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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/02/2024, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 74/2018 - 75/2018 - 92/2018 - 98/2018 - 106/2018 - 109/2018 - 276/2019 - 622/2019 - 623/2019 - 625/2019 - 624/2019 (cause riunite)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione Civile
------------------------------------------------------------------------------------------
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa
Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause di I Grado riunite, iscritte ai numeri 74/2018, 75/2018; 92/2018; 98/2018; 106/2018;
109/2018, 276/2019; 622/2019, 623/2019; 625/2019; 624/2019 R.G., promosse come segue:
la causa n. 74/2018 da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Sperduti ed elettivamente domiciliata come in atti;
la causa n. 75/2018 da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Sperduti Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliato come in atti;
la causa n. 92/2018 da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Sperduti ed elettivamente domiciliati C.F._4
come in atti;
la causa n. 98/2018 da:
1
N. R.G. 74/2018 - 75/2018 - 92/2018 - 98/2018 - 106/2018 - 109/2018 - 276/2019 - 622/2019 - 623/2019 - 625/2019 - 624/2019 (cause riunite)
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Sperduti ed Parte_5 C.F._5
elettivamente domiciliato come in atti;
la causa n. 106/2018 da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sperduti ed Parte_6 C.F._6
elettivamente domiciliata come in atti;
la causa n. 109/2018 da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sperduti Parte_7 C.F._7
ed elettivamente domiciliata come in atti;
la causa n. 276/2019 da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Sperduti Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliato come in atti;
la causa n. 623/2019 da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Sperduti ed elettivamente domiciliati C.F._4
come in atti;
la causa n. 625/2019 da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Sperduti ed Parte_5 C.F._5
elettivamente domiciliato come in atti;
la causa n. 624/2019 da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sperduti ed Parte_6 C.F._6
elettivamente domiciliata come in atti;
la causa n. 622/2019 da:
( (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sperduti Parte_7 C.F._8
ed elettivamente domiciliata come in atti;
OPPONENTI
Nei confronti di
2
N. R.G. 74/2018 - 75/2018 - 92/2018 - 98/2018 - 106/2018 - 109/2018 - 276/2019 - 622/2019 - 623/2019 - 625/2019 - 624/2019 (cause riunite)
(P. IVA in persona del legale rapp.te p.t. IG.ra Parte_8 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Argentieri ed elettivamente domiciliata Parte_9
come in atti;
OPPOSTA
********
OGGETTO: opposizioni (riunite) avverso precetti per rilascio di immobile e relative esecuzioni forzate con contestuale richiesta di pagamento somme.
CONCLUSIONI: All'udienza del 7.11.2022, gli opponenti hanno concluso come da relativo verbale di udienza: “Per gli opponenti è presente l'Avv. Paolo Sperduti il quale precisa riportandosi alle conclusioni tutte già raggiunte in atti e chiede trattenere la causa in decisione”. Nessuno compariva per la società opposta.
---- FATTO E PROCESSO ----
1- Con atto di citazione del 09.01.2018, notificato il successivo 15.01.2018, i IGg.ri Parte_1
e proponevano opposizione a precetto per
[...] Parte_10
rilascio di immobile e contestuale pagamento somme notificato ad entrambi il 28.12.2017 per chiedere: “Piaccia all'On.le Tribunale di HI, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per le ragioni meglio descritte nelle premesse del presente atto, il buon diritto dei sigg.ri e ad andare indenne dalla Parte_1 Parte_10
restituzione dell'immobile sito in HI alla via dei Peligni, 106/a nonché al pagamento di quanto intimato per sopravvenuta prescrizione;
in via gradata, accertare e dichiarare
l'acquisto a titolo originario da parte degli stessi opponenti del predetto immobile per possesso uti dominus ultraventennale;
nonché, in via ulteriormente gradata, il diritto di essi opponenti a sentire rimborsare, a titolo di danno ovvero di indebito arricchimento, tutte e nessune escluse le somme dagli stessi spese per l'acquisto, la conservazione ed il mantenimento dell'immobile già menzionato e così per il complessivo importo di €
3
N. R.G. 74/2018 - 75/2018 - 92/2018 - 98/2018 - 106/2018 - 109/2018 - 276/2019 - 622/2019 - 623/2019 - 625/2019 - 624/2019 (cause riunite)
80.567,26 oltre interessi come per legge;
in ogni caso, condannare, parte opposta ai sensi dell'art. 96 I e III comma C.p.c. . Vinte le competenze di lite.”
2- deduceva l'opponente che: - il 16.10.1992, la signora sottoscriveva con Parte_1
la corrente in HI, atto di compravendita avente ad Controparte_1
oggetto un appartamento con annesso garage, sito in HI alla Via Dei Peligni n. 106/a identificato al NCEU Foglio 29 di HI, part.lle nn. 1148 sub 16 (ora 701 sub 16) e 1148 sub 8 (ora 701 sub 8); - le parti avevano dichiarato che il prezzo pattuito in 126 milioni di vecchie lire, era stato interamente ricevuto dalla parte venditrice che ne aveva rilasciata relativa quietanza;
- il 14.12.1992 la società subiva dichiarazione di Controparte_1
fallimento con sentenza del Tribunale di HI e la Curatela azionava giudizio di revocatoria avente ad oggetto la predetta compravendita poiché posta in essere in periodo asseritamente sospetto e il giudizio si concludeva con sentenza di accoglimento n. 908/2004 nei confronti di entrambi gli odierni opponenti e del di lei marito Parte_1 [...]
; - in data 15.06.2006 la società la cui P. IVA è , con Pt_10 Parte_8 P.IVA_1
sede in Cepagatti, e il suo amm.re IG. , presentavano domanda di Controparte_2
concordato fallimentare in favore di con proposta di Parte_11
pagamento integrale dei crediti ammessi al passivo con diritto di prelazione e delle spese di procedura nonché del pagamento nella misura del 20% dei crediti ammessi in chirografario a fronte di cessione di tutte le controversie promosse e/o subite dalla Curatela, pertanto anche quella nei confronti degli opponenti;
- con scrittura privata del 21.04.2007 (versata i atti) ripassata tra e , padre di , si Parte_1 Persona_1 CP_2 CP_2
impegnava a chiudere il con procedura di concordato Organizzazione_1 giudiziale o extragiudiziale, e si impegnava a versare l'ulteriore somma Parte_1
di 30 milioni di vecchie lire necessarie ad estinguere la procedura esecutiva nel frattempo intrapresa dal sull'appartamento acquistato dalla stessa - con Controparte_3 Parte_1
provvedimento del 26.05.2009, reso dal Tribunale di HI, veniva omologato il concordato fallimentare e con decreto del 12.08.2009 registrato il 31 successivo al n. 1639, il Giudice
Delegato trasferiva in favore della odierna società opposta, tra gli altri, anche il bene immobile compravenduto dalla - con successiva scrittura privata del 15.07.2007, Parte_1
, già amministratore della società opposta, riceveva in prestito € 5.000,00 Controparte_2
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N. R.G. 74/2018 - 75/2018 - 92/2018 - 98/2018 - 106/2018 - 109/2018 - 276/2019 - 622/2019 - 623/2019 - 625/2019 - 624/2019 (cause riunite)
dalla al fine di consentire la presentazione del predetto concordato e che a causa Parte_1 dell'omessa restituzione di detto importo, si era reso necessario richiedere al Tribunale di
HI decreto ingiuntivo (n. 881/'13) che veniva opposto e con sentenza dello stesso
Tribunale del 04.07.2014 (non impugnata e passata in giudicato), era stato confermato;
- nelle more del predetto procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'immobile per cui è causa, subiva pignoramento immobiliare da parte dello stesso CP_4
di HI via dei Peligni, 106 per oneri condominiali rimasti impagati dalla
[...] società opposta e poi riacquistato dalla all'asta giudiziaria in forza di decreto di Parte_1
trasferimento del Tribunale di HI del 13.09.2016, Rep. n. 333, trascritto presso l'
[...]
il 17.10.2016 al N. 17572 RG e N. 13087 R.P. ed anche per tale Organizzazione_2 ultimo motivo risulta ingiusta ed ingiustificata l'intimazione di rilascio e la richiesta di pagamento somma;
IN DIRITTO parte opponente sollevava eccezione di difetto di legittimazione attiva in virtù del richiamato decreto di trasferimento del 13.09.2016 reso dal
G.E. del Tribunale di HI, reso in favore della IG.ra ritenuta unica e Parte_1
legittima proprietaria del bene immobile e privi di rilevanza risultano i titoli posti a base dell'atto di precetto opposto;
rilevava l'insussistenza dell'obbligo al pagamento di €
22.163,84 sollevando eccezione di prescrizione trattandosi di debito accessorio relativo a provvedimento del 2004 con effetto estintivo in capo agli opponenti;
in via gradata sul rilievo dell'avvenuta usucapione, gli opponenti eccepivano in ogni caso di aver acquisito l'immobile a titolo originario avendo, nonostante tutte le iniziative giudiziarie richiamate, comunque posseduto uti dominus l'immobile in modo continuativo e indisturbato per oltre
25 anni, ; in via ulteriormente gradata, invocavano il diritto al rimborso delle somme di denaro resesi necessarie nel corso degli anni per l'acquisto e la conservazione dell'immobile nonchè del suo mantenimento.
3- Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale del
27.03.2018, si costituiva in giudizio la società e, nel contestare le Parte_8 avverse deduzioni e domande, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, produzione
e domanda avanzata da parte opponente: In via preliminare e di rito: accertare e dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità della opposizione a precetto introduttiva del
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N. R.G. 74/2018 - 75/2018 - 92/2018 - 98/2018 - 106/2018 - 109/2018 - 276/2019 - 622/2019 - 623/2019 - 625/2019 - 624/2019 (cause riunite)
presente giudizio per le ragioni esposte sub § 1 del presente atto, da intendersi ivi per riportate;
In via principale e di merito: in accoglimento integrale delle ragioni tutte avanzate nel presente atto, rigettare le domande ed eccezioni tutte avanzate dagli opponenti
e nei confronti della in quanto Parte_1 Parte_10 Parte_8
illegittime, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate per le ragioni esposte in narrativa da intendersi ivi per riportate;
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo degli opponenti nell'immobile oggetto di intimazione di rilascio sito in HI alla Via dei Peligni 106/a come meglio catastalmente descritto nell'atto di precetto a far data dal 16.10.1992, data di stipula dell'atto di compravendita oggetto di revocatoria fallimentare per le ragioni esposte in narrativa nonché il maggior danno subito e subendo dalla e per l'effetto condannare gli opponenti Pt_8 Parte_12 al pagamento in favore della dell'indennizzo di occupazione sine titulo
[...] Parte_8
con riserva di quantificazione nei termini di rito, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia e/o all'esito di espletanda istruttoria, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla predetta data sino al soddisfo, in uno al risarcimento per il maggior danno da quantificarsi nella misura ritenuta di giustizia e/o all'esito di espletanda istruttoria, sempre oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla predetta data sino al soddisfo (da porre eventualmente in compensazione con qualsiasi ed eventuale credito vantato dagli opponenti, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste avanzate dalla opposta in via preliminare e principale); Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge”.
4- Parte opposta eccepiva l'improcedibilità ed inammissibilità Parte_8 dell'opposizione spiegata in virtù delle argomentazioni e richieste di parte opponente che qualificava l'azione come opposizione a precetto e, dunque, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi si possono contestare solo i vizi del titolo esecutivo e del precetto sia di tipo formale che relativi alla notifica nonché i vizi formali dei singoli atti esecutivi, siccome nel caso di specie le contestazioni attengono al merito, la procedura è inammissibile e illegittima. Inoltre, ferma la natura assorbente del precedente motivo, l'opposta rilevava la carenza di legittimazione attiva degli opponenti sconfessando l'assunto secondo il quale questi ultimi avrebbero da oltre 25 anni il possesso uti dominus ed indisturbato
6
N. R.G. 74/2018 - 75/2018 - 92/2018 - 98/2018 - 106/2018 - 109/2018 - 276/2019 - 622/2019 - 623/2019 - 625/2019 - 624/2019 (cause riunite)
dell'immobile e contestava altresì la circostanza avversa secondo cui l'opposta non avrebbe tentato di recuperare i crediti vantati poiché vi è prova documentale (diffida) del contrario tanto che alla data della proposizione dell'azione pendeva un contenzioso civile di cui riservava prova documentale a supporto della contestazione e citava anche il titolo monitorio ottenuto dal contro la per pretese spese condominiali Controparte_4 Parte_8
rimaste impagate dai condomini morosi alias occupanti sine titulo tra cui gli odierni opponenti. Comunque, l'opposta contestava anche nel merito la presente opposizione argomentando in punto di rigetto dell'opposizione avendo richiamato essi opponenti l'istituto della prescrizione non operante nel caso di specie, pertanto la invoca Pt_8
l'operatività dei diritti di credito in virtù dei titoli acquisiti. Osservava che la scrittura privata ripassata tra la e recante la data del 15.07.2007, è irrilevante poiché Parte_1 CP_2
manchevole di ogni requisito soggettivo e di ogni richiamo alla . Deduceva che gli Pt_8
opponenti non avevano dimostrato di avere economicamente sostenuto la e, Pt_8
comunque, i documenti allegati sarebbero superati dalle azioni revocatorie e decreto di trasferimento e pagamento degli importi per cui è opposizione, pertanto risulta indiscussa la legittimazione attiva degli opponenti al rilascio degli immobili con conseguente obbligo di corrispondere gli importi intimati invocando condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c..
Contestava altresì la richiesta risarcitoria di cui al punto n. 4 dell'atto introduttivo atteso che tali richieste, nulle per genericità e indeterminatezza delle stesse peraltro sono incompatibili tra loro. Proponeva inoltre domanda riconvenzionale nei confronti degli opponenti chiedendo la corresponsione della indennità di occupazione sine titulo, a far data dal 1992
(anno di stipula della compravendita immobiliare), dell'immobile oggetto del rilascio nonché di risarcimento del maggior danno perché l'opposta non ha potuto godere dell'immobile che a titolo di esempio avrebbe potuto concedere in locazione ad un canone più elevato né ha potuto alienarlo riservando sul punto migliore quantificazione del danno stesso.
5- Con ulteriori atti di citazione della medesima data del 09.01.2018 notificati il successivo
15.01.2018, che per brevità si sintetizzano come segue poiché nella sostanza ricalcano quello allibrato al N. 74/2018, anche i IGg.ri:
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N. R.G. 74/2018 - 75/2018 - 92/2018 - 98/2018 - 106/2018 - 109/2018 - 276/2019 - 622/2019 - 623/2019 - 625/2019 - 624/2019 (cause riunite)
- e proponevano opposizione a precetto Parte_2 Parte_13
allibrata al N. 75/2018 RG per rilascio di immobile e contestuale pagamento somme, notificato ad entrambi dalla il 28.12.2017, precisamente il rilascio Parte_8 dell'appartamento sito in HI alla Via dei Peligni n. 106/a, identificato in Catasto al
Foglio 29 di HI, Part.lle 701 sub 18 (già 1148 sub 18) e 701 sub 11 (già 1148 sub 11) acquistato con atto di compravendita del 16.10.1992 al prezzo di 64 milioni di vecchie Lire,
e fondato su sentenza n. 1055/2007 resa dalla Corte di Appello di L'Aquila che confermava quella resa dal Tribunale di HI n. 406/2004, nonché il decreto di trasferimento del G.D. del Tribunale di HI del 12.08.2009, titoli tutti muniti di formula esecutiva e notificati unitamente all'atto di precetto opposto.
- e proponevano opposizione a precetto allibrata Parte_3 Parte_4
al N. 92/2018 RG per rilascio di immobile e contestuale pagamento somme, notificato ad entrambi dalla il 28.12.2017, precisamente il rilascio dell'appartamento sito in Parte_8
HI alla Via dei Peligni n. 106/a, identificato in Catasto al Foglio 29 di HI, part.lle
1148 sub 15 e 1148 sub 6 ( attuali part.lle ai nn 701 sub 15 e 701 sub 6) acquistato con atto di compravendita del 16.10.1992 al prezzo di 180.600.000 di , anche in questo Parte_14
caso fondato su sentenza n. 910/2004 resa dal Tribunale di HI, nonché di decreto di trasferimento del G.D. del Tribunale di HI del 12.08.2009, titoli tutti muniti di formula esecutiva e notificati unitamente all'atto di precetto opposto.
- proponeva opposizione a precetto allibrata al N. 98/2018 RG per rilascio Parte_5
di immobile e contestuale pagamento somme, notificatogli dalla il 28.12.2017, Parte_8
precisamente il rilascio di un garage sito in HI alla Via dei Peligni n. 106/a, identificato al NCEU al Foglio 29 di HI, part.lla 1148 sub 10 ( attuale part.lla n. 701 sub 10), acquistato con atto di compravendita del 16.10.1992 al prezzo di 10.000.000 di vecchie Lire, pari ad attuali di € 5.164,27, fondato su sentenza n. 909/2004 resa dal Tribunale di HI nonché del decreto di trasferimento del G.D. del Tribunale di HI del 12.08.2009, titoli tutti muniti di formula esecutiva e notificati unitamente all'atto di precetto opposto.
- proponeva opposizione a precetto, allibrata al N. 106/2018 RG, per Parte_6
rilascio di immobile e contestuale pagamento somme, notificatole dalla il Parte_8
28.12.2017, precisamente il rilascio dell'appartamento con annesso garage sito in HI alla
8
N. R.G. 74/2018 - 75/2018 - 92/2018 - 98/2018 - 106/2018 - 109/2018 - 276/2019 - 622/2019 - 623/2019 - 625/2019 - 624/2019 (cause riunite)
Via dei Peligni n. 106/a, identificato al NCEU al Foglio 29 di HI, part.lle ai nn 1148 sub
17 e 1148 sub 4 ( attuali part.lle ai nn 701 sub 17 e 701 sub 4), acquistati con atto di compravendita del 16.10.1992 al prezzo complessivo di € 33.879,57, fondato su sentenza n.
406/2004 resa dal Tribunale di HI, confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 466/2007, nonché il decreto di trasferimento del G.D. del Tribunale di HI del
12.08.2009, titoli tutti muniti di formula esecutiva e notificati unitamente all'atto di precetto opposto.
- proponeva opposizione a precetto, allibrata al N. 109/2018 RG, per Parte_7
rilascio di immobile e contestuale pagamento somme, notificatole dalla il Parte_8
30.12.2017, precisamente il rilascio dell'appartamento con annesso garage sito in HI alla
Via dei Peligni n. 106/a, identificato al NCEU al Foglio 29 di HI, part.lle nn 1148 sub
14 e 1148 sub 12 ( attuali part.lle nn 701 sub 14 e 701 sub 12), acquistati con atto di compravendita del 18.10.1992 al prezzo complessivo di 110 milioni di vecchie lire, fondato su sentenza n. 1073/2004 resa dal Tribunale di HI, nonché il decreto di trasferimento del
G.D. del Tribunale di HI del 12.08.2009, titoli tutti muniti di formula esecutiva e notificati unitamente all'atto di precetto opposto.
