Ordinanza presidenziale 9 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 24 ottobre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/06/2025, n. 10799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10799 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10799/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11732/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11732 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, Ama Rifiuti e Risorse S.c.a.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Ribaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Anac, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione n. -OMISSIS- del 12.06.2019 del Consiglio Nazionale Anticorruzione di accertamento dell''incoferibilità del Sig. -OMISSIS- dell''incarico di amministratore Unico della Società Ama – Rifiuto e risorsa comunicato con nota dell''Autorità Nazionale Anticorruzione del 26.06.2019 prot. ANAC -OMISSIS-;
- della nota dell''Autorità Nazionale Anticorruzione del 26.06.2019 prot. ANAC -OMISSIS-;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 11/11/2019:
- del provvedimento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 10.10.2019 prot. ANAC n.-OMISSIS- avente ad oggetto “Provvedimenti conseguenti all’accertata inconferibilità di cui all’art. 7 comma 2 lett. d) del d.lgs. 39/2013 con riferimento all’incarico di Amministratore Unico della Società AMA – Rifiuto & Risorsa SCRAL”;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Parti ricorrenti insorgono contro gli atti indicati in epigrafe con cui accertava l’inconferibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 2, D.lgs. n. 39/2013, dell’incarico di amministratore unico della società AMA – Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l. assunto dal sig. -OMISSIS- a decorrete dal 28.4.2017.
Il provvedimento impugnato si fondava sulla circostanza per cui lo stesso soggetto in data 28.4.2017 ricopriva gli incarichi di Commissario liquidatore della Società Alte Madonite spa nonché di Presidente di C.d.a. della Società SRR Palermo Provincia Est s.c.p.a.., situazione ricadente nella ipotesi di inconferibilità prevista dalla norma di cui al citato art. 7, co. 2, lett. D), in quanto gli incarichi in essere rientrano nella definizione di “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico”, cui all’art. 1, co. 2, lett. L) del d.lgs. n. 39/2013.
1.1. .A sostegno del ricorso deduce il seguente motivo di ricorso:
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 cost. - Violazione e falsa applicazione dell’artt. 1 e 7 comma 2 lett. D) del d.lgs 39/2013. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità. Erroneità dei presupposti. Sviamento della causa tipica ”, ritenendo non corretta la qualificazione degli incarichi di provenienza ricadente nella nozione di ente in controllo pubblico, avuto riguardo alle partecipazioni detenute dai Comuni in AMA “Rifiuto è risorsa” S.c.a r.l. e al ruolo di commissario liquidatore, che non rientrerebbe nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa ed è privo in concreto di attività gestionale.
1.2. In data 25.9.2019 si costituiva l’ANAC per resistere nel giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.3. Con successivi motivi aggiunti, parte ricorrente impugnava la comunicazione successivamente adottata da ANAC il 10.10.2019, che conteneva indicazione dei provvedimenti conseguenti all’accertamento della inconferibilità dell’incarico.
1.4. Con ordinanze presidenziali nn. 76/2023 e 4563/2024, si disponevano incombenti istruttori a carico di ANAC.
1.5. Con memorie in vista dell’udienza di merito, le parti ricorrenti e l’ANAC rappresentavano l’intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2024 che dichiarava l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
2. All’udienza di smaltimento del 30 maggio 2025, la causa era trattenuta per la decisione.
3. Il ricorso merita accoglimento, nei sensi indicati di seguito.
3.1. Con la sentenza n. 98 del 2024, pubblicata in G.U. il 05.06.2024, la Corte costituzionale si è pronunciata in merito alla norma di legge presupposto della delibera impugnata, dichiarando “ l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale) ”.
La pronuncia di illegittimità costituzionale appena indicata assume rilevanza anche nel giudizio in esame, in considerazione del fatto che il provvedimento gravato fa applicazione dell’art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 39/2013 e che nei motivi di gravame il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione proprio di tale disposizione.
Nessun dubbio sussiste sulla portata della menzionata pronuncia caducante della Consulta, nei riguardi dell’impugnata Delibera ANAC n. -OMISSIS- del 2019.
Secondo un indirizzo frutto di lunga elaborazione giurisprudenziale - che trae origine dalla Ad. plenaria n. 8 del 1963 - “ giova richiamare quanto ha affermato il Consiglio di Stato (sez. IV, n. 8363 del 2010), raggiungendo un punto di equilibrio tra l’interesse generale alla legalità costituzionale e la natura del giudizio amministrativo (innervato dal principio dispositivo e dunque ancorato ai motivi di ricorso). In particolare, sono stati fissati i principali passaggi logico-giuridici della questione: a) dalla carenza in astratto del potere esercitato deriva, per pacifica giurisprudenza civile ed amministrativa, la nullità del provvedimento che ne costituisce estrinsecazione (cfr. da ultimo, Cons. Stato, ad plen., 22 ottobre 2007, n. 12, Cass. ss. uu. 23 gennaio 2006, n. 1207); in tal modo si completa il catalogo delle patologie più radicali per le quali l’ordinamento ha previsto espressamente la massima sanzione della nullità (art. 21 septies, 1^ comma, L. n. 241 del 1990) b) le sentenze di incostituzionalità producono effetti retroattivi erga omnes, con il limite dei rapporti esauriti; esse non travolgono, pertanto, le situazioni consolidate. Fra le quali è annoverata l’ipotesi della decadenza dall’impugnativa di un provvedimento amministrativo, ovvero della mancata tempestiva proposizione di un motivo di ricorso avente ad oggetto il contenuto precettivo della norma dichiarata incostituzionale; c) il provvedimento emanato in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale dà luogo ad una fattispecie di invalidità ‘sopravvenuta’ o ‘derivata’, che non attribuisce al giudice amministrativo la indiscriminata disponibilità del provvedimento; in questa ricostruzione si coglie la logica di una precarietà dell’atto (medio tempore legittimo ed efficace), connessa alla precarietà della stessa norma potenzialmente oggetto dello scrutinio di costituzionalità e la configurazione di un vizio originario quanto alla decorrenza, vista la retrodatazione ex tunc delle sentenze del giudice delle leggi, ma sopravvenuto quanto alla riconoscibilità; d) gli effetti della pronuncia di incostituzionalità sul giudizio amministrativo si diversificano a seconda che la norma scrutinata dal giudice delle leggi attribuisca all’amministrazione il potere ovvero ne regoli i modi di esercizio: nel primo caso il giudice può procedere all’annullamento officioso del provvedimento sottoposto ritualmente al suo sindacato… nel secondo caso, invece, potrà farlo solo se il ricorrente abbia articolato, nella sostanza, una censura avente ad oggetto il cattivo esercizio della funzione pubblica regolato dalla norma poi eliminata dalla Consulta ” (cfr.: Cons. Stato, sent. n. 4523/2023).
La citata sentenza n. 98 del 2024 della Corte costituzionale ha ritenuto che le disposizioni attributive del potere esercitato attraverso i provvedimenti impugnati, fossero eccedenti i limiti della delega legislativa, avendo esteso l’inconferibilità anche a incarichi di natura amministrativo-gestionale privi di connotazione politica, contrariamente a quanto previsto dalla legge delega n. 190 del 2012.
Sebbene la Corte costituzionale abbia affermato che l’estensione dell’inconferibilità a incarichi non politici ecceda i limiti della delega legislativa in violazione dell’art. 76 Cost., poiché la legge delega n. 190 del 2012 mira a prevenire la corruzione e i conflitti di interesse principalmente in relazione a incarichi politici, nondimeno nella sentenza della Consulta viene statuito che le disposizioni censurate non siano coerenti con l’obiettivo di assicurare l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate, poiché estendono l’inconferibilità a incarichi privi di connotazione politica, con un chiaro riferimento ai valori tutelati dall’art. 97 Cost., direttamente attinti dalle norme poi dichiarate incostituzionali per violazione dell’art. 76 Costituzione.
Quanto alla violazione del diritto al lavoro, la Corte costituzionale afferma che “ La discrezionalità del Governo, tuttavia, va apprezzata e ritenuta in relazione al grado di specificità dei criteri fissati dalla legge di delega… E ciò, tanto più ove la delega, come nel caso in esame, abbia ad oggetto il riordino della disciplina già esistente… e tale da comportare rilevanti limitazioni all’accesso al lavoro, il quale costituisce un «profilo particolare del diritto al lavoro (art. 4 della Costituzione) … più volte qualificato da questa Corte, anche con riferimento ai pubblici uffici, come fondamentale diritto di libertà della persona umana (v., ad esempio, sent. n. 45 del 1965)» (sentenza n. 108 del 1994) ”.
L’applicazione della norma dichiarata incostituzionale rientra pienamente nella cognizione delle questioni rimesse al giudice amministrativo con i motivi del ricorso, in quanto investe il potere sulla base del quale è stato emanato l’atto amministrativo di cui si è chiesto l’annullamento.
Nel caso in esame, la delibera impugnata ha fatto applicazione della disposizione censurata, dichiarando l’inconferibilità dell’incarico di amministratore unico della AMA “Rifiuto è risorsa” S.c.a r.l., ritenendo che la società fosse a controllo pubblico e che il ricorrente avesse ricevuto deleghe gestionali dirette, tenuto conto degli incarichi dal medesimo ricoperti in altre società a controllo pubblico.
La domanda di annullamento degli atti impugnati è, pertanto, meritevole di favorevole scrutinio, sicché l’impugnata delibera ANAC n. -OMISSIS-/2019 è da dichiararsi invalida, in ragione degli effetti diretti della citata sentenza n. 98/2024 della Corte costituzionale.
4. – In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei sensi appena esposti.
5. – Stante la peculiarità della questione e del relativo sviluppo giudiziario – caratterizzato come visto dall’intervento della Corte costituzionale – , le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Davide De Grazia, Primo Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO