a causa dell'elevata velocità, non riusciva ad effettuare la svolta e con il lato destro andava ad impattare il muro (cfr. testimonianza: “Se non erro, io mi trovavo sulla destra, vidi ad un certo punto una macchina che proveniva dalla mia direzione. Io stavo sul marciapiede e stavo camminando.
O aspettavo qualche amico o stavo tornando a casa. Ho visto una macchina che andava ad alta velocità
e quindi l'ho seguita con la vista. Arrivata alla curva la macchina ha svoltato, ma siccome andava veloce è riuscita a fare la curva e quindi ha urtato contro il muro con il lato destro”).
Il testimone ha altresì confermato che avvicinatosi alla macchina aveva subito riconosciuto le cugine e le quali erano all'interno della macchina, Parte_1 Persona_2
sui sedili di dietro in qualità di passeggere, confermando inoltre che entrambe indossavano la cintura di sicurezza.
Non si hanno ragioni di dubitare dell'attendibilità di tale testimone, il quale benchè legato da rapporti di parentela con l'attrice è apparso genuino avendo raccontato una dinamica sovrapponibile e coerente nei suoi tratti essenziali con quella ricostruita ex post dagli agenti anche in base alle dichiarazioni spontanee del conducente e dei danni effettivamente riscontrati sul mezzo.
Infine, in relazione al sinistro oggetto di lite, si osserva che è passata in giudicato la sentenza
9128/2023, pubblicata in data 06/10/2023 emessa dall'Ottava Sezione Civile del Tribunale di Napoli che ha accertato compiutamente la dinamica del sinistro medesimo.
Pur non avendo natura di cosa giudicata formale tra le parti diverse, detta pronuncia ha valore probatorio particolarmente rilevante nel presente giudizio perché corrobora e conforta le risultanze del materiale probatorio raccolto nel presente giudizio.
Nell'indicata pronuncia il sinistro è stato ricostruito nei medesimi termini dedotti da parte attrice , risultanti dal verbale di Polizia Municipale e dalle dichiarazioni testimoniali. 8 Acclarata la dinamica del sinistro, emerge in modo molto evidente un contegno di guida gravemente colposo del conducente il veicolo Fiat Punto, il quale ha violato le più basilari regole di condotta degli automobilisti (art. 141 c.d.s.: “ è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile).
Accertato quanto sopra, occorre verificare se l'attrice abbia tenuto a sua volta un comportamento colposo concorrente alla verificazione dell'evento-danno realizzato.
Va in particolare apprezzato se ella indossasse la cintura di sicurezza per verificare un suo contegno concorrente colposo anche ai fini della verifica dei presupposti di cui all'art. 1227 co. 1 c.p.c.
L'art. 172 del codice della strada prescrive, infatti, per il conducente e per i passeggeri l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia (“Il conducente
e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui (1) all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia”).
Ebbene, in tal senso, va rilevato che, dalle emergenze istruttorie acquisite nel corso del giudizio ed in particolare dalla deposizione testimoniale di e dalle Testimone_1 risultanze della CTU, si ritiene altamente verosimile che l'attrice indossasse la cintura di sicurezza al momento del sinistro.
Sul punto infatti il teste, interrogato anche su tale evenienza, ha espressamente dichiarato di ricordare che l'attrice avesse la cintura di sicurezza.
9 Tale circostanza è poi confermata dal CTU il quale, in risposta anche alle osservazioni del
CTP della ha riferito: “Le lesioni riportate dalla SI.ra , in teoria, CP_1 Parte_1
appaiono compatibili con la dinamica narrata dall'istante. Relativamente all'uso corretto della cintura di sicurezza, quanto sostenuto dal dott. Giuliano Mazza viene pienamente condiviso dal sottoscritto cc.t.u.,in quanto la cintura di sicurezza riesce a contenere una proiezione del soma nella sua eventuale proiezione in avanti, ma in un violento urto quale quello in esame è verosimile che nonostante la cintura regolarmente allacciata, quest'ultima non abbia potuto prevenire le lesioni verificatesi a carico dell'emicranio di destra.
In buona sostanza il CTU ha evidenziato che in ragione dell'urto violento verosimilmente verificatosi nel sinistro in esame ad un corretto uso delle cinture di sicurezza non avrebbe impedito il tipo di lesioni accertate sulla persona di , il che consente Parte_1 di escludere l'ipotesi di un concorso di colpa della danneggiata nella specifica produzione del danno verificatosi.