* * * * * *
6- La società opposta si costituiva in giudizio nei procedimenti riuniti Parte_8
allibrati ai non. 75/2018, 92/2018, 98/2018, 106/2018 e 109/2018 con comparse di costituzione e risposta tutte del 27.03.2018 proponendo le medesime deduzioni e richieste di cui alla comparsa costitutiva depositata nel procedimento n. 74/2018, con la sola aggiunta della richiesta, formulata solo nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di improcedibilità ed inammissibilità dell'opposizione, di riunione dei predetti procedimenti essendo sussistenti ragioni di connessione di causa, alla stessa causa di opposizione a precetto n. 74/2018
* * * * * *
7- Con ulteriori atti di citazione, che pure per brevità si sintetizzano come segue poiché nella sostanza ricalcano quelli precedenti, i IGg.ri:
9
N. R.G. 74/2018 - 75/2018 - 92/2018 - 98/2018 - 106/2018 - 109/2018 - 276/2019 - 622/2019 - 623/2019 - 625/2019 - 624/2019 (cause riunite)
- e con atto del 16.02.2019 depositato il 17 Parte_2 Parte_13
successivo, riassumevano nella fase di merito il giudizio di opposizione al preavviso di rilascio di immobile e contestuale pagamento somme (causa allibrata al n. 276/2019 RG), loro notificato dalla il 28.03.2018, avente ad oggetto il rilascio Parte_8 dell'appartamento ed il locale garage sito in HI alla Via dei Peligni, identificato al NCEU al Foglio 29 di HI, part.lle 1148 sub 18 e 1148 sub 11, acquistato con atto di compravendita del 16.10.1992 al prezzo complessivo di 64 milioni di vecchie Lire, e ciò in forza di sentenza n. 1055/2007 della Corte di Appello di L'Aquila che confermava la sentenza di primo grado N. 406/04 resa dal Tribunale di HI nonché del decreto di trasferimento del G.D. del Tribunale di HI del 12.08.2009, titoli tutti muniti di formula esecutiva e notificati unitamente all'atto di precetto del 28.12.2017 e ciò facevano dopo aver proposto opposizione e contestuale istanza di sospensione innanzi al Giudice dell'Esecuzione sulla scorta delle stesse ragioni già avanzate, rivendicando la proprietà esclusiva del bene anche in forza di sentenza dell'intestato Tribunale. 542/2016 che aveva già accolto in precedenza tale domanda e che avverso tale decisione la Parte_8
aveva proposto impugnazione innanzi la Corte di Appello senza tuttavia insistere nella richiesta di inibitoria, così facendo conservare, in capo alla sentenza, la piena ed assorbente efficacia esecutiva ex lege; sollevavano il difetto di legittimazione attiva avendo essi già la piena proprietà dell'immobile con conseguente insussistenza dell'obbligo al rilascio dello stesso, in via gradata chiedevano la declaratoria di acquisto a titolo originario dell'immobile cui la chiedeva la restituzione, avendo essi opponenti posseduto Parte_8
l'immobile per oltre 25 anni.
Rilevavano, altresì, che il GE con decreto del 20.05.2018, nella procedura esecutiva n.
257/2018 R.G., aveva disposto la sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte e dopo l'udienza del 21.12.2018, il provvedimento era stato confermato con ordinanza, resa fuori udienza il 28.12.2018, con concessione dei termini per l'introduzione del giudizio di merito, ridotti alla metà i termini a comparire, e che, pertanto, lo stesso giudizio veniva riassunto nel merito chiedendo “Piaccia all'On.le Tribunale di HI, contrariis reiectis, previa acquisizione degli atti del fascicolo dell'esecuzione opposta al RGEM 257/'18, accertare e dichiarare, per le ragioni meglio descritte in atto, il buon diritto dei sigg.ri Parte_2
10
N. R.G. 74/2018 - 75/2018 - 92/2018 - 98/2018 - 106/2018 - 109/2018 - 276/2019 - 622/2019 - 623/2019 - 625/2019 - 624/2019 (cause riunite)
e ad andare indenni dalla restituzione dei beni rivendicati in Parte_13 restituzione da individuarsi ed individuati nell'immobile sito in HI alla via dei Peligni,
106/a in quanto trattasi di beni di loro esclusiva proprietà e, di conseguenza, accertare e dichiarare nullo e privo di effetti ai fini dell'esecuzione l'intimazione per rilascio avviata con atto di preavviso notificato il 28-03-2018. Vittoria di competenze di lite, in ogni caso anche ai sensi dell'art. 96 I e III comma C.p.c..”
Gli opponenti in riassunzione, in sostanza, sostenevano che nella scrittura privata del
13.01.2008, che richiamava espressamente il precedente impegno del 21.04.1997, le parti si impegnavano al versamento delle spese legali spettanti alla Curatela Fallimentare dovute per i giudizi di revocatoria azionati nei loro confronti, nonché al pagamento di quelle dovute pro-quota per la stipula della polizza fideiussoria necessaria per la procedura di concordato fallimentare versando € 1.500,00 al sig. somma da quest'ultimo Controparte_2
accettata e firmata per quietanza;
che tale accordo veniva recepito nella sentenza n.
542/2016 resa dal Tribunale di HI il 12.07.2016 in accoglimento della domanda proposta ex art. 2932 c.c., dove veniva disposto il trasferimento in favore degli opponenti della piena proprietà degli immobili ossia dell'appartamento ed annesso garage facenti parte del fabbricato sito in HI alla Via Picena n. 106/z, identificato al NCEU al Foglio 29 di
HI, Part.lle 701 sub 18 (già 1148 sub 18) e 701 sub 11 (già 1148 sub 11) che, quindi, doveva ritenersi per ciò stesso essere stato già trasferito pro quota agli odierni opponenti.
Solo in via subordinata ossia nel caso di mancato accoglimento o di accoglimento parziale della domanda principale eccepivano, al di là delle iniziative giudiziarie del tutto inidonee a privare del possesso il possessore usucapente, l'acquisto a titolo originario del bene per possesso ultraventennale continuativo dello stesso;
insistevano nell'istanza di sospensione dell'opposta esecuzione rilevando la probabile fondatezza dell'azione nonché l'esistenza dei gravi motivi ex art. 624 c.p.c..
- con atto del 15.04.2019 depositato in pari data, riassumeva nella fase Parte_7
di merito il giudizio di opposizione a preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c., per rilascio di immobile (causa allibrata al n. 622/2019 RG), a lei notificatole dalla il Parte_8
28.03.2018, avente ad oggetto il rilascio dell'appartamento sito in HI alla via dei Peligni, al piano primo, identificato in Catasto al Foglio 29 di HI, Part.lla 1148 sub 14 ( attuale
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701 sub 14) ed il locale garage con annesso ripostiglio posto al piano terra del medesimo stabile, identificati al NCEU al Foglio 29 di HI, Part.lla 1148 sub 12 ( attuale 701 sub
12), acquistati con atto di compravendita del 18.10.1992 al prezzo complessivo di 110 milioni di vecchie Lire, e ciò in forza di sentenza n. 1073/2004 del Tribunale di HI –
Sez. Stralcio e di decreto di trasferimento del G.D. del Tribunale di HI del 12.08.2009, titoli tutti muniti di formula esecutiva e notificati unitamente all'atto di precetto del
30.12.2017 e che avverso l'esecuzione per rilascio la IG.ra proponeva Parte_7
opposizione con contestuale istanza di sospensione riproposta nel presente giudizio con lo stesso tenore letterale dove veniva rivendicata la proprietà esclusiva del bene chiedendo la declaratoria di acquisto a titolo originario dell'immobile restituendo avendo posseduto lo stesso in modo pacifico, continuato, ininterrotto e pubblico, dal 1992 ossia dalla data del suo acquisto, quindi da oltre 25 anni senza mai ricevere diffide né messe in mora, quali atti interruttivi.
- e proponevano opposizione a preavviso di Parte_3 Parte_4
rilascio di immobile e contestuale pagamento di somme (causa allibrata al n. 623/2019 RG) loro notificato dalla il 27.03.2018, avente ad oggetto il rilascio Parte_8 dell'appartamento sito in HI alla via dei Peligni n. 106/a, al I e II piano identificato in
Catasto al Foglio 29 di HI, part.lla n.1148 sub 15 ( attuale 701 sub 15) ed il locale garage con annesso ripostiglio posto al piano terra del medesimo stabile, identificati al
NCEU al Foglio 29 di HI, part.lla n. 1148 sub 6 ( attuale 701 sub 6), acquistati con atto di compravendita del 16.10.1992 al prezzo complessivo di 180.600.000 milioni di vecchie
Lire, e ciò in forza di sentenza n. 910/2004 del Tribunale di HI – Sez. Stralcio e di decreto di trasferimento del G.D. del Tribunale di HI del 12.08.2009, titoli tutti muniti di formula esecutiva e notificati unitamente all'atto di precetto del 28.12.2017 e ciò facevano dopo aver proposto opposizione e contestuale istanza di sospensione innanzi al Giudice dell'Esecuzione sulla scorta delle stesse ragioni già avanzate, rivendicando la proprietà esclusiva del bene e chiedendo la declaratoria di acquisto a titolo originario dell'immobile restituendo avendo posseduto l'immobile in modo pacifico, continuato, ininterrotto e pubblico, dal 1992, quindi da oltre 25 anni senza mai ricevere azioni volte al riacquisto dei
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beni né comunicazioni on cui si manifestasse una volontà oppositiva al possesso da parte della . CP_5 Pt_8
proponeva opposizione a preavviso di rilascio di immobile e contestuale Parte_6
pagamento di somme (causa allibrata al n. 624/2019 RG), notificatole dalla il Parte_8
27.03.2018, avente ad oggetto il rilascio dell'appartamento sito in HI alla via dei Peligni
n. 106/a, identificato in Catasto al Foglio 29 di HI, Part.lla 1148 sub 17 (attuale part.lla
701 sub 17) posto al piano II ed il locale garage con annesso ripostiglio posto al piano terra del medesimo immobile, identificati al NCEU al Foglio 29 di HI, Part.lla 1148 sub 4
(attuale part.lla 701 sub 4), acquistati con atto di compravendita del 16.10.1992 al prezzo complessivo di 65.600.000 di vecchie Lire, e ciò in forza di sentenza n. 466/2007 della Corte di Appello di L'Aquila e di decreto di trasferimento del G.D. del Tribunale di HI del
12.08.2009, titoli tutti muniti di formula esecutiva e notificati unitamente all'atto di precetto del 28.12.2017 e ciò faceva dopo aver proposto opposizione e contestuale istanza di sospensione innanzi al Giudice dell'Esecuzione sulla scorta delle stesse ragioni già avanzate, rivendicando la proprietà esclusiva del bene e chiedendo la declaratoria di acquisto a titolo originario dell'immobile restituendo avendo posseduto l'immobile in modo pacifico, continuato, ininterrotto e pubblico, dal 1992 ossia dalla data del suo acquisto, quindi da oltre
25 anni senza mai ricevere diffide né messe in mora, quali atti interruttivi.
