Articolo 22 della Legge 11 aprile 1955, n. 379
Articolo 21Articolo 23
Versione
31 maggio 1955
Art. 22.
I servizi e i periodi di cui all'art. 21, che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, nel caso in cui le relative domande non siano di data anteriore al 1 gennaio 1954, sono valutati, ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, nella loro effettiva durata, in anni, mesi e giorni.
Entrata in vigore il 31 maggio 1955