Ricorre nel caso in esame la legittimazione passiva della quale impresa designata CP_1 per la gestione del FGVS avendo parte attrice documentato in allegato alla citazione la certificazione del centro di Informazioni con la quale la Consap ha attestato il mancato rinvenimento della copertura assicurativa ( “ copertura non trovata per il veicolo richiesto alla data del sinistro”) in risposta alla specifica richiesta formulata da parte attrice tramite il suo difensore . Tale circostanza non è stata peraltro contestata, avendo la Compagnia approntato una linea difensiva incompatibile con la contestazione di questo punto della vicenda.
In definitiva, pertanto, la domanda attorea principale rivolta alla Compagnia di
(FGVS) è fondata e deve essere accolta. Controparte_7
L'attrice ha, infatti, provato l'evento dedotto, la sua qualità di trasportata, la responsabilità del vettore e la circostanza che l'autovettura responsabile risultava priva di copertura assicurativa al momento del sinistro.
Ne deriva il diritto dell'attrice ad essere risarcita del danno alla persona subito per il quale questo giudicante, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, fa proprie le
10 risultanze della relazione peritale depositata dal CTU dott. , esente da Persona_3
errori e vizi logici.
In particolare, si evidenzia che la CTU è stata eseguita nel pieno rispetto delle norme processuali e dei quesiti formulati dal Giudice, mediante la puntuale analisi della documentazione medica agli atti, nonché la risposta esaustiva alle osservazioni critiche sollevate delle controparti.
Contrariamente a quanto affermato dalla compagnia (cfr. note del 21/03/2025) CP_1
l'ausiliario ha operato una valutazione tecnico-scientifica motivata e coerente alle lesioni riscontrate, ha espresso un motivato giudizio in ordine al nesso causale, operando una esaustiva quantificazione del danno biologico, senza svolgere indagini esplorative o attività non autorizzate.
In particolare, le diverse osservazioni fatte dalla riguardano aspetti quali le CP_1
metodologie utilizzate, le visite oculistiche acquisite o la valutazione delle lesioni, tutte questioni che possono essere tempestivamente poste per confutare le conclusioni raggiunte dal tecnico ma che non configurano vizi di forma o di legittimità tali da determinare la nullità della CTU.
In conclusione, l'eccezione di nullità della CTU sollevata da è infondata e va CP_1
respinta, salvaguardando la correttezza e la completezza del giudizio tecnico-legale già compiuto dal consulente d'ufficio
Le lesioni subite dall'attore sono state descritte dal CTU come “Esiti di politrauma con trauma cranico commotivo realizzante frattura cranica fronto-parietale destra, frattura dell'ala sfenoide destra, frattura bilaterale rocche petrose, frattura del pavimento orbitario a destra, frattura mascellare destra con emoseno, frattura trimalare e zigomatica destra;
unitamente a trauma toracico con contusione polmonare. A livello oculare destro residuava alla visita oculistica e perimetria computerizzata una “assenza di fissazione”.
In base alle lesioni accertate, quindi, il CTU ha valutato che dalle stesse è residuato un danno biologico permanente del 44%, una ITT di gg. 30, una ITP al 75% di giorni 45.
11 Sul punto è opportuno operare una precisazione: parte attrice aveva domandato una liquidazione del danno biologico corrispondente ad una invalidità del 35% (cfr. CTP parte attrice), tuttavia in considerazione della formulazione ampia della domanda svolta in citazione, che comprende “le somme che saranno provate e determinate nel corso di causa e ritenute eque dal giudicante” (nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 la parte si riporta al proprio atto introduttivo), e alla luce della consulenza tecnica che ha evidenziato un danno biologico superiore, si ritiene doveroso procedere ad una liquidazione corrispondente alla percentuale più alta indicata dal CTU, ossia al 44%.
Queste le conclusioni di parte attrice contenute nell'atto di citazione e richiamate al Co momento della precisazione delle conclusioni : “In via principale condannare Controparte_6
nella richiamata qualità di impresa gerente il F.G.V.S., in persona del legale
[...] rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'istante a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, della somma pari ad € 292.931,00 per le causali in diritto di cui ai capi g)h)i) della premessa oltre al pagamento della somma di denaro pari ad euro 1.032,00 per le causali in diritto di cui al capo m) della premessa ovvero di quelle somme che saranno provate
e determinate in corso di causa e reputate eque dal Giudicante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e compensativi” .
