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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1564/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/06/1989, rappresentato e difeso dall'Avv. RONA GIAMMATTEO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. SPARACO VINCENZO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza 26/3/2025, come segue:
pagina 1 di 4
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
2. Dare atto che con decisione dei Tribunale per i Minorenni la figlia minore è Persona_1 stata affidata all'Ente (comune di Daverio) con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi e che pende giudizio avanti al TM per la verifica dell'eventuale adottabilità della minore;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
4. La signora si impegna a restituire a i seguenti beni: un Controparte_1 Parte_1
televisore da 55 pollici, un divano grigio con penisola rotta, la camera da letto matrimoniale (letto, materasso, comò, armadio e comodini), una lavatrice, una foto del sig. con o senza cornice, Pt_1
un hard-disk, baby pullman (carrozzina e ovetto). Il sig. provvederà a inviare presso Parte_1
l'abitazione dei suoceri in Daverio località Tornagaglio n. 1 un incaricato (non un CP_1
parente) per il prelievo dei beni entro il termine di 30 giorni dalla data della sentenza;
5. Le parti hanno dato atto di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza;
6. Rimettere la causa avanti al giudice per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
7. Spese di lite compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/07/2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge con Controparte_1
addebito di responsabilità, e successivamente, decorso il termine di legge, a seguito del passaggio in giudicato del capo della sentenza avente ad oggetto la separazione, di procedere con la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Daverio in data
20/6/2021 dando atto che dall'unione con la stessa in data 23/8/2021 era nata la figlia
[...]
. Persona_1
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio CP_1
aderendo tanto alla domanda di separazione – con accertamento dell'addebito in capo al
[...]
marito - quanto a quella di divorzio, svolgendo le proprie difese e le proprie domande.
La pendenza del procedimento veniva ritualmente comunicata al P.M., che apponeva il proprio visto in data 30/9/2024 in seno al decreto di fissazione udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c.
Entrambe le parti espletavano ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. le parti comparivano personalmente e il Giudice Rel., eseguito l'interrogatorio libero, esperiva tentativo di conciliazione all'esito del quale le parti chiedevano un pagina 2 di 4 rinvio per valutare la proposta. Il Giudice disponeva la trasmissione del verbale al Tribunale per i minorenni chiedendo un aggiornamento della procedura pendente per l'adottabilità della figlia minore della coppia, (nata a [...], il [...]), già posta sotto tutela in Persona_1
persona del Sindaco del Comune di Daverio, previa sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, con collocamento presso idonea Comunità.
All'udienza del 26/3/2025, dato atto che il TM non ha inoltrato alcuna informativa, acquisite notizie dai legali circa la procedura per la dichiarazione di adottabilità della minore, dopo ampia discussione le parti rassegnavano conclusioni congiunte al fine di addivenire ad una pronuncia sullo status e sulle questioni economico/patrimoniali tra i coniugi, dando atto della limitazione della responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni con riferimento alla figlia minore
. Chiedevano la prosecuzione del giudizio per la pronuncia divorzile. Per_1
Il Giudice, dato atto, rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia non definitiva sulla separazione, riservando all'esito della rimessione della causa sul ruolo la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
* * * * * * *
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ѐ circostanza incontestata che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto. Anche in udienza entrambe le parti hanno confermato la volontà di separarsi, di talché allo stato non appare possibile una riconciliazione dei coniugi.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che ricorrano i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta di separazione personale tra i coniugi.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti al fine di regolamentare i propri rapporti economici e patrimoniali, nel rispetto della procedura pendente avanti al Tribunale per i minorenni di Milano che, dopo aver aperto un procedimento per l'adottabilità della figlia minore a seguito dei gravi fatti che hanno portato alla condanna in sede penale della madre, Per_1
previa sospensione dei genitori dalla responsabilità genitoriale, ha posto la minore sotto la tutela del
Comune di Daverio (VA) - giusto decreto in data 8 febbraio 2023 -. Si da atto che la minore
[...]
è attualmente collocata in idonea Comunità in contesto di tutela e protezione Persona_1
adeguato all'età.
Poichè con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1979
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché –
pagina 3 di 4 trascorso il termine di 6 mesi dalla data della comparizione dei coniugi (essendo la separazione di fatto divenuta consensuale) – si possa acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/1970.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione I Civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i quali hanno C.F._2
contratto matrimonio in Daverio in data 20/6/2021, come da relativo Atto di Matrimonio n.
1, parte II, serie A, dell'anno 2021, alle condizioni sopra riportate;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4) DISPONE che venga data comunicazione della presente sentenza al Tribunale per i minorenni di Milano;
5) RISERVA la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si comunichi alle parti e al Tribunale per i minorenni di Milano.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 3/4/2025.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1564/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/06/1989, rappresentato e difeso dall'Avv. RONA GIAMMATTEO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. SPARACO VINCENZO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza 26/3/2025, come segue:
pagina 1 di 4
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
2. Dare atto che con decisione dei Tribunale per i Minorenni la figlia minore è Persona_1 stata affidata all'Ente (comune di Daverio) con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi e che pende giudizio avanti al TM per la verifica dell'eventuale adottabilità della minore;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
4. La signora si impegna a restituire a i seguenti beni: un Controparte_1 Parte_1
televisore da 55 pollici, un divano grigio con penisola rotta, la camera da letto matrimoniale (letto, materasso, comò, armadio e comodini), una lavatrice, una foto del sig. con o senza cornice, Pt_1
un hard-disk, baby pullman (carrozzina e ovetto). Il sig. provvederà a inviare presso Parte_1
l'abitazione dei suoceri in Daverio località Tornagaglio n. 1 un incaricato (non un CP_1
parente) per il prelievo dei beni entro il termine di 30 giorni dalla data della sentenza;
5. Le parti hanno dato atto di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza;
6. Rimettere la causa avanti al giudice per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
7. Spese di lite compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/07/2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge con Controparte_1
addebito di responsabilità, e successivamente, decorso il termine di legge, a seguito del passaggio in giudicato del capo della sentenza avente ad oggetto la separazione, di procedere con la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Daverio in data
20/6/2021 dando atto che dall'unione con la stessa in data 23/8/2021 era nata la figlia
[...]
. Persona_1
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio CP_1
aderendo tanto alla domanda di separazione – con accertamento dell'addebito in capo al
[...]
marito - quanto a quella di divorzio, svolgendo le proprie difese e le proprie domande.
La pendenza del procedimento veniva ritualmente comunicata al P.M., che apponeva il proprio visto in data 30/9/2024 in seno al decreto di fissazione udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c.
Entrambe le parti espletavano ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. le parti comparivano personalmente e il Giudice Rel., eseguito l'interrogatorio libero, esperiva tentativo di conciliazione all'esito del quale le parti chiedevano un pagina 2 di 4 rinvio per valutare la proposta. Il Giudice disponeva la trasmissione del verbale al Tribunale per i minorenni chiedendo un aggiornamento della procedura pendente per l'adottabilità della figlia minore della coppia, (nata a [...], il [...]), già posta sotto tutela in Persona_1
persona del Sindaco del Comune di Daverio, previa sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, con collocamento presso idonea Comunità.
All'udienza del 26/3/2025, dato atto che il TM non ha inoltrato alcuna informativa, acquisite notizie dai legali circa la procedura per la dichiarazione di adottabilità della minore, dopo ampia discussione le parti rassegnavano conclusioni congiunte al fine di addivenire ad una pronuncia sullo status e sulle questioni economico/patrimoniali tra i coniugi, dando atto della limitazione della responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni con riferimento alla figlia minore
. Chiedevano la prosecuzione del giudizio per la pronuncia divorzile. Per_1
Il Giudice, dato atto, rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia non definitiva sulla separazione, riservando all'esito della rimessione della causa sul ruolo la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
* * * * * * *
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ѐ circostanza incontestata che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto. Anche in udienza entrambe le parti hanno confermato la volontà di separarsi, di talché allo stato non appare possibile una riconciliazione dei coniugi.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che ricorrano i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta di separazione personale tra i coniugi.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti al fine di regolamentare i propri rapporti economici e patrimoniali, nel rispetto della procedura pendente avanti al Tribunale per i minorenni di Milano che, dopo aver aperto un procedimento per l'adottabilità della figlia minore a seguito dei gravi fatti che hanno portato alla condanna in sede penale della madre, Per_1
previa sospensione dei genitori dalla responsabilità genitoriale, ha posto la minore sotto la tutela del
Comune di Daverio (VA) - giusto decreto in data 8 febbraio 2023 -. Si da atto che la minore
[...]
è attualmente collocata in idonea Comunità in contesto di tutela e protezione Persona_1
adeguato all'età.
Poichè con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1979
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché –
pagina 3 di 4 trascorso il termine di 6 mesi dalla data della comparizione dei coniugi (essendo la separazione di fatto divenuta consensuale) – si possa acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/1970.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione I Civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i quali hanno C.F._2
contratto matrimonio in Daverio in data 20/6/2021, come da relativo Atto di Matrimonio n.
1, parte II, serie A, dell'anno 2021, alle condizioni sopra riportate;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4) DISPONE che venga data comunicazione della presente sentenza al Tribunale per i minorenni di Milano;
5) RISERVA la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si comunichi alle parti e al Tribunale per i minorenni di Milano.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 3/4/2025.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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