CA
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 3755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3755 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria di Impresa, n. 7630/2023, pubblicata il 21 luglio 2023, iscritto al n. 3788/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, passato in decisione all'esito dell'udienza collegiale di discussione del 24 giugno 2025 e pendente
TRA
(codice fiscale , nato a [...] il [...] e re- Parte_1 C.F._1
sidente in Sant'Arpino (CE), alla Via Montale n. 20, costituitosi in proprio e quale amministratore della (codice fiscale , con sede in Napoli, alla Via Ema- Controparte_1 P.IVA_1
nuele Gianturco n. 53/A, e rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Massimo Malasomma (co- dice fiscale - appellanti - C.F._2
E
(codice fiscale nato a [...] il [...] e rap- Controparte_2 C.F._3
presentato e difeso dall'avv. Gennaro Lallo (codice fiscale C.F._4
- appellato e appellante incidentale -
NONCHÉ
l'arch. (codice fiscale , nata a [...] il [...] Controparte_3 C.F._5
ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe
Ciaccia (codice fiscale e Corrado Di Resta (codice fiscale C.F._6
) - appellata - C.F._7
E
Pag. 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
la (codice fiscale , con sede in Milano, alla Via Controparte_4 P.IVA_2
Marco Ulpio Traiano n. 18, costituitasi per mezzo di (codice fiscale Controparte_5
, nato a [...], il [...], suo procuratore in forza della C.F._8
procura conferitagli con scrittura privata autenticata dal dr. , Notaio in Torino, il Persona_1
3 febbraio 2022, rep. n. 92095, e rettificata con scrittura privata autenticata dalla dr.ssa Fran- cesca Cilluffo, Notaio in Torino, il 31 maggio 2023, rep. n. 3291, racc. n. 2453, e rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Silvio Gandino (codice fiscale C.F._9
- appellata -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Con la sentenza avverso la quale è rivolto l'appello in esame, la Sezione Specializ- zata in materia d'Impresa del Tribunale di Napoli;
1) ha rigettato la domanda avanzata da , in proprio e quale (co)ammini- Parte_1
stratore della , per ottenere, invocando l'art. 2476 c.c., la revoca di Controparte_1 [...]
dalla carica di (co)amministratore di detta società e la condanna dello stesso a Parte_2
pagare a lui e alla società la somma di 200.000,00 € o la diversa somma eventualmente accer- tata in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni che l'attore sosteneva a lui stesso e alla società da lui (co)amministrata cagionati dall' per averlo indotto, nei primi mesi del _2
2018, a costituire, insieme alla di cui l' era l'amministratore unico, Controparte_6 _2
la predetta società e ad effettuare cospicue anticipazioni di denaro per coprire i costi necessari per avviare e svolgere l'attività «ricettivo/alberghiera» che costituiva l'oggetto sociale ma che, dopo aver avuto inizio nel marzo del 2019, era subito di fatto cessata poiché l'unità immobiliare mediante la quale doveva essere esercitata, ubicata al quarto piano dell'edificio sito in Napoli, alla Via Sant'Aspreno n. 13, era stata il 1° aprile 2019 sottoposta dalla Polizia Municipale di Na- poli ad un sequestro preventivo penale, poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli l'8 aprile 2019, a causa della difformità dei lavori edili ivi realizzati rispetto a quelli indicati nella cd. SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) che lo stesso aveva presentato al Comune di Napoli nel maggio del 2018, ed aver, il 1° marzo 2019, _2
costituito un'altra società, denominata mediante la quale, insieme alla Controparte_7
aveva intrapreso, in una zona limitrofa a quella dell'ubicazione del suddetto Controparte_6
Pag. 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
immobile, un'attività pressoché identica a quella della Controparte_8
2) ha rigettato la domanda formulata dall' contro l'arch. e, di _2 Controparte_3
conseguenza, quella formulata da quest'ultima contro la Controparte_9
3) ha condannato il a rifondere all' le spese di causa, che ha poi di- Pt_1 _2
stratto in favore del difensore del secondo, e l' a rifondere le spese di causa all'arch. _2
e alla CP_3 Controparte_4
Queste che seguono le essenziali ragioni della decisione:
A) la domanda dell'attore «va qualificata come azione ex art. 2476 c.c. (proposta da Per- fetto EL sia coma amministratore della che in qualità di socio) e come Controparte_1
azione ex art. 2395 c.c.»;
B) «non vi sono elementi sufficienti a far ritenere che sia responsabile Controparte_2
della non conformità dell'immobile, e dei successivi provvedimenti giudiziari, che hanno impe- dito alla società lo svolgimento dell'attività, considerato che è emerso (ed è incontestato tra le parti) che era stato dato un incarico a dei professionisti che si erano occupati degli aspetti tec- nici della vicenda, e non si sono raggiunti risultati certi in ordine alla imputabilità dei fatti all'am- ministratore di cui è chiesta la revoca»;
C) «[q]uanto allo svolgimento di attività in concorrenza, va osservato che Parte_2
ha documentato […] di svolgere l'attività turistico-ricettiva in zone limitrofe a quelle in cui
[...]
aveva sede la fin dal 2014 e la circostanza che successivamente alla co- Controparte_1
stituzione della abbia intrapreso altre attività alberghiere, costituendo altra Controparte_8
società in data 1.3.2019, non risulta documentata»;
D) «[e]sclusa la sussistenza di una condotta violativa dei doveri posti a carico degli am- ministratori, va esclusa sia la responsabilità nei confronti della società e del socio, sia la re- sponsabilità diretta ex art. 2935 c.c.»;
E) «[i]l rigetto della domanda attorea determina il rigetto delle domande formulate nei confronti dei chiamati in garanzia»;
F) «[p]er la regolamentazione delle spese di lite con riferimento in causa va evidenziato che parte attrice ha ritenuto inammissibili le […] chiamate in causa ed ha espressamente di- chiarato di non estendere la domanda principale nei confronti dei terzi» e che «[l]a chiamata in causa di […] va rigettata anche in quanto proposta da un soggetto non Controparte_3
Pag. 3 di 7 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
legittimato, considerato che il titolo posto a fondamento della chiamata in garanzia era costi- tuito dall'incarico conferito dalla e non da e che la ri- Controparte_1 Controparte_2
chiesta formulata da non è una domanda di manleva, ma una domanda au- Controparte_2
tonoma di risarcimento dei danni, quale socio ed amministratore della , Controparte_1
sicché «le spese dei terzi chiamati e sono poste Controparte_3 Controparte_4
a carico del convenuto ». Controparte_2
I.2.1. Con una citazione notificata alle altre parti il 31 agosto 2023, , in Parte_1
proprio e quale (co)amministratore della s'è quindi appellato a questa Controparte_1
Corte sostenendo, coma da lui stesso sintetizzato, che il Giudice di primo grado ha «implicita- mente e/o esplicitamente» disatteso:
1) il «disposto di cui agli artt. 2390 e ss. e di cui all'articolo 2476 c.c., avendo […] disap- plicato i principi generali in materia di colpa contrattuale degli amministratori»;
2) la «distribuzione dell'onere della prova posto dall'art. 2697 c.c. (letto, anche, in com- binato disposto con la previsione di cui all'art. 115 cpc. In materia di non contestazione) avendo
[…] trascurato di considerare che il comportamento dell' presentava profili di assoluta _2
anomalia ed avendo, altresì, ignorato che la particolare gravità della colpa e del danno arrecato alla società avrebbe richiesto, proprio in capo a quest'ultimo, una rigorosa prova di non colpe- volezza»;
3) il «principio di cui all'art. 1226 c.c. in materia di valutazione equitativa del danno»;
4) i «principi sanciti dall'art. 91 cpc. in materia di spese giudiziali e, comunque, dei para- metri previsti dagli artt.
1 -11 DM 55/2014».
Ha dunque conclusivamente chiesto a questa Corte di:
A) «disporre la sospensione e/o la revoca del Sig. dalla qualità/fun- Controparte_2
zioni/carica di amministratore della ; Controparte_1
B) «accertare e dichiarare la grave/gravissima responsabilità del Sig, , Controparte_2
nella prefata qualità, per i fatti lamentati, condannando esso convenuto al pagamento/rim- borso/indennizzo, in favore di essi istanti (Sig. ed , dell'im- Parte_1 Controparte_1
porto ritenuto di giustizia (se del caso da valutarsi equitativamente)»;
C) «condannare, infine, l'appellato Sig. al pagamento delle spese e Controparte_2
competenze del doppio grado di giudizio».
Pag. 4 di 7 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
I.2.2. Costituendosi nel processo di secondo grado il 12 gennaio 2024, l' ha ec- _2
cepito l'improcedibilità dell'avverso appello, ne ha comunque contestato la fondatezza e, in via incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui lo ha condan- nato a [...] le spese processuali alle parti chiamate in causa, sebbene resesi necessarie a causa della domanda infondatamente proposta nei suoi confronti dal . Pt_1
I.2.3. L'arch. , costituendosi a sua volta nel processo di secondo grado il 17 CP_3
gennaio 2024, ha innanzitutto eccepito la nullità dell'atto con cui è stata chiamata a partecipare al processo di primo grado, siccome privo dell'indicazione dell'art. 38 c.p.c. e contenente con- clusioni in palese contraddizione con le argomentazioni che le precedono, e la carenza di legit- timazione dell' a chiamarla in causa e, in subordine, chiesto il rigetto della domanda _2
contro di lei formulata dall' , poiché infondata, e, in ogni caso, il rigetto dell'appello in- _2
cidentale del medesimo , siccome inammissibile e infondato, ed inoltre, per il caso in _2
cui sia riconosciuta una qualche propria responsabilità, anche solo in ordine alle spese proces- suali, la condanna della a garantirla, a manlevarla o comunque a Controparte_4
tenerla indenne da ogni conseguenza per lei pregiudizievole.
I.2.4. Costituendosi innanzi a questa Corte il 18 gennaio 2024, la Controparte_4
ha chiesto la conferma della sentenza appellata in considerazione del difetto di legitti-
[...]
mazione dell' a proporre la domanda da lui proposta contro l'arch. e, in su- _2 CP_3
bordine, il rigetto della domanda di garanzia o di manleva formulata contro di essa formulata dalla medesima arch. o, in via ancor più subordinata, l'accoglimento di tale do- CP_3
manda nei limiti tutti previsti dal contratto di assicurazione dalla stessa con essa stipulato.
I.2.5. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie richieste conclusive.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. È del tutto pacifico tra le parti e comunque documentalmente provato dalle risul- tanze del registro delle imprese concernenti prodotte da che la Italia Resi- Parte_1
dence S.R.L. ha scelto un sistema di amministrazione pluripersonale congiuntiva e che il
[...]
e l' ne sono sin dalla sua costituzione i coamministratori. _2
È pertanto evidente che il non ha mai avuto il potere di agire o anche soltanto Pt_1
Pag. 5 di 7 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
stare da solo in giudizio, oltre che in proprio, anche in rappresentanza della Controparte_1
e dunque di far valere, in forza dell'art. 2476, co. 1, c.c., la responsabilità (contrattuale)
[...]
nei confronti di quest'ultima dell' . _2
Vero è che tale responsabilità poteva essere fatta valere, per conto della Italia Resi- dence S.R.L., dal in quanto socio (in senso verticale) di detta società, in forza della le- Pt_1
gittimazione straordinaria attribuitagli dal terzo comma dell'art. 2476 c.c.
La relativa azione però avrebbe dovuto essere da lui esercitata chiamando in causa, quale litisconsorte necessaria (cfr. Cass. 17493/2018 e 10936/2016), la società, che, per quanto detto, egli non aveva e non ha il potere di rappresentare in giudizio, se non insieme all' , e che pertanto, tenuto conto della posizione di quest'ultimo nella controversia, _2
avrebbe dovuto essere chiamata a partecipare già al processo di primo grado in persona di un curatore speciale.
Non essendo ciò avvenuto, la sentenza appellata deve, in forza di quanto previsto dall'art. 354, co. 1, c.p.c., essere dichiarata nulla, con la conseguente rimessione al primo Giu- dice sia delle cause aventi ad oggetto le domande dal avanzate facendo valere la re- Pt_1
sponsabilità (contrattuale) dell' nei confronti della cioè di _2 Controparte_1
quelle volte ad ottenere la sospensione e/o la revoca dell' dalla carica di amministra- _2
tore di detta società e la sua condanna al risarcimento dei danni a quest'ultima dallo stesso, secondo l'attore, arrecati, sia di tutte le altre, che dalle prime evidentemente dipendono.
II.2. Conseguentemente, il , al quale deve essere in definitiva addebitata la re- Pt_1
sponsabilità di aver dato causa alla suddetta nullità, va condannato a rifondere alle altre parti le spese di entrambi i gradi del processo (cfr. Cass. 32933/2024 e 11865/2021), che, in man- canza delle relative notule, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della pre- sente sentenza, rapportando alla qualità e alla quantità delle attività svolte dai difensori delle altre parti i parametri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, tenendo conto che il valore della controversia va collocato nello scaglione da 52.000,01 a 260.000,00 € ed applicando, sussistendone i presupposti, all'importo del compenso-base, determinato in
8.000,00 €, un aumento del 5% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 d.m. cit., dato che gli atti depositati telematicamente dai difensori del convenuto e delle parti chiamate in causa risultano
Pag. 6 di 7 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, ed ag- giungendo all'importo risultante il relativo 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese gene- rali.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 7630/2023, pubblicata il 21 luglio 2023:
A) dichiara la nullità della sentenza appellata e rimette innanzi al primo Giudice le cause con la stessa decise;
B) condanna il a rifondere alle altre parti le spese di entrambi i gradi del pro- Pt_1
cesso pagando all'avv. Gennaro Lallo, difensore distrattario di quelle da rifondere a _2
, all'arch. e alla il complessivo importo di
[...] Controparte_3 Controparte_4
19.320,00 €, di cui 8.400,00 € per il totale dei compensi e 1.260,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanze e difesa concernenti il processo di primo grado e
8.400,00 € per il totale dei compenso e 1.260,00 € per il rimborso forfettario delle spese gene- rali di rappresentanza e difesa concernenti il processo d'appello, oltre agli eventuali ulteriori accessori, per ciascuno.
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
Pag. 7 di 7
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria di Impresa, n. 7630/2023, pubblicata il 21 luglio 2023, iscritto al n. 3788/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, passato in decisione all'esito dell'udienza collegiale di discussione del 24 giugno 2025 e pendente
TRA
(codice fiscale , nato a [...] il [...] e re- Parte_1 C.F._1
sidente in Sant'Arpino (CE), alla Via Montale n. 20, costituitosi in proprio e quale amministratore della (codice fiscale , con sede in Napoli, alla Via Ema- Controparte_1 P.IVA_1
nuele Gianturco n. 53/A, e rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Massimo Malasomma (co- dice fiscale - appellanti - C.F._2
E
(codice fiscale nato a [...] il [...] e rap- Controparte_2 C.F._3
presentato e difeso dall'avv. Gennaro Lallo (codice fiscale C.F._4
- appellato e appellante incidentale -
NONCHÉ
l'arch. (codice fiscale , nata a [...] il [...] Controparte_3 C.F._5
ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe
Ciaccia (codice fiscale e Corrado Di Resta (codice fiscale C.F._6
) - appellata - C.F._7
E
Pag. 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
la (codice fiscale , con sede in Milano, alla Via Controparte_4 P.IVA_2
Marco Ulpio Traiano n. 18, costituitasi per mezzo di (codice fiscale Controparte_5
, nato a [...], il [...], suo procuratore in forza della C.F._8
procura conferitagli con scrittura privata autenticata dal dr. , Notaio in Torino, il Persona_1
3 febbraio 2022, rep. n. 92095, e rettificata con scrittura privata autenticata dalla dr.ssa Fran- cesca Cilluffo, Notaio in Torino, il 31 maggio 2023, rep. n. 3291, racc. n. 2453, e rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Silvio Gandino (codice fiscale C.F._9
- appellata -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Con la sentenza avverso la quale è rivolto l'appello in esame, la Sezione Specializ- zata in materia d'Impresa del Tribunale di Napoli;
1) ha rigettato la domanda avanzata da , in proprio e quale (co)ammini- Parte_1
stratore della , per ottenere, invocando l'art. 2476 c.c., la revoca di Controparte_1 [...]
dalla carica di (co)amministratore di detta società e la condanna dello stesso a Parte_2
pagare a lui e alla società la somma di 200.000,00 € o la diversa somma eventualmente accer- tata in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni che l'attore sosteneva a lui stesso e alla società da lui (co)amministrata cagionati dall' per averlo indotto, nei primi mesi del _2
2018, a costituire, insieme alla di cui l' era l'amministratore unico, Controparte_6 _2
la predetta società e ad effettuare cospicue anticipazioni di denaro per coprire i costi necessari per avviare e svolgere l'attività «ricettivo/alberghiera» che costituiva l'oggetto sociale ma che, dopo aver avuto inizio nel marzo del 2019, era subito di fatto cessata poiché l'unità immobiliare mediante la quale doveva essere esercitata, ubicata al quarto piano dell'edificio sito in Napoli, alla Via Sant'Aspreno n. 13, era stata il 1° aprile 2019 sottoposta dalla Polizia Municipale di Na- poli ad un sequestro preventivo penale, poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli l'8 aprile 2019, a causa della difformità dei lavori edili ivi realizzati rispetto a quelli indicati nella cd. SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) che lo stesso aveva presentato al Comune di Napoli nel maggio del 2018, ed aver, il 1° marzo 2019, _2
costituito un'altra società, denominata mediante la quale, insieme alla Controparte_7
aveva intrapreso, in una zona limitrofa a quella dell'ubicazione del suddetto Controparte_6
Pag. 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
immobile, un'attività pressoché identica a quella della Controparte_8
2) ha rigettato la domanda formulata dall' contro l'arch. e, di _2 Controparte_3
conseguenza, quella formulata da quest'ultima contro la Controparte_9
3) ha condannato il a rifondere all' le spese di causa, che ha poi di- Pt_1 _2
stratto in favore del difensore del secondo, e l' a rifondere le spese di causa all'arch. _2
e alla CP_3 Controparte_4
Queste che seguono le essenziali ragioni della decisione:
A) la domanda dell'attore «va qualificata come azione ex art. 2476 c.c. (proposta da Per- fetto EL sia coma amministratore della che in qualità di socio) e come Controparte_1
azione ex art. 2395 c.c.»;
B) «non vi sono elementi sufficienti a far ritenere che sia responsabile Controparte_2
della non conformità dell'immobile, e dei successivi provvedimenti giudiziari, che hanno impe- dito alla società lo svolgimento dell'attività, considerato che è emerso (ed è incontestato tra le parti) che era stato dato un incarico a dei professionisti che si erano occupati degli aspetti tec- nici della vicenda, e non si sono raggiunti risultati certi in ordine alla imputabilità dei fatti all'am- ministratore di cui è chiesta la revoca»;
C) «[q]uanto allo svolgimento di attività in concorrenza, va osservato che Parte_2
ha documentato […] di svolgere l'attività turistico-ricettiva in zone limitrofe a quelle in cui
[...]
