Rigetto
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 31/07/2025, n. 6789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6789 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06789/2025REG.PROV.COLL.
N. 06065/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6065 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roccapiemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1606/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roccapiemonte e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Alfonso Esposito e Luigi Tretola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato innanzi al TAR Campania, Sezione staccata Salerno, il titolo edilizio in sanatoria rilasciato in favore della controinteressata signora -OMISSIS-, deducendo una serie di censure concernenti il difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione procedente nell’esame dell’istanza di condono.
Costituitasi in giudizio, la controinteressata signora -OMISSIS- ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse da parte del ricorrente. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Con sentenza n. 1606/22 il TAR Campania, Sezione staccata Salerno, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. -OMISSIS- ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso; 2) difetto di pronuncia; violazione della l. n. 47/85 e del d.P.R. n. 380/01; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma della sentenza appellata, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, il Comune di Roccapiemonte e la signora -OMISSIS- hanno chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 2.7.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4 bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con il primo motivo di gravame, l’appellante lamenta l’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso emessa dal giudice di prime cure.
Il motivo è infondato.
4. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2021, chiamata a pronunciarsi sulla sufficienza del criterio della vicinitas per l'impugnazione dei titoli edilizi, ha formulato i seguenti principi di diritto:
“ a) Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato;
b) L'interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso;
c) L'interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d'ufficio dal giudicante, nel rispetto dell'art. 73, comma 3, c.p.a.;
d) Nelle cause in cui si lamenti l'illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l'immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell'accertamento dell'interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l'annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo ”.
5. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, si legge nella perizia di parte controinteressata, depositata nel giudizio di primo grado, che: “ i fabbricati di proprietà -OMISSIS- (mappali 116 e 121) ed i fabbricati di proprietà -OMISSIS- (mappali 114 e 272) non sono né adiacenti né contigui e, poiché la distanza minima tra le verticali dell’uno e dell’altro fabbricato è misurabile in metri 5,40 circa nel punto di massimo ravvicinamento, i due edifici non si trovano a diretto ridosso ”.
Tali considerazioni sono supportate dalla mappa catastale allegata alla predetta relazione peritale, da cui emerge che tra il fondo di proprietà dell’appellante (p.lle 116 e 121) e quello di proprietà della controinteressata (p.lle 114 e 272, insistono altre particelle (p.lle 115 e 274).
6. Tali emergenze documentali non risultano smentite da alcun elemento di contrario avviso. In particolare, l’appellante non ha dimostrato la contiguità fisica tra il proprio fondo e quella di proprietà della controinteressata, sicché è evidente, sotto tale profilo, il proprio difetto di legittimazione attiva.
Tali emergenze non appaiono revocate in dubbio dalla documentazione depositata dall’appellante in data 21.5.2025. In particolare, nessun elemento di prova può desumersi dalla CTU espletata nel giudizio civile instaurato innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, e dai relativi allegati, avuto riguardo alla diversità di petita e di causae petendi esistenti tra quest’ultimo e quello in esame, oltre che alla pendenza di tale giudizio, non ancora pervenuto ad una pronuncia definitiva sul merito della controversia.
7. Per tali ragioni, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, essendo l’affermazione di parte appellante in ordine alla vicinitas dei due fondi di per sé non decisiva (cfr. C.d.S, AP n. 22/2021 cit.), e comunque smentita dalla suddetta produzione documentale.
8. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall’Amministrazione appellata e della controinteressata, che si liquidano in € 4.000 in favore del Comune di Roccapiemonte, e in € 3.000 in favore della sig.ra -OMISSIS-, oltre rispettivi accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4 bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO