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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/06/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18/06/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1029 /2022 R.G. promossa
DA
, e Parte_1 C.F._1
nato ANAT LO (ME) il 05/03/1978, in Parte_2 proprio e n.q. di titolare dell'omonima Ditta di impianti elettrici, idrici, gas, condizionamento, riscaldamento, corrente in ANAT LO (ME) C.da
Cavarretta n.88, C.F. , P. Iva , C.F._2 P.IVA_1 elettivamente domiciliati in CONTRADA CAVARRETTA N.88 98076
ANAG DI LO , rappresentati e difesa per procura in atti dall'avv. NOCIFORA TIRANNO MARIELLA
ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_1 ed ivi residente in [...], C.F. C.F._3
E
nato a [...] il Controparte_2
02.08.1970 ed ivi residente in [...], C.F. C.F._4
E
nata a [...] il [...] ed ivi CP_3 residente in [...], C.F. C.F._5
CONVENUTI avente per OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
1 Sono comparsi: l'avv. Mariella Nocifora per parte attrice, la quale da atto di aver depositato la notifica in rinnovazione e precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa
L'avv. Nocifora, quindi, discute oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-in proprio e n.q. di titolare dell'omonima ditta- e Parte_2 [...]
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Patti i Parte_3 signori e per Controparte_1 Controparte_2 CP_3 ivi sentire accogliere le conclusioni di seguito trascritte: “1) Preliminarmente e nel merito, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in parte motiva, il diritto del Sig. in proprio e n.q. di Parte_2 ottenere il pagamento a saldo della complessiva somma di € 38.300,00
(trentottomilatrecento/00) da parte dei Sigg. , Controparte_2 [...]
e , in solido, per i lavori eseguiti all'interno del CP_3 Controparte_1 locale sito nella Via Cosenz di ANAT LO, nonché, il diritto dell'Ing.
a ricevere il pagamento da parte delle medesime Parte_3 parti convenute, in solido, dei compensi per la prestazione d'opera intellettuale eseguita pari complessivamente ad € 2.220,25 (duemiladuecentoventi/00). 2)
Nel merito e per l'effetto, condannare i Sigg. , Controparte_2 [...]
e , in solido, al pagamento a saldo della somma CP_3 Controparte_1 di € 38.300,00 (trentottomilatrecento/00) a favore della Controparte_4
, nonché, della somma di € 2.220,25 (duemiladuecentoventi/00) nei
[...] confronti dell'Ing. , per tutte le ragioni esposte in Parte_3 parte motiva, o nella diversa misura che il l'Ill.mo Giudice adito ritenga congrua, giusta e dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì
2 al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
I convenuti non si costituivano sicché va dichiarata la loro contumacia.
Nel merito, le domande di parte attrice sono meritevoli di accoglimento per quanto di ragione.
Gli attori hanno rappresentato in citazione di essere creditori dei convenuti per lavori appaltati da questi ultimi al e dallo stesso eseguiti a regola Parte_2
d'arte nel locale sito nella Via Cosenz di ANAT LO;
lavori consegnati nel marzo 2018 unitamente alle certificazioni di legge e previa predisposizione del relativo e necessario progetto tecnico realizzato dall'ing. Parte_3 incaricato, dagli stessi e CP_2 CP_3
Nondimeno, dopo aver versato parzialmente le somme pattuite con il
, i convenuti non hanno effettuato più i pagamenti a saldo né hanno Parte_2 provveduto a pagare gli onorari dell'ing. , rimanendo quindi inadempienti Pt_3 per la somma di € 38.300,00 verso il e di € 2.220,25 verso il Parte_2 [...]
. Pt_3
Successivamente, i committenti hanno sottoscritto con il scrittura Parte_2 di riconoscimento di debito in data 22.08.2022, con la quale si sono impegnati a pagare ratealmente l'importo di € 33.000,00 all'attore ha Parte_4 accettato al fine di definire la controversia- sebbene abbiano riconosciuto di essere debitori della maggior somma di € 33.765,00.
Gli istituti della promessa di pagamento e della ricognizione di un debito- previsti dall'art. 1988 c.c. e applicabili alla presente fattispecie- sono negozi unilaterali recettizi, di natura confessoria, che esonerano il soggetto che li riceve dall'onere della prova del rapporto sottostante.
Pertanto, avendo i convenuti riconosciuto per iscritto il loro debito, facendo persino riferimento al titolo dell'obbligazione (riconoscimento c.d. titolato) e impegnandosi a un pagamento rateale, non è revocabile in dubbio che gli stessi debbano essere condannati, in solido, al pagamento -nei confronti dell'attore delle somme ancora a lui spettanti -detratti gli acconti ricevuti- e pari Parte_2
a € 30.200,00 (nella scrittura sono € 33.765,00 ma si accordano per € 33.000,00
3 e i convenuti ne versano solo € 2.800,00 cfr. verbale udienza 15 maggio 2024).
Trattandosi di debito di valuta nulla è dovuto a titolo rivalutazione monetaria.
Il debito dei convenuti con l'ing. ammonta, invece, ad € Parte_3
2.220,25 come da parcella in atti, avendo il professionista redatto il progetto per i lavori di realizzazione, ai sensi del D.M. 37/08, dell'impianto elettrico nel locale sito nel Comune di ANAT LO, via Cosenz n. 123; tale progetto era necessario e propedeutico al rilascio delle certificazioni consegnate dal a parte convenuta (circostanza che risulta anche dalla scrittura privata Parte_2 di riconoscimento del debito sopra citata del 22.08.2022).
Dagli atti di causa è emerso che i certificati -che presupponevano necessariamente la presentazione del progetto di cui sopra da parte dell'ing. sono stati regolarmente consegnati nel marzo 2018, con la fine dei lavori Pt_3 commissionati, dal ai convenuti, i quali hanno potuto così avviare la Parte_2 loro attività (come risulta, peraltro, dalla scrittura di riconoscimento del debito del 22.08.2022): risulta quindi provato che il ha eseguito la Parte_3 propria prestazione.
Il creditore correttamente ha provato il titolo del proprio Parte_3 credito e allegato l'inadempimento della controparte, spettando a quest'ultima dare la prova del proprio adempimento o contestare la congruità del quantum richiesto.
In assenza di tale prova va riconosciuto dovuto all'attore Parte_3
l'importo degli onorari richiesti nella misura di € 2.220,25.
[...]
Neanche su tale somma è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Sono, invece dovuti gli interessi corrispettivi dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
PQM
4 -dichiara la contumacia dei convenuti;
-accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido, a pagare all'attore l'importo di € 30.200,00, oltre Parte_2 interessi dalla domanda e sino al soddisfo, e a , Parte_3
l'importo di € 2.220,25 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
-condanna parte i convenuti in solido al pagamento di € 545,00 per spese ed € 7.553,000 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Mariella
Nocifora Tiranno.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
5
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18/06/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1029 /2022 R.G. promossa
DA
, e Parte_1 C.F._1
nato ANAT LO (ME) il 05/03/1978, in Parte_2 proprio e n.q. di titolare dell'omonima Ditta di impianti elettrici, idrici, gas, condizionamento, riscaldamento, corrente in ANAT LO (ME) C.da
Cavarretta n.88, C.F. , P. Iva , C.F._2 P.IVA_1 elettivamente domiciliati in CONTRADA CAVARRETTA N.88 98076
ANAG DI LO , rappresentati e difesa per procura in atti dall'avv. NOCIFORA TIRANNO MARIELLA
ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_1 ed ivi residente in [...], C.F. C.F._3
E
nato a [...] il Controparte_2
02.08.1970 ed ivi residente in [...], C.F. C.F._4
E
nata a [...] il [...] ed ivi CP_3 residente in [...], C.F. C.F._5
CONVENUTI avente per OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
1 Sono comparsi: l'avv. Mariella Nocifora per parte attrice, la quale da atto di aver depositato la notifica in rinnovazione e precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa
L'avv. Nocifora, quindi, discute oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-in proprio e n.q. di titolare dell'omonima ditta- e Parte_2 [...]
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Patti i Parte_3 signori e per Controparte_1 Controparte_2 CP_3 ivi sentire accogliere le conclusioni di seguito trascritte: “1) Preliminarmente e nel merito, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in parte motiva, il diritto del Sig. in proprio e n.q. di Parte_2 ottenere il pagamento a saldo della complessiva somma di € 38.300,00
(trentottomilatrecento/00) da parte dei Sigg. , Controparte_2 [...]
e , in solido, per i lavori eseguiti all'interno del CP_3 Controparte_1 locale sito nella Via Cosenz di ANAT LO, nonché, il diritto dell'Ing.
a ricevere il pagamento da parte delle medesime Parte_3 parti convenute, in solido, dei compensi per la prestazione d'opera intellettuale eseguita pari complessivamente ad € 2.220,25 (duemiladuecentoventi/00). 2)
Nel merito e per l'effetto, condannare i Sigg. , Controparte_2 [...]
e , in solido, al pagamento a saldo della somma CP_3 Controparte_1 di € 38.300,00 (trentottomilatrecento/00) a favore della Controparte_4
, nonché, della somma di € 2.220,25 (duemiladuecentoventi/00) nei
[...] confronti dell'Ing. , per tutte le ragioni esposte in Parte_3 parte motiva, o nella diversa misura che il l'Ill.mo Giudice adito ritenga congrua, giusta e dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì
2 al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
I convenuti non si costituivano sicché va dichiarata la loro contumacia.