- proponeva opposizione a preavviso di rilascio di immobile e contestuale Parte_5
pagamento di somme (causa allibrata al n. 625/2019 RG), notificatogli dalla il Parte_8
27.03.2018, avente ad oggetto il rilascio del garage sito in HI alla via dei Peligni n.
106/a, al piano terreno, identificato in Catasto al Foglio 29 di HI, part.lla 701 sub 10 ( ex part.lla 1148 sub 10) , acquistato con atto di compravendita del 16.10.1992 al prezzo complessivo di 10.000.000 di vecchie Lire, e ciò in forza di sentenza n. 904/2004 del
Tribunale di HI e di decreto di trasferimento del G.D. del 12.08.2009, titoli tutti muniti di formula esecutiva e notificati unitamente all'atto di precetto del 28.12.2017 e ciò faceva dopo aver proposto opposizione e contestuale istanza di sospensione al Giudice dell'Esecuzione sulla scorta delle stesse ragioni già avanzate, rivendicando la proprietà esclusiva del bene e chiedendo la declaratoria di acquisto a titolo originario dell'immobile restituendo avendo posseduto l'immobile in modo pacifico, continuato, ininterrotto e
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pubblico, dal 1992 ossia dalla data del suo acquisto, quindi da oltre 25 anni senza mai ricevere diffide né messe in mora, quali atti interruttivi.
* * * * * *
8- A seguito della notifica dell'atto di citazione per riassunzione del giudizio di merito di opposizione ad esecuzione per rilascio, notificati da e Parte_2 Parte_13
(Proc. N.276/2019) nonché da (Proc. 625/2019) e da (Proc. Parte_5 Parte_15
623/2019) il 18.02.2019, da (Proc. 622/2019) e da (Proc. Parte_7 Parte_6
624/2019) il 15.04.2019, alla si costituiva la nei Parte_8 Parte_8
relativi giudizi come segue: con altrettante comparse di costituzione e risposta riportando pedissequamente la memoria di costituzione del 19.09.2018, chiedendo, in via preliminare e di rito, dichiararsi l'improcedibilità ed inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione per rilascio introduttiva del giudizio per le medesime ragioni già esposte negli altri giudizi pendenti, e nel merito il rigetto della spiegata opposizione poiché illegittima, inammissibile ed infondata con condanna degli stessi ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese del giudizio.
* * * * * *
9- Alla prima udienza del procedimento n. 74/2018, del 02.05.2018, la si riportava Parte_8
alla comparsa di costituzione e risposta con contestuale domanda riconvenzionale insistendo per l'accoglimento delle deduzioni, eccezioni, produzioni e conclusioni ivi rassegnate e per il rigetto di quelle avversarie;
inoltre, rappresentava che nei giudizi di opposizione a precetto recanti RG 75/2018, 92/2018, 98/2018, 106/2018 e 109/2018 promossi nei suoi confronti era stata avanzata in via preliminare, ritenendo sussistenti presupposti, la richiesta di riunione al presente giudizio;
la difesa di parte opponente impugnava e contestava illimitatamente ogni avverso dedotto, eccepito e prodotto contestando nel contempo la spiegata domanda riconvenzionale, mentre in ordine alla richiesta di riunione, si rimetteva alla decisione del
Giudice dando atto che alla stessa data di udienza si era tenuta anche la prima udienza dei fascicoli relativi ai ruoli 98/2018, 106/2018 e 109/2018 e che in merito agli stessi il G.I. aveva rimesso le cause al Presidente del Tribunale per ogni determinazione;
Il Giudice rimetteva la causa al Presidente del Tribunale per ogni determinazione sull'istanza di riunione avanzata all'udienza.
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10- A tutte le altre prime udienze tenutesi nei procedimenti riuniti alle date del 02.05.2018, del
07.05.2018, dell'08.05.2018 e del 19.06.2019 e dell'08.05.2019 veniva richiesta la riunione degli stessi al procedimento n. 74/2018 incardinato tra le parti in data anteriore rispetto agli altri;
con provvedimento del 16.05.2018 il Presidente del Tribunale di HI disponeva la riunione dei procedimenti nn. 75/2018, 92/2018, 98/2018, 106/2018e 109/2018 fissando per il prosieguo l'udienza del 04.07.2018 dove, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.. Alla successiva udienza del 19.12.2018 il Giudice ammetteva le prove orali richieste nelle memorie istruttorie depositate dalle parti e in particolare l'interrogatorio formale della convenuta sui capitoli indicati, nonché i mezzi istruttori richiesti da parte attrice, fissando l'udienza dell'8.02.2019 per l'interrogatorio formale e per l'assunzione della prova testimoniale a mezzo di due testi di parte attrice a scelta della stessa.
11- Alla udienza dell'8.02.2019 e alle successive udienze del 22.05.2019, del 28.06.2019 e del
04.12.2019 veniva assunta parte della prova orale ammessa;
all'udienza del 19.06.2019 veniva disposta la riunione al presente procedimento n. 74/2018, dei procedimenti nn.
622/2019, 623/2019, 624/2019 e 625/2019; dopo vari rinvii dovuti alla Pandemia da Covid-
19, alla fissata udienza dell'01.03.2021 parte opponente dichiarava l'avvenuto decesso in data 19.09.2020 di talchè chiedeva dichiararsi l'interruzione del Parte_13
processo. Per la società opposta, rappresentata dall'Avv. Valerio Argentieri nella qualità di nuovo difensore a seguito della rinuncia al mandato dell'Avv. Paolo Borrelli, nulla si osservava e il Giudice dichiarava l'interruzione del processo. Con atto di riassunzione del
30.03.2021, tutte le parti opponenti superstiti chiedevano fissarsi udienza di prosecuzione del giudizio insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e il giudice con decreto del 14.04.2021 fissava l'udienza del 28.06.2021 per la prosecuzione del giudizio.
Nelle more, in data 23-4-2021 la notificava a tutti gli originari opponenti, fatta Pt_8 eccezione per altrettanti atti di precetto recanti intimazione al pagamento Parte_7
delle spese legali relative alle sentenze di revocatoria emesse in favore del Org_1
2004/2007, analoghi ed in rinnovazione a quelli già opposti nel 2018,
[...]
avverso i quali gli intimati con istanza del 13-5-2021, chiedevano nel presente giudizio, quale Giudice dell'opposizione già adito per l'opposizione agli stessi atti precetto, che ai
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sensi dell'art. 615 C.p.c. venisse sospesa per ciascun interessato l'efficacia esecutiva dei titoli posti dalla società a fondamento delle dette intimazioni.
Rimessa la questione all'udienza già fissata del 28-6-2021, in quella sede rigettata ogni richiesta di irrituale notificazione dell'istanza di sospensione del 13-5-'21, accoglieva la richiesta di parte opponente e rinviava per il prosieguo alla successiva udienza del 20-9-'21, poi rinviata al 25.10.2021, per il prosieguo della prova.
All'udienza del 25.10.2021 l'Avv. Sperduti rappresentava l'intervenuto decesso del IG.
[...]
e riservava la produzione del relativo certificato di morte chiedendo Parte_10 breve rinvio, il Giudice rinviava all'udienza del 22.11.2021 dando atto della presenza in udienza dell'Avv. Argentieri solo fino alle ore 12,00, mentre il verbale è stato chiuso alle ore 14,20 e facultando l'opponente al deposito del certificato di morte entro i 15 giorni successivi. Alla udienza del 22.11.2021 il Giudice in assenza delle parti rinviava ex artt. 181
e 309 c.p.c. alla udienza del 20.12.2021 nella quale era presente l'Avv. Sperduti che si riportava alla documentazione già in atti relativa al certificato di morte di Parte_10
insistendo per la declaratoria di interruzione del processo, nessuno compariva per
[...] parte opposta e il Giudice dichiarava nuovamente l'interruzione del giudizio. Con ricorso in riassunzione del 27.12.2021 gli opponenti riproponendo fedelmente le pregresse difese, chiedevano la prosecuzione del giudizio e il Giudice fissava con decreto del 29.12.2021,
l'udienza del 28.02.2022 per il prosieguo. All'udienza del 28.02.2022, del 02.05.2022 e del
20.06.2022 veniva espletata e completata la prova orale ammessa e disposto rinvio alla udienza del 07.11.2022 per la precisazione delle conclusioni, udienza in cui era presente solo la difesa degli opponenti che precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti gli atti depositati e chiedeva trattenersi la causa in decisione, il Giudice riservava la causa in decisione e concedeva i termini ex art. 190 c.p.c.
Faceva seguito il deposito di comparsa conclusionale da parte dei soli opponenti Parte_1
, , e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_16
e , e la causa viene ora per la decisione. Parte_7
***************
16
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In primis si osserva che la riunione dei dieci procedimenti a quello principale iscritto in data antecedente a tutti gli atri, pur lasciando inalterata l'autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, comporta quale conseguenza che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite e che le definisce – sebbene formalmente unica – consta in realtà di tante pronunzie quante sono le stesse cause riunite.
Tuttavia, nel caso di specie, siccome la riunione dei procedimenti è avvenuta quando le cause erano tutte allo stesso stadio, queste hanno potuto giovarsi della medesima trattazione e istruttoria, pertanto gli elementi probatori emersi ed acquisiti potranno essere utilizzati, a parere della scrivente, in tutti i procedimenti indistintamente, rafforzandone il proprio convincimento che si andrà esponendo nella motivazione.
FATTI EMERSI DALL'ISTRUTTORIA
12- La lunga vicenda fattuale e processuale per la quale sono pendenti le odierne opposizioni, che, indubbiamente, ha allungato anche i tempi di redazione della sentenza soprattutto perché molto del materiale processuale è stato acquisito solo in forma cartacea per vari disguidi telematici, e che, purtroppo, ha visto anche la morte di due degli opponenti ossia della IG.ra (Proc. N. 75/2018) e (Proc. N. Parte_13 Pt_10 Parte_10
74/2018) con conseguente duplice riassunzione, trae origine dai primi sei atti di precetto notificati agli opponenti: coniugi , coniugi Parte_12 Parte_17 [...]
, e che proposero le opposizioni a Parte_18 Parte_5 Parte_6 Parte_7
precetto riunite al procedimento principale allibrato al n. 74/2018 e successivamente, a seguito della notificazione del preavviso di rilascio degli immobili, dagli ulteriori giudizi di opposizione all'esecuzione proposti nuovamente i coniugi , i coniugi Parte_17 Parte_7 [...]
, e nei confronti della società Parte_19 Parte_6 Parte_5
Controparte_6
, poiché dimostrato dagli atti pubblici di compravendita versati in atti, è l'acquisto
[...]
da parte di tutti gli odierni opponenti delle unità immobiliari di cui la chiede il Parte_8
rilascio.
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Infatti risulta provato documentalmente che gli odierni opponenti acquistavano dalla società
[...]
rispettivamente: , con atto Controparte_1 Parte_20 Parte_10
pubblico del 16.10.1992, l'appartamento con annesso garage identificato al NCEU Foglio 29 di
HI part.lle 1148 sub 16 ( attuale 701 sub 16) e 1148 sub 8 (attuale 701 sub 8) per l'importo di 126 milioni di vecchie lire;
i coniugi e , con atto Parte_2 Parte_13
pubblico del 16.10.1992, l'appartamento con annesso garage al NCEU figli. 29 di HI part.lle
701 sub 18 ( già 1148 sub 18) e 701 sub 11 (già 1148 sub 11) per l'importo di 64 milioni di vecchie lire;
e , con atto pubblico del 16.10.1992 Parte_3 Parte_4
acquistarono l'appartamento con annesso garage al NCEU figli. 29 di HI part.lle nn. 1148 sub 15 e 1148 sub 6 ( attuali part.lle 701 sub 15 e 701 sub 6) per l'importo di € 93.272,11;
[...]
con atto pubblico del 16.10.1992 acquistava un garage al NCEU fgl. 29 di HI Pt_5
part.lla 1148 sub 10 ( attuale 701 sub. 10), per l'importo di € 5.164,27; , con atto Parte_6
pubblico del 16.10.1992 acquistava un appartamento con annesso garage al NCEU figli. 29 di
HI part.lle 1148 sub 17 e 1148 sub 4 ( attuali 701 sub 17 e 701 sub 4), per l'importo di €
33.879,57; , con atto pubblico del 18.10.1992 acquistava un appartamento con Parte_7
annesso garage al NCEU figli. 29 di HI part.lle 1148 sub 14 e 1148 sub 12 ( attuali 701 sub 14 e 701 sub 12), per l'importo di € 56.810,25; (Cfr.doc. n. 1 di tutti i fascicoli di parte attrice).
Dalla disamina degli atti pubblici risulta che gli importi dovuti dagli acquirenti alla società opposta, sono stati tutti regolarmente versati dagli odierni opponenti.
All'incirca due mesi dopo la stipula dei predetti atti pubblici, con sentenza del 14.12.1992, la società venditrice veniva dichiarata fallita dal Tribunale di HI e tutti Controparte_1
gli atti di compravendita immobiliare stipulati dagli odierni opponenti con la società fallita, subirono l'azione di revocatoria fallimentare da parte della Curatela sulle quali il Tribunale di
HI ha reso le sentenze n. 908/2004 per e , n. Parte_1 Parte_10
406/2004 per i coniugi . n. 406/2004 (confermata da Corte di Appello Persona_2
L'Aquila sento. n. 1055/2007), n. 910/2004 per , 909/2004 per n. Parte_3 Parte_5
407/2004 per con sento. Tra. HI (confermata da Corte di Appello Parte_6
L'Aquila sento. n. 466/2007); n.1073/2004 per (Cfr. Parte_7
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Successivamente, ossia nell'anno 2006, gli stessi membri della famiglia che CP_2
avevano costituito in origine ossia (socio e amm.re Controparte_1 Controparte_2 della e l'altro socio ), davano vita alla nuova società Parte_8 Persona_1 Parte_8
odierna opposta, che, in data 15.06.2006, proponeva domanda di concordato fallimentare
[...]
in favore della fallita che prevedeva nelle condizioni, a fronte della Controparte_1
cessione di tutte le controversie promosse e/o subite dalla Curatela - tra le quali vi erano anche quella già avviate dalla stessa Curatela nei confronti degli opponenti- il pagamento integrale dei crediti ammessi al passivo fallimentare in privilegio, oltre al pagamento delle spese di procedura nonché al pagamento nella misura del 20% dei crediti ammessi in rango chirografario.
Il Tribunale di HI con provvedimento del 26.05.2009 omologava il concordato così come richiesto dalla e con successivo provvedimento del 12.08.2009, registrato in Parte_8
HI il 31 successivo al N. 1639, il Giudice Delegato del Organizzazione_1
trasferiva i beni immobili in favore della nuova società costituita tra i quali Parte_8
anche quelli oggetto della compravendita immobiliare intervenuta con gli odierni opponenti.
Risulta evidente poiché dimostrato documentalmente, che alla decisione di chiudere il con la predetta proposta di concordato, era sotteso l'accordo transattivo tra la società Parte_11
opposta e gli opponenti perfezionatosi come segue: i coniugi e Parte_1 [...]
con scrittura privata del 21.04.1997, versavano la somma ulteriore di 30 Parte_10
milioni di vecchie lire al fine di assicurare la liberazione del proprio immobile dall'esecuzione promossa dalla AN (Cfr. doc. opponenti, transazione del 18.04.1997); i coniugi Pt_2
e , con scrittura privata sottoscritta in HI il 13.01.2008 dove
[...] Parte_13
si richiamava il precedente impegno del 21.04.1997 (Cfr. doc. n 3 e doc. 4 fascicolo di parte attrice) impegnandosi al pagamento delle spese legali spettanti alla Curatela fallimentare nei giudizi di revocatoria promossi nei loro confronti, nonché al pagamento delle somme dovute pro-quota per la stipula della polizza fideiussoria” necessaria per la procedura di concordato fallimentare versando al sig. la somma di € 1.500,00 da esso accettata e di Controparte_2
cui vi è quietanza in atti;
i coniugi e , con scrittura privata Parte_3 Parte_4
sottoscritta in HI il 18.04.1997 accettava di pagare € 77.468,53 a fronte dell'estinzione per questa via dell'esecuzione immobiliare gravante sull'immobile (Cfr. doc. n. 3); Iezzi Giovanni,
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N. R.G. 74/2018 - 75/2018 - 92/2018 - 98/2018 - 106/2018 - 109/2018 - 276/2019 - 622/2019 - 623/2019 - 625/2019 - 624/2019 (cause riunite)
a fronte del bene immobile acquistato di consistenza inferiore ossia del solo garage, non ha aderito alla proposta di pagamento né in via diretta verso i né con la CP_2 Parte_8
pertanto non ha versato alcuna somma aggiuntiva oltre il prezzo di acquisto del garage;
Pt_6
con scrittura privata sottoscritta in HI il 18.04.1997 (Cfr. doc. n. 3) versava,
[...]
l'ulteriore importo di € 15.493,70 per assicurare la liberazione del proprio immobile dall'esecuzione promossa dalla AN;
anche con scrittura privata sottoscritta in Parte_7
HI il 10.05.1997 (Cfr. doc. 4) versava, l'ulteriore importo di 25 milioni di vecchie lire onde assicurarsi la liberazione del proprio immobile dall'esecuzione promossa dalla AN.
Pertanto, è dimostrato e non contestato da parte convenuta che gli opponenti oltre al prezzo già pagato di cui agli atti di compravendita versarono i suddetti ulteriori importi a definizione delle procedure esecutive immobiliari intraprese nei loro confronti, fatta eccezione per il IG. che ha versato solo il prezzo di acquisto iniziale avendo egli acquistato solo un Parte_5
garage.
