TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 16628/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 16628/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Duca degli Abruzzi n. 18, Torino presso lo studio dell'avv. DIDERO LORELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in ROMA il 13/06/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ROMA (atto n. 216 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/11/2007 e il 20/09/2009. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 27/12/2002.
Con ricorso depositato il 08/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e vengano affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Persona_3 i genitori con residenza e dimora prevalente presso l'abitazione della madre in Torino, via Lamarmora n. 53; i genitori adotteranno di comune accordo tutte le decisioni di straordinaria amministrazione inerenti i figli mentre avranno esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui li terranno con sé.
DISPONE che il signor possa vedere e tenere con sé i figli e in Parte_2 Per_1 Per_2 base agli accordi tra i genitori;
in difetto di accordo potrà vederli e tenerli con sé con le seguenti modalità:
-a fine settimana alternati dal venerdì all'ora di cena (indicativamente le 18,30) alla domenica pomeriggio (indicativamente le 17,30) prelevandoli e riaccompagnandoli da e presso il domicilio della signora Pt_1
-una serata infrasettimanale (tendenzialmente il mercoledì) dall'ora di cena con successivo pernotto e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo o riaccompagnamento presso il domicilio della mamma in periodo non scolastico;
-per quanto concerne il periodo Natalizio: ad anni alterni, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro a decorrere dall'anno 2024 in cui i figli trascorreranno il primo periodo con la mamma;
-durante le vacanze Pasquali ad anni alterni a decorrere dalla Pasqua 2025 che trascorreranno con la mamma;
-alternando con la madre le festività infrasettimanali e il compleanno dei figli;
-nel periodo estivo i figli trascorreranno con il papà 15 giorni, anche non consecutivi, concordando i relativi periodi entro il 30/05 di ogni anno;
in difetto di accordo i minori trascorreranno, ad anni alterni, i primi 15 giorni di agosto con un genitore e i successivi 15 giorni di agosto con l'altro genitore;
per l'anno 2024 i minori trascorreranno il primo periodo con la mamma e il secondo periodo con il papà;
-ciascuno dei genitori avrà inoltre facoltà di trascorrere con i figli ulteriori periodi di vacanza da concordarsi entro il 31/05 di ogni anno per quanto concerne il periodo estivo e con un preavviso di 15 gg negli altri periodi dell'anno, compatibilmente in ogni caso con le esigenze scolastiche dei ragazzi;
-il Signor si impegna altresì a tenere con sé i figli per almeno due settimane durante l'anno Pt_2 (oltre al periodo di vacanza estiva), anche spezzate (ovverosia un'intera settimana in un periodo e un'altra settimana in altro periodo ovvero con periodi distribuiti in altro modo purché in totale si arrivi a due settimane) in modo che la Signora possa trascorrere del tempo in autonomia;
la Pt_1
Signora darà comunicazione dei relativi periodi al Signor con preavviso di almeno Pt_1 Pt_2
20 giorni;
nel caso in cui, in tali periodi, si rendesse necessario il supporto di una baby sitter per esigenze lavorative del signor , la relativa spesa sarà suddivisa al 50% tra i genitori;
Pt_2
-di eventuali viaggi all'estero di un genitore con i figli dovrà essere preventivamente avvisato l'altro genitore con congruo anticipo.
DISPONE la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, già disposta in sede di separazione, sita in Torino, via Lamarmora n. 53, di proprietà di entrambi i coniugi, alla signora , Parte_1 convivente in via prevalente con i figli minori, con tutti gli arredi che la compongono.
PRENDE ATTO che il signor conferma l'impegno, già assunto in sede di Parte_2 separazione, a corrispondere il 50% della rata mensile (ammontante a circa euro 1.100,00 mensili complessivi) del mutuo stipulato con , gravante sulla predetta casa coniugale. Controparte_1
DISPONE che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli nei periodi in cui li ha con sé; il signor contribuirà inoltre al loro mantenimento con il Pt_2 versamento alla signora dell'importo di euro 650,00 (seicentocinquanta) mensili Parte_1
(euro 325,00 per ciascun figlio) che sarà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT del costo della vita;
il contributo al mantenimento verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note alle parti entro il giorno 5 di ogni mese.
DISPONE che le spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ludiche, sportive e ricreative, purché previamente concordate o necessitate e comunque documentate, relative ai figli vengano sostenute per la quota del 60% dal papà e per il 40% dalla mamma;
ai fini della determinazione e regolamentazione delle spese straordinarie le parti dichiarano sin d'ora di aderire al Protocollo siglato in data 15/03/16 da Avvocati e Magistrati del Foro di Torino, di cui hanno preso visione. Le parti, in deroga a quanto previsto dal citato Protocollo, convengono sin d'ora che le spese di abbigliamento relative ai figli verranno sostenute al 60% dal papà e al 40% dalla mamma.
PRENDE ATTO che le parti convengono che il rimborso delle spese straordinarie di cui ai punti precedenti avverrà entro il giorno 15 di ogni mese, previo invio del dettaglio da parte della Signora
a mezzo e-mail. Convengono altresì che in caso di capitoli di spesa superiori a 150,00 euro Pt_1
(per ogni capitolo oppure occasione di spesa), essi dovranno essere concordati tra le parti prima di sostenere l'esborso.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente indipendenti e non si fa luogo di conseguenza ad assegni di mantenimento reciproci. PRENDE ATTO che le parti si prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio/ rinnovo del passaporto o documento equipollente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 16628/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Duca degli Abruzzi n. 18, Torino presso lo studio dell'avv. DIDERO LORELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in ROMA il 13/06/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ROMA (atto n. 216 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/11/2007 e il 20/09/2009. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 27/12/2002.
