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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7845 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5303/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 5303 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2025 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore p.t. , con sede legale in Roma, Piazza Curzio Parte_2
Quinto n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Franchitti
RECLAMANTE
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Lorenzo Monacelli
RECLAMATA
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Controparte_2
(n. 616/2025 Tribunale di Roma), in persona del curatore p.t.
[...]
Avv. Barbara Trani
RECLAMATA - CONTUMACE
r.g. n. 5303/2025 1 OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
RECLAMANTE) “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis così provvedere
A) In via pregiudiziale
Disporre ai sensi dell'art.51 CCII, per le suesposte motivazioni, la sospensione dell'attività di liquidazione giudiziale disposta dal Tribunale Ordinario di Roma, con sentenza n.725/2025, pubblicata in data 10/10/2025 e comunicata dalla competente cancelleria in data 11/10/2025;
B) Nel merito in via principale
Accertato, per tutto quanto sopra esposto, il mancato superamento, nel caso di cui ci si occupa, della soglia ostativa minima alla declaratoria di apertura di liquidazione giudiziale ex art.49 n.5, revocare ai sensi dell'art.n.51 la suddetta procedura concorsuale aperta con l'impugnata sentenza sopra richiamata
C) Nel merito in via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ecc.ma Corte adita ritenga comunque superata la soglia ostativa minima di cui sopra, per mero tuziorismo, accertata
l'appartenenza della reclamante, per tutto quanto sopra esposto nonché dall'esame della documentazione prodotta, alla categoria delle “microimprese” ovvero delle imprese minori risultando essa in possesso dei requisiti di cui all'art.2 comma lett.d, revocare la suddetta procedura concorsuale aperta con l'impugnata sentenza proferita dal tribunale
Ordinario di Roma.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in caso di opposizione”.
RECLAMATA) “CHIEDE All'Ill.ma Corte di Appello di Roma, che disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia rigettare il reclamo proposto e accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- Accertare la tardività delle questioni dedotte dalla reclamante in sede di reclamo, in quanto contumace nel giudizio di primo grado, nonché l'infondatezza dell'asserito
r.g. n. 5303/2025 2 malfunzionamento della casella pec, dichiarare l'inammissibilità del reclamo ex art. 51 ccii promosso e della documentazione depositata in prima istanza in sede di reclamo;
- Accertare l'esposizione debitoria complessiva de in € 103.310,63, Parte_1
nonché l'inequivocabile esistenza dei crediti contributi come da certificazione INPS e da
Progetto di stato passivo e l'infondatezza in fatto ed in diritto delle contestazioni formulate dalla reclamante, dichiarare il superamento della soglia minima ex art. 49 c. 5 ccii;
- Accertare la tardività della documentazione contabile prodotta dalla reclamante datata 10 ottobre 2025, pertanto, successiva alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del 10 settembre 2025, nonché le vicissitudini societarie che hanno coinvolto il sig. , l.r.p.t. della il e la Parte_2 Parte_1 Parte_3 [...]
dichiarare non provati i requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2 c. 1 lett. d) CP_3
ccii e, quindi, l'insussistenza dell'invocata qualifica di “impresa minore”;
e per l'effetto
- Rigettare il reclamo promosso da la e confermare la Parte_1
sentenza n. 725/2025 del 10 settembre 2025 emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio di apertura della liquidazione giudiziale proc. n. 876/2025.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La in persona del suo liquidatore p.t. ha Parte_1
proposto tempestivo reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma, pubblicata il 10.09.2025, con la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della predetta società, chiedendone la revoca in ragione: (i) del mancato superamento della soglia di indebitamento minimo di cui all'art. 49 comma 5 CCII o dell'incertezza in ordine a detto superamento, per non avere alcuna rilevanza il certificato dei debiti previdenziali e contributivi dell'INPS acquisito dal Tribunale ai sensi dell'art. 42 CCII, riportante debiti in parte prescritti e comunque contrastante con l'attestazione resa da Agenzia delle r.g. n. 5303/2025 3 Entrate – Riscossione;
(ii) del possesso congiunto dei requisiti dell'impresa minore di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, dimostrato dai bilanci e dalla restante documentazione contabile (registri IVA, dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni IRAP) che si allega.
2. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato ritualmente notificato alla curatela della liquidazione giudiziale, che non si è costituita e deve essere pertanto dichiarata contumace, e al creditore istante che invece si è tempestivamente costituita in data Controparte_1
17.11.2025, eccependo la tardività delle questioni dedotte dalla reclamante per la prima volta in questa sede ed instando comunque per il rigetto del reclamo.
3. L'eccezione di tardività e dunque di inammissibilità delle allegazioni e deduzioni svolte dalla debitrice per la prima volta nell'atto di reclamo è infondata. L'art. 51 CCII, come da ultimo modificato dal D.L.vo n. 136/2024, prevede che il ricorso debba contenere, tra l'altro, “l'esposizione dei motivi su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni” e “l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi”, senza particolari oneri ad es. in tema di specificazione dei motivi né tanto meno riproduce quanto prescritto dagli artt.
342 e 345 c.p.c., sicché la Corte ritiene, pur non ignorando autorevoli opinioni dottrinarie di segno contrario, che anche l'attuale formulazione della norma nulla abbia mutato in ordine all'effetto devolutivo pieno che allo strumento impugnatorio de quo la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto già nel vigore della legge fallimentare, con possibilità dunque per il reclamante di sollevare nuove questioni, produrre nuovi documenti e articolare nuovi mezzi istruttori, competendo in ogni caso alla corte investita del reclamo il riesame di tutte le questioni concernenti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale (v. Cass. n. 17301/2018, Cass. n. 1893/2018, Cass. S.U. n.
9146/2017, Cass. n. 7959/2017).
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
In adempimento della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 42 CCII dalla
Cancelleria del Tribunale procedente, risulta infatti che l'INPS abbia prodotto il c.d. certificato dei debiti contributivi di cui all'art. 363 CCII, attestando che “che alla data della richiesta (n.d.r. della Cancelleria) sulla base delle risultanze degli archivi dell'Inps, per il soggetto sopra identificato risultano esposizioni debitorie a titolo
r.g. n. 5303/2025 4 di contributi e sanzioni civili come indicate nel seguente prospetto”, per un importo complessivo di Euro 35.266,63. Importo che già di per sé, ma ancor più sommato a quello dell'unica creditrice istante (Euro Controparte_1
9.089,38, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge), determinava il superamento della soglia di indebitamento minimo di cui all'art. 49 comma 5
CCII.
Ora, la reclamante si duole di una contraddizione tra il contenuto di detto certificato, nel quale gli importi sono stati indicati come “crediti presso l'agente della riscossione”, e quanto avrebbe attestato Agenzia delle Entrate –
Riscossione. Senonché, tale attestazione non è in atti, non è stata acquisita né
d'ufficio né su impulso di parte, e dunque non si comprende su quale fondamento poggi la doglianza della debitrice.
Le residue contestazioni sul punto sono poi oltremodo generiche e vanno disattese. Lungi dal documentare il pagamento degli importi richiesti in pagamento nelle cartelle riportate nel certificato dei debiti contributivi dell'INPS, la reclamante ha sostenuto di non aver ricevuto la notificazione di dette cartelle ed ha eccepito la prescrizione di alcune pretese, senza peraltro nemmeno curarsi di indicare il dies a quo del termine prescrizionale. Occorre invero rilevare che nel procedimento di verifica dello stato passivo il curatore della liquidazione giudiziale ha proposto l'ammissione di crediti di Agenzia delle Entrate – Riscossione, che includono anche crediti previdenziali, per Euro
90.219,25 in privilegio (anche ex art. 2753 c.c.) e per Euro 3.820,63 in chirografo.
Deve quindi ritenersi sulla scorta del contenuto del certificato dei debiti contributivi dell'INPS, che riporta tutte le esposizioni debitorie presenti, alla data della richiesta, in tutte le Gestioni previdenziali amministrate dall'INPS e riconducibili al codice fiscale del debitore, evidenziando i crediti in fase amministrativa che presentano la condizione di azionabilità del recupero e che contiene anche l'indicazione dei crediti affidati all'agente della riscossione per i quali, alla stessa data, non sia intervenuto il pagamento ovvero un provvedimento di sgravio / discarico / annullamento, che sia senz'altro documentato il superamento della soglia di indebitamento minimo.
5. Per ciò che attiene invece ai requisiti dimensionali che escluderebbero l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale della , Parte_1
r.g. n. 5303/2025 5 l'onere probatorio che, come è noto, grava sul debitore, deve essere assolto innanzitutto attraverso la produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi, che il debitore è tenuto a depositare ai sensi dell'art. 41 comma 4 CCII e che costituiscono “mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi” (così, Cass. 24138/2019), rappresentati innanzitutto dalle scritture contabili dell'impresa, ma anche da altra documentazione, pure formata da terzi, che sia però concretamente capace “di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” (così, Cass. 25025/2020; conf. Cass. 21188/2021).
Nel caso di specie, la debitrice, che non ha più depositato nel registro delle imprese i bilanci dopo quello relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2019, ha allegato:
(i) prospetti dei bilanci 2023 e 2024 e di un bilancio provvisorio al 30.09.2025, cui non può riconoscersi alcun valore dimostrativo sia perché non risultano essere stati approvati dall'assemblea dei soci né tanto meno sono stati pubblicati nel registro delle imprese sia perché, come detto, non risultano essere stati né approvati né pubblicati i bilanci degli esercizi precedenti, segnatamente quelli del 2020, 2021 e 2022, sicché i dati di partenza del (prospetto di) bilancio
2023 non si fondano su alcuna base contabile e le relative annotazioni si pongono in violazione del principio di continuità dei bilanci;
(ii) registri IVA acquisti e vendite degli anni 2023, 2024 e 2025, dichiarazioni
IVA relative agli anni d'imposta 2023 e 2024, dichiarazioni IRAP e dichiarazioni dei redditi (modelli SC società di capitali) relative agli anni d'imposta 2023 e
2024, di cui è però non è stata dimostrata relativamente al secondo anno d'imposta l'avvenuta trasmissione ai competenti uffici fiscali. Tale documentazione è innanzitutto incompleta, perché non copre l'intero triennio antecedente la presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, e non fornisce poi alcuna indicazione circa l'ammontare complessivo dei debiti anche non scaduti, che, come è noto, va vagliato con riferimento alla data della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale.
r.g. n. 5303/2025 6 Non può dunque ritenersi sulla base di quanto appena rilevato che la società debitrice abbia assolto al proprio onere probatorio, risolvendosi l'omesso deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'allegazione di una documentazione contabile largamente incompleta in danno della reclamante, alla quale spetta provare il mancato superamento dei limiti dimensionali che, a norma dell'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, escludono il suo assoggettamento a liquidazione giudiziale.
6. Lo stato di insolvenza della debitrice al pari della legittimazione della creditrice istante a domandare l'apertura della liquidazione giudiziale non sono stati infine posti minimamente in dubbio in sede di gravame. E, del resto, la stessa reclamante ha ammesso che nel gennaio 2023, al fine di evitare il maturare di ulteriori debiti, la aveva ceduto a terzi l'azienda Parte_1
(unico asset di cui disponeva), dopo che nell'esercizio precedente le perdite avevano completamente azzerato il capitale sociale.
7. La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del
DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, infine, tutti i presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna la reclamante al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite da questa anticipate, che liquida in Euro 3.400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
22.12.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 5303/2025 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 5303 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2025 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore p.t. , con sede legale in Roma, Piazza Curzio Parte_2
Quinto n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Franchitti
RECLAMANTE
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Lorenzo Monacelli
RECLAMATA
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Controparte_2
(n. 616/2025 Tribunale di Roma), in persona del curatore p.t.
[...]
Avv. Barbara Trani
RECLAMATA - CONTUMACE
r.g. n. 5303/2025 1 OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
RECLAMANTE) “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis così provvedere
A) In via pregiudiziale
Disporre ai sensi dell'art.51 CCII, per le suesposte motivazioni, la sospensione dell'attività di liquidazione giudiziale disposta dal Tribunale Ordinario di Roma, con sentenza n.725/2025, pubblicata in data 10/10/2025 e comunicata dalla competente cancelleria in data 11/10/2025;
B) Nel merito in via principale
Accertato, per tutto quanto sopra esposto, il mancato superamento, nel caso di cui ci si occupa, della soglia ostativa minima alla declaratoria di apertura di liquidazione giudiziale ex art.49 n.5, revocare ai sensi dell'art.n.51 la suddetta procedura concorsuale aperta con l'impugnata sentenza sopra richiamata
C) Nel merito in via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ecc.ma Corte adita ritenga comunque superata la soglia ostativa minima di cui sopra, per mero tuziorismo, accertata
l'appartenenza della reclamante, per tutto quanto sopra esposto nonché dall'esame della documentazione prodotta, alla categoria delle “microimprese” ovvero delle imprese minori risultando essa in possesso dei requisiti di cui all'art.2 comma lett.d, revocare la suddetta procedura concorsuale aperta con l'impugnata sentenza proferita dal tribunale
Ordinario di Roma.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in caso di opposizione”.
RECLAMATA) “CHIEDE All'Ill.ma Corte di Appello di Roma, che disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia rigettare il reclamo proposto e accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- Accertare la tardività delle questioni dedotte dalla reclamante in sede di reclamo, in quanto contumace nel giudizio di primo grado, nonché l'infondatezza dell'asserito
r.g. n. 5303/2025 2 malfunzionamento della casella pec, dichiarare l'inammissibilità del reclamo ex art. 51 ccii promosso e della documentazione depositata in prima istanza in sede di reclamo;
- Accertare l'esposizione debitoria complessiva de in € 103.310,63, Parte_1
nonché l'inequivocabile esistenza dei crediti contributi come da certificazione INPS e da
Progetto di stato passivo e l'infondatezza in fatto ed in diritto delle contestazioni formulate dalla reclamante, dichiarare il superamento della soglia minima ex art. 49 c. 5 ccii;
- Accertare la tardività della documentazione contabile prodotta dalla reclamante datata 10 ottobre 2025, pertanto, successiva alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del 10 settembre 2025, nonché le vicissitudini societarie che hanno coinvolto il sig. , l.r.p.t. della il e la Parte_2 Parte_1 Parte_3 [...]
dichiarare non provati i requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2 c. 1 lett. d) CP_3
ccii e, quindi, l'insussistenza dell'invocata qualifica di “impresa minore”;
e per l'effetto
- Rigettare il reclamo promosso da la e confermare la Parte_1
sentenza n. 725/2025 del 10 settembre 2025 emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio di apertura della liquidazione giudiziale proc. n. 876/2025.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La in persona del suo liquidatore p.t. ha Parte_1
proposto tempestivo reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma, pubblicata il 10.09.2025, con la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della predetta società, chiedendone la revoca in ragione: (i) del mancato superamento della soglia di indebitamento minimo di cui all'art. 49 comma 5 CCII o dell'incertezza in ordine a detto superamento, per non avere alcuna rilevanza il certificato dei debiti previdenziali e contributivi dell'INPS acquisito dal Tribunale ai sensi dell'art. 42 CCII, riportante debiti in parte prescritti e comunque contrastante con l'attestazione resa da Agenzia delle r.g. n. 5303/2025 3 Entrate – Riscossione;
(ii) del possesso congiunto dei requisiti dell'impresa minore di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, dimostrato dai bilanci e dalla restante documentazione contabile (registri IVA, dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni IRAP) che si allega.
2. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato ritualmente notificato alla curatela della liquidazione giudiziale, che non si è costituita e deve essere pertanto dichiarata contumace, e al creditore istante che invece si è tempestivamente costituita in data Controparte_1
17.11.2025, eccependo la tardività delle questioni dedotte dalla reclamante per la prima volta in questa sede ed instando comunque per il rigetto del reclamo.
3. L'eccezione di tardività e dunque di inammissibilità delle allegazioni e deduzioni svolte dalla debitrice per la prima volta nell'atto di reclamo è infondata. L'art. 51 CCII, come da ultimo modificato dal D.L.vo n. 136/2024, prevede che il ricorso debba contenere, tra l'altro, “l'esposizione dei motivi su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni” e “l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi”, senza particolari oneri ad es. in tema di specificazione dei motivi né tanto meno riproduce quanto prescritto dagli artt.
342 e 345 c.p.c., sicché la Corte ritiene, pur non ignorando autorevoli opinioni dottrinarie di segno contrario, che anche l'attuale formulazione della norma nulla abbia mutato in ordine all'effetto devolutivo pieno che allo strumento impugnatorio de quo la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto già nel vigore della legge fallimentare, con possibilità dunque per il reclamante di sollevare nuove questioni, produrre nuovi documenti e articolare nuovi mezzi istruttori, competendo in ogni caso alla corte investita del reclamo il riesame di tutte le questioni concernenti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale (v. Cass. n. 17301/2018, Cass. n. 1893/2018, Cass. S.U. n.
9146/2017, Cass. n. 7959/2017).
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
In adempimento della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 42 CCII dalla
Cancelleria del Tribunale procedente, risulta infatti che l'INPS abbia prodotto il c.d. certificato dei debiti contributivi di cui all'art. 363 CCII, attestando che “che alla data della richiesta (n.d.r. della Cancelleria) sulla base delle risultanze degli archivi dell'Inps, per il soggetto sopra identificato risultano esposizioni debitorie a titolo
r.g. n. 5303/2025 4 di contributi e sanzioni civili come indicate nel seguente prospetto”, per un importo complessivo di Euro 35.266,63. Importo che già di per sé, ma ancor più sommato a quello dell'unica creditrice istante (Euro Controparte_1
9.089,38, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge), determinava il superamento della soglia di indebitamento minimo di cui all'art. 49 comma 5
CCII.
Ora, la reclamante si duole di una contraddizione tra il contenuto di detto certificato, nel quale gli importi sono stati indicati come “crediti presso l'agente della riscossione”, e quanto avrebbe attestato Agenzia delle Entrate –
Riscossione. Senonché, tale attestazione non è in atti, non è stata acquisita né
d'ufficio né su impulso di parte, e dunque non si comprende su quale fondamento poggi la doglianza della debitrice.
Le residue contestazioni sul punto sono poi oltremodo generiche e vanno disattese. Lungi dal documentare il pagamento degli importi richiesti in pagamento nelle cartelle riportate nel certificato dei debiti contributivi dell'INPS, la reclamante ha sostenuto di non aver ricevuto la notificazione di dette cartelle ed ha eccepito la prescrizione di alcune pretese, senza peraltro nemmeno curarsi di indicare il dies a quo del termine prescrizionale. Occorre invero rilevare che nel procedimento di verifica dello stato passivo il curatore della liquidazione giudiziale ha proposto l'ammissione di crediti di Agenzia delle Entrate – Riscossione, che includono anche crediti previdenziali, per Euro
90.219,25 in privilegio (anche ex art. 2753 c.c.) e per Euro 3.820,63 in chirografo.
Deve quindi ritenersi sulla scorta del contenuto del certificato dei debiti contributivi dell'INPS, che riporta tutte le esposizioni debitorie presenti, alla data della richiesta, in tutte le Gestioni previdenziali amministrate dall'INPS e riconducibili al codice fiscale del debitore, evidenziando i crediti in fase amministrativa che presentano la condizione di azionabilità del recupero e che contiene anche l'indicazione dei crediti affidati all'agente della riscossione per i quali, alla stessa data, non sia intervenuto il pagamento ovvero un provvedimento di sgravio / discarico / annullamento, che sia senz'altro documentato il superamento della soglia di indebitamento minimo.
5. Per ciò che attiene invece ai requisiti dimensionali che escluderebbero l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale della , Parte_1
r.g. n. 5303/2025 5 l'onere probatorio che, come è noto, grava sul debitore, deve essere assolto innanzitutto attraverso la produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi, che il debitore è tenuto a depositare ai sensi dell'art. 41 comma 4 CCII e che costituiscono “mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi” (così, Cass. 24138/2019), rappresentati innanzitutto dalle scritture contabili dell'impresa, ma anche da altra documentazione, pure formata da terzi, che sia però concretamente capace “di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” (così, Cass. 25025/2020; conf. Cass. 21188/2021).
Nel caso di specie, la debitrice, che non ha più depositato nel registro delle imprese i bilanci dopo quello relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2019, ha allegato:
(i) prospetti dei bilanci 2023 e 2024 e di un bilancio provvisorio al 30.09.2025, cui non può riconoscersi alcun valore dimostrativo sia perché non risultano essere stati approvati dall'assemblea dei soci né tanto meno sono stati pubblicati nel registro delle imprese sia perché, come detto, non risultano essere stati né approvati né pubblicati i bilanci degli esercizi precedenti, segnatamente quelli del 2020, 2021 e 2022, sicché i dati di partenza del (prospetto di) bilancio
2023 non si fondano su alcuna base contabile e le relative annotazioni si pongono in violazione del principio di continuità dei bilanci;
(ii) registri IVA acquisti e vendite degli anni 2023, 2024 e 2025, dichiarazioni
IVA relative agli anni d'imposta 2023 e 2024, dichiarazioni IRAP e dichiarazioni dei redditi (modelli SC società di capitali) relative agli anni d'imposta 2023 e
2024, di cui è però non è stata dimostrata relativamente al secondo anno d'imposta l'avvenuta trasmissione ai competenti uffici fiscali. Tale documentazione è innanzitutto incompleta, perché non copre l'intero triennio antecedente la presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, e non fornisce poi alcuna indicazione circa l'ammontare complessivo dei debiti anche non scaduti, che, come è noto, va vagliato con riferimento alla data della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale.
r.g. n. 5303/2025 6 Non può dunque ritenersi sulla base di quanto appena rilevato che la società debitrice abbia assolto al proprio onere probatorio, risolvendosi l'omesso deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'allegazione di una documentazione contabile largamente incompleta in danno della reclamante, alla quale spetta provare il mancato superamento dei limiti dimensionali che, a norma dell'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, escludono il suo assoggettamento a liquidazione giudiziale.
6. Lo stato di insolvenza della debitrice al pari della legittimazione della creditrice istante a domandare l'apertura della liquidazione giudiziale non sono stati infine posti minimamente in dubbio in sede di gravame. E, del resto, la stessa reclamante ha ammesso che nel gennaio 2023, al fine di evitare il maturare di ulteriori debiti, la aveva ceduto a terzi l'azienda Parte_1
(unico asset di cui disponeva), dopo che nell'esercizio precedente le perdite avevano completamente azzerato il capitale sociale.
7. La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del
DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, infine, tutti i presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna la reclamante al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite da questa anticipate, che liquida in Euro 3.400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
22.12.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 5303/2025 7