Anzi lo stesso che prima di essere escusso alla udienza Controparte_2 dell'08.02.2019 precisava di essere a conoscenza dei fatti per cui è causa poiché all'epoca era amministratore della società fallita e di poi divenuto socio di minoranza anche della e lo Pt_21
era ancora alla data di udienza, confermava tali pagamenti dapprima dichiarando essere vere le circostanze articolate nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte attrice di cui ai non. 1) relativamente al possesso in capo agli attori degli immobili compravenduti sin dal 1992 e proseguito anche dopo la revoca dell'atto di compravendita intervenuto dopo il fallimento
(rispondeva “Si è vero” per tutte le posizioni attoree), 2) relativamente alla manutenzione degli immobili (rispondeva che aveva consegnato agli acquirenti le chiavi ma non sapeva se lo avessero manutenuto) mentre sulla n. 3) relativamente al trasferimento solo cartolare, da parte del Curatore dei beni immobili, a seguito della revoca senza ulteriori atti né giudiziali né stragiudiziali e precisava “preciso che non sono amministratore della ma socio di Pt_21 minoranza nella misura del l'1%. Preciso che l'accordo per estinguere il fondiario doveva vedere interessati tutti gli acquirenti, in quanto il mutuo non era frazionato. Preciso altresì che quell'accordo non ebbe seguito perché all'epoca non c'erano le condizioni e le garanzie per fare il concordato, oltre a un'ulteriore esposizione fiscale che non era inserita nel fallimento”.
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Tuttavia gli opponenti, a fronte del loro puntuale adempimento dell'obbligo di pagamento recepito nelle scritture private, non riottenevano gli immobili compravenduti come da relativo impegno assunto con i predetti accordi, tanto che i coniugi intraprendevano Parte_17
azione giudiziaria, incardinata con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 14.04.2014, per la declaratoria del trasferimento di proprietà dei beni compravenduti previo riconoscimento dell'accordo intervenuto con la accolta dal Tribunale di HI con sentenza n. Parte_8
542/2016 resa il 12.07.2016 con la quale veniva trasferito in favore degli stessi coniugi ricorrenti l'appartamento con annesso garage identificato al NCEU Foglio 29 di HI, part.lle 701 sub
18 ( già 1148 sub 18) e 701 sub 11 ( già 1148 sub 11), sentenza poi appellata dalla opposta e definitivamente passata in giudicato per difetto di riassunzione a seguito del decesso della appellata IG.ra . Parte_13
A seguito della decisione di primo grado in parola, la società opposta Parte_8 notificava l'atto di precetto del 28.12.2017, unitamente alla sentenza resa per la revocatoria fallimentare e al decreto di trasferimento del G.D. del Tribunale di HI del 12.08.2009, a tutte le parti in causa, intimando il rilascio dei beni immobili acquistati nel 1992 e il pagamento delle spese di lite relative alle predette sentenze per cui seguivano i primi sei atti di citazione in opposizione, notificati tutti in data 15.01.2018, che hanno dato impulso al presente giudizio.
La società opposta pur essendosi costituita nei procedimenti di Parte_8
opposizione a precetto contestando le domande proposte dagli opponenti, ha, nel contempo, intrapreso le procedure esecutive di rilascio degli stessi immobili con gli atti di intimazione al rilascio notificati in data 28.03.2018 a tutte le parti opponenti tranne che alla IG.ra la Parte_1
quale, a causa del pignoramento immobiliare subito per debiti condominiali della Parte_8
rimasti impagati, per mantenere la disponibilità dell'alloggio fu costretta a partecipare
[...] all'asta e ad aggiudicarsi l'immobile de quo (senza il garage) che gli venne definitivamente attribuito in forza del decreto di trasferimento del Tribunale di HI del 13.09.2016 Rep. n.
333, trascritto all' di HI il 17.10.2016 al n. 17572 RG e R.P. n. 13087 Organizzazione_2
(Cfr. doc.5 fascicolo opponente).
Gli opponenti interessati all'esecuzione, come richiamato in punto di fatto, hanno anche proposto opposizione al preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. invocandone la sospensione
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N. R.G. 74/2018 - 75/2018 - 92/2018 - 98/2018 - 106/2018 - 109/2018 - 276/2019 - 622/2019 - 623/2019 - 625/2019 - 624/2019 (cause riunite)
inaudita altera parte ed hanno ottenuto i seguenti provvedimenti cautelari di accoglimento dal
Tribunale di HI che vengono in sintesi riportati di seguito poiché chiarificatori delle varie posizioni: quanto a i coniugi ( N. 257/2018 RG EM) decreto di sospensione Parte_17
20.05.2018 dell'allora Presidente estensore dott. Geremia Spiniello “letta in particolare, la sentenza pronunciata il 12 luglio da questo Ufficio;
letti gli accordi intercorsi tra le parti;
letto
l'art. 624 .p.c. SOSPENDE la procedura...”), seguito da ordinanza di conferma del 28.12.2018 del G.E. dott. Marcello Cozzolino (“ il Giudice... ritenuto che ricorrono gravi motivi a sostegno dell'invocata sospensione dell'esecuzione, avendo questo Tribunale, con sento. n. 542/2016 trasferito agli opponenti sig.ri e la proprietà degli Parte_2 Parte_22
immobili di cui la ha chiesto il rilascio;
ritenuto che
, pur essendo il trasferimento Parte_8 subordinato al passaggio in giudicato della sentenza, ed al pagamento della somma di €
9.018,05 da parte degli opponenti, non sia opportuno disporre il rilascio di un immobile di cui è verosimile che gli opponenti diventino proprietari (al verificarsi delle condizioni indicate in sentenza), ritenuto di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio, non essendosi ancora perfezionato il trasferimento in capo agli opponenti,
p.q.m.
SOSPENDE l'esecuzione ....”); quanto a + 1 ( N. 332/2018 RG EM decreto di Parte_3
sospensione datato 11.06.2018 del Pres.te estensore dott. Geremia Spiniello (“ letta la domanda;
esaminati gli atti;
viste le intese intercorse tra le parti, letto l'art. 624 C.p.c. SOSPENDE la procedura...”), seguito da ordinanza di conferma del 28.02.2019 del G.E. dott. Marcello
Cozzolino (“ il Giudice... presa visione della sent. n. 910/'04 emessa da questo tribunale in data
9-9-'04, di cui è stata disposta l'acquisizione con ordinanza del 28-11-'18; premesso che i sigg.ri e si sono opposti al rilascio dell'immobile sito in Parte_3 Parte_4
HI alla via dei Peligni e distinto in catasto al fgl. 29 p.lla n. 1148 sub 15 e sub 6 deducendo
l'avvenuto acquisto da parte loro per usucapione dell'immobile stesso;
rilevato che parte opposta non ha allegato atti interruttivi dell'usucapione sotto l'aspetto materiale, ai sensi dell'art. 1167 C.c.; ritenuto che né le note di diffida della società opposta, né la domanda introduttiva del giudizio di revocatoria fallimentare, concluso con la sentenza sopra detta, abbiano efficacia interruttiva del possesso utile ai fini dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1165
C.c.; rilevato infatti che “In tema di usucapione, il rinvio dell'art. 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione in generale e, in particolare, a quelle dettate in tema di sospensione ed
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interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell'usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome diretti ad ottenere, “ope iudicis”, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente, con la conseguenza che, mentre può legittimamente ritenersi (come nel caso di specie) atto interruttivo del termine della prescrizione acquisitiva la notifica dell'atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili dei quali si vanti un diritto dominicale (nella specie, perché assegnati in proprietà esclusiva con sentenza passata in giudicato per effetto di divisione in lotti di un compendio ereditario), atti interruttivi non risultano, per converso, né la diffida nè la messa in mora, potendosi esercitare il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale. “ ( Cass. sez. II civ. sent. n. 9845 del 19-6-2003); ritenuto, in particolare, che la domanda di revocatoria fallimentare, da cui è scaturita la sentenza sopra indicata, non possa intendersi diretta ad interrompere il possesso da parte degli opponenti dell'immobile oggetto dell'esecuzione, dato che “l'azione revocatoria fallimentare non produce un effetto restitutorio in favore dell'imprenditore assoggettato alla procedura concorsuale (nella specie, ad amministrazione straordinaria) né tanto meno, un effetto traslativo in favore della massa dei creditori, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa dei creditori...” ( Cass. sez. I civ. sent. n. 17590 del 31-8-2005); ritenuto quindi che ricorrono, salve ed impregiudicate le successive determinazioni da assumere nel prosieguo del presente giudizio di opposizione, gravi motivi per disporre l'invocata sospensione dell'esecuzione, ritenuto, infine, di dovere compensare le spese della presente fase cautelare del giudizio di opposizione, non essendo ancora intervenuto alcun accertamento giudiziale dell'avvenuto acquisto per usucapione da parte degli opponenti,
p.q.m.
SOSPENDE l'esecuzione...”; medesimi provvedimenti sono stati resi per a ( N. 333/2018 RG EM) decreto di Parte_5
sospensione 11.06.2018 del Presidente estensore dott. G. Spiniello (“ letta la domanda;
esaminati gli atti;
letti gli accordi intercorsi tra le parti, letto l'art. 624 C.p.c. SOSPENDE la procedura...”), seguito da ordinanza di conferma del 28.02.2019 del G.E. dott. Marcello
Cozzolino; per (N.348/2018 RG EM) decreto di sospensione 16.06.2018, Parte_6
Presidente estensore dott. Geremia Spiniello (“ letta la domanda;
esaminati gli atti;
letti gli
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accordi intercorsi tra le parti, letto l'art. 624 C.p.c. SOSPENDE la procedura...”), seguito da ordinanza di conferma del 28.02.2019 a firma del G.E. dott. Marcello Cozzolino;
per Parte_7
(N.316/2018RG EM) decreto di sospensione 26.06.2018 a firma del Presidente estensore
[...]
dott. Geremia Spiniello (“ letta la domanda;
letti gli atti;
letta, in particolare, la sentenza pronunciata il 12 luglio 2016 da questo Ufficio;
letti gli accordi intercorsi tra le parti, letto
l'art. 624 C.p.c. SOSPENDE la procedura...”), seguito da ordinanza di conferma del 28.02.2019 del G.E. dott. Marcello Cozzolino.