aveva sede la fin dal 2014 e la circostanza che successivamente alla co- Controparte_1
stituzione della abbia intrapreso altre attività alberghiere, costituendo altra Controparte_8
società in data 1.3.2019, non risulta documentata»;
D) «[e]sclusa la sussistenza di una condotta violativa dei doveri posti a carico degli am- ministratori, va esclusa sia la responsabilità nei confronti della società e del socio, sia la re- sponsabilità diretta ex art. 2935 c.c.»;
E) «[i]l rigetto della domanda attorea determina il rigetto delle domande formulate nei confronti dei chiamati in garanzia»;
F) «[p]er la regolamentazione delle spese di lite con riferimento in causa va evidenziato che parte attrice ha ritenuto inammissibili le […] chiamate in causa ed ha espressamente di- chiarato di non estendere la domanda principale nei confronti dei terzi» e che «[l]a chiamata in causa di […] va rigettata anche in quanto proposta da un soggetto non Controparte_3
Pag. 3 di 7 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
legittimato, considerato che il titolo posto a fondamento della chiamata in garanzia era costi- tuito dall'incarico conferito dalla e non da e che la ri- Controparte_1 Controparte_2
chiesta formulata da non è una domanda di manleva, ma una domanda au- Controparte_2
tonoma di risarcimento dei danni, quale socio ed amministratore della , Controparte_1
sicché «le spese dei terzi chiamati e sono poste Controparte_3 Controparte_4
a carico del convenuto ». Controparte_2
I.2.1. Con una citazione notificata alle altre parti il 31 agosto 2023, , in Parte_1
proprio e quale (co)amministratore della s'è quindi appellato a questa Controparte_1
Corte sostenendo, coma da lui stesso sintetizzato, che il Giudice di primo grado ha «implicita- mente e/o esplicitamente» disatteso:
1) il «disposto di cui agli artt. 2390 e ss. e di cui all'articolo 2476 c.c., avendo […] disap- plicato i principi generali in materia di colpa contrattuale degli amministratori»;
2) la «distribuzione dell'onere della prova posto dall'art. 2697 c.c. (letto, anche, in com- binato disposto con la previsione di cui all'art. 115 cpc. In materia di non contestazione) avendo
[…] trascurato di considerare che il comportamento dell' presentava profili di assoluta _2
anomalia ed avendo, altresì, ignorato che la particolare gravità della colpa e del danno arrecato alla società avrebbe richiesto, proprio in capo a quest'ultimo, una rigorosa prova di non colpe- volezza»;
3) il «principio di cui all'art. 1226 c.c. in materia di valutazione equitativa del danno»;
4) i «principi sanciti dall'art. 91 cpc. in materia di spese giudiziali e, comunque, dei para- metri previsti dagli artt.
1 -11 DM 55/2014».
Ha dunque conclusivamente chiesto a questa Corte di:
A) «disporre la sospensione e/o la revoca del Sig. dalla qualità/fun- Controparte_2
zioni/carica di amministratore della ; Controparte_1
B) «accertare e dichiarare la grave/gravissima responsabilità del Sig, , Controparte_2
nella prefata qualità, per i fatti lamentati, condannando esso convenuto al pagamento/rim- borso/indennizzo, in favore di essi istanti (Sig. ed , dell'im- Parte_1 Controparte_1
porto ritenuto di giustizia (se del caso da valutarsi equitativamente)»;
C) «condannare, infine, l'appellato Sig. al pagamento delle spese e Controparte_2
competenze del doppio grado di giudizio».
Pag. 4 di 7 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
I.2.2. Costituendosi nel processo di secondo grado il 12 gennaio 2024, l' ha ec- _2
cepito l'improcedibilità dell'avverso appello, ne ha comunque contestato la fondatezza e, in via incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui lo ha condan- nato a [...] le spese processuali alle parti chiamate in causa, sebbene resesi necessarie a causa della domanda infondatamente proposta nei suoi confronti dal . Pt_1
I.2.3. L'arch. , costituendosi a sua volta nel processo di secondo grado il 17 CP_3
gennaio 2024, ha innanzitutto eccepito la nullità dell'atto con cui è stata chiamata a partecipare al processo di primo grado, siccome privo dell'indicazione dell'art. 38 c.p.c. e contenente con- clusioni in palese contraddizione con le argomentazioni che le precedono, e la carenza di legit- timazione dell' a chiamarla in causa e, in subordine, chiesto il rigetto della domanda _2
contro di lei formulata dall' , poiché infondata, e, in ogni caso, il rigetto dell'appello in- _2
cidentale del medesimo , siccome inammissibile e infondato, ed inoltre, per il caso in _2
cui sia riconosciuta una qualche propria responsabilità, anche solo in ordine alle spese proces- suali, la condanna della a garantirla, a manlevarla o comunque a Controparte_4
tenerla indenne da ogni conseguenza per lei pregiudizievole.
I.2.4. Costituendosi innanzi a questa Corte il 18 gennaio 2024, la Controparte_4
ha chiesto la conferma della sentenza appellata in considerazione del difetto di legitti-
[...]
mazione dell' a proporre la domanda da lui proposta contro l'arch. e, in su- _2 CP_3
bordine, il rigetto della domanda di garanzia o di manleva formulata contro di essa formulata dalla medesima arch. o, in via ancor più subordinata, l'accoglimento di tale do- CP_3
manda nei limiti tutti previsti dal contratto di assicurazione dalla stessa con essa stipulato.