In argomento la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 29287/2024 ha ribadito il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui
“quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo (cfr., ex plurimis, Sez. L, Ordinanza n. 20707 del 10/08/2018, Rv.
649926 - 01)”;
12 In sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attrice può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano nell'attuale versione (2024), i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n. 28290 del 22.12.2011; Cass. civ., sent. n. 20895 del 15.10.2015; Cass. civ., sent. n.
9950 del 20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (17 anni) deve essere riconosciuto l'importo di euro 270.544,00 per l'invalidità permanente nella misura del 44%, quello di euro 3.450,00 per i 30 giorni di ITT, quello di euro 3.881,25 per i 45 giorni di ITT al 75%.
L'entità del risarcimento deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (Cass. civ., sent. n. 11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (Cass. civ., SS. UU. sent. n.
2697272018). Il danneggiato, tuttavia, per vedersi riconosciuto tale tipo di danno, ha l'onere di allegare, nei termini di rito, tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Nella fattispecie, l'attrice ha allegato e provato la particolare sofferenza sopportata a causa dei postumi e delle terapie cui si è dovuta sottoporre.
Sul punto il teste ha riferito: “mia figlia vive ancora con me. Mia figlia si è Testimone_2 presa un anno sabatico. Per via dell'incidente mia figlia non è più vedente ad un occhio. Per circa un 13 anno si è chiusa in casa, per una questione psicologica ha ridotto le sue relazioni, era sempre in casa
[…]si confermo, mia figlia stava sempre a casa. Si sentiva trasformata con quest'occhio che non ci vedeva. Poi era diventato da quell'occhio strabica e non riusciva più a riconoscersi con questa trasformazione”.
Le dichiarazioni testimoniali trovano riscontro nella documentazione sanitaria prodotta e sono idonee a rappresentare un quadro di profonda sofferenza interiore che si presume peraltro dalla gravità della lesione cranica ma soprattutto dalla severità della lesione oculare;
viene in rilievo una sofferenza collegata non solo al dolore fisico ma anche al turbamento dell'equilibrio psichico e relazionale della giovane attrice, la quale ha subìto un'alterazione permanente della propria immagine e percezione di sé. Proprio in ragione di tali allegazioni e della gravità della menomazione visiva — che comporta un evidente peggioramento della qualità di vita e del benessere individuale — deve ritenersi integrato il presupposto per la liquidazione del danno morale, e va pertanto riconosciuto l'aumento per la sofferenza soggettiva pari al 25%
Quanto invece alla personalizzazione del danno biologico, pure richiesta da parte attrice, il
Tribunale rileva che non risulta provato e prima ancora allegato alcun elemento specifico ed eccezionale tale da giustificare una maggiorazione a titolo di personalizzazione. In tal senso si richiama il recente arresto della giurisprudenza di legittimità che, in materia di personalizzazione, ha affermato il principio di diritto in virtù del quale “soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
Ebbene, secondo il principio di diritto sopra richiamato la perdita o ridotta o modificata possibilità di attendere alle ordinarie attività, come pure di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente del tipo di quella riscontrata su soggetti aventi la stessa età dell'attrice costituisce una delle "normali" ( e dunque già considerate nel punto individuato nelle tabelle) conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità del tipo di quella riscontrata su soggetti aventi la
14 stessa età dell'attrice non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali sicché in tale ipotesi, stante la mancata allegazione di circostanze eccezionali vale a dire fuori dall'ordinario, non è possibile riconoscere alcuna personalizzazione del danno.
Quanto, infine, al risarcimento del danno da perdita di chance e da lucro cessante futuro si osserva quanto segue.
La giurisprudenza costante qualifica il lucro cessante come il mancato guadagno subito dal danneggiato a seguito di un inadempimento o di un illecito. In altre parole, si tratta di un profitto che sarebbe stato conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta o se l'evento lesivo non si fosse verificato. La prova richiesta non riguarda tanto il lucro in sé, ma piuttosto i presupposti e le condizioni necessarie affinché tale danno si realizzi realmente. Il lucro cessante, infatti, non è una somma già entrata e presente nel patrimonio del soggetto, ma una ricchezza che si sarebbe potuta ottenere in futuro e che trova certezza nella sua quantificazione solo al momento della liquidazione del risarcimento.