13- A seguire i cinque opponenti interessati, introducevano i relativi giudizi di merito dell'opposizione all'esecuzione, nei termini ad essi concessi in sede di conferma della fase cautelare, che venivano così rubricate: coniugi n. 276/2019, n. Parte_17 Parte_7
RG 622/2019, coniugi e n. RG 623/2019, n. Parte_3 Parte_4 Parte_6
RG 624/'19; n. RG 625/2019 che vennero, anche questi, tutti riunti come Parte_5
sopra spiegato al primo procedimento n. 74/2018.
§§§§§§§§§
Tutti i fatti che precedono così come dedotti dagli odierni opponenti nei rispettivi atti introduttivi e in corso di causa, fatta esclusione per e Parte_13 Parte_10
che nel corso del processo sono deceduti, sono confortati da copiosa prova documentale.
[...]
Usucapione
Le domande spiegate dagli odierni opponenti sono fondate, quindi meritevoli di accoglimento per le seguenti ragioni.
Infondatezza questioni preliminari
Parte convenuta opposta in via preliminare ha sollevato in tutti procedimenti che fanno parte del presente giudizio, eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo agli opponenti in riferimento al preteso acquisto originario degli immobili uti dominus ed intervenuta prescrizione.
Argomentava tale eccezione, quanto alla posizione RG 74/2018, richiamando i documenti nn. 3, 4 e 5, depositati unitamente alla comparsa di costituzione, rappresentati da tre diffide
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inoltrate a con quali chiedeva il pagamento delle spese liquidate nella Parte_1
sentenza.
Inoltre, nelle ulteriori posizioni l'opposta richiamava sempre le predette diffide e deduceva che le azioni spiegate dagli opponenti di opposizione a precetto non avrebbero consentito le richieste di acquisto della proprietà per usucapione dovendo limitarsi alla sola contestazione del diritto del creditore a procedere all'esecuzione.
Tali eccezioni, allo stato non dovrebbero essere neppure esaminate poiché sono rimaste assorbite completamente dagli sviluppi processuali, ma quand'anche si volessero per completezza di motivazione esaminare è necessario ricordare che nella fase in cui sono state proposte le opposizioni, si contestava la titolarità del bene rivendicato sin dall'opposizione a precetto in capo agli opponenti invocandone l'acquisto della proprietà a titolo originario e che, mantenendo la stessa linea difensiva, hanno proseguito nelle varie fasi processuali sempre invocando la domanda di usucapione, senza considerare che l'opposta dimentica che anche l'opposizione all'esecuzione è stata validamente esperita dagli opponenti.
Pertanto, rigettate le eccezioni preliminari poiché inammissibili ed infondate che restano ormai di fatto pienamente assorbite e superate, si passa al vaglio del merito della vicenda.
°°°°°°°°°°
Gli odierni opponenti di fatto acquistarono gli immobili di cui ai già precisati atti pubblici ormai dal 1992.
Non a caso la scrivente ha riportato fedelmente gli stralci dei decreti dell'allora Presidente
Geremia Spiniello e delle ordinanze rese dal dott. Marcello Cozzolino, tutte in atti, a conferma dell'accoglimento dell'invocata sospensione.
Infatti, nella motivazione delle ordinanze il Giudice dott. Marcello Cozzolino, che aveva evidentemente già ben esaminato la vicenda, osservava in merito all'opposizione al rilascio degli immobili per intervenuto acquisto degli stessi a titolo di usucapione, che la società opposta non aveva allegato atti interruttivi dell'invocata usucapione sotto l'aspetto materiale, ai sensi dell'art. 1167 c.c. poiché né le diffide della società opposta né la domanda introduttiva del giudizio di
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revocatoria fallimentare conclusosi con la sentenza del 2004, hanno efficacia interruttiva del possesso utile ai fini dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1165 c.c..
Proprio su tali rilievi, veniva sospesa l'esecuzione.
A questo punto ogni ulteriore attività giudiziaria da parte della , a parere della Parte_8
scrivente, avrebbe dovuto saggiamente interrompersi poiché, come acclarato nelle ordinanze del dott. Cozzolino il cui contenuto è pienamente condivisibile, il decorso del tempo, dal 1992 - data in cui gli opponenti avevano acquistato con i detti atti pubblici gli immobili, ognuno per quanto di propria spettanza- sino alla data di notifica degli atti di precetto opposti (dicembre 2017), era effettivamente ed utilmente trascorso ai fini dell'invocata usucapione ed ogni altra questione ne resta completamente assorbita.
Nel caso di specie, infatti, la società opposta non ha fornito prova concreta atta a giustificare l'utile interruzione del decorso del termine prescrizionale al fine di impedire agli opponenti di acquisire la titolarità, a titolo di usucapione, dei beni immobili de quibus, fatta eccezione per le diffide (del 17.11.2009, del 10.08.2014 e del 03.08.2016 Cfr. docc.ti nn. 3,4 e 5 del fascicolo di parte opposta) che si vorrebbe far assurgere a prova avente efficacia interruttiva.
Gli atti utili ad interrompere il decorso del tempo utile ai fini dell'usucapione sono, come noto, quelli che privano il possessore del potere di fatto sulla cosa materialmente o giudizialmente.
E, in tali casi, per Giurisprudenza consolidata e ormai costante, ai fini dell'effetto interruttivo della prescrizione, è necessario un atto che manifesta un chiaro contrasto con la volontà del possessore, e pur essendo la messa in mora o diffida un atto che manifesta tale volontà, non è tuttavia sufficiente ad interrompere il termine utile per l'usucapione, atteso che nonostante la consapevolezza che il diritto di proprietà possa appartenere a qualcun altro, la semplice raccomandata con una diffida non basta per impedire l'usucapione in quanto può esercitarsi il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del diritto reale.
Pertanto, può ritenersi atto interruttivo del termine della prescrizione acquisitiva, solo la notifica di un atto giudiziario da parte del titolare del bene, al possessore usucapiente con il quale
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venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili dei quali si vanti un diritto di proprietà.
Atti diversi da quelli specificati dalla legge (come la messa in mora), come invece vorrebbe parte opposta, non possono avere efficacia interruttiva anche se, lo si ribadisce, con tali atti diversi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto.
Mediante il rinvio all'art. 2943 c.c. contenuto nell'art. 1165 c.c., la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi del decorso del termine perché si maturi l'usucapione in favore del possessore: rappresenta quindi principio consolidato quello per cui non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti (Cass., Sez. II, 18 ottobre 2016 n. 21015, in Guida al dir.,
2016; Cass., Sez. II, 27 agosto 2012 n. 14659).
Ne discende che atti di diffida e messa in mora interrompono la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non il termine per usucapire essendo richiesto a tal fine che il titolare del diritto notifichi al possessore l'atto giudiziale diretto alla riaffermazione del suo diritto sul bene.
Nulla di tutto ciò è stato fatto da parte opposta.
Peraltro, lo stesso teste sul capitolo n. 4) della seconda memoria ex art. Controparte_2
183 comma VI c.p.c. di parte opponente relativa che recita “Vero che la al fine Parte_8 ottenere per via giudiziale la liberazione dell'immobile in favore dell'assuntore ( Parte_8
senza porre in essere nessuna altra attività, né giudiziale né stragiudiziale per favorire la riacquisizione del bene alla massa libero da persone e cose” rispondeva “Sono state inviate lettere di preavviso di rilascio, così come ha fatto la Curatela. L'unico atto di precetto è quello del 28.12.2017”!
Di conseguenza, pur volendo dar credito alle dichiarazioni di parte opposta, lo stesso facente parte della compagine sociale prima della e Controparte_2 Controparte_1
poi della dal 1992 (data degli atti pubblici di compravendita) al 28.12.2017 (data Org_3
degli atti di precetto) sono decorsi ben 25 anni come ha sempre sostenuto la difesa degli opponenti nel presente procedimento e in quelli ad esso riuniti.
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Dunque, il protrarsi del possesso per il previsto periodo ventennale quale condizione per l'accoglimento della domanda risulta univocamente accertato all'esito della compiuta lunga istruttoria.
Infatti, anche la prova orale ammessa ha pienamente confermato la sussistenza del possesso utile per usucapire gli immobili per cui è causa avendo tutti i possessori degli immobili compravenduti con gli atti pubblici, goduto gli stessi in via esclusiva e continuativamente per oltre un ventennio ed avendo inequivocabilmente manifestato la loro volontà di possedere uti dominus.
I testi addotti da parte opponente a conferma delle circostanze relative al possesso da parte degli opponenti sin dal 1992 hanno confermato pienamente le circostanze rispondendo “Si è vero”.
E, comunque, pur volendo attribuire una limitata attendibilità ai testi che sono stati addotti dagli opponenti essendo anche i possessori dell'immobile che possono assurgere a meri indizi, si riportano anche le dichiarazioni del Curatore del fallimento della Parte_8 Parte_23
, che escusso alla udienza del 4.12.2019, sul capitolo 1) ha dichiarato di non avere avuto
[...]
mai le chiavi degli alloggi, che pertanto presumibilmente venivano manutenuti direttamente dagli occupanti.
Pertanto, le univoche dichiarazioni dei testi escussi hanno fornito piena prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
Risulta evidente che, anche tali risultanze probatorie, incidono in modo determinante sull'accoglimento della domanda considerato che l'usucapione può affermarsi compiuta solo in presenza di una prova certa sul termine iniziale di decorrenza del possesso sicché, in difetto, non può esservi alcun riconoscimento in capo a chi la invoca.
A fronte di tali risultanze probatorie, nessuna prova idonea è stata fornita da parte opposta atta a confutare, nei termini rigorosi richiesti, la fondatezza della domanda de qua “rectius del corpus e dell'animus possidendi”.
Va rigettata di conseguenza la richiesta di rilascio degli immobili compravenduti agli odierni opponenti.
