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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 24/06/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DORFMANN Julia Presidente rel.
POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 431/2025 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. domiciliatario Herbst Johanna Parte_1
ricorrente contro
, contumace Controparte_1
e contro
contumace Pt_1 Controparte_2
resistenti e
Pubblico Ministero intervenuto
In punto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 12.05.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 di parte ricorrente:
“ 1. accertare e dichiarare che la sig.ra è Pt_1 Controparte_2
economicamente indipendente e, per l'effetto, revocare l'obbligo del sig. Parte_1
di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della stessa;
[...]
2. revocare l'assegnazione della casa familiare sita in Postal (BZ), via Meier n. 24/4,
(pp.mm 4 e 45 della p.ed. 367, P.T. 616/II, C.C. Postal), a favore della sig.ra
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
10.12.1965, per essere la figlia economicamente Persona_1
autosufficiente e per essersi la stessa trasferita a Bolzano (BZ), via San Quirino n. 2/002, ordinando all'ufficiale del libro fondiario la cancellazione dell'annotazione dell'assegnazione sub GN 2209/2 dd. 06.04.2006.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente procedimento.” del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.205 ha adito questo Tribunale per Parte_1
ottenere la modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 691/2024, pubblicata il 25 giugno 2024, chiedendo, in particolare, la revoca dell'obbligo di versare un contributo al mantenimento della figlia comune e la Controparte_2
revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della resistente
[...]
CP_1
A fondamento delle proprie richieste, il ricorrente ha dedotto che la figlia, già maggiorenne al momento della pronuncia del divorzio, avrebbe nel frattempo acquisito la piena indipendenza economica, essendo stata assunta a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato come impiegata presso un'impresa privata. Ha altresì rappresentato che la medesima si sarebbe trasferita dall'abitazione già assegnata in uso alla madre, per risiedere a Bolzano con la propria figlia, nata nel gennaio 2025.
pagina 2 di 4 Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza ad entrambe le parti resistenti, nessuna delle stesse si è costituita in giudizio.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Invero, le parti resistenti, non essendosi costituite nel procedimento, hanno omesso di provare la persistente sussistenza, in capo a , Parte_2
delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento per il figlio maggiorenne in capo nonché, di conseguenza, il diritto della resistente di continuare a vedersi assegnata la casa familiare.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Considerato l'esito della lite, le parti resistenti devono altresì essere condannate alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, così come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza del
Tribunale di Bolzano n. 669/2022, pubbl. il 06.07.2022 e n. 691/2024, pubbl. il
25.06.2024:
1. revoca, con decorrenza da marzo 2025, l'obbligo di di Parte_1
contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia Pt_1
Controparte_2
2. revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Postal (BZ), via Meier n. 24/4,
(pp.mm 4 e 45 della p.ed. 367, P.T. 616/II, C.C. Postal), a favore della sig.ra
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(Cuba) il 10.12.1965, ordinando all'ufficiale del libro fondiario la cancellazione dell'annotazione dell'assegnazione sub GN 2209/2 dd. 06.04.2006;
3. condanna e a Parte_2 Controparte_1
rifondere a le spese di lite che vengono liquidate per compenso Parte_1
pagina 3 di 4 in Euro 3.740,00, oltre spese accessorie del 15%, IVA e CAP come per legge ed oltre a spese successive occorrende.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 19/06/2025
Il Presidente est. dott. Julia Dorfmann
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DORFMANN Julia Presidente rel.
POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 431/2025 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. domiciliatario Herbst Johanna Parte_1
ricorrente contro
, contumace Controparte_1
e contro
contumace Pt_1 Controparte_2
resistenti e
Pubblico Ministero intervenuto
In punto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 12.05.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 di parte ricorrente:
“ 1. accertare e dichiarare che la sig.ra è Pt_1 Controparte_2
economicamente indipendente e, per l'effetto, revocare l'obbligo del sig. Parte_1
di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della stessa;
[...]
2. revocare l'assegnazione della casa familiare sita in Postal (BZ), via Meier n. 24/4,
(pp.mm 4 e 45 della p.ed. 367, P.T. 616/II, C.C. Postal), a favore della sig.ra
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
10.12.1965, per essere la figlia economicamente Persona_1
autosufficiente e per essersi la stessa trasferita a Bolzano (BZ), via San Quirino n. 2/002, ordinando all'ufficiale del libro fondiario la cancellazione dell'annotazione dell'assegnazione sub GN 2209/2 dd. 06.04.2006.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente procedimento.” del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.205 ha adito questo Tribunale per Parte_1
ottenere la modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 691/2024, pubblicata il 25 giugno 2024, chiedendo, in particolare, la revoca dell'obbligo di versare un contributo al mantenimento della figlia comune e la Controparte_2
revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della resistente
[...]
CP_1
A fondamento delle proprie richieste, il ricorrente ha dedotto che la figlia, già maggiorenne al momento della pronuncia del divorzio, avrebbe nel frattempo acquisito la piena indipendenza economica, essendo stata assunta a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato come impiegata presso un'impresa privata. Ha altresì rappresentato che la medesima si sarebbe trasferita dall'abitazione già assegnata in uso alla madre, per risiedere a Bolzano con la propria figlia, nata nel gennaio 2025.
pagina 2 di 4 Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza ad entrambe le parti resistenti, nessuna delle stesse si è costituita in giudizio.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Invero, le parti resistenti, non essendosi costituite nel procedimento, hanno omesso di provare la persistente sussistenza, in capo a , Parte_2
delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento per il figlio maggiorenne in capo nonché, di conseguenza, il diritto della resistente di continuare a vedersi assegnata la casa familiare.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Considerato l'esito della lite, le parti resistenti devono altresì essere condannate alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, così come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza del
Tribunale di Bolzano n. 669/2022, pubbl. il 06.07.2022 e n. 691/2024, pubbl. il
25.06.2024:
1. revoca, con decorrenza da marzo 2025, l'obbligo di di Parte_1
contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia Pt_1
Controparte_2
2. revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Postal (BZ), via Meier n. 24/4,
(pp.mm 4 e 45 della p.ed. 367, P.T. 616/II, C.C. Postal), a favore della sig.ra
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(Cuba) il 10.12.1965, ordinando all'ufficiale del libro fondiario la cancellazione dell'annotazione dell'assegnazione sub GN 2209/2 dd. 06.04.2006;
3. condanna e a Parte_2 Controparte_1
rifondere a le spese di lite che vengono liquidate per compenso Parte_1
pagina 3 di 4 in Euro 3.740,00, oltre spese accessorie del 15%, IVA e CAP come per legge ed oltre a spese successive occorrende.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 19/06/2025
Il Presidente est. dott. Julia Dorfmann
pagina 4 di 4