La giurisprudenza più recente richiede una prova rigorosa, in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione sulla base di una valutazione probabilistica e non di una mera possibilità ipotetica. Il lucro cessante comprende pertanto le somme che la parte danneggiata avrebbe ragionevolmente potuto conseguire in assenza dell'evento lesivo, escludendo guadagni solo potenziali o ipotetici.
Per quanto riguarda il cosiddetto danno da perdita di chance, questo viene definito come la perdita di una concreta possibilità, già esistente nel patrimonio del soggetto, di conseguire un risultato utile. A differenza del lucro cessante, non è possibile dimostrare con certezza che detto risultato sarebbe effettivamente stato raggiunto, né che siano certi i presupposti per conseguirlo. Sul piano causale, la chance si configura quindi come un danno in sé, poiché rappresenta la lesione di una possibilità patrimoniale (cfr. Cass. Civ. ord. n.
24050/2023:” In tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di "chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato”). 15 Ebbene tanto premesso in punto di diritto ed applicando questi principi al caso concreto si osserva che la domanda risarcitoria per il danno da perdita di chance è stata essenzialmente confinata dall'attore al periodo di inabilità temporanea, senza fornire prova concreta e specifica che dimostri l'effettiva perdita di una possibilità concreta e apprezzabile di un vantaggio futuro. La giurisprudenza recente richiede, infatti, che la perdita di chance non sia mera ipotesi o possibilità astratta, ma un danno attuale che deve essere accertato almeno con metodologia probabilistica, collegando il danno a una concreta opportunità nel patrimonio della parte. Nel caso in esame, tale requisito probatorio risulta carente, pertanto la domanda in relazione alla perdita di chance deve essere senz'altro rigettata.
Quanto al danno da lucro cessante futuro, pur richiamando l'attore i principi teorici e gli elementi astrattamente necessari per la sua individuazione e liquidazione, non ha però fornito alcun elemento concreto, nemmeno presuntivo, relativo alla specifica posizione di tale da consentire di apprezzare una effettiva perdita patrimoniale Parte_1
futura. La prova del lucro cessante richiede una dimostrazione rigorosa della sussistenza e dell'ammontare del guadagno che sarebbe stato ragionevolmente conseguito in assenza dell'evento dannoso, e tale onere non può essere assolto con mere affermazioni generiche o dati incompleti. Pertanto, non essendo offerto un quadro probatorio adeguato, la domanda risarcitoria per lucro cessante deve essere rigettata, non potendosi certo accedere ad una valutazione equitativa che nel caso di specie finirebbe con il sopperire al mancato ed evidente mancato assolvimento dell'onere probatorio di parte.
In conclusione, pertanto, il complessivo importo risarcitorio, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale – tenuto conto dell'aumento del 25% del danno biologico dinamico/relazionale a titolo di sofferenza soggettiva interiore – ammonta a complessivi euro 345.511,25.
A tale importo va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte
(sent. n. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del
16 verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
In definitiva, pertanto, la compagnia assicurativa convenuta in qualità di impresa designata va condannata al pagamento in favore , a titolo di risarcimento del Parte_1 danno non patrimoniale, delle somme e interessi così come sopra individuate.
Le domande gradate risultano evidentemente assorbite dall'accoglimento della domanda principale.
Le spese di lite nei rapporti tra parte attrice la seguono il principio della CP_1
soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M.
55/14 e ss. mm. tenuto conto dei valori medi per lo scaglio di riferimento (fino ad euro
520.000,00).
Quanto ai rapporti tra parte attrice e gli altri convenuti l'assorbimento della domanda risarcitoria direttamente rivolta nei loro riguardi giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Le spese di CTU così come liquidate in corso di causa vanno definitivamente poste a carico della compagnia Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della di Parte_1 Controparte_1 CP_4
e di , così provvede:
[...] Controparte_5
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in qualità di Controparte_1
FGVS al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del Parte_1
danno non patrimoniale, della somma di euro 345.511,25, oltre interessi come in motivazione;
17 2) condanna la in qualità di FGVS al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 1.250,00 per esborsi Parte_1
ed euro 22.457,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% da attribuirsi al procuratore, avv. Viola Roberto, dichiaratosi anticipatario;
3) compensa integralmente le spese del giudizio nei rapporti tra parte attrice ed i convenuti e;
Controparte_5 Controparte_4
4) Le spese di CTU così come liquidate in corso di causa vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro.
Napoli, 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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