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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 903/2023 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Amato in virtù di Parte_1
mandato a margine dell'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- ATTORE -
E
(già in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Petruccelli in virtù
di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- CONVENUTO -
E
; CP_3
- CONVENUTO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 24-2-2023 e in data 27-2-2023 agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
(ora e di in Controparte_2 Controparte_1 CP_3
qualità rispettivamente di assicuratore del veicolo di proprietà del responsabile civile e di responsabile civile e litisconsorte necessario, al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito in seguito ad un incidente stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 8-5-2021, alle ore 9,00/9,15 circa, mentre percorreva alla guida della propria autovettura Audi A3 2.0 16 v targata DC572WT assicurata per la RCA
presso la la SS 96 bis in territorio di Oppido Lucano Controparte_4
(PZ), nei pressi del km 6+500, aveva iniziato a superare con manovra presegnalata ed utilizzando la semi-carreggiata di pertinenza l'autocarro Astra HD6 targato
BT300AS di proprietà di e assicurato per la RCA presso la CP_3 [...]
che lo precedeva a bassa velocità; Controparte_2
- a quel punto il conducente dell'autocarro aveva effettuato un'improvvisa e non segnalata manovra di svolta a sinistra, tagliandogli la strada;
- a causa della predetta manovra, l'autovettura condotta dall'attore era andata ad impattare con la parte anteriore contro lo spigolo posteriore sinistro dell'autocarro,
che stava cercando di svoltare a sinistra;
- la responsabilità del sinistro era attribuibile in via esclusiva al conducente dell'autocarro;
- in seguito all'incidente, l'attore era stato traportato tramite il servizio di 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo di Potenza, dove gli era stato diagnosticato “trauma cranico con amnesia, frattura bade del V metacarpo,
processo stiloideo ulna, estremo distrale di radio a sinistra, ferita lacero-contusa
mano, avambraccio e braccio sinistro, contusioni multiple, prognosi 2 gg codice
uscita giallo”;
- l'esame Rx braccio e mano sinistra in gesso eseguito in data 17-5-2021 aveva evidenziato “lieve irregolarità della corticale ossea della base del V metacarpo;
al polso sospetto distacco della stiloide ulnare”;
- all'esito delle visite di controllo del 18-5-2021, dell'8-6-2021 e del 23-6-2021
eseguite presso la di IS U.O. , era CP_5 Controparte_6
stata dapprima rinnovata l'immobilizzazione con controllo a 20 giorni, poi gli era stato prescritto un periodo di riposo per ulteriori 15 giorni e, infine, rilevata la persistente difficoltà di flessione, gli era stata assegnata una prognosi di ulteriori 15
giorni;
- dalla relazione medico-legale di parte a firma del dott. risultava Persona_1
che aveva riportato per i fatti di causa un danno biologico del Parte_1
10%, oltre che una invalidità temporanea parziale al 75% per 30 giorni ed al 50%
per ulteriori 30 giorni;
- in seguito all'incidente, l'autovettura dell'attore aveva riportato danni materiali che erano stati risarciti dalla nella misura Controparte_4
concorsuale del 50%;
- sul luogo del sinistro erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di Oppido Lucano;
- avendo inizialmente ritenuto applicabile la procedura di indennizzo diretto, in data
15-6-2021 l'attore aveva inviato formale richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa, trasmessa per conoscenza anche alla compagnia assicurativa del responsabile civile;
- con nota Pec del 23-6-2021, poi, l'attore aveva provveduto a trasmettere ad entrambe le compagnie assicurative l'intera documentazione medica e di spesa;
- all'esito della visita presso il medico fiduciario di Controparte_4
con nota del 19-10-2021 gli era stato comunicato che, considerata la sussistenza di postumi invalidanti superiori al 9%, la gestione della pratica risarcitoria inerente alle lesioni sarebbe stata trasmessa alla Controparte_2
- l'attore era stato sottoposto a visita medica anche presso il fiduciario della
[...]
che, tuttavia, non aveva inteso corrispondere alcun Controparte_2
risarcimento;
- anche l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita trasmesso a mezzo Pec in data 22-9-2022 era rimasto privo di riscontro.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, previo accertamento della responsabilità esclusiva e/o concorrente e prevalente del conducente dell'autocarro
Astra HD6 targato BT300AS di proprietà di nella causazione del CP_3
sinistro, quest'ultimo e la nella qualità Controparte_2
rispettivamente di responsabile civile e di assicuratore del responsabile civile,
venissero condannati in solido tra loro al risarcimento del danno non patrimoniale subito da per l'importo complessivo di euro 26.000,00 ovvero Parte_1
nella minor misura ritenuta di giustizia, in ogni caso nei limiti dello scaglione fino ad euro 26.000,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nei limiti del suddetto scaglione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24-5-2023 si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il rigetto Controparte_2
della domanda risarcitoria, contestando la dinamica dell'incidente riferita dall'attore ed attribuendo a quest'ultimo la responsabilità esclusiva del sinistro,
anche alla luce delle risultanze della relazione di servizio redatta dai Carabinieri di
Oppido Lucano intervenuti sul luogo dell'incidente, dalla quale si evinceva che era risultato positivo al test alcolemico e circolava con veicolo Parte_1
che non era stato presentato alla prevista revisione;
l'assicuratore eccepiva, poi,
l'assenza del nesso causale tra il fatto illecito e l'evento dannoso e contestava il
quantum della pretesa risarcitoria, negando qualsiasi efficacia probatoria alle certificazioni provenienti da strutture mediche o ambulatori non rientranti nel circuito del SSN. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, chiedeva che il risarcimento fosse comunque riconosciuto come mero “danno differenziale”, sottraendo l'importo di euro 1.434,81 già versato
CP_ in favore dell'attore dall' di Potenza a titolo di indennità di malattia e rispetto al quale l'Ente previdenziale aveva già agito in surroga ai sensi dell'articolo 1916
c.c. e dell'articolo 142 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 nei suoi confronti.
non si costituiva in giudizio e, verificata la rituale notifica dell'atto CP_3
di citazione, con provvedimento emesso all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 Settembre 2023 veniva dichiarato contumace.
Nel corso del giudizio veniva rilevata di ufficio la questione relativa alla proponibilità della domanda sotto il profilo della incompletezza della richiesta risarcitoria e veniva assegnato alle parti un termine per il deposito di note difensive ai sensi dell'articolo 101 secondo comma c.p.c.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11
Dicembre 2024, la causa è stata rimessa in decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica. La causa è stata rimessa in decisione sulla base della ritenuta idoneità a definire il giudizio della questione pregiudiziale relativa alla proponibilità della domanda formulata da rilevata di ufficio nel corso del giudizio sotto il Parte_1
profilo della incompletezza della richiesta di risarcimento del danno inviata dal danneggiato all'assicuratore.
La domanda risarcitoria proposta da nei confronti della Parte_1
(ora deve essere Controparte_2 Controparte_1
inquadrata nel sistema risarcitorio ordinario secondo lo schema descritto dall'articolo 144 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), il quale prevede che il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione
di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione
diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del
responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata
l'assicurazione. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non
può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che
prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella
misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la
propria prestazione. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è
chiamato anche il responsabile del danno. L'azione diretta che spetta al
danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di
prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
Anche al sistema risarcitorio ordinario, che prevede l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile, si applica la disciplina dettata dall'articolo 148 del Decreto legislativo n. 209 del 2005, che prevede le modalità e i contenuti della richiesta di risarcimento del danno che il danneggiato deve inviare all'assicuratore prima della instaurazione del giudizio al fine di agevolare la composizione stragiudiziale della lite e di garantire alla compagnia assicuratrice uno spatium deliberandi minimo per accertare la sussistenza dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo.
L'articolo 145 del Codice delle assicurazioni subordina in modo esplicito la proponibilità della domanda giudiziale all'invio della richiesta di risarcimento del danno e al decorso del termine di cui dispone l'assicuratore per la formulazione di un'offerta, configurando sul piano processuale la suddetta richiesta, formulata con le modalità e i contenuti di cui al successivo articolo 148, come presupposto processuale, che deve sussistere al momento dell'instaurazione del giudizio e il cui difetto - rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (salvo che sul punto si sia formato il giudicato) - preclude una pronuncia sul merito della domanda, determinando un arresto del processo con una pronuncia di rito che dichiara la improponibilità della domanda.
Tali considerazioni valgono non soltanto per la domanda avanzata nei confronti dell'assicuratore, ma anche per quella formulata nei confronti del danneggiante: la giurisprudenza ritiene, infatti, che la richiesta de qua ed il decorso del suddetto termine dilatorio siano necessario presupposto processuale anche nel caso in cui il danneggiato non intenda esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, ma intenda agire soltanto nei confronti del responsabile ai sensi dell'articolo 2054
c.c. (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2659 del 1982 e Corte di cassazione n. 7150 del 1993).
Tanto premesso in ordine all'inquadramento sistematico della richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, sul piano del contenuto l'articolo 148 del
Codice delle assicurazioni, al fine di assicurare che la richiesta svolga la funzione propria, che è quella di favorire una conciliazione precontenziosa (in tal senso Corte
costituzionale n. 111 del 2012), prevede che la richiesta inviata all'assicuratore debba contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro e debba essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142 secondo comma oppure, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
La scelta fra un'interpretazione formalistica della suddetta disposizione di legge e un'opzione ermeneutica finalistica deve essere compiuta in senso costituzionalmente orientato in favore della seconda, in modo tale da evitare, da un lato, che omissioni o incompletezze meramente formali o di mero dettaglio conducano ad una compressione del diritto di agire in giudizio garantito dall'articolo 24 della Costituzione e da assicurare, dall'altro, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione,
sulla cui attuazione potrebbe incidere il comportamento non collaborativo o scorretto tenuto dall'una o dall'altra parte nella fase stragiudiziale.
In quest'ottica e valorizzando il principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ritiene che la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno inviata all'assicuratore, sebbene priva di elementi esplicitamente richiesti dalla legge, sia idonea ad integrare il presupposto processuale per l'attivazione della tutela giurisdizionale, in quanto atta ad assolvere la funzione cui è preposta, che è quella di favorire la formulazione di un'offerta risarcitoria ad opera della compagnia di assicurazione, in tutti i casi in cui gli elementi omessi siano superflui al fine dell'accertamento della responsabilità e della stima del danno (in tal senso Corte di cassazione n. 19354 del 2016),
escludendo, in particolare, che possa ricondursi alla incompletezza della richiesta la improponibilità della domanda giudiziale nell'ipotesi in cui l'assicuratore abbia rifiutato di formulare un'offerta per ragioni che non attengono in alcun modo ai dati omessi (si veda Corte di cassazione n. 15445 del 2021), ed afferma che l'onere imposto al danneggiato possa ritenersi assolto con atti equipollenti alla lettera raccomandata di cui all'articolo 148 del Codice delle assicurazioni, purché gli stessi siano idonei ad assicurare il raggiungimento dello scopo, che è quello di consentire alla compagnia di assicurazione di disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per la eventuale formulazione di un'offerta di risarcimento, nell'ottica deflattiva del contenzioso che è sottesa alla norma, e, quindi, di avere contezza del sinistro e della volontà del danneggiato di ottenere il risarcimento e di valutare compiutamente le responsabilità e la fondatezza delle pretese risarcitorie (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 1699 del 2021 e nello stesso senso con riferimento al regime precedente Corte di cassazione n. 14385 del 2019).
Peraltro, il comma 5 dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni dispone che, in caso di richiesta stragiudiziale di risarcimento incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entra trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni e che, in tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Interpretando siffatta previsione in modo coerente con il suo scopo, che è quello di favorire la uberrima bona fides del danneggiato e dell'assicuratore nel corso delle trattative stragiudiziali, la giurisprudenza di legittimità, muovendo dal presupposto che la procedura di risarcimento disciplinata dall'articolo 148 del Codice delle assicurazioni non è che una applicazione particolare alla materia dell'assicurazione della RCA dei generali principi di correttezza e di buona fede di cui agli articoli
1145 e 1375 c.c., ha affermato il seguente principio di diritto: l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della
R.C.A. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 Codice delle assicurazioni, se
l'assicuratore non si è avvalso della facoltà di richiederne l'integrazione, ai sensi
del comma 5 della norma appena citata (si vedano Corte di cassazione n. 32919 del
2022 e Corte di cassazione n. 20802 del 2024).
La suddetta opzione ermeneutica appare condivisibile, in quanto incentrata su due due ordini di ragioni coerenti con il dettato normativo e con la ratio legis: la prima
è che, sarebbe contrario ai su richiamati principi di correttezza e buona fede che governano l'intera procedura di cui all'articolo 148, ammettere che l'assicuratore della RCA possa trarre un vantaggio (l'improponibilità della domanda giudiziale) da una condotta scorretta (non richiedere l'integrazione della richiesta stragiudiziale); la seconda è rinvenibile nel fatto che se l'assicuratore non chiede l'integrazione documentale, non opera il beneficio della sospensione dei termini per formulare l'offerta, risultando paradossale che dinanzi all'inerzia dell'assicuratore i termini per formulare l'offerta continuino a decorrere, mentre la domanda resta improponibile.
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, la richiesta di risarcimento del danno che ha inizialmente inviato tramite il suo procuratore Parte_1
all'assicuratore del suo veicolo a mezzo Pec del 23-6-2021 e la successiva nota Pec
del 15-11-2021, con cui l'attore, a seguito della comunicazione di trasmissione della gestione del sinistro da alla Controparte_4 Controparte_2
ha trasmesso anche all'assicuratore del responsabile civile tutta
[...]
la documentazione medica e di spese già inviata al suo assicuratore, non sono corredate da un'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi del danneggiato (si vedano i documenti depositati nel fascicolo di parte attrice).
Tuttavia, la compagnia assicuratrice non ha tempestivamente rilevato la incompletezza della richiesta stragiudiziale di risarcimento e non ha conseguentemente richiesto al danneggiato alcuna integrazione documentale,
sicchè la richiesta inviata dal danneggiato prima della instaurazione del giudizio,
nonostante le sue carenze sul piano dei contenuti, deve ritenersi idonea ad assolvere alla sua funzione e la domanda giudiziale proposta da deve Parte_1
essere considerata proponibile.
Pertanto, riconosciuta la sussistenza del presupposto processuale richiesto dal combinato disposto degli articoli 145 e 148 del Codice delle assicurazioni, con sentenza non definitiva deve essere dichiarata la proponibilità della domanda risarcitoria formulata da e con separata ordinanza devono Parte_1
essere date istruzioni per il prosieguo del giudizio ai sensi dell'articolo 279 primo comma n. 4) c.p.c.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, posto che ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. il Giudice provvede alla regolamentazione delle spese processuali con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, nel caso in cui il
Giudice pronuncia una sentenza non definitiva, con la quale non definisce il giudizio, ma risolve una questione pregiudiziale, impartendo provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, la liquidazione delle spese deve essere riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella AG, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 24-2-2023 e in data 27-2-2023, da nei Parte_1
confronti della (ora e Controparte_2 Controparte_1
di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_3
provvede:
- dichiara la proponibilità della domanda;
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Potenza, 10-3-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella AG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 903/2023 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Amato in virtù di Parte_1
mandato a margine dell'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- ATTORE -
E
(già in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Petruccelli in virtù
di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- CONVENUTO -
E
; CP_3
- CONVENUTO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 24-2-2023 e in data 27-2-2023 agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
(ora e di in Controparte_2 Controparte_1 CP_3
qualità rispettivamente di assicuratore del veicolo di proprietà del responsabile civile e di responsabile civile e litisconsorte necessario, al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito in seguito ad un incidente stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 8-5-2021, alle ore 9,00/9,15 circa, mentre percorreva alla guida della propria autovettura Audi A3 2.0 16 v targata DC572WT assicurata per la RCA
presso la la SS 96 bis in territorio di Oppido Lucano Controparte_4
(PZ), nei pressi del km 6+500, aveva iniziato a superare con manovra presegnalata ed utilizzando la semi-carreggiata di pertinenza l'autocarro Astra HD6 targato
BT300AS di proprietà di e assicurato per la RCA presso la CP_3 [...]
che lo precedeva a bassa velocità; Controparte_2
- a quel punto il conducente dell'autocarro aveva effettuato un'improvvisa e non segnalata manovra di svolta a sinistra, tagliandogli la strada;
- a causa della predetta manovra, l'autovettura condotta dall'attore era andata ad impattare con la parte anteriore contro lo spigolo posteriore sinistro dell'autocarro,
che stava cercando di svoltare a sinistra;
- la responsabilità del sinistro era attribuibile in via esclusiva al conducente dell'autocarro;
- in seguito all'incidente, l'attore era stato traportato tramite il servizio di 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo di Potenza, dove gli era stato diagnosticato “trauma cranico con amnesia, frattura bade del V metacarpo,
processo stiloideo ulna, estremo distrale di radio a sinistra, ferita lacero-contusa
mano, avambraccio e braccio sinistro, contusioni multiple, prognosi 2 gg codice
uscita giallo”;
- l'esame Rx braccio e mano sinistra in gesso eseguito in data 17-5-2021 aveva evidenziato “lieve irregolarità della corticale ossea della base del V metacarpo;
al polso sospetto distacco della stiloide ulnare”;
- all'esito delle visite di controllo del 18-5-2021, dell'8-6-2021 e del 23-6-2021
eseguite presso la di IS U.O. , era CP_5 Controparte_6
stata dapprima rinnovata l'immobilizzazione con controllo a 20 giorni, poi gli era stato prescritto un periodo di riposo per ulteriori 15 giorni e, infine, rilevata la persistente difficoltà di flessione, gli era stata assegnata una prognosi di ulteriori 15
giorni;
- dalla relazione medico-legale di parte a firma del dott. risultava Persona_1
che aveva riportato per i fatti di causa un danno biologico del Parte_1
10%, oltre che una invalidità temporanea parziale al 75% per 30 giorni ed al 50%
per ulteriori 30 giorni;
- in seguito all'incidente, l'autovettura dell'attore aveva riportato danni materiali che erano stati risarciti dalla nella misura Controparte_4
concorsuale del 50%;
- sul luogo del sinistro erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di Oppido Lucano;
- avendo inizialmente ritenuto applicabile la procedura di indennizzo diretto, in data
15-6-2021 l'attore aveva inviato formale richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa, trasmessa per conoscenza anche alla compagnia assicurativa del responsabile civile;
- con nota Pec del 23-6-2021, poi, l'attore aveva provveduto a trasmettere ad entrambe le compagnie assicurative l'intera documentazione medica e di spesa;
- all'esito della visita presso il medico fiduciario di Controparte_4
con nota del 19-10-2021 gli era stato comunicato che, considerata la sussistenza di postumi invalidanti superiori al 9%, la gestione della pratica risarcitoria inerente alle lesioni sarebbe stata trasmessa alla Controparte_2
- l'attore era stato sottoposto a visita medica anche presso il fiduciario della
[...]
che, tuttavia, non aveva inteso corrispondere alcun Controparte_2
risarcimento;
- anche l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita trasmesso a mezzo Pec in data 22-9-2022 era rimasto privo di riscontro.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, previo accertamento della responsabilità esclusiva e/o concorrente e prevalente del conducente dell'autocarro
Astra HD6 targato BT300AS di proprietà di nella causazione del CP_3
sinistro, quest'ultimo e la nella qualità Controparte_2
rispettivamente di responsabile civile e di assicuratore del responsabile civile,
venissero condannati in solido tra loro al risarcimento del danno non patrimoniale subito da per l'importo complessivo di euro 26.000,00 ovvero Parte_1
nella minor misura ritenuta di giustizia, in ogni caso nei limiti dello scaglione fino ad euro 26.000,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nei limiti del suddetto scaglione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24-5-2023 si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il rigetto Controparte_2
della domanda risarcitoria, contestando la dinamica dell'incidente riferita dall'attore ed attribuendo a quest'ultimo la responsabilità esclusiva del sinistro,
anche alla luce delle risultanze della relazione di servizio redatta dai Carabinieri di
Oppido Lucano intervenuti sul luogo dell'incidente, dalla quale si evinceva che era risultato positivo al test alcolemico e circolava con veicolo Parte_1
che non era stato presentato alla prevista revisione;
l'assicuratore eccepiva, poi,
l'assenza del nesso causale tra il fatto illecito e l'evento dannoso e contestava il
quantum della pretesa risarcitoria, negando qualsiasi efficacia probatoria alle certificazioni provenienti da strutture mediche o ambulatori non rientranti nel circuito del SSN. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, chiedeva che il risarcimento fosse comunque riconosciuto come mero “danno differenziale”, sottraendo l'importo di euro 1.434,81 già versato
CP_ in favore dell'attore dall' di Potenza a titolo di indennità di malattia e rispetto al quale l'Ente previdenziale aveva già agito in surroga ai sensi dell'articolo 1916
c.c. e dell'articolo 142 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 nei suoi confronti.
non si costituiva in giudizio e, verificata la rituale notifica dell'atto CP_3
di citazione, con provvedimento emesso all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 Settembre 2023 veniva dichiarato contumace.
Nel corso del giudizio veniva rilevata di ufficio la questione relativa alla proponibilità della domanda sotto il profilo della incompletezza della richiesta risarcitoria e veniva assegnato alle parti un termine per il deposito di note difensive ai sensi dell'articolo 101 secondo comma c.p.c.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11
Dicembre 2024, la causa è stata rimessa in decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica. La causa è stata rimessa in decisione sulla base della ritenuta idoneità a definire il giudizio della questione pregiudiziale relativa alla proponibilità della domanda formulata da rilevata di ufficio nel corso del giudizio sotto il Parte_1
profilo della incompletezza della richiesta di risarcimento del danno inviata dal danneggiato all'assicuratore.
La domanda risarcitoria proposta da nei confronti della Parte_1
(ora deve essere Controparte_2 Controparte_1
inquadrata nel sistema risarcitorio ordinario secondo lo schema descritto dall'articolo 144 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), il quale prevede che il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione
di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione
diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del
responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata
l'assicurazione. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non
può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che
prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella
misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la
propria prestazione. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è
chiamato anche il responsabile del danno. L'azione diretta che spetta al
danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di
prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
Anche al sistema risarcitorio ordinario, che prevede l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile, si applica la disciplina dettata dall'articolo 148 del Decreto legislativo n. 209 del 2005, che prevede le modalità e i contenuti della richiesta di risarcimento del danno che il danneggiato deve inviare all'assicuratore prima della instaurazione del giudizio al fine di agevolare la composizione stragiudiziale della lite e di garantire alla compagnia assicuratrice uno spatium deliberandi minimo per accertare la sussistenza dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo.
