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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/10/2025, n. 5141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5141 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5680/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5680/2020 promossa da:
و rappresentato e difeso C.F. 1 Parte 1 c.f. و
dall'Avv. Sileci Giuseppe;
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 - Società con unico socio,
soggetta a direzione e coordinamento da parte di CP 2
- c.f. P.IVA 1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Josephine Romano e Cesare
,
Giovanni, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Aldo
Bongiardo.
APPELLATA RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte 1
per chiedere la conveniva in giudizio il Controparte 1
riforma della sentenza n. 2169/2019 depositata l'11.10.2019 ed emessa dal
Giudice di Pace di Catania per i seguenti motivi: mancanza di prova certa del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto;
errore nel merito nell'accertamento della manomissione e nella ricostruzione dei consumi;
omissione del Giudice di Pace nella rideterminazione della eventuale somma dovuta.
Il giudizio nasceva, infatti, quale opposizione al decreto ingiuntivo n.
4646/2017 emesso dal Giudice di Pace di Catania in favore del [...]
Parte 1 per la somma di Controparte 1 nei confronti di "
euro 4.010,73, quale conguaglio delle letture rilevate dai tecnici di E-
Distribuzione S.p.A., che in occasione del cambio del misuratore avvenuto in data 24.11.2015, rilevavano una manomissione del contatore dell'utenza collegata all'udienza di proprietà di Parte 1
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di Pace di Catania avesse errato nel rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto non vi era stata alcuna manomissione attribuibile a lui, subentrato nell'utenza successivamente all'inizio della manomissione. Allegava, inoltre, che la fattura non era prova sufficiente per il credito vantato dalla somministrante.
Eccepiva, altresì, che, nell'ipotesi di rigetto dall'appello, dalla somma richiesta nel decreto ingiuntivo dovessero essere decurtate le cifre già pagate. Si costituiva in giudizio Controparte 1 'la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello.
$$$$
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. spiegata dall'appellata, atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione e non essendo richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. SS.UU. Civili
n.27199 del 16.11.2017 "Gli 342 c.p.c. e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di" revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata". $$$$
Nel merito l'appello va accolto in quanto fondato.
Nel caso di specie, il credito sotteso al decreto ingiuntivo si riferisce al mancato pagamento della somma calcolata quale conguaglio successivo alla ricostruzione di consumi effettuata da E-Distribuzione S.p.A. che, a seguito di una verifica svolta dai tecnici di quest'ultimi e richiesta dal Pt 1
stesso, rilevavano una manomissione del contatore e che, compilando il verbale di asporto, scrivevano "tenone e vito sigillo manomesso, errore %
nella norma, l'interruttore non interviene, all'interno spinetta della bobina di sgancio scollegata".
Invero, l'irregolare prelievo, aveva inizio ancor prima che l'utenza fosse collegata all'odierno appellante.
Sul punto, come ribadito dalla Corte di cassazione, Sezione III civile, con sentenza 13 aprile 2005, n. 7679 e successive conformi, risponde al comune buon senso che chi prende possesso di un appartamento, quale acquirente o conduttore, ne controlli non solo l'efficienza dei servizi, ma anche la loro regolare tenuta in ragione dell'utenza che se ne è fatta. Ed infatti, ai fini della sussistenza della colpa, l'art. 2043 c.c. richiede che l'evento non sia voluto dall'agente, ma si verifichi, oltre che per inosservanza di norme giuridiche, per negligenza, imprudenza, imperizia, la cui misura di valutazione è, per giurisprudenza costante, rapportata alla diligenza del buon padre di famiglia. Orbene, nel caso di specie, la colpa di Parte 1 è da ravvisarsi nel fatto
di non aver controllato il misuratore dell'energia elettrica quando si è immesso nel possesso dell'immobile.
Ed infatti, se l'appellato avesse usato l'ordinario criterio di diligenza, non solo avrebbe evitato di trovarsi nella situazione accertata dai dipendenti dell' CP_2
ma avrebbe fatto sì che l'ente erogatore si rivolgesse a tempo debito nei confronti dei precedenti fruitori dello stesso servizio.
Pur accertata la manomissione, tuttavia, occorre soffermare l'attenzione sulla ricostruzione dei presunti consumi e sulle prove fornite dal Controparte 1
[...] a sostegno della pretesa creditoria. Quest'ultima ha prodotto la fattura con la quale viene chiesto il conguaglio e gli originali degli estratti con autentica notarile delle scritture contabili.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Quanto al suo valore probatorio la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più,
mero indizio delle stesse.