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Parimenti vanno rigettate le domande volte al pagamento delle ulteriori somme richieste agli opponenti per le spese di lite delle sentenze relative alle azioni revocatorie fallimentari, rese nel
2004, atteso che il diritto è abbondantemente prescritto in primis perché la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila aveva già compensato le spese di lite e inoltre perché nessuna azione atta ad interrompere la prescrizione è stata utilmente esperita sino all'anno 2018 come emerge dall'espletata istruttoria.
Motivo quest'ultimo assorbente di tutte le ulteriori argomentazioni svolte a sostegno di dette pretese.
Conclusioni
Pertanto, le richieste di parte opposta di cui agli atti di precetto impugnati Parte_8
vanno in toto rigettate.
Di contra, avendo gli opponenti pienamente dimostrato di avere esercitato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, non solo con il corpus, ma anche con l'animus possidendi sugli immobili compravenduti nel 1992 per il tempo necessario ad usucapirla, rende accoglibili le domande così come proposte in via principale con la sola precisazione che in merito alla posizione di , anche nella qualità di erede del defunto coniuge Parte_1 [...]
, poiché i figli non sono intervenuti nel presente giudizio nonostante hanno Persona_3 ricevuto la notifica dell'atto di riassunzione, la domanda proposta è da intendersi limitata al solo garage poiché essa aveva già riacquistato l'appartamento a seguito di trasferimento in suo favore reso con decreto di trasferimento del GE del Tribunale di HI reso in data 13-9-2016, in atti.
Per quanto riguarda la posizione per effetto del passaggio in giudicato Parte_17 della sentenza del Tribunale di HI n. 542/'16 quale conseguenza della mancata riassunzione del giudizio d'appello a seguito della sopravvenuta scomparsa dell'originaria opponente, sig.ra si profila una causa di sopravvenuta cessazione della materia del contendere la Pt_13 Pt_13
quale, nondimeno, non impedisce ai fini della c.d. soccombenza virtuale, di valutare positivamente la fondatezza della spiegata opposizione per tutte le ragioni sin qui richiamate e di accertare e dichiarare l'inefficacia tanto dell'originario atto di precetto per rilascio di immobili quanto della successiva fase esecutiva.
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Pertanto, va dichiarato l'intervenuto acquisto della proprietà a titolo originario dei beni immobili costituenti oggetto degli originari atti sopra precisati e, per le modifiche intervenute in ordine alle parti processuali a causa della morte di come precisato sopra, da parte dei Pt_10
IGg.ri:
- , del bene immobile: garage sito in HI alla via dei Peligni, 106/a Parte_1
identificato al NCEU Foglio 29 di HI part.lla 1148 sub 8 (attuale 701 sub 8) ;
- e , dell'appartamento con annesso garage entrambi siti Pt_6 Parte_3 Parte_4
in HI alla via dei Peligni, 106/a al NCEU fgl. 29 di HI part.lle 1148 sub 15 e 1148 sub
6 ( attuali 701 sub 15 e 701 sub 6);
- del bene immobile: un garage sito in HI alla via dei Peligni, 106/a al Parte_5
NCEU fgl. 29 di HI part.lla 1148 sub 10 ( attuale 701 sub 10);
- , dei beni immobili: un appartamento con annesso garage entrambi siti in Parte_6
HI alla via dei Peligni, 106/a al NCEU fgl. 29 di HI part.lle 1148 sub 17 e 1148 sub 4 ( attuali part.lle 701 sub 17 e 701 sub 4);
- , dei beni immobili: un appartamento con annesso garage entrambi siti in Parte_7
HI alla via dei Peligni, 106/a al NCEU fgl. 29 di HI part.lle 1148 sub 14 e 1148 sub 12
(attuali part.lle 701 sub 14 e 701 sub 12).
Spese processuali
In ordine alle spese del presente giudizio, riprendendo il principio espresso inizialmente relativo al fatto che la trattazione congiunta delle pretese lascia immutata l'autonomia dei giudizi, si osserva che tale principio opera soprattutto sulla soccombenza e siccome nel caso di specie le posizioni sostanziali sono sei, comprensiva di quella di a sua volta Parte_17
attratta al regime della c.d. soccombenza virtuale a valere solo per il regime delle spese di lite, poiché gli atti avevano unicità nelle difese.
Alla soccombenza segue la condanna della opposta alle spese e competenze Parte_8
legali delle sei posizioni procedendo ad una liquidazione autonoma, ex D.M. 55/2014 (valore dichiarato nella domanda, indeterminabile: fase studio € 1.701,00; fase introduttiva € 1.204,00;
30
N. R.G. 74/2018 - 75/2018 - 92/2018 - 98/2018 - 106/2018 - 109/2018 - 276/2019 - 622/2019 - 623/2019 - 625/2019 - 624/2019 (cause riunite)
fase istruttoria € 1.806,00 e fase decisionale € 2.905,00), pertanto parte convenuta opposta va condannata alle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto, nella quantificazione delle stesse (valori medi), della complessità e ripetitività delle questioni trattate.
Condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Si osserva, infine, che parte opposta che ha tenacemente coltivato n. 11 Parte_8
cause tutte qui riunite, ha poi di fatto volontariamente abbandonato la difesa, infatti non né precisato le proprie conclusioni all'udienza fissata a tal fine, né ha depositato le memorie ex art. 190 c.p.c..
Pertanto, l'odierna opposta va condannata come da richiesta degli opponenti Parte_8
anche della sanzione ex art. 96, co. 3 c.p.c., attesa la condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, che liquida in € 6.000,00 oltre interessi dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza sino al dì dell'effettivo soddisfo.
P.Q.M.
Il Tribunale di HI, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in narrativa, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda dell'attore così provvede:
Accoglie tutte le opposizioni spiegate dagli opponenti;
Dichiara che è stata acquistata per usucapione, dagli opponenti, la piena ed esclusiva proprietà dei seguenti beni immobili, descritti nella narrativa dell'atto di citazione, siti nel territorio del Comune di HI e, segnatamente: 1) quanto a il garage posto Parte_1 nell'edificio condominiale sito in HI alla via Peligni, 106/a identificato al NCEU Foglio 29 di HI part.lla 1148 sub 8 (attuale 701 sub 8); 2) quanto a e Parte_3 Parte_4
, l'appartamento con annesso garage entrambi posto nell'edificio condominiale sito in
[...]
HI alla via Peligni, 106/a al NCEU fgl. 29 di HI part.lle 1148 sub 15 e 1148 sub 6 ( attuali part.lle 701 sub 15 e 701 sub 6); 3) quanto a il garage posto nell'edificio Parte_5
condominiale sito in HI alla via Peligni, 106/a al NCEU fgl. 29 di HI part.lla 1148 sub
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N. R.G. 74/2018 - 75/2018 - 92/2018 - 98/2018 - 106/2018 - 109/2018 - 276/2019 - 622/2019 - 623/2019 - 625/2019 - 624/2019 (cause riunite)
10( attuale part.lla 701 sub 10); 4) quanto a l'appartamento con annesso garage Parte_6 entrambi posti nell'edificio condominiale sito in HI alla via Peligni, 106/a al NCEU fgl. 29 di HI part.lle 1148 sub 17 e 1148 sub 4 ( attuali part.lle 701 sub 17 e 701 sub 4) ; 5) quanto a
, l' appartamento con annesso garage entrambi posti nell'edificio condominiale Parte_7
sito in HI alla via Peligni, 106/a al NCEU fgl. 29 di HI part.lle 1148 sub 14 e 1148 sub
12) ( attuali part.lle 701 sub 14 e 701 sub 12), come da parte motiva;
6) quanto ad Pt_2
dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
[...]
Condanna parte convenuta opposta alla refusione delle spese processuali Parte_8
sostenute dagli odierni opponenti costituiti nei giudizi di opposizione riunti, quantificate come segue:- condanna la della predetta procedura al rimborso delle spese di lite
Parte_8 dell'opponente per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale che Parte_1 liquida in € 7.716 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, ed accessori di legge;
- condanna la della predetta procedura al rimborso delle spese di lite
Parte_8 dell'opponente per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale che Parte_2 liquida in € 7.716 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, ed accessori di legge;
condanna la della predetta procedura al rimborso delle spese di lite
Parte_8 dell'opponente e per le fasi di studio, introduttiva, Parte_3 Parte_4 istruttoria e decisionale che liquida in € 7.716 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, ed accessori di legge;
condanna la della predetta procedura al
Parte_8 rimborso delle spese di lite dell'opponente per le fasi di studio, introduttiva, Parte_5 istruttoria e decisionale che liquida in € 7.716 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, ed accessori di legge;
- condanna la della predetta procedura al
Parte_8
rimborso delle spese di lite dell'opponente per le fasi di studio, introduttiva, Parte_6 istruttoria e decisionale che liquida in € 7.716 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, ed accessori di legge;
condanna la della predetta procedura al Parte_8 rimborso delle spese di lite dell'opponente per le fasi di studio, introduttiva, Parte_7 istruttoria e decisionale che liquida in € 7.716 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, ed accessori di legge;
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N. R.G. 74/2018 - 75/2018 - 92/2018 - 98/2018 - 106/2018 - 109/2018 - 276/2019 - 622/2019 - 623/2019 - 625/2019 - 624/2019 (cause riunite)
Condanna altresì l'opposta al pagamento in favore degli opponenti Parte_8 Parte_1
, , e , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
ex art. 96, comma III, c.p.c., che liquida in € 6.000,00 , oltre interessi dal giorno Parte_7 successivo alla pubblicazione della presente sentenza sino al dì dell'effettivo soddisfo per le ragioni di cui alla parte motiva.
Rigetta tutte le altre domande poiché infondate.
Ordina la trascrizione della presente sentenza.
Si comunichi
HI, lì 03.02.2024
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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