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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 256/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 256 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
già (P.IVA ), quest'ultima in
[...] Parte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Rosella Pepa per procura in calce all'atto di appello
- Appellanti -
CONTRO
pagina 1 di 7 (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Tardella per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 121 pubblicata in data 31.01.2023 dal
Tribunale di Ancona
Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis :
- accogliere il presente appello per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 121/2023 emessa dal Tribunale di Ancona nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia PIETRACCI in data 31/12/23 nel giudizio recante R.G. 5620/21 (anche così come corretta), accertare e dichiarare la fondatezza della domanda proposta in prime cure e da intendersi qui trascritta, e quindi disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla controparte dinanzi il Tribunale;
- conseguentemente accertare e dichiarare che il Dott. e Parte_1
l' già in persona Parte_2 Parte_3 ppres el sig.
[...] della somma di euro 34.333,06, e pertanto avevano diritto alla CP_1 azione del credito precettato fino a tale importo, con conseguente soccombenza virtuale di controparte.
- Condannare il sig. alla restituzione delle spese di prime cure, Controparte_1 in quanto rifuse dal Dott. con riserva di ripetizione. Parte_1
Con vittoria di spese e c borso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
- in via principale, nel merito: rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto, poiché inammissibile e/o comunque in ogni caso infondato per le ragioni di fatto e di diritto di cui si è detto in narrativa.
pagina 2 di 7 Con condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia e/o di equità. Con vittoria di spese e di compensi professionali, da distrarsi in favore dello scrivente difensore, che si dichiara antistatario. Con clausola di provvisoria esecuzione come per legge.”
FATTI DI CAUSA
Il dr. in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto con cui Parte_3 [...] gli ha intimato il pagamento della somma pari ad € 35.398,23 in forza CP_1 della sentenza n. 726/2017 del Tribunale di Ancona e della sentenza n.
1058/2021 della Corte d'Appello di Ancona;
gli opponenti hanno eccepito in compensazione il credito vantato nei confronti dell'opposto per l'importo complessivamente pari ad € 34.333,06, derivante per la quota pari ad €
20.000,00 dai riconoscimenti di debito sottoscritti dal in data CP_1
30.05.2011 e in data 08.02.2012 e per la quota residua dalla transazione stipulata con alcuni colleghi, nella cui posizione creditoria intendono surrogarsi.
Costituendosi in giudizio, il ha eccepito che gli opponenti non sarebbero CP_1 più titolari dei crediti eccepiti in compensazione a seguito della cessione contenuta nel citato atto di transazione, secondo quanto già accertato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
ha altresì contestato che sussistano i presupposti perché le controparti possano agire in via surrogatoria.
Con sentenza pronunciata in data 31.01.2023 il Tribunale di Ancona ha rigettato l'opposizione, escludendo che gli opponenti siano titolari dei crediti eccepiti in compensazione e che comunque siano stati allegati fatti successivi rispetto alla formazione del titolo esecutivo;
il primo giudice ha altresì ritenuto non ancora esigibile il credito che s'intenderebbe far valere in via di surroga, condannando gli opponenti alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello il e la Pt_3 [...]
(già , ribadendo di essere titolari del Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 7 credito derivante dalla stima della società a proprio avviso escluso CP_2 dalla cessione;
hanno altresì ribadito il proprio diritto a surrogarsi nel credito vantato dai terzi cessionari nei confronti dell'opposto.
Costituendosi nella presente fase, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e ne ha comunque contestato la fondatezza, chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado e proponendo la condanna della controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c..
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 30.01.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, il e la Pt_3 Parte_2 censurano la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di compensazione, ritenendo che gli opponenti non siano titolari del credito che intendono far valere;
gli odierni appellanti ribadiscono invece che il credito d'importo pari ad euro 20.000,00 si fonderebbe sulla prestazione professionale svolta dal in favore del come Pt_3 CP_1 comprovato anche dai riconoscimenti di debito sottoscritti dall'appellato; evidenziano in ogni caso che il gravame viene proposto al solo fine di sentir accertare la soccombenza virtuale della controparte, essendo ormai terminata l'esecuzione avverso la quale avevano proposto opposizione.
Tale censura dev'essere disattesa.
Dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti, ed in particolar modo dalla transazione costituente l'allegato n. 7 all'atto di citazione in opposizione, risulta infatti che gli odierni appellanti hanno ceduto in favore del dr. , del dr. e del dr. CP_3 CP_4 tutti i crediti ivi meglio indicati, tra i quali figura anche il Controparte_5 credito eccepito in compensazione nei confronti dell'odierno appellato (cfr.
pagina 4 di 7 punto d4), con riferimento al quale il ha dichiarato “di rinunciare Pt_3 ad ogni pretesa”.
Tale cessione è stata notificata al debitore ceduto in data 03.05.2017 (come risulta dall'allegato n.5 alla comparsa di costituzione in primo grado del ed ha pertanto determinato “la successione del cessionario al CP_1 cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. III, sentenza n.20548 del 20.10.2004).
Risulta del resto arduo sostenere che tale cessione non includesse il compenso professionale spettante al per la stima della Pt_3 CP_2
espressamente indicato nel riconoscimento di debito sottoscritto dal
[...] in data 31.10.2012 ed oggetto del contenzioso indicato nella CP_1 transazione al punto d4.
Come già evidenziato dal primo giudice, in ogni caso, gli opponenti non hanno dedotto alcuna circostanza sopravvenuta rispetto agli elementi già valutati nel corso del giudizio all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo.
Nonostante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, pertanto, dev'essere confermata la soccombenza quantomeno virtuale degli odierni appellanti, non essendo stata dedotta alcuna ragione che avrebbe potuto giustificare l'accoglimento dell'opposizione.
2. Con il secondo motivo d'appello, poi, il e la Pt_3 Parte_2 censurano la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto non
[...] ancora esigibile il credito d'importo pari ad €.
6.801.76 oltre accessori, che gli opponenti avevano ritenuto di poter eccepire in compensazione surrogandosi ai colleghi con cui era stata stipulata la transazione sopra descritta;
gli appellanti evidenziano che tale credito sarebbe in realtà esigibile, in quanto la sentenza pronunciata tra le parti sarebbe passata in giudicato sotto tale specifico profilo;
nell'ambito della comparsa depositata in data 30.12.2024, peraltro, gli appellanti hanno rinunciato a qualsiasi pagina 5 di 7 pronuncia a riguardo, riconoscendo di aver già ottenuto il pagamento di quanto dovuto nelle more della sentenza.
S'impone quindi declaratoria d'intervenuta cessazione della materia del contendere anche per quanto riguarda il secondo motivo d'appello.
Ai fini della soccombenza virtuale, peraltro, deve darsi atto che il gravame non sarebbe stato accolto neppure sotto tale profilo, non essendo stato provato né ancor prima dedotto che il dr. , il dr. CP_3 CP_4 ed il dr. fossero stati inerti nel far valere i propri
[...] Controparte_5 crediti nei confronti del e che pertanto gli odierni appellanti CP_1 fossero legittimati a farli valere in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900
c.c..
3. L'integrale soccombenza del e della ne Pt_3 Parte_2 impone la condanna a rifondere in favore della controparte anche le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Sussistono altresì i presupposti perché gli appellanti versino, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
4. Tenuto conto del comportamento processuale tenuto dagli appellanti, i quali hanno fondato la propria opposizione su eccezioni che si pongono in contrasto con la documentazione prodotta dalla medesima parte, che erano state già esaminate nel giudizio di merito e che da ultimo sono state ribadite al solo fine di ottenere una diversa regolazione delle spese di lite, sussistono da ultimo i presupposti per la loro condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c., con il versamento in favore della controparte della somma che, in considerazione del valore della causa e delle spese di lite, risulta equo determinare in euro 5.000,00.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e dalla avverso la sentenza n. 121 pubblicata in data Parte_2
31.01.2023 dal Tribunale di Ancona, cosí dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza appellata.
CO e la in via solidale tra Parte_1 Parte_2 loro, a rifondere le spese del presente grado in favore della controparte, liquidate in complessivi euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da versare in favore dell'avv. Francesco Tardella, dichiaratosi antistatario.
CO e la in via solidale tra Parte_1 Parte_2 loro, a versare in favore di ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. Controparte_1
l'ulteriore somma pari ad euro 5.000,00.
DA' ATTO che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 256 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
già (P.IVA ), quest'ultima in
[...] Parte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Rosella Pepa per procura in calce all'atto di appello
- Appellanti -
CONTRO
pagina 1 di 7 (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Tardella per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 121 pubblicata in data 31.01.2023 dal
Tribunale di Ancona
Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis :
- accogliere il presente appello per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 121/2023 emessa dal Tribunale di Ancona nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia PIETRACCI in data 31/12/23 nel giudizio recante R.G. 5620/21 (anche così come corretta), accertare e dichiarare la fondatezza della domanda proposta in prime cure e da intendersi qui trascritta, e quindi disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla controparte dinanzi il Tribunale;
- conseguentemente accertare e dichiarare che il Dott. e Parte_1
l' già in persona Parte_2 Parte_3 ppres el sig.
[...] della somma di euro 34.333,06, e pertanto avevano diritto alla CP_1 azione del credito precettato fino a tale importo, con conseguente soccombenza virtuale di controparte.
- Condannare il sig. alla restituzione delle spese di prime cure, Controparte_1 in quanto rifuse dal Dott. con riserva di ripetizione. Parte_1
Con vittoria di spese e c borso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
- in via principale, nel merito: rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto, poiché inammissibile e/o comunque in ogni caso infondato per le ragioni di fatto e di diritto di cui si è detto in narrativa.
pagina 2 di 7 Con condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia e/o di equità. Con vittoria di spese e di compensi professionali, da distrarsi in favore dello scrivente difensore, che si dichiara antistatario. Con clausola di provvisoria esecuzione come per legge.”
FATTI DI CAUSA
Il dr. in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto con cui Parte_3 [...] gli ha intimato il pagamento della somma pari ad € 35.398,23 in forza CP_1 della sentenza n. 726/2017 del Tribunale di Ancona e della sentenza n.
1058/2021 della Corte d'Appello di Ancona;
gli opponenti hanno eccepito in compensazione il credito vantato nei confronti dell'opposto per l'importo complessivamente pari ad € 34.333,06, derivante per la quota pari ad €
20.000,00 dai riconoscimenti di debito sottoscritti dal in data CP_1
30.05.2011 e in data 08.02.2012 e per la quota residua dalla transazione stipulata con alcuni colleghi, nella cui posizione creditoria intendono surrogarsi.
Costituendosi in giudizio, il ha eccepito che gli opponenti non sarebbero CP_1 più titolari dei crediti eccepiti in compensazione a seguito della cessione contenuta nel citato atto di transazione, secondo quanto già accertato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
ha altresì contestato che sussistano i presupposti perché le controparti possano agire in via surrogatoria.
Con sentenza pronunciata in data 31.01.2023 il Tribunale di Ancona ha rigettato l'opposizione, escludendo che gli opponenti siano titolari dei crediti eccepiti in compensazione e che comunque siano stati allegati fatti successivi rispetto alla formazione del titolo esecutivo;
il primo giudice ha altresì ritenuto non ancora esigibile il credito che s'intenderebbe far valere in via di surroga, condannando gli opponenti alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello il e la Pt_3 [...]
(già , ribadendo di essere titolari del Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 7 credito derivante dalla stima della società a proprio avviso escluso CP_2 dalla cessione;
hanno altresì ribadito il proprio diritto a surrogarsi nel credito vantato dai terzi cessionari nei confronti dell'opposto.
Costituendosi nella presente fase, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e ne ha comunque contestato la fondatezza, chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado e proponendo la condanna della controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c..
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 30.01.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, il e la Pt_3 Parte_2 censurano la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di compensazione, ritenendo che gli opponenti non siano titolari del credito che intendono far valere;
gli odierni appellanti ribadiscono invece che il credito d'importo pari ad euro 20.000,00 si fonderebbe sulla prestazione professionale svolta dal in favore del come Pt_3 CP_1 comprovato anche dai riconoscimenti di debito sottoscritti dall'appellato; evidenziano in ogni caso che il gravame viene proposto al solo fine di sentir accertare la soccombenza virtuale della controparte, essendo ormai terminata l'esecuzione avverso la quale avevano proposto opposizione.
Tale censura dev'essere disattesa.
Dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti, ed in particolar modo dalla transazione costituente l'allegato n. 7 all'atto di citazione in opposizione, risulta infatti che gli odierni appellanti hanno ceduto in favore del dr. , del dr. e del dr. CP_3 CP_4 tutti i crediti ivi meglio indicati, tra i quali figura anche il Controparte_5 credito eccepito in compensazione nei confronti dell'odierno appellato (cfr.
pagina 4 di 7 punto d4), con riferimento al quale il ha dichiarato “di rinunciare Pt_3 ad ogni pretesa”.
Tale cessione è stata notificata al debitore ceduto in data 03.05.2017 (come risulta dall'allegato n.5 alla comparsa di costituzione in primo grado del ed ha pertanto determinato “la successione del cessionario al CP_1 cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. III, sentenza n.20548 del 20.10.2004).
Risulta del resto arduo sostenere che tale cessione non includesse il compenso professionale spettante al per la stima della Pt_3 CP_2
espressamente indicato nel riconoscimento di debito sottoscritto dal
[...] in data 31.10.2012 ed oggetto del contenzioso indicato nella CP_1 transazione al punto d4.
Come già evidenziato dal primo giudice, in ogni caso, gli opponenti non hanno dedotto alcuna circostanza sopravvenuta rispetto agli elementi già valutati nel corso del giudizio all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo.
Nonostante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, pertanto, dev'essere confermata la soccombenza quantomeno virtuale degli odierni appellanti, non essendo stata dedotta alcuna ragione che avrebbe potuto giustificare l'accoglimento dell'opposizione.
2. Con il secondo motivo d'appello, poi, il e la Pt_3 Parte_2 censurano la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto non
[...] ancora esigibile il credito d'importo pari ad €.
6.801.76 oltre accessori, che gli opponenti avevano ritenuto di poter eccepire in compensazione surrogandosi ai colleghi con cui era stata stipulata la transazione sopra descritta;
gli appellanti evidenziano che tale credito sarebbe in realtà esigibile, in quanto la sentenza pronunciata tra le parti sarebbe passata in giudicato sotto tale specifico profilo;
nell'ambito della comparsa depositata in data 30.12.2024, peraltro, gli appellanti hanno rinunciato a qualsiasi pagina 5 di 7 pronuncia a riguardo, riconoscendo di aver già ottenuto il pagamento di quanto dovuto nelle more della sentenza.
S'impone quindi declaratoria d'intervenuta cessazione della materia del contendere anche per quanto riguarda il secondo motivo d'appello.
Ai fini della soccombenza virtuale, peraltro, deve darsi atto che il gravame non sarebbe stato accolto neppure sotto tale profilo, non essendo stato provato né ancor prima dedotto che il dr. , il dr. CP_3 CP_4 ed il dr. fossero stati inerti nel far valere i propri
[...] Controparte_5 crediti nei confronti del e che pertanto gli odierni appellanti CP_1 fossero legittimati a farli valere in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900
c.c..
3. L'integrale soccombenza del e della ne Pt_3 Parte_2 impone la condanna a rifondere in favore della controparte anche le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Sussistono altresì i presupposti perché gli appellanti versino, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
4. Tenuto conto del comportamento processuale tenuto dagli appellanti, i quali hanno fondato la propria opposizione su eccezioni che si pongono in contrasto con la documentazione prodotta dalla medesima parte, che erano state già esaminate nel giudizio di merito e che da ultimo sono state ribadite al solo fine di ottenere una diversa regolazione delle spese di lite, sussistono da ultimo i presupposti per la loro condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c., con il versamento in favore della controparte della somma che, in considerazione del valore della causa e delle spese di lite, risulta equo determinare in euro 5.000,00.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e dalla avverso la sentenza n. 121 pubblicata in data Parte_2
31.01.2023 dal Tribunale di Ancona, cosí dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza appellata.
CO e la in via solidale tra Parte_1 Parte_2 loro, a rifondere le spese del presente grado in favore della controparte, liquidate in complessivi euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da versare in favore dell'avv. Francesco Tardella, dichiaratosi antistatario.
CO e la in via solidale tra Parte_1 Parte_2 loro, a versare in favore di ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. Controparte_1
l'ulteriore somma pari ad euro 5.000,00.
DA' ATTO che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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