Con ricorso depositato il 08/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e vengano affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Persona_3 i genitori con residenza e dimora prevalente presso l'abitazione della madre in Torino, via Lamarmora n. 53; i genitori adotteranno di comune accordo tutte le decisioni di straordinaria amministrazione inerenti i figli mentre avranno esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui li terranno con sé.
DISPONE che il signor possa vedere e tenere con sé i figli e in Parte_2 Per_1 Per_2 base agli accordi tra i genitori;
in difetto di accordo potrà vederli e tenerli con sé con le seguenti modalità:
-a fine settimana alternati dal venerdì all'ora di cena (indicativamente le 18,30) alla domenica pomeriggio (indicativamente le 17,30) prelevandoli e riaccompagnandoli da e presso il domicilio della signora Pt_1
-una serata infrasettimanale (tendenzialmente il mercoledì) dall'ora di cena con successivo pernotto e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo o riaccompagnamento presso il domicilio della mamma in periodo non scolastico;
-per quanto concerne il periodo Natalizio: ad anni alterni, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro a decorrere dall'anno 2024 in cui i figli trascorreranno il primo periodo con la mamma;
-durante le vacanze Pasquali ad anni alterni a decorrere dalla Pasqua 2025 che trascorreranno con la mamma;
-alternando con la madre le festività infrasettimanali e il compleanno dei figli;
-nel periodo estivo i figli trascorreranno con il papà 15 giorni, anche non consecutivi, concordando i relativi periodi entro il 30/05 di ogni anno;
in difetto di accordo i minori trascorreranno, ad anni alterni, i primi 15 giorni di agosto con un genitore e i successivi 15 giorni di agosto con l'altro genitore;
per l'anno 2024 i minori trascorreranno il primo periodo con la mamma e il secondo periodo con il papà;
-ciascuno dei genitori avrà inoltre facoltà di trascorrere con i figli ulteriori periodi di vacanza da concordarsi entro il 31/05 di ogni anno per quanto concerne il periodo estivo e con un preavviso di 15 gg negli altri periodi dell'anno, compatibilmente in ogni caso con le esigenze scolastiche dei ragazzi;
-il Signor si impegna altresì a tenere con sé i figli per almeno due settimane durante l'anno Pt_2 (oltre al periodo di vacanza estiva), anche spezzate (ovverosia un'intera settimana in un periodo e un'altra settimana in altro periodo ovvero con periodi distribuiti in altro modo purché in totale si arrivi a due settimane) in modo che la Signora possa trascorrere del tempo in autonomia;
la Pt_1
Signora darà comunicazione dei relativi periodi al Signor con preavviso di almeno Pt_1 Pt_2
20 giorni;
nel caso in cui, in tali periodi, si rendesse necessario il supporto di una baby sitter per esigenze lavorative del signor , la relativa spesa sarà suddivisa al 50% tra i genitori;
Pt_2
-di eventuali viaggi all'estero di un genitore con i figli dovrà essere preventivamente avvisato l'altro genitore con congruo anticipo.
DISPONE la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, già disposta in sede di separazione, sita in Torino, via Lamarmora n. 53, di proprietà di entrambi i coniugi, alla signora , Parte_1 convivente in via prevalente con i figli minori, con tutti gli arredi che la compongono.
PRENDE ATTO che il signor conferma l'impegno, già assunto in sede di Parte_2 separazione, a corrispondere il 50% della rata mensile (ammontante a circa euro 1.100,00 mensili complessivi) del mutuo stipulato con , gravante sulla predetta casa coniugale. Controparte_1
DISPONE che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli nei periodi in cui li ha con sé; il signor contribuirà inoltre al loro mantenimento con il Pt_2 versamento alla signora dell'importo di euro 650,00 (seicentocinquanta) mensili Parte_1
(euro 325,00 per ciascun figlio) che sarà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT del costo della vita;
il contributo al mantenimento verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note alle parti entro il giorno 5 di ogni mese.
DISPONE che le spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ludiche, sportive e ricreative, purché previamente concordate o necessitate e comunque documentate, relative ai figli vengano sostenute per la quota del 60% dal papà e per il 40% dalla mamma;
ai fini della determinazione e regolamentazione delle spese straordinarie le parti dichiarano sin d'ora di aderire al Protocollo siglato in data 15/03/16 da Avvocati e Magistrati del Foro di Torino, di cui hanno preso visione. Le parti, in deroga a quanto previsto dal citato Protocollo, convengono sin d'ora che le spese di abbigliamento relative ai figli verranno sostenute al 60% dal papà e al 40% dalla mamma.
PRENDE ATTO che le parti convengono che il rimborso delle spese straordinarie di cui ai punti precedenti avverrà entro il giorno 15 di ogni mese, previo invio del dettaglio da parte della Signora
a mezzo e-mail. Convengono altresì che in caso di capitoli di spesa superiori a 150,00 euro Pt_1
(per ogni capitolo oppure occasione di spesa), essi dovranno essere concordati tra le parti prima di sostenere l'esborso.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente indipendenti e non si fa luogo di conseguenza ad assegni di mantenimento reciproci. PRENDE ATTO che le parti si prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio/ rinnovo del passaporto o documento equipollente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.