Nel merito, le domande di parte attrice sono meritevoli di accoglimento per quanto di ragione.
Gli attori hanno rappresentato in citazione di essere creditori dei convenuti per lavori appaltati da questi ultimi al e dallo stesso eseguiti a regola Parte_2
d'arte nel locale sito nella Via Cosenz di ANAT LO;
lavori consegnati nel marzo 2018 unitamente alle certificazioni di legge e previa predisposizione del relativo e necessario progetto tecnico realizzato dall'ing. Parte_3 incaricato, dagli stessi e CP_2 CP_3
Nondimeno, dopo aver versato parzialmente le somme pattuite con il
, i convenuti non hanno effettuato più i pagamenti a saldo né hanno Parte_2 provveduto a pagare gli onorari dell'ing. , rimanendo quindi inadempienti Pt_3 per la somma di € 38.300,00 verso il e di € 2.220,25 verso il Parte_2 [...]
. Pt_3
Successivamente, i committenti hanno sottoscritto con il scrittura Parte_2 di riconoscimento di debito in data 22.08.2022, con la quale si sono impegnati a pagare ratealmente l'importo di € 33.000,00 all'attore ha Parte_4 accettato al fine di definire la controversia- sebbene abbiano riconosciuto di essere debitori della maggior somma di € 33.765,00.
Gli istituti della promessa di pagamento e della ricognizione di un debito- previsti dall'art. 1988 c.c. e applicabili alla presente fattispecie- sono negozi unilaterali recettizi, di natura confessoria, che esonerano il soggetto che li riceve dall'onere della prova del rapporto sottostante.
Pertanto, avendo i convenuti riconosciuto per iscritto il loro debito, facendo persino riferimento al titolo dell'obbligazione (riconoscimento c.d. titolato) e impegnandosi a un pagamento rateale, non è revocabile in dubbio che gli stessi debbano essere condannati, in solido, al pagamento -nei confronti dell'attore delle somme ancora a lui spettanti -detratti gli acconti ricevuti- e pari Parte_2
a € 30.200,00 (nella scrittura sono € 33.765,00 ma si accordano per € 33.000,00
3 e i convenuti ne versano solo € 2.800,00 cfr. verbale udienza 15 maggio 2024).
Trattandosi di debito di valuta nulla è dovuto a titolo rivalutazione monetaria.
Il debito dei convenuti con l'ing. ammonta, invece, ad € Parte_3
2.220,25 come da parcella in atti, avendo il professionista redatto il progetto per i lavori di realizzazione, ai sensi del D.M. 37/08, dell'impianto elettrico nel locale sito nel Comune di ANAT LO, via Cosenz n. 123; tale progetto era necessario e propedeutico al rilascio delle certificazioni consegnate dal a parte convenuta (circostanza che risulta anche dalla scrittura privata Parte_2 di riconoscimento del debito sopra citata del 22.08.2022).
Dagli atti di causa è emerso che i certificati -che presupponevano necessariamente la presentazione del progetto di cui sopra da parte dell'ing. sono stati regolarmente consegnati nel marzo 2018, con la fine dei lavori Pt_3 commissionati, dal ai convenuti, i quali hanno potuto così avviare la Parte_2 loro attività (come risulta, peraltro, dalla scrittura di riconoscimento del debito del 22.08.2022): risulta quindi provato che il ha eseguito la Parte_3 propria prestazione.
Il creditore correttamente ha provato il titolo del proprio Parte_3 credito e allegato l'inadempimento della controparte, spettando a quest'ultima dare la prova del proprio adempimento o contestare la congruità del quantum richiesto.
In assenza di tale prova va riconosciuto dovuto all'attore Parte_3
l'importo degli onorari richiesti nella misura di € 2.220,25.
[...]
Neanche su tale somma è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Sono, invece dovuti gli interessi corrispettivi dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
PQM
4 -dichiara la contumacia dei convenuti;
-accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido, a pagare all'attore l'importo di € 30.200,00, oltre Parte_2 interessi dalla domanda e sino al soddisfo, e a , Parte_3
l'importo di € 2.220,25 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
-condanna parte i convenuti in solido al pagamento di € 545,00 per spese ed € 7.553,000 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Mariella
Nocifora Tiranno.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
5