Tuttavia, le stesse appaiono insufficienti per dimostrare il credito vantato dall'appellato, in quanto non avvalorate da nessun altro elemento probatorio. Se, difatti, in sede di accesso dalle risultanze delle verifiche si riscontravano delle manomissioni, dall'altro non veniva però riscontrato nulla di anomalo,
essendo rilevata nessuna % di errore dal verbale di verifica redatto dai tecnici di e-Distribuzione S.p.A., che in parte qua fa fede fino a querela di falso (Cass.
12/03/2020 n. 7075). Appare incompatibile con la nulla percentuale di errore rilevata il criterio presuntivo di ricostruzione dei consumi utilizzato dalla società di distribuzione basato sul criterio della Potenza Tecnicamente
Prelevabile che "è la potenza prelevabile dalla rete in regime continuativo in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione. La ricostruzione viene effettuata utilizzando le ore di utilizzo stimate per kW di potenza
"tecnicamente prelevabile". Per prelievi irregolari con allaccio diretto alla rete o bypass del misuratore, si tiene conto della portata termica della sezione del cavo rilevato in sede di verifica. I consumi giornalieri vengono calcolati con il prodotto tra la potenza tecnicamente prelevabile e le ore di utilizzo stimate." (criteri di stima e di ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica - E-Distribuzione S.p.A.).
A ciò si aggiunga che in pendenza del giudizio di merito è sopravvenuto il decreto di archiviazione disposto dalla Procura Distrettuale presso il Tribunale
di Catania, in quanto non risultava configurabile il reato di furto aggravato mancando l'elemento essenziale della sottrazione di un bene altrui. Ne consegue la mancanza di prove idonee a fondare la pretesa creditoria vantata dal Controparte 1 essendo rimasto sprovvisto di sostegno probatorio il credito ingiunto.
In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello e revoca il decreto ingiuntivo n. n. 4646/2017 emesso dal Giudice di Pace di Catania.
Parte 2 secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di Parte 1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
accoglie l'appello e in riforma della sentenza n. 2169/19, in accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 4646/2017 emesso dal
Giudice di Pace di Catania.;
Condanna Controparte 1 a rifondere in favore di Parte 1 le spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro
1.265,00, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e del secondo grado di giudizio che si liquidano in euro 1.701,00 oltre spese generali,
i.v.a., c.p.a. come per legge e in euro 174.00 per spese vive.
Catania, 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario
UPP LA CA.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5680/2020 promossa da:
و rappresentato e difeso C.F. 1 Parte 1 c.f. و
dall'Avv. Sileci Giuseppe;
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 - Società con unico socio,
soggetta a direzione e coordinamento da parte di CP 2
- c.f. P.IVA 1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Josephine Romano e Cesare
,
Giovanni, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Aldo
Bongiardo.
APPELLATA RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte 1
per chiedere la conveniva in giudizio il Controparte 1
riforma della sentenza n. 2169/2019 depositata l'11.10.2019 ed emessa dal
Giudice di Pace di Catania per i seguenti motivi: mancanza di prova certa del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto;
errore nel merito nell'accertamento della manomissione e nella ricostruzione dei consumi;
omissione del Giudice di Pace nella rideterminazione della eventuale somma dovuta.
Il giudizio nasceva, infatti, quale opposizione al decreto ingiuntivo n.
4646/2017 emesso dal Giudice di Pace di Catania in favore del [...]
Parte 1 per la somma di Controparte 1 nei confronti di "
euro 4.010,73, quale conguaglio delle letture rilevate dai tecnici di E-
Distribuzione S.p.A., che in occasione del cambio del misuratore avvenuto in data 24.11.2015, rilevavano una manomissione del contatore dell'utenza collegata all'udienza di proprietà di Parte 1
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di Pace di Catania avesse errato nel rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto non vi era stata alcuna manomissione attribuibile a lui, subentrato nell'utenza successivamente all'inizio della manomissione. Allegava, inoltre, che la fattura non era prova sufficiente per il credito vantato dalla somministrante.
Eccepiva, altresì, che, nell'ipotesi di rigetto dall'appello, dalla somma richiesta nel decreto ingiuntivo dovessero essere decurtate le cifre già pagate. Si costituiva in giudizio Controparte 1 'la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello.
$$$$
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. spiegata dall'appellata, atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione e non essendo richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. SS.UU. Civili
n.27199 del 16.11.2017 "Gli 342 c.p.c. e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di" revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata". $$$$
Nel merito l'appello va accolto in quanto fondato.
Nel caso di specie, il credito sotteso al decreto ingiuntivo si riferisce al mancato pagamento della somma calcolata quale conguaglio successivo alla ricostruzione di consumi effettuata da E-Distribuzione S.p.A. che, a seguito di una verifica svolta dai tecnici di quest'ultimi e richiesta dal Pt 1
stesso, rilevavano una manomissione del contatore e che, compilando il verbale di asporto, scrivevano "tenone e vito sigillo manomesso, errore %
nella norma, l'interruttore non interviene, all'interno spinetta della bobina di sgancio scollegata".
Invero, l'irregolare prelievo, aveva inizio ancor prima che l'utenza fosse collegata all'odierno appellante.
Sul punto, come ribadito dalla Corte di cassazione, Sezione III civile, con sentenza 13 aprile 2005, n. 7679 e successive conformi, risponde al comune buon senso che chi prende possesso di un appartamento, quale acquirente o conduttore, ne controlli non solo l'efficienza dei servizi, ma anche la loro regolare tenuta in ragione dell'utenza che se ne è fatta. Ed infatti, ai fini della sussistenza della colpa, l'art. 2043 c.c. richiede che l'evento non sia voluto dall'agente, ma si verifichi, oltre che per inosservanza di norme giuridiche, per negligenza, imprudenza, imperizia, la cui misura di valutazione è, per giurisprudenza costante, rapportata alla diligenza del buon padre di famiglia. Orbene, nel caso di specie, la colpa di Parte 1 è da ravvisarsi nel fatto
di non aver controllato il misuratore dell'energia elettrica quando si è immesso nel possesso dell'immobile.
Ed infatti, se l'appellato avesse usato l'ordinario criterio di diligenza, non solo avrebbe evitato di trovarsi nella situazione accertata dai dipendenti dell' CP_2
ma avrebbe fatto sì che l'ente erogatore si rivolgesse a tempo debito nei confronti dei precedenti fruitori dello stesso servizio.
Pur accertata la manomissione, tuttavia, occorre soffermare l'attenzione sulla ricostruzione dei presunti consumi e sulle prove fornite dal Controparte 1
[...] a sostegno della pretesa creditoria. Quest'ultima ha prodotto la fattura con la quale viene chiesto il conguaglio e gli originali degli estratti con autentica notarile delle scritture contabili.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Quanto al suo valore probatorio la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più,
mero indizio delle stesse.
Tuttavia, le stesse appaiono insufficienti per dimostrare il credito vantato dall'appellato, in quanto non avvalorate da nessun altro elemento probatorio. Se, difatti, in sede di accesso dalle risultanze delle verifiche si riscontravano delle manomissioni, dall'altro non veniva però riscontrato nulla di anomalo,
essendo rilevata nessuna % di errore dal verbale di verifica redatto dai tecnici di e-Distribuzione S.p.A., che in parte qua fa fede fino a querela di falso (Cass.
12/03/2020 n. 7075). Appare incompatibile con la nulla percentuale di errore rilevata il criterio presuntivo di ricostruzione dei consumi utilizzato dalla società di distribuzione basato sul criterio della Potenza Tecnicamente
Prelevabile che "è la potenza prelevabile dalla rete in regime continuativo in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione. La ricostruzione viene effettuata utilizzando le ore di utilizzo stimate per kW di potenza
"tecnicamente prelevabile". Per prelievi irregolari con allaccio diretto alla rete o bypass del misuratore, si tiene conto della portata termica della sezione del cavo rilevato in sede di verifica. I consumi giornalieri vengono calcolati con il prodotto tra la potenza tecnicamente prelevabile e le ore di utilizzo stimate." (criteri di stima e di ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica - E-Distribuzione S.p.A.).
A ciò si aggiunga che in pendenza del giudizio di merito è sopravvenuto il decreto di archiviazione disposto dalla Procura Distrettuale presso il Tribunale
di Catania, in quanto non risultava configurabile il reato di furto aggravato mancando l'elemento essenziale della sottrazione di un bene altrui. Ne consegue la mancanza di prove idonee a fondare la pretesa creditoria vantata dal Controparte 1 essendo rimasto sprovvisto di sostegno probatorio il credito ingiunto.
In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello e revoca il decreto ingiuntivo n. n. 4646/2017 emesso dal Giudice di Pace di Catania.
Parte 2 secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di Parte 1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
accoglie l'appello e in riforma della sentenza n. 2169/19, in accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 4646/2017 emesso dal
Giudice di Pace di Catania.;
Condanna Controparte 1 a rifondere in favore di Parte 1 le spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro
1.265,00, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e del secondo grado di giudizio che si liquidano in euro 1.701,00 oltre spese generali,
i.v.a., c.p.a. come per legge e in euro 174.00 per spese vive.
Catania, 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario
UPP LA CA.