L'articolo 145 del Codice delle assicurazioni subordina in modo esplicito la proponibilità della domanda giudiziale all'invio della richiesta di risarcimento del danno e al decorso del termine di cui dispone l'assicuratore per la formulazione di un'offerta, configurando sul piano processuale la suddetta richiesta, formulata con le modalità e i contenuti di cui al successivo articolo 148, come presupposto processuale, che deve sussistere al momento dell'instaurazione del giudizio e il cui difetto - rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (salvo che sul punto si sia formato il giudicato) - preclude una pronuncia sul merito della domanda, determinando un arresto del processo con una pronuncia di rito che dichiara la improponibilità della domanda.
Tali considerazioni valgono non soltanto per la domanda avanzata nei confronti dell'assicuratore, ma anche per quella formulata nei confronti del danneggiante: la giurisprudenza ritiene, infatti, che la richiesta de qua ed il decorso del suddetto termine dilatorio siano necessario presupposto processuale anche nel caso in cui il danneggiato non intenda esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, ma intenda agire soltanto nei confronti del responsabile ai sensi dell'articolo 2054
c.c. (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2659 del 1982 e Corte di cassazione n. 7150 del 1993).
Tanto premesso in ordine all'inquadramento sistematico della richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, sul piano del contenuto l'articolo 148 del
Codice delle assicurazioni, al fine di assicurare che la richiesta svolga la funzione propria, che è quella di favorire una conciliazione precontenziosa (in tal senso Corte
costituzionale n. 111 del 2012), prevede che la richiesta inviata all'assicuratore debba contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro e debba essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142 secondo comma oppure, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
La scelta fra un'interpretazione formalistica della suddetta disposizione di legge e un'opzione ermeneutica finalistica deve essere compiuta in senso costituzionalmente orientato in favore della seconda, in modo tale da evitare, da un lato, che omissioni o incompletezze meramente formali o di mero dettaglio conducano ad una compressione del diritto di agire in giudizio garantito dall'articolo 24 della Costituzione e da assicurare, dall'altro, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione,
sulla cui attuazione potrebbe incidere il comportamento non collaborativo o scorretto tenuto dall'una o dall'altra parte nella fase stragiudiziale.
In quest'ottica e valorizzando il principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ritiene che la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno inviata all'assicuratore, sebbene priva di elementi esplicitamente richiesti dalla legge, sia idonea ad integrare il presupposto processuale per l'attivazione della tutela giurisdizionale, in quanto atta ad assolvere la funzione cui è preposta, che è quella di favorire la formulazione di un'offerta risarcitoria ad opera della compagnia di assicurazione, in tutti i casi in cui gli elementi omessi siano superflui al fine dell'accertamento della responsabilità e della stima del danno (in tal senso Corte di cassazione n. 19354 del 2016),
escludendo, in particolare, che possa ricondursi alla incompletezza della richiesta la improponibilità della domanda giudiziale nell'ipotesi in cui l'assicuratore abbia rifiutato di formulare un'offerta per ragioni che non attengono in alcun modo ai dati omessi (si veda Corte di cassazione n. 15445 del 2021), ed afferma che l'onere imposto al danneggiato possa ritenersi assolto con atti equipollenti alla lettera raccomandata di cui all'articolo 148 del Codice delle assicurazioni, purché gli stessi siano idonei ad assicurare il raggiungimento dello scopo, che è quello di consentire alla compagnia di assicurazione di disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per la eventuale formulazione di un'offerta di risarcimento, nell'ottica deflattiva del contenzioso che è sottesa alla norma, e, quindi, di avere contezza del sinistro e della volontà del danneggiato di ottenere il risarcimento e di valutare compiutamente le responsabilità e la fondatezza delle pretese risarcitorie (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 1699 del 2021 e nello stesso senso con riferimento al regime precedente Corte di cassazione n. 14385 del 2019).
Peraltro, il comma 5 dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni dispone che, in caso di richiesta stragiudiziale di risarcimento incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entra trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni e che, in tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Interpretando siffatta previsione in modo coerente con il suo scopo, che è quello di favorire la uberrima bona fides del danneggiato e dell'assicuratore nel corso delle trattative stragiudiziali, la giurisprudenza di legittimità, muovendo dal presupposto che la procedura di risarcimento disciplinata dall'articolo 148 del Codice delle assicurazioni non è che una applicazione particolare alla materia dell'assicurazione della RCA dei generali principi di correttezza e di buona fede di cui agli articoli
1145 e 1375 c.c., ha affermato il seguente principio di diritto: l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della
R.C.A. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 Codice delle assicurazioni, se
l'assicuratore non si è avvalso della facoltà di richiederne l'integrazione, ai sensi
del comma 5 della norma appena citata (si vedano Corte di cassazione n. 32919 del
2022 e Corte di cassazione n. 20802 del 2024).
La suddetta opzione ermeneutica appare condivisibile, in quanto incentrata su due due ordini di ragioni coerenti con il dettato normativo e con la ratio legis: la prima
è che, sarebbe contrario ai su richiamati principi di correttezza e buona fede che governano l'intera procedura di cui all'articolo 148, ammettere che l'assicuratore della RCA possa trarre un vantaggio (l'improponibilità della domanda giudiziale) da una condotta scorretta (non richiedere l'integrazione della richiesta stragiudiziale); la seconda è rinvenibile nel fatto che se l'assicuratore non chiede l'integrazione documentale, non opera il beneficio della sospensione dei termini per formulare l'offerta, risultando paradossale che dinanzi all'inerzia dell'assicuratore i termini per formulare l'offerta continuino a decorrere, mentre la domanda resta improponibile.
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, la richiesta di risarcimento del danno che ha inizialmente inviato tramite il suo procuratore Parte_1
all'assicuratore del suo veicolo a mezzo Pec del 23-6-2021 e la successiva nota Pec
del 15-11-2021, con cui l'attore, a seguito della comunicazione di trasmissione della gestione del sinistro da alla Controparte_4 Controparte_2
ha trasmesso anche all'assicuratore del responsabile civile tutta
[...]
la documentazione medica e di spese già inviata al suo assicuratore, non sono corredate da un'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi del danneggiato (si vedano i documenti depositati nel fascicolo di parte attrice).
Tuttavia, la compagnia assicuratrice non ha tempestivamente rilevato la incompletezza della richiesta stragiudiziale di risarcimento e non ha conseguentemente richiesto al danneggiato alcuna integrazione documentale,
sicchè la richiesta inviata dal danneggiato prima della instaurazione del giudizio,
nonostante le sue carenze sul piano dei contenuti, deve ritenersi idonea ad assolvere alla sua funzione e la domanda giudiziale proposta da deve Parte_1
essere considerata proponibile.
Pertanto, riconosciuta la sussistenza del presupposto processuale richiesto dal combinato disposto degli articoli 145 e 148 del Codice delle assicurazioni, con sentenza non definitiva deve essere dichiarata la proponibilità della domanda risarcitoria formulata da e con separata ordinanza devono Parte_1
essere date istruzioni per il prosieguo del giudizio ai sensi dell'articolo 279 primo comma n. 4) c.p.c.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, posto che ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. il Giudice provvede alla regolamentazione delle spese processuali con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, nel caso in cui il
Giudice pronuncia una sentenza non definitiva, con la quale non definisce il giudizio, ma risolve una questione pregiudiziale, impartendo provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, la liquidazione delle spese deve essere riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella AG, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 24-2-2023 e in data 27-2-2023, da nei Parte_1
confronti della (ora e Controparte_2 Controparte_1
di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_3
provvede:
- dichiara la proponibilità della domanda;
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Potenza, 10-3-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella AG