Art. 2.
Nessuna strada o piazza pubblica puo' essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.
Nessuna strada o piazza pubblica puo' essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.
Camera dei Deputati - Progetti di Legge: GIAMMANCO: Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali (960) NARDELLA ed altri: Abolizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici e introduzione di un credito d'imposta per i contributi volontari in denaro in favore dei medesimi (961) BOCCADUTRI: Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di divieto di dedicare strade, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti a esponenti del partito fascista o delle Forze armate durante il regime fascista ovvero a condannati per delitti di mafia o terrorismo (962) …
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