I.2.5. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie richieste conclusive.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. È del tutto pacifico tra le parti e comunque documentalmente provato dalle risul- tanze del registro delle imprese concernenti prodotte da che la Italia Resi- Parte_1
dence S.R.L. ha scelto un sistema di amministrazione pluripersonale congiuntiva e che il
[...]
e l' ne sono sin dalla sua costituzione i coamministratori. _2
È pertanto evidente che il non ha mai avuto il potere di agire o anche soltanto Pt_1
Pag. 5 di 7 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
stare da solo in giudizio, oltre che in proprio, anche in rappresentanza della Controparte_1
e dunque di far valere, in forza dell'art. 2476, co. 1, c.c., la responsabilità (contrattuale)
[...]
nei confronti di quest'ultima dell' . _2
Vero è che tale responsabilità poteva essere fatta valere, per conto della Italia Resi- dence S.R.L., dal in quanto socio (in senso verticale) di detta società, in forza della le- Pt_1
gittimazione straordinaria attribuitagli dal terzo comma dell'art. 2476 c.c.
La relativa azione però avrebbe dovuto essere da lui esercitata chiamando in causa, quale litisconsorte necessaria (cfr. Cass. 17493/2018 e 10936/2016), la società, che, per quanto detto, egli non aveva e non ha il potere di rappresentare in giudizio, se non insieme all' , e che pertanto, tenuto conto della posizione di quest'ultimo nella controversia, _2
avrebbe dovuto essere chiamata a partecipare già al processo di primo grado in persona di un curatore speciale.
Non essendo ciò avvenuto, la sentenza appellata deve, in forza di quanto previsto dall'art. 354, co. 1, c.p.c., essere dichiarata nulla, con la conseguente rimessione al primo Giu- dice sia delle cause aventi ad oggetto le domande dal avanzate facendo valere la re- Pt_1
sponsabilità (contrattuale) dell' nei confronti della cioè di _2 Controparte_1
quelle volte ad ottenere la sospensione e/o la revoca dell' dalla carica di amministra- _2
tore di detta società e la sua condanna al risarcimento dei danni a quest'ultima dallo stesso, secondo l'attore, arrecati, sia di tutte le altre, che dalle prime evidentemente dipendono.
II.2. Conseguentemente, il , al quale deve essere in definitiva addebitata la re- Pt_1
sponsabilità di aver dato causa alla suddetta nullità, va condannato a rifondere alle altre parti le spese di entrambi i gradi del processo (cfr. Cass. 32933/2024 e 11865/2021), che, in man- canza delle relative notule, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della pre- sente sentenza, rapportando alla qualità e alla quantità delle attività svolte dai difensori delle altre parti i parametri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, tenendo conto che il valore della controversia va collocato nello scaglione da 52.000,01 a 260.000,00 € ed applicando, sussistendone i presupposti, all'importo del compenso-base, determinato in
8.000,00 €, un aumento del 5% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 d.m. cit., dato che gli atti depositati telematicamente dai difensori del convenuto e delle parti chiamate in causa risultano
Pag. 6 di 7 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, ed ag- giungendo all'importo risultante il relativo 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese gene- rali.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 7630/2023, pubblicata il 21 luglio 2023:
A) dichiara la nullità della sentenza appellata e rimette innanzi al primo Giudice le cause con la stessa decise;
B) condanna il a rifondere alle altre parti le spese di entrambi i gradi del pro- Pt_1
cesso pagando all'avv. Gennaro Lallo, difensore distrattario di quelle da rifondere a _2
, all'arch. e alla il complessivo importo di
[...] Controparte_3 Controparte_4
19.320,00 €, di cui 8.400,00 € per il totale dei compensi e 1.260,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanze e difesa concernenti il processo di primo grado e
8.400,00 € per il totale dei compenso e 1.260,00 € per il rimborso forfettario delle spese gene- rali di rappresentanza e difesa concernenti il processo d'appello, oltre agli eventuali ulteriori accessori, per ciascuno.
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
Pag. 7 di 7