Art. 16.
Il sottufficiale puo' essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra;
b) infermita' temporanea proveniente da causa di servizio;
c) infermita' temporanea non proveniente da causa di servizio;
d) motivi privati.
La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.
L'aspettativa per infermita' proveniente o non da causa di servizio e' disposta a domanda o di autorita', previ gli accertamenti sanitari stabiliti dai regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dal regolamento e non ancora fruiti.
L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale.
La concessione dell'aspettativa e' subordinata alle esigenze del servizio.
L'aspettativa e' disposta con decreto Ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra, tale data corrisponde a quella della cattura.
Il sottufficiale puo' essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra;
b) infermita' temporanea proveniente da causa di servizio;
c) infermita' temporanea non proveniente da causa di servizio;
d) motivi privati.
La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.
L'aspettativa per infermita' proveniente o non da causa di servizio e' disposta a domanda o di autorita', previ gli accertamenti sanitari stabiliti dai regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dal regolamento e non ancora fruiti.
L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale.
La concessione dell'aspettativa e' subordinata alle esigenze del servizio.
L'aspettativa e' disposta con decreto Ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra, tale data corrisponde